Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/05/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo Italiano il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.1990 del 2019 promosso da e con Avv. Parte_1 Parte_2
CAVUOTO PELLEGRINO opponenti contro
Avv. ACETO ERNESTO rappresentato e difeso da sé medesimo opposto
Oggetto Prestazione d'opera intellettuale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con atto del 6 Parte_2 Parte_1
maggio 2019, proponevano tempestiva opposizione al decreto n.
363/2019 (NRG. 792/2019), emesso dal giudice designato di questo
Tribunale in data 19/03/2019 e notificato in data 25/03/2019, con il quale veniva loro ingiunto di pagare in solido, in favore dell' avv. Ernesto Aceto, per spettanze professionali relative al giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli iscritto al R.G.
907/2011, l'importo di € 9.001,66 oltre le spese della procedura.
L'avv. Aceto aveva agito in via monitoria in forza del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Benevento.
Gli opponenti eccepivano la mancanza di un valido contratto d'opera di prestazione professionale tra le parti per aver conferito incarico di patrocinio all'avv. , all'epoca dei Controparte_1
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per l'attività svolta.
Instauratosi il contraddittorio parte opposta contestava ogni avverso dedotto e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto. Acquisita la documentazione ritualmente prodotta e gli atti del ricorso monitorio, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa. Si dà atto che è stato garantito il contraddittorio nella fase decisionale avendo le parti già depositato le comparse conclusionali per la precedente udienza, poi rinviata di ufficio. Le parti, in conformità alla disposta trattazione scritta, hanno depositato note difensive.
Parte opponente contesta l'avversa pretesa affermando di non aver conferito mandato all'Avv. Aceto, bensì solo all'Avv.
Parente, all'epoca dominus dell'Avv. Aceto e di aver corrisposto le relative spettanze professionali, per il giudizio di cui trattasi, all'Avv. Parente.
Nell'esaminare i motivi di opposizione occorre premettere e distinguere tra rappresentanza processuale e patrocinio. La prima
è richiesta dall'art. 83 del cod.proc.civ. il quale stabilisce che quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Diverso dalla rappresentanza è il contratto di opera professionale, o
“patrocinio” e cioè conferimento dell'incarico di difendere il
2 mandante. Tale contratto, a differenza di quello della rappresentanza, può assumere qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà del patrocinato.
Il cliente, quindi, quando rilascia all'avvocato la procura per la rappresentanza processuale non necessariamente conferisce contestualmente un incarico di “patrocinio” e cioè di assistenza legale.
L'esame delle pronunzie giurisprudenziali evidenzia infatti che sono molteplici i casi in cui pur avendo la parte o cliente conferito congiuntamente a due avvocati la rappresentanza, non abbia conferito ad entrambi il patrocinio. I casi esaminati sono molteplici ad es. di avvocato di un foro diverso al quale viene conferita la procura per poter presenziare alle udienze e svolgere altre attività processuali, ma anche nel caso in cui sia richiesta una particolare qualifica o specializzazione per determinati atti o nell'ambito di rapporti di collaborazione tra professionisti. In questi casi, anche se viene rilasciata la procura ad entrambi i difensori, il mandato è conferito ad uno solo di essi (il dominus), ed il rapporto che si instaura e che vede come parte il secondo avvocato attiene è interno tra avvocati mentre nessun rapporto si instaura (di patrocinio) tra il cliente rappresentato e il secondo avvocato. Sicché obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo, instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura ad "ad litem", un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del
3 cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale. In tal senso Cassazione civile sez. II,
02/12/2011 n.25816. In senso conforme Ord. Cassazione civile sez.
II, 25/03/2024, n.7953 dove è precisato che è da stabilire, in concreto, se il mandato di patrocinio provenga dalla stessa parte rappresentata in giudizio, o invece da un altro soggetto che abbia perciò assunto a proprio carico l'obbligo del compenso, perché il mandato di patrocinio in favore di quest'ultimo non proviene dalla parte medesima, bensì dal primo professionista, che ha individuato l'altro legale e sul quale graverà perciò l'obbligo di corrispondere il relativo compenso professionale. L'accertare, di volta in volta, in quale di tali diverse situazioni si verta integra dunque, con ogni evidenza, una questione di fatto. Occorre ancora premettere che a fronte di una procura alle liti rilasciata a due difensori congiuntamente, si presume che anche il patrocinio sia stato conferito ad entrambi e da ciò l'obbligo del cliente di remunerare entrambi. La presunzione può essere superata dal patrocinato mediante prova contraria, che può essere essa stessa anche presuntiva.
Gli elementi addotti da parte opponente non sono idonei a superare la presunzione di conferimento dell'incarico di patrocinio oltre alla rappresentanza, anzi la redazione e sottoscrizione dell'atto di appello, allegato al fascicolo monitorio, da parte dell'Avv. Aceto unitamente all'Avv. Parente prova l'effettivo conferimento del mandato, così come lo prova la revoca del “ mandato” all'Avv. Aceto da parte degli opponenti.
Va quindi esaminato l'ulteriore motivo di gravame costituito dalla eccessività della parcella. Quando il mandato è conferito a più difensori, ciascuno ha diritto al compenso in relazione all'attività effettivamente svolta, pur tuttavia il compenso che il patrocinato deve pagare è unico, perché unica è la prestazione resa. Sarebbe
4 iniquo e non conforme a legge gravare il cliente di un doppio compenso per una unica prestazione. D'altro canto anche nella liquidazione giudiziale a carico del soccombente, anche se la difesa sia stata affidata a più difensori, il compenso è sempre unico. Ne segue che, liquidato il compenso per le singole fasi processuali in relazione alle attività svolte dai difensori, lo stesso deve essere attributo e riconosciuto a favore di ciascun difensore nella misura della metà. I compensi si liquidano secondo valori medi. A nulla rileva l'esito sfavorevole per il cliente, il quale non può servire a ridurre il valore della prestazione, medio.
Nella liquidazione si tiene conto che le prime comparse conclusionali vennero depositate dal solo Avv. Aceto, mentre quelle successive alla rimessione della causa sul ruolo da parte della Corte di appello, che disponeva ctu, vennero redatte dall'altro difensore. Per le comparse va riconosciuto il compenso al solo Avv. Aceto.
Per quanto concerne la fase istruttoria e di trattazione, va rilevato che nella prima fase, prima della rimessione della causa sul ruolo, l'attività difensiva si sostanziò esclusivamente nella presenza del difensore in udienza prendendo atto dei rinvii e perciò il compenso può essere liquidato in misura minima.
Sicchè, considerato il valore della causa fino a 26.000,00 euro, applicando i valori medi per l e fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase di trattazione e ridotti a metà, e riconosciuto il compenso per la fase decisionale al solo Avv. Aceto, si ha un compenso complessivo di euro 3.438,5 , oltre spese generali al
15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Per gli esposti motivi l'opposizione va accolta, va revocato il decreto ingiuntivo e la relativa esecutività e in accoglimento della domanda dell'Avv. Aceto i convenuti vanno condannati al
5 pagamento, in solido, dei compensi spettantigli, liquidati in euro
3.438,85, oltre spese generali, Cassa ed IVA come per legge.
In ragione del parziale accoglimento della domanda le spese possono essere compensate per metà, ponendosi a carico dei soccombenti opponenti la residua metà. Liquidate in euro
2.552,00 si riducono per la compensazione ad euro 1.276,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica , pronunziando sull'opposizione proposta da e Parte_1
contro
ERNESTO ACETO , ognii altra istanza Parte_2
eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 363/2019 e la relativa esecutività; accoglie la domanda proposta dall' Avv. Ernesto Aceto e per l'effetto condanna e al Parte_2 Parte_1
pagamento della somma di euro 3.438,85, oltre spese generali,
Cassa ed IVA come per legge per spettanze professionali dovute al medesimo;
compensa per metà le spese di lite del presente giudizio di opposizione e condanna gli opponenti al pagamento della residua metà, liquidata questa in euro 1.276,00, oltre spese generali,
Cassa ed Iva.
Così deciso in Benevento il 12/05/2025
Il Giudice
( dott. Rocco Abbondandolo )
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