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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 324 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 324 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CHIESA LORETTA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BRIGHI NICOLETTA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la LI , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I signori e continueranno a vivere separati con l'impegno al mutuo Parte_1 Parte_2
rispetto.
2. La casa familiare in comproprietà, assegnata con la separazione al signor in ragione della Pt_1
collocazione di presso il padre, sarà oggetto nel presente ricorso, di accordo sul trasferimento della Per_1
quota parte
3. La LI , ancorché maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Per_1 nell'abitazione, già adibita a casa familiare, con la madre la quale acquisterà dal Sig. la Parte_1 quotaparte (50%) di quest'ultima come pattuito al punto 1) del presente ricorso.
ACCORDI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
1) trasferimento quota parte immobile
Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i signori
[...]
e intendono procedere alla definizione di ogni rapporto patrimoniale fra loro Pt_1 Parte_2
intercorrente.
A tal fine il signor promette sin da ora di vendere e trasferire alla signora Parte_1 Parte_2
che accetta, le seguenti unità immobiliari, site in Villa Verucchio (RN), via Falcone
[...]
Borsellino n. 9 e distinte al Catasto dei Fabbricati di detto Comune come di seguito indicato e più precisamente:
a) - la piena proprietà della propria quota costituita da ½ di appartamento al piano terra con corte esclusiva, garage, al piano interrato, tutto distinto al N.CE.U del Comune di Verucchio, Foglio 9, mappale 2146, subalterni:
pagina 2 di 5 - 10, piano T. ZC1 A/2, Cl 3, Vani 4, R.C. 44,67
- 24 piano S1 ZC1, C/6Cl 3 mq 19 R.C.€ 444,15
R.C. TOTALE € 488,82
-confini: appartamento Fantini, parti comuni, società venditrice.
Trattasi di quanto pervenuto a parte cedente per atto a rogito Notaio Rep. n. 25.428, Raccolta n. Per_2
2.752 dell'11.10.1999, registrato a Rimini in data 29.10.1999 al n. 742/II V., trascritto in Rimini il
28.10.1999 all'art.794, R.G. 12098
b) La promessa di vendita viene fatta ed accettata a corpo, con tutti di quanto promesso in vendita gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive nulla escluso od eccettuato, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova e con tutti i diritti ed obblighi relativi alle parti condominiali ai sensi e per gli effetti degli artt. 1117 e seguenti del Codice
Civile.
La vendita ricomprende anche l'arredamento ed il mobilio già presente all'interno delle unità immobiliari descritte in precedenza- ad eccezione del mobilio specificato nel punto che segue che rimarrà nella disponibilità del signor e che sarà suo onere asportare prima del rogito- che viene accettato dalla Pt_1
signora nello stato in cui si trova, senza riserve, esonerando il signor da qualsivoglia obbligo Pt_2 Pt_1
di funzionamento e garanzia, salvo l'obbligo de signor di custodire l'arredamento ed il mobilio con Pt_1
la normale diligenza sino al rogito.
b1) Le parti concordano che il signor asporterà dall'immobile prima dell'immissione nel possesso Pt_1
della parte acquirente, i seguenti beni: lavatrice, asciugatrice, frigorifero, televisore, microonde e relativo mobiletto, attrezzi da giardinaggio utensileria personale meccanicotecnica, alcuni vasi, lampadario della camera, alcune parti della biancheria da bagno, qualche utensile di cucina, qualche lenzuolo, qualche coperta, il materasso matrimoniale e due cuscini.
c)Il prezzo è fissato in misura pari a complessivi € 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero), che saranno versati in un'unica soluzione a mezzo di assegno circolare all'atto della stipula di rogito notarile;
c) il signor garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto promesso in Parte_1
vendita in virtù della relazione redatta dal Geom. (doc. 5A), appositamente incaricato Persona_3
dalla signora con adesione del signor Le porzioni immobiliari suindicate risultano Parte_2 Pt_1
conformi sul piano urbanistico ed edilizio (compresa la conformità tra lo stato di fatto e le planimetrie pagina 3 di 5 catastali)sulla base delle disposizioni vigenti in materia e non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della normativa vigente;
al contempo ne attesta la prestazione energetica, certificazione rilasciata in data10.02.2025 (valida fino al 10.02.2035) dal Per. Ind. . (doc. 5D). Persona_4
La signora fin d'ora esonera il signor da qualsivoglia responsabilità in ordine alla Pt_2 Pt_1
conformità degli impianti tecnologici alle vigenti disposizioni di legge (impianto elettrico;
impianto di riscaldamento).
Il signor garantisce che l'immobile promesso in vendita è attualmente e sarà al momento dell'atto Pt_1
notarile di trasferimento libero da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali.
d) Le parti dichiarano che la signora sarà immessa nel possesso dell'immobile all'atto della Pt_2
stipula di atto pubblico di compravendita.
e) L'atto notarile di trasferimento sarà effettuato, per volontà della parte acquirente, signora Parte_2
a ministero del Notaio di Rimini;
il trasferimento dovrà avvenire entro e
[...] Persona_5
non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza per cessazione degli effetti civili del matrimonio - salva sempre concorde proroga disposta congiuntamente dalle parti-.
f) Le competenze spettanti al Notaio sono poste a carico della parte acquirente.
Le spese relative alle competenze del tecnico incaricato per volontà concorde delle parti sono ripartite al
50%.
g) Le parti convengono nel caso in cui la signora dovesse alienare l'immobile nei due anni dalla Pt_2
stipula della compravendita oggetto del presente atto, la medesima riconoscerà al signor la quota Pt_1
parte della maggior somma derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita stabilito con il presente atto
(€ 55.000,00 ) e il maggior importo che conseguirebbe nella vendita a prezzo di mercato, detratte Pt_2
(sempre pro quota) le spese straordinarie che ella dovesse affrontare nell'imminente futuro.
h) Le parti convengono che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per l'immobile dalla sigla del presente ricorso saranno sostenute integralmente dalla signora Pt_2
i)Come da premessa del p.to 1 che precede, la promessa del trasferimento immobiliare trova la propria ragione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nell'intenzione delle parti di regolare i rapporti patrimoniali tra loro pendenti;
pertanto le parti intendono avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art 19 della Legge n. 74 del 1987 della circolare n. 49 del 16 marzo 2000 del Ministero delle pagina 4 di 5 Finanze. La richiesta esenzione fiscale sarà, pertanto, ribadita nello stesso contratto definitivo, avente forma di atto pubblico, quale attuazione del presente accordo.
2. Le parti, con l'integrale ed esatta esecuzione delle obbligazioni reciproche scaturenti dal presente accordo, dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatte e di non vantare l'una nei confronti dell'altra altri crediti e/o pretese economiche a qualsivoglia titolo e/o ragione.
3. Le parti, inoltre, rinunziano sin d'ora ad impugnare la sentenza che recepirà il presente accordo divorzile.
4. Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, le quali provvederanno in via diretta ed esclusiva, al pagamento delle competenze professionali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 10.04.1999 in NG di RO (RN) alle condizioni di cui sopra Parte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NG di RO (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte II Serie A Anno 1999 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 324 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CHIESA LORETTA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BRIGHI NICOLETTA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la LI , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I signori e continueranno a vivere separati con l'impegno al mutuo Parte_1 Parte_2
rispetto.
2. La casa familiare in comproprietà, assegnata con la separazione al signor in ragione della Pt_1
collocazione di presso il padre, sarà oggetto nel presente ricorso, di accordo sul trasferimento della Per_1
quota parte
3. La LI , ancorché maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Per_1 nell'abitazione, già adibita a casa familiare, con la madre la quale acquisterà dal Sig. la Parte_1 quotaparte (50%) di quest'ultima come pattuito al punto 1) del presente ricorso.
ACCORDI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
1) trasferimento quota parte immobile
Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i signori
[...]
e intendono procedere alla definizione di ogni rapporto patrimoniale fra loro Pt_1 Parte_2
intercorrente.
A tal fine il signor promette sin da ora di vendere e trasferire alla signora Parte_1 Parte_2
che accetta, le seguenti unità immobiliari, site in Villa Verucchio (RN), via Falcone
[...]
Borsellino n. 9 e distinte al Catasto dei Fabbricati di detto Comune come di seguito indicato e più precisamente:
a) - la piena proprietà della propria quota costituita da ½ di appartamento al piano terra con corte esclusiva, garage, al piano interrato, tutto distinto al N.CE.U del Comune di Verucchio, Foglio 9, mappale 2146, subalterni:
pagina 2 di 5 - 10, piano T. ZC1 A/2, Cl 3, Vani 4, R.C. 44,67
- 24 piano S1 ZC1, C/6Cl 3 mq 19 R.C.€ 444,15
R.C. TOTALE € 488,82
-confini: appartamento Fantini, parti comuni, società venditrice.
Trattasi di quanto pervenuto a parte cedente per atto a rogito Notaio Rep. n. 25.428, Raccolta n. Per_2
2.752 dell'11.10.1999, registrato a Rimini in data 29.10.1999 al n. 742/II V., trascritto in Rimini il
28.10.1999 all'art.794, R.G. 12098
b) La promessa di vendita viene fatta ed accettata a corpo, con tutti di quanto promesso in vendita gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive nulla escluso od eccettuato, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova e con tutti i diritti ed obblighi relativi alle parti condominiali ai sensi e per gli effetti degli artt. 1117 e seguenti del Codice
Civile.
La vendita ricomprende anche l'arredamento ed il mobilio già presente all'interno delle unità immobiliari descritte in precedenza- ad eccezione del mobilio specificato nel punto che segue che rimarrà nella disponibilità del signor e che sarà suo onere asportare prima del rogito- che viene accettato dalla Pt_1
signora nello stato in cui si trova, senza riserve, esonerando il signor da qualsivoglia obbligo Pt_2 Pt_1
di funzionamento e garanzia, salvo l'obbligo de signor di custodire l'arredamento ed il mobilio con Pt_1
la normale diligenza sino al rogito.
b1) Le parti concordano che il signor asporterà dall'immobile prima dell'immissione nel possesso Pt_1
della parte acquirente, i seguenti beni: lavatrice, asciugatrice, frigorifero, televisore, microonde e relativo mobiletto, attrezzi da giardinaggio utensileria personale meccanicotecnica, alcuni vasi, lampadario della camera, alcune parti della biancheria da bagno, qualche utensile di cucina, qualche lenzuolo, qualche coperta, il materasso matrimoniale e due cuscini.
c)Il prezzo è fissato in misura pari a complessivi € 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero), che saranno versati in un'unica soluzione a mezzo di assegno circolare all'atto della stipula di rogito notarile;
c) il signor garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto promesso in Parte_1
vendita in virtù della relazione redatta dal Geom. (doc. 5A), appositamente incaricato Persona_3
dalla signora con adesione del signor Le porzioni immobiliari suindicate risultano Parte_2 Pt_1
conformi sul piano urbanistico ed edilizio (compresa la conformità tra lo stato di fatto e le planimetrie pagina 3 di 5 catastali)sulla base delle disposizioni vigenti in materia e non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della normativa vigente;
al contempo ne attesta la prestazione energetica, certificazione rilasciata in data10.02.2025 (valida fino al 10.02.2035) dal Per. Ind. . (doc. 5D). Persona_4
La signora fin d'ora esonera il signor da qualsivoglia responsabilità in ordine alla Pt_2 Pt_1
conformità degli impianti tecnologici alle vigenti disposizioni di legge (impianto elettrico;
impianto di riscaldamento).
Il signor garantisce che l'immobile promesso in vendita è attualmente e sarà al momento dell'atto Pt_1
notarile di trasferimento libero da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali.
d) Le parti dichiarano che la signora sarà immessa nel possesso dell'immobile all'atto della Pt_2
stipula di atto pubblico di compravendita.
e) L'atto notarile di trasferimento sarà effettuato, per volontà della parte acquirente, signora Parte_2
a ministero del Notaio di Rimini;
il trasferimento dovrà avvenire entro e
[...] Persona_5
non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza per cessazione degli effetti civili del matrimonio - salva sempre concorde proroga disposta congiuntamente dalle parti-.
f) Le competenze spettanti al Notaio sono poste a carico della parte acquirente.
Le spese relative alle competenze del tecnico incaricato per volontà concorde delle parti sono ripartite al
50%.
g) Le parti convengono nel caso in cui la signora dovesse alienare l'immobile nei due anni dalla Pt_2
stipula della compravendita oggetto del presente atto, la medesima riconoscerà al signor la quota Pt_1
parte della maggior somma derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita stabilito con il presente atto
(€ 55.000,00 ) e il maggior importo che conseguirebbe nella vendita a prezzo di mercato, detratte Pt_2
(sempre pro quota) le spese straordinarie che ella dovesse affrontare nell'imminente futuro.
h) Le parti convengono che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per l'immobile dalla sigla del presente ricorso saranno sostenute integralmente dalla signora Pt_2
i)Come da premessa del p.to 1 che precede, la promessa del trasferimento immobiliare trova la propria ragione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nell'intenzione delle parti di regolare i rapporti patrimoniali tra loro pendenti;
pertanto le parti intendono avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art 19 della Legge n. 74 del 1987 della circolare n. 49 del 16 marzo 2000 del Ministero delle pagina 4 di 5 Finanze. La richiesta esenzione fiscale sarà, pertanto, ribadita nello stesso contratto definitivo, avente forma di atto pubblico, quale attuazione del presente accordo.
2. Le parti, con l'integrale ed esatta esecuzione delle obbligazioni reciproche scaturenti dal presente accordo, dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatte e di non vantare l'una nei confronti dell'altra altri crediti e/o pretese economiche a qualsivoglia titolo e/o ragione.
3. Le parti, inoltre, rinunziano sin d'ora ad impugnare la sentenza che recepirà il presente accordo divorzile.
4. Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, le quali provvederanno in via diretta ed esclusiva, al pagamento delle competenze professionali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 10.04.1999 in NG di RO (RN) alle condizioni di cui sopra Parte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NG di RO (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte II Serie A Anno 1999 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5