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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5134/2016 R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. COLANGELO Parte_1
NICOLA FELICE, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. GALEONE Controparte_1
FRANCESCO come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate dalle parti nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 18/06/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/07/2016, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 04/04/1992 matrimonio in Castellaneta con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e
[...] Per_1 Per_2 Per_3
rispettivamente il 08/05/1993, il 12/02/1997 e il 26/04/2000 e che in data 04/06/2012 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre porsi a proprio carico il versamento di un assegno mensile di €
1.155,00 oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, in ragione di € 335,00 per ciascuno dei tre figli ed € 150,00 in favore del coniuge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta, pur non opponendosi al divorzio, contestava le avverse deduzioni in punto di mantenimento del coniuge e della prole, formulando istanza di riconoscimento di un assegno divorzile parti ad €
550,00 su base mensile, di riconoscimento in favore di ciascun figlio di un assegno mensile pari ad € 339,00, con conferma delle pattuizioni della separazione in punto di spese straordinarie per la prole e utenze della abitazione familiare (gas metano), con condanna di al pagamento di spese e Parte_1
competenze di lite.
Adottati in data 17/05/2017 i provvedimenti presidenziali (di conferma delle condizioni della separazione), con sentenza non definitiva n. 3086/2017 il
Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Castellaneta in data 04/04/1992 da e Parte_1 CP_1
, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del
[...]
giudizio.
Con successiva ordinanza del 7.1.2024 il G.I. accogliendo parzialmente l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali depositata il 24.2.2023, disponeva la revoca con decorrenza dal febbraio 2023 del contributo posto a carico di Pt_1
per il mantenimento delle figlie e ,
[...] Persona_4 Persona_5 nonché la riduzione ad € 100,00 del contributo dovuto da a titolo Parte_1
di mantenimento del figlio . Persona_6
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 03/06/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni, come di note di trattazione scritta depositate nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c..
Quanto alle pronunce accessorie, occorre in via preliminare rilevare la inammissibilità delle domande restitutorie contenute nelle note scritte depositate dalla parte ricorrente in data 27.5.2024, in quanto domande nuove formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, in disparte ogni profilo di inammissibilità per difetto di connessione cd “forte”, ex art. 40 c.p.c..
Quanto al merito delle ulteriori questioni accessorie, osserva il collegio che sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della richiedente . Controparte_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Con specifico riguardo alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, la Corte di cassazione ha da ultimo precisato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali. 3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile. 4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
Nel caso di specie, emerge in modo incontrovertibile la forbice reddituale ed economica esistente tra le parti.
Il rimane, infatti, stabilmente inserito sul piano lavorativo come risulta sia Pt_1
dalla documentazione allegata (Modelli RPF 2023, 2022 e 2021), sia dalle informative acquisiste a mezzo della Guardia di Finanza (vedi informativa prot.
0579620/2020 del 24.12.2020), in quanto percettore di redditi (quale titolare di una impresa di trivellazioni e perforazioni) pari, da ultimo, ad € 21.000,00 circa su base annua (vedi PF 2023 redditi 2022), oltre alla titolarità del diritto di piena proprietà su n. 2 fabbricati (un appartamento e un locale acquistati dopo la separazione) e un vigneto, nonché del diritto di enfiteusi su n. 3 mandorleti, n. 15 uliveti e n. 5 vigneti siti in Castellaneta. È dato ragionevolmente presumere la sussistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli documentati nella presente sede, in mancanza dei quali non avrebbe potuto assumere su di sé (in virtù Parte_1
degli accordi di separazione) un onere di contribuzione (della prole e del coniuge) nettamente superiore alle sue entrate finanziarie (assegno complessivo di mantenimento pari ad € 1.255,00 su basa annua, oltre al 100% delle spese straordinarie e al 50% dei consumi di gas della casa familiare per 5 mesi l'anno), ove si considerino le risultanze delle indagini fiscali svolte dalla GdF, alla luce delle quali la produzione reddituale dichiarata ha raggiunto in passato anche livelli più bassi e ha fatto registrare addirittura delle perdite e, nonostante ciò, il ricorrente ha potuto preservare un conto deposito titoli al 29.2.2020 con una giacenza del controvalore di € 85.193,31.
Avuto riguardo alla condizione economica della parte istante, invece, risulta ampiamente riscontrata la non adeguatezza della sua condizione economica e reddituale, atteso che la stessa versa in stato di disoccupazione e non risulta contestato che non abbia mai lavorato nel corso della vita matrimoniale, dedicandosi alla cura e alla crescita dei tre figli della coppia.
Sul piano patrimoniale risulta titolare del solo diritto di Controparte_1
abitazione sulla casa coniugale sita in Castellaneta, alla via del Votano snc., cedutole dal ricorrente in epoca successiva alla separazione.
Con riferimento al dedotto miglioramento delle condizioni economiche di parte convenuta, occorre rilevare che, se da un lato la stessa non risulta titolare di alcun diritto reale su beni immobili diversi dalla casa coniugale, dall'altro è rimasta indimostrata la circostanza che la convenuta possa contare all'attualità sui proventi (non documentati) derivanti dall'affitto di terreni ad uso agricolo, tanto meno risulta dimostrata la disponibilità da parte della di detti terreni CP_1
(alla stessa formalmente non intestati). Irrilevante si palesa pure la dedotta (e non contestata) circostanza del riscatto anticipato di una polizza assicurativa da parte della in quanto per stessa ammissione di parte ricorrente trattavasi di CP_1
polizza intestata alla convenuta i cui premi erano stati integralmente versati dal pertanto l'esistenza della stessa era ben nota anche al ricorrente nel suo Pt_1
valore in sede di omologa della separazione consensuale.
Non risultando neppure provata la circostanza addotta dalla parte convenuta, secondo cui in sede di separazione il quantum dell'assegno in favore della
[...]
fosse stato calcolato considerando i proventi che la stessa avrebbe potuto CP_1
trarre dal fitto di alcuni (non meglio identificati) terreni, la cui disponibilità, tuttavia, sarebbe venuta meno già nel corso dell'anno 2013, il Collegio rileva come non possa affermarsi né che le condizioni economiche di Controparte_1
abbiano subito una modifica in melius, come allegato da parte attrice, né che le stesse abbiano subito un deterioramento, come sostenuto da parte convenuta.
Osserva il collegio, tuttavia, che, alla luce dell'istruttoria svolta, appaiono concretamente sussistere oggettive difficoltà affinché la possa reperire CP_1 un'attività lavorativa che le consenta il raggiungimento di adeguati livelli di reddito, in ragione dell'età, essendosi ella separata all'età di 47 anni e dopo circa 20 anni di matrimonio, né emergono in capo all'istante comprovate potenzialità reddituali o capacità professionali da attualizzare al momento finale della relazione matrimoniale e da spendere nel mondo del lavoro, mentre appare non contestato che la convenuta si sia dedicata alla cura della casa e alla crescita e alla cura della prole nel corso del matrimonio e dopo la separazione, mentre il coniuge ha potuto dedicarsi senza soluzione di continuità alla propria attività imprenditoriale e alla cura del suo patrimonio immobiliare.
Alla luce delle suesposte considerazioni, comparate le attuali capacità economiche, patrimoniali e reddituali del con quelle della convenuta e Pt_1
considerate le modeste e residue capacità lavorative di parte convenuta, il
Collegio reputa congruo determinare in € 400,00 l'assegno di divorzio da porre a carico del ed in favore dell'istante, in considerazione, pure, dell'avvenuta Pt_1
concessione alla parte istante del diritto di abitazione sulla casa familiare;
con esclusione del contributo di parte ricorrente al pagamento delle utenze del gas
(richiesto dalla parte convenuta), tenuto conto della natura omnicomprensiva dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale e perequativa.
Con riferimento alla prole ritiene il Collegio di dover confermare la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e , con decorrenza dal Per_1 Per_2
febbraio 2023, nulla avendo sul punto eccepito le parti;
parimenti ritiene di dover confermare le statuizioni assunte dal G.I., ex art. 709, ultimo comma c.p.c., con riguardo al figlio (nato il [...]) Per_3
L'istruttoria ha infatti confermato la non completa autosufficienza sul piano economico del figlio nonostante il raggiungimento della maggiore età ed Per_3
il documentato impegno lavorativo alle dipendenze del padre, posto che non risulta riscontrata una sua assunzione in termini di stabilità presso l'azienda paterna (v. Modello Unificato Lav. Prot. N. 10835 del 03/01/2024 da cui Per_6
risulta assunto con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza
[...]
al 31/12/2024), tantomeno risultano raggiunti livelli stipendiali (vedi b.p. marzo
2024) idonei allo scopo.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: Controparte_1
1. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
la somma mensile di € 400,00, a titolo di assegno di CP_1
divorzio oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
la somma mensile di € 100,00, a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento del figlio oltre alla rivalutazione Persona_6
secondo gli indici Istat ed al pagamento del 100% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, con decorrenza dal mese di febbraio 2023;
3. revoca a far data dal mese di febbraio 2023 il contributo posto in sede di separazione a carico di a titolo di mantenimento Parte_1
delle figlie e;
Per_1 Per_2
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5134/2016 R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. COLANGELO Parte_1
NICOLA FELICE, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. GALEONE Controparte_1
FRANCESCO come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate dalle parti nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 18/06/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/07/2016, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 04/04/1992 matrimonio in Castellaneta con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e
[...] Per_1 Per_2 Per_3
rispettivamente il 08/05/1993, il 12/02/1997 e il 26/04/2000 e che in data 04/06/2012 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre porsi a proprio carico il versamento di un assegno mensile di €
1.155,00 oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, in ragione di € 335,00 per ciascuno dei tre figli ed € 150,00 in favore del coniuge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta, pur non opponendosi al divorzio, contestava le avverse deduzioni in punto di mantenimento del coniuge e della prole, formulando istanza di riconoscimento di un assegno divorzile parti ad €
550,00 su base mensile, di riconoscimento in favore di ciascun figlio di un assegno mensile pari ad € 339,00, con conferma delle pattuizioni della separazione in punto di spese straordinarie per la prole e utenze della abitazione familiare (gas metano), con condanna di al pagamento di spese e Parte_1
competenze di lite.
Adottati in data 17/05/2017 i provvedimenti presidenziali (di conferma delle condizioni della separazione), con sentenza non definitiva n. 3086/2017 il
Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Castellaneta in data 04/04/1992 da e Parte_1 CP_1
, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del
[...]
giudizio.
Con successiva ordinanza del 7.1.2024 il G.I. accogliendo parzialmente l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali depositata il 24.2.2023, disponeva la revoca con decorrenza dal febbraio 2023 del contributo posto a carico di Pt_1
per il mantenimento delle figlie e ,
[...] Persona_4 Persona_5 nonché la riduzione ad € 100,00 del contributo dovuto da a titolo Parte_1
di mantenimento del figlio . Persona_6
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 03/06/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni, come di note di trattazione scritta depositate nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c..
Quanto alle pronunce accessorie, occorre in via preliminare rilevare la inammissibilità delle domande restitutorie contenute nelle note scritte depositate dalla parte ricorrente in data 27.5.2024, in quanto domande nuove formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, in disparte ogni profilo di inammissibilità per difetto di connessione cd “forte”, ex art. 40 c.p.c..
Quanto al merito delle ulteriori questioni accessorie, osserva il collegio che sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della richiedente . Controparte_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Con specifico riguardo alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, la Corte di cassazione ha da ultimo precisato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali. 3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile. 4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
Nel caso di specie, emerge in modo incontrovertibile la forbice reddituale ed economica esistente tra le parti.
Il rimane, infatti, stabilmente inserito sul piano lavorativo come risulta sia Pt_1
dalla documentazione allegata (Modelli RPF 2023, 2022 e 2021), sia dalle informative acquisiste a mezzo della Guardia di Finanza (vedi informativa prot.
0579620/2020 del 24.12.2020), in quanto percettore di redditi (quale titolare di una impresa di trivellazioni e perforazioni) pari, da ultimo, ad € 21.000,00 circa su base annua (vedi PF 2023 redditi 2022), oltre alla titolarità del diritto di piena proprietà su n. 2 fabbricati (un appartamento e un locale acquistati dopo la separazione) e un vigneto, nonché del diritto di enfiteusi su n. 3 mandorleti, n. 15 uliveti e n. 5 vigneti siti in Castellaneta. È dato ragionevolmente presumere la sussistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli documentati nella presente sede, in mancanza dei quali non avrebbe potuto assumere su di sé (in virtù Parte_1
degli accordi di separazione) un onere di contribuzione (della prole e del coniuge) nettamente superiore alle sue entrate finanziarie (assegno complessivo di mantenimento pari ad € 1.255,00 su basa annua, oltre al 100% delle spese straordinarie e al 50% dei consumi di gas della casa familiare per 5 mesi l'anno), ove si considerino le risultanze delle indagini fiscali svolte dalla GdF, alla luce delle quali la produzione reddituale dichiarata ha raggiunto in passato anche livelli più bassi e ha fatto registrare addirittura delle perdite e, nonostante ciò, il ricorrente ha potuto preservare un conto deposito titoli al 29.2.2020 con una giacenza del controvalore di € 85.193,31.
Avuto riguardo alla condizione economica della parte istante, invece, risulta ampiamente riscontrata la non adeguatezza della sua condizione economica e reddituale, atteso che la stessa versa in stato di disoccupazione e non risulta contestato che non abbia mai lavorato nel corso della vita matrimoniale, dedicandosi alla cura e alla crescita dei tre figli della coppia.
Sul piano patrimoniale risulta titolare del solo diritto di Controparte_1
abitazione sulla casa coniugale sita in Castellaneta, alla via del Votano snc., cedutole dal ricorrente in epoca successiva alla separazione.
Con riferimento al dedotto miglioramento delle condizioni economiche di parte convenuta, occorre rilevare che, se da un lato la stessa non risulta titolare di alcun diritto reale su beni immobili diversi dalla casa coniugale, dall'altro è rimasta indimostrata la circostanza che la convenuta possa contare all'attualità sui proventi (non documentati) derivanti dall'affitto di terreni ad uso agricolo, tanto meno risulta dimostrata la disponibilità da parte della di detti terreni CP_1
(alla stessa formalmente non intestati). Irrilevante si palesa pure la dedotta (e non contestata) circostanza del riscatto anticipato di una polizza assicurativa da parte della in quanto per stessa ammissione di parte ricorrente trattavasi di CP_1
polizza intestata alla convenuta i cui premi erano stati integralmente versati dal pertanto l'esistenza della stessa era ben nota anche al ricorrente nel suo Pt_1
valore in sede di omologa della separazione consensuale.
Non risultando neppure provata la circostanza addotta dalla parte convenuta, secondo cui in sede di separazione il quantum dell'assegno in favore della
[...]
fosse stato calcolato considerando i proventi che la stessa avrebbe potuto CP_1
trarre dal fitto di alcuni (non meglio identificati) terreni, la cui disponibilità, tuttavia, sarebbe venuta meno già nel corso dell'anno 2013, il Collegio rileva come non possa affermarsi né che le condizioni economiche di Controparte_1
abbiano subito una modifica in melius, come allegato da parte attrice, né che le stesse abbiano subito un deterioramento, come sostenuto da parte convenuta.
Osserva il collegio, tuttavia, che, alla luce dell'istruttoria svolta, appaiono concretamente sussistere oggettive difficoltà affinché la possa reperire CP_1 un'attività lavorativa che le consenta il raggiungimento di adeguati livelli di reddito, in ragione dell'età, essendosi ella separata all'età di 47 anni e dopo circa 20 anni di matrimonio, né emergono in capo all'istante comprovate potenzialità reddituali o capacità professionali da attualizzare al momento finale della relazione matrimoniale e da spendere nel mondo del lavoro, mentre appare non contestato che la convenuta si sia dedicata alla cura della casa e alla crescita e alla cura della prole nel corso del matrimonio e dopo la separazione, mentre il coniuge ha potuto dedicarsi senza soluzione di continuità alla propria attività imprenditoriale e alla cura del suo patrimonio immobiliare.
Alla luce delle suesposte considerazioni, comparate le attuali capacità economiche, patrimoniali e reddituali del con quelle della convenuta e Pt_1
considerate le modeste e residue capacità lavorative di parte convenuta, il
Collegio reputa congruo determinare in € 400,00 l'assegno di divorzio da porre a carico del ed in favore dell'istante, in considerazione, pure, dell'avvenuta Pt_1
concessione alla parte istante del diritto di abitazione sulla casa familiare;
con esclusione del contributo di parte ricorrente al pagamento delle utenze del gas
(richiesto dalla parte convenuta), tenuto conto della natura omnicomprensiva dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale e perequativa.
Con riferimento alla prole ritiene il Collegio di dover confermare la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e , con decorrenza dal Per_1 Per_2
febbraio 2023, nulla avendo sul punto eccepito le parti;
parimenti ritiene di dover confermare le statuizioni assunte dal G.I., ex art. 709, ultimo comma c.p.c., con riguardo al figlio (nato il [...]) Per_3
L'istruttoria ha infatti confermato la non completa autosufficienza sul piano economico del figlio nonostante il raggiungimento della maggiore età ed Per_3
il documentato impegno lavorativo alle dipendenze del padre, posto che non risulta riscontrata una sua assunzione in termini di stabilità presso l'azienda paterna (v. Modello Unificato Lav. Prot. N. 10835 del 03/01/2024 da cui Per_6
risulta assunto con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza
[...]
al 31/12/2024), tantomeno risultano raggiunti livelli stipendiali (vedi b.p. marzo
2024) idonei allo scopo.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: Controparte_1
1. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
la somma mensile di € 400,00, a titolo di assegno di CP_1
divorzio oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
la somma mensile di € 100,00, a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento del figlio oltre alla rivalutazione Persona_6
secondo gli indici Istat ed al pagamento del 100% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, con decorrenza dal mese di febbraio 2023;
3. revoca a far data dal mese di febbraio 2023 il contributo posto in sede di separazione a carico di a titolo di mantenimento Parte_1
delle figlie e;
Per_1 Per_2
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara