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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 739/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 16 aprile 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa R.G. 739 / 2021
promossa da (avv. A. Bruno elettivamente domic. in Catania via Costarelli n.7) Parte_1
contro IN PERSONA DEL LEGALE RAPP PT (avv. G. CONSOLO ); avente ad oggetto: CP_1
aggravamento postumi infortunio sul lavoro:
Osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 19.05.2021 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere presentato all' di Enna domanda di revisione per aggravamento dei postumi derivatigli da infortunio sul CP_1
lavoro già riconosciuti nella misura non indennizzabile del 4% relativamente alla lesione distorsiva della spalla destra e della frattura dell'alluce sinistro.
Assumeva che la limitazione funzionale della scapolo-omerale, aveva determinato postumi permanenti in misura non inferiore al 8% che, unitamente ai postumi relativi a frattura dell'alluce destro, andavano valutati complessivamente in misura del 9%.
Ritenendo di aver subito pertanto un aggravamento quantificabile nella misura anzidetta esperiva ricorso in via amministrativa.
Eperito infruttuosamente ricorso avverso il suddetto provvedimento adiva il giudice del lavoro per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennizzo commisurato ad una percentuale di danno biologico sino al 9%.
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell' a corrispondergli quanto assumeva spettargli in CP_1
relazione all'infortunio occorsogli nella misura aggravata sino al 9%. Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze CP_1
attoree.
Veniva dunque disposta ed espletata ctu medico legale.
Indi la causa all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
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La domanda avanzata in ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente medico legale d'ufficio, incaricato di accertare cause, stato e grado dell'inabilità del ricorrente, ha appurato, all'esito degli esami clinici effettuati, e dell'esame della documentazione sanitaria in atti che i postumi permanenti all'epoca della visita di revisione del 30.10. 2020 risultavano quantificabili nella misura del 4%.
Segnatamente si legge nella ctu:
le patologie lamentate dal ricorrente lesione spalla destra e lesione primo dito piede destro non sono
avvenute entrambi nell' infortu- nio del 15 gennaio 2015.
In tale data avvenne soltanto la lesione fratturativa del primo dito piede destro :vedi dichiarazione
di denuncia,vedi referto pronto soccorso,vedi cure prestate al pronto soccorso.
La lesione alla spalla destra è avvenuta in epoca antecedente
ottobre 2010 come da risultanze documentali.
Pertanto:
1°)Non esiste nesso eziologico tra la lesione alla spalla destra e l'evento infortunio del 15 gennaio
2015 per cui si procede.
2°)Non essendoci nesso causale non può essere presa in considerazione nessun aggravamento
postumi a carico della la destra. Pt_2
3°)Avendo il ctp di parte attrice nella sua relazione chiesto soltanto un aggravamento postumi della
spalla destra a 8 punti percentuali e avendo egli stesso assodato 1 punto percentuale per la lesione fratturativa a carico del primo dito del piede destro,non può essere stabilito alcun postumo
aggravativo alla percentuale già stabilita in sede del 4 % di danno complessivo.(spalla destra CP_1
e piede destro).
Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione della commissione in sede di revisione.
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è condiviso da questo decidente, perché coerente rispetto agli accertamenti ed alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata ed esauriente motivazione.
Va, pertanto, rigettato il ricorso.
Spese irripetibili ex art 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. devono essere invece poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese;
pone a carico dell' le spese di CTU che liquida in complessivi € 300,00 in favore della CP_1
dott. V. Per_1
16.04.25.
[...]
Il Giudice del lavoro