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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5407 /2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5407 /2024 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3
C.F. Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. LO DUCA ANTONINO giusta mandato allegato all'atto di citazione,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. BELTRAM BORIS , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: come da note del 19.3.25
Per parte convenuta:
come da note del 19.3.25
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Instaurato il giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., parte attrice espone quanto segue.
In data 20.02.2023, alle ore 1,00 A.M. la SI.ra nata il [...] in [...] e residente Persona_1 in Sacrofano alla via di Grottini n. 3, viaggiava a bordo, quale terza trasportata, dell'autovettura
Nissan Micra tg AL559KW, di proprietà della SI.ra e condotta dalla SI.ra Parte_5 [...]
, assicurata con polizza RCA della n. 10069200337391. Parte_6 Controparte_2
Il veicolo Nissan Micra percorreva Via Vicenza, lungo la S.R. 53, in Vedelago (TV), e dopo essersi fermato alcuni minuti nell'area del distributore di benzina , riprendeva la marcia, prima in CP_3 avvicinamento all'area d'attestazione del dare precedenza, poi immettendosi sulla S.R. 53, con direzione Sud Ovest- Nord Est, direzione Treviso;
da poco oltrepassata la linea di margine destro della corsia prioritaria, il veicolo Nissan Micra entrava in collisione con il veicolo Nissan Qashqai tg
FM214BX, di proprietà e condotto dal SI. che, in quel momento, transitava nella Persona_2 medesima corsia, direzione Treviso.
A causa del tamponamento ricevuto nella parte posteriore sinistra da parte del veicolo Nissan
Qashqai, l'autovettura Nissan Micra, su cui viaggiava la SI.ra seduta sull'alloggio Persona_1 posteriore al conducente, dopo aver percorso alcuni metri, terminava la sua corsa, capovolgendosi, nel fossato situato nella corsia contraria a quella che poco prima stava percorrendo;
la SI. Per_1 subiva gravissime lesioni, che ne causavano il decesso.
Veniva aperto procedimento penale n. RG 1542/2023 NR presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Treviso, nei confronti del SI. proprietario e conducente del veicolo Persona_2
Nissan Qashqai, e della SI.ra , conducente del veicolo Nissan Micra;
all'esito Parte_6 della Consulenza Tecnica, risultava che l'autovettura Nissan Qashqai tg FM 214 BX viaggiava ad una velocità doppia al limite consentito e al SI. veniva ascritta la violazione dell'art. 141, Per_2 comma 1, 2 3, C.d.S., mentre il comportamento della SI.ra , conducente del veicolo Nissan Pt_6
Micra tg AI 559KW, si rilevava censurabile per la violazione della 154 comma 1 lettera a) – doc.
3. Parte attrice conviene quindi in giudizio la compagnia assicuratrice del veicolo nel quale viaggiava la trasportata deceduta e la proprietaria del veicolo chiedendo la condanna degli stessi a risarcire il danno subito dai congiunti per la perdita del familiare.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione dell'esperimento dello strumento di cui all'art. 141 CdA, utilizzato per chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
All'udienza del 28.1.25 il giudice ha assegnato termine per note ed ha rinviato per la discussione ex art. 281 sexies.
Con note del 19.3.25 le parti hanno discusso la causa e chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni.
***
La domanda deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
L'azione è stata espressamente introdotta dai ricorrenti nelle forme di cui all'art. 141 C.D.A.; in ragione del decesso della trasportata i congiunti chiedono il risarcimento del danno riflesso.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettivamente padre, madre e fratelli di e quindi prossimi congiunti, vanterebbero Persona_1 il diritto iure proprio al risarcimento per la prematura ed improvvisa scomparsa della figlia e sorella, con la quale convivevano.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2022 si sono occupate della questione nel trattare il rimedio in parola.
La pronuncia chiarisce che l'art. 141 cod. ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale che non
è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti;
essa si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro.
In tale ultimo caso, infatti, si tratta di un danno iure proprio del congiunto, nei cui confronti non sussistono le ragioni di tutela rafforzata in favore del trasportato che, utilizzando il rimedio in parola, può introdurre un'azione nei confronti di un debitore certo e facilmente individuabile riducendo l'onere della prova gravante sul danneggiato, a fronte del contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge. In ricorso, infatti, si precisa che: “Si ripete, inoltre, se mai ve ne fosse bisogno, che nel caso di specie, ove si agisce ex art. 141 CdA non sussiste a carico degli istanti l'onere probatorio in ordine alla dinamica e alla responsabilità nella causazione del sinistro, essendo sufficiente provare esclusivamente la qualità di terzo trasportato del soggetto danneggiato, l'accadimento dell'evento, il rapporto di causalità tra questo e, nel caso di specie, il decesso della vittima e i danni di cui si dirà qui di seguito.
Gli attori, come si desume dalla lettura dell'atto introduttivo e dagli univoci riferimenti all'art.141
Cod.Ass. non hanno allegato alcun titolo di responsabilità del veicolo assicurato.
Infatti a pag.8 del ricorso introduttivo si legge altresì che quale proprietaria del veicolo CP_4 assicurato, è stata citata in causa “non ai fini dell'accertamento della responsabilità” ma unicamente quale litisconsorte necessaria ex art.141 Cod.Ass.
In senso conforme ad un'azione unicamente svolta ex art.141 Cod.Ass., depongono chiaramente anche le conclusioni riportate a pag.
9-10 del ricorso, dove gli attori chiedono soltanto l'accertamento del trasporto a bordo del veicolo assicurato e del decesso della vittima in occasione del sinistro, nonostante al sinistro abbia partecipato il veicolo Nissan Qashqai tg FM214BX, di proprietà e condotto dal SI. ed assicurato per la RCA con la Persona_2 Controparte_5
La pronuncia citata, tuttavia, ricorda anche che il giudice non può fermarsi alla qualificazione data dalla parte alla domanda, dovendo valutare i fatti nel loro complesso e le ragioni giuridiche poste alla base della stessa.
A tutela del principio di conservazione degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi,
l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. non potrà condurre al rigetto della domanda se questa presenta i presupposti di fatto e di diritto richiesti dall'art. 2054 c.c. o 144 cod. ass. e non risulta che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di questi strumenti, almeno in via subordinata.
Nel caso in esame, però, a prescindere dalla chiara qualificazione giuridica data dai ricorrenti a mezzo del richiamo all'art. 141 cod. ass, non possono ritenersi sussistenti neppure i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. e 144 cod.ass.
Ciò SInifica che, anche a voler riqualificare la domanda dei ricorrenti, la stessa, per come proposta, non sarebbe autosufficiente, non contenendo gli elementi di fatto, né di diritto tali da consentire la valutazione della sua accoglibilità. I ricorrenti, infatti, non hanno convenuto in giudizio né proprietario e conducente Persona_2 del veicolo Nissan Qashqai, né la sua assicurazione.
Nessuna allegazione è presente circa la condotta da quest'ultimo tenuta o circa la sua responsabilità nella determinazione del sinistro.
Parte ricorrente ha infatti soltanto brevemente accennato all'esito del procedimento penale a carico del SI. Per_2
L'accertamento del diritto dei prossimi congiunti ad ottenere il risarcimento del danno avrebbe infatti richiesto la valutazione del sinistro e delle rispettive responsabilità dei due conducenti, posto che, come spiegato dalla pronuncia richiamata, quella introdotta dall'art. 141 cod. ass. è un'azione avente carattere eccezionale, sorta a tutela delle eSIenze del trasportato danneggiato, che ha diritto ad una risposta più rapida.
Per quanto i ricorrenti, a fronte della sollevata eccezione, chiedano di riqualificare la domanda chiamando in causa il SI. e la sua assicurazione, tuttavia, la richiesta non è meritevole di Per_2 accoglimento poiché, così facendo, si introdurrebbe una mutatio libelli tale da ledere il principio del contraddittorio non consentendo alla resistente di difendersi puntualmente.
Inoltre il ricorso, così come redatto e strutturato, non contiene gli elementi costitutivi della diversa pretesa che i ricorrenti vorrebbero far valere a mezzo della richiesta riqualificazione giuridica, né le più adeguate istanze istruttorie.
Non si tratterebbe, infatti, di dare un nomen iuris diverso alla domanda proposta, ma, invece, di introdurre una domanda che difetta dei presupposti utili alla conduzione dell'istruttoria prima ed al suo eventuale accoglimento in seguito.
Per tali ragioni la domanda deve essere rigettata.
In ragione dell'incertezza della giurisprudenza sul punto, tale da richiedere l'intervento delle Sezioni
Unite, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando:
Rigetta la domanda;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Treviso, 21.7.25
Il Giudice
Marina Righi