Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 31/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 204/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. SANTI Parte_1 C.F._1
SUSI e con elezione di domicilio in presso avv. SANTI SUSI;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' Controparte_1 C.F._2
avv. SOLAZZI GIANFRANCO e con elezione di domicilio in VIA DELLA
COSTITUZIONE 10 61032 FANO, presso e nello studio dell'avv. SOLAZZI
GIANFRANCO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Parte opponente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro adito, previa declaratoria di ammissibilità della presente opposizione ed in accoglimento della stessa,
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Parte opposta: in via pregiudiziale, ACCERTARE E DICHIARARE la tardività della spiegata opposizione agli atti esecutivi per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c.; sempre in via pregiudiziale, ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità della spiegata opposizione all'esecuzione essendo il titolo di formazione giudiziale;
nel merito, RIGETTARE tutte le domande avanzate dall'opponente nei confronti del Sig. , in quanto infondate in fatto e in Controparte_1
diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, anche della fase inibitoria”.
Motivi della decisione
Parte opponente deduceva che era stata azionata da la Controparte_1
sentenza n.866/2023 di questo Ufficio, unitamente all'atto di precetto per rilascio immobile e intimazione di pagamento di euro 7136,00; tuttavia il procedimento di cognizione (che aveva condotto alla sentenza) era nullo e così anche la sentenza azionata, per un difetto di notifica della citazione originaria, che comportava a nullità.
Veniva dunque sollevata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc;
vista la nullità
pagina 2 di 5 del titolo esecutivo e quindi del precetto, la procedura esecutiva era improcedibile. In altre parole la sentenza azionata dall'avversario sarebbe nulla in quanto la contumacia di sarebbe stata illegittimamente dichiarata per un vizio nella notifica della Parte_1
citazione ex art. 143 c.p.c. Veniva richiesta altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva;
contestava gli assunti attorei e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'istanza di sospensione deducendo che in realtà l'opposizione ex art. 617 cpc era tardiva;
in subordine deduceva che eventuali vizi del titolo giudiziale andavano fatti valere dinanzi al giudice dell'impugnazione; nel caso in esame era tardivo peraltro l'atto di appello proposto da nelle more;
nel merito , la notifica in sede di Parte_1
giudizio di risoluzione del contratto di compravendita era regolare.
L'istanza di sospensiva veniva respinta con ordinanza del 23.2.24.
La causa veniva trattenuta in decisione il 28.5.25.
Si riqualifica la domanda di opposizione agli atti esecutivi come opposizione all'esecuzione perchè si contesta l'esistenza del titolo esecutivo. Quindi si supera l'eccezione di tardività sollevata dall'opposto.
La doglianza relativa alla riferita nullità della notifica della citazione doveva essere rappresentata in altra sede, non nella presente.
Si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza sul punto: nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono
pagina 3 di 5 essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed
è stata (od è tuttora) in esame(Cass. Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015); in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso(Cass. n. 26089 del 30/11/2005).
Nel caso in esame l'appello è stato rigettato perchè infondato e si deduce penda il ricorso in Cassazione;
tali giudizi di impugnazione sono i rimedi idonei ove rappresentare gli eventuali vizi dedotti.
L'opposizione è dunque inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza.
Per inciso si dichiara inutilizzabile la “replica conclusionale” depositata il 13.5.25 da parte opponente -che peraltro non ha depositato la comparsa conclusionale- , perchè ha natura di comparsa conclusionale , non di replica , e quindi andava depositata entro il 28 aprile -termine dato per il deposito della comparsa conclusionale- come eccepito da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
Condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5600,00 di cui euro 1700,00 per la fase di studio,
pagina 4 di 5 euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione e euro
1800,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 30.5.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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