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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 782 /2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Sprizzi Maria Parte_1
Francesca e Maria Guerrisi giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Rosa Lombardo, COroparte_1 giusta procura in atti;
- appellata-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, l'odierna appellante - dipendente dell' CP_1
CO
, con mansioni di collaboratore professionale sanitario conveniva in giudizio l'
[...] chiedendo il pagamento delle differenze retributive <per il tempo impiegato dalla ricorrente per recarsi presso gli spogliatoi, indossare e dismettere la divisa di lavoro e recarsi al reparto, che si quantifica in 20 minuti per ciascun turno o altra misura ritenuta di giustizia, deve rientrare nell'orario di lavoro ed essere retribuito ex art 36 Cost.; per l'effetto, condannare la resistente
[...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, a corrispondere alla COroparte_1 ricorrente le relative differenze retributive>>.
A sostegno della domanda deduceva in punto di fatto: di dovere obbligatoriamente indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) fornita, lavata e CO stirata dall' di dovere giungere in azienda almeno 10 minuti prima;
di doversi recare, prima di prendere servizio, presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, infine di recarsi in reparto, dove iniziava il proprio turno lavorativo;
di dover compiere, alla fine del turno, le operazioni inverse, ovvero, recarsi nell'apposito locale per dismettere la divisa, consegnandola per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riponendola nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi;
di doversi presentare in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui le attività di vestizione , che richiedono mediamente dieci minuti, dovevano avvenire un in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno;
parimenti di non poter abbandonare il reparto prima del termine del turno vero e proprio, sicché le operazioni di svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati , che richiedono mediamente dieci minuti, potevano avvenire solo dopo il termine del turno.
Allegava, inoltre, che l'unità operativa alla quale era addetta era stata sprovvista di marcatempo automatico, sicchè le presenze venivano annotate su appositi fogli presenza e che il maggior tempo impiegato nelle attività descritte non era mai stato retribuito.
Rilevava che l'obbligo di retribuire il tempo necessario alla vestizione/svestizione della divisa era unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto la sussistenza di un'eterodirezione datoriale implicita in ordine a tali attività; eterodirezione che, peraltro, poteva essere desunta da indici sintomatici quali: l'obbligo in capo al lavoratore di indossare la divisa;
la predisposizione da parte del datore di lavoro di appositi spogliatori ove indossare (e togliere) la divisa obbligatoria;
la fornitura degli indumenti da parte del datore di lavoro stesso.
Tutti i predetti indici sintomatici erano presenti nella fattispecie in parola, così come confermato CO dal dettato del regolamento dall' entrato in vigore nell'ottobre 2016, che aveva “statuito la necessità della presenza operativa – e quindi dotata dei necessari presidi di cui si discute – dei dipendenti sin dall'inizio del turno loro assegnato, e non dopo”. CO Si costituiva l' che eccepiva la mancanza di prova sia che l'attività di vestizione e svestizione fosse esuberante rispetto all'orario di lavoro sia che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita al fine di consentire le suddette operazioni.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, ritenendo che la ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio di dimostrare che il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolgesse al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro, omettendo di dimostrare, ed ancor prima di allegare, che l' obbligasse i dipendenti ad indossare gli indumenti di lavoro prima Parte_2 della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
Il Giudice sottolineava, infatti, che la ricorrente aveva omesso si allegare e provare le modalità di tempo e di luogo di tali operazioni, non indicando né la collocazione del sistema di rilevazione delle presenze (se all'interno o al di fuori del reparto di appartenenza o all'ingresso dell'edificio ecc.) né quale luogo e in quale momento (se prima o dopo l'accesso negli spogliatoi) avveniva la timbratura in entrata e in uscita;
Il giudicante riteneva tale circostanza fondamentale per accertare se i tempi di vestizione/svestizione fossero stati utilizzati fuori o all'interno dell'orario di lavoro e se quindi vi era stata un'imposizione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di indossare gli indumenti di lavoro prima dell'inizio della prestazione lavorativa e di dismetterli dopo la fine della prestazione lavorativa.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Pt_3
CO Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 15 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello, l'originaria ricorrente deduce la contraddittorietà dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure che, dopo avere correttamente ritenuto che, anche nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione e svestizione desse diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, aveva negato che tali esigenze di sicurezza ed igiene potessero riguardare la categoria Collaboratori professionali sanitari cui ella apparteneva, in palese contrasto con la tesi della cd. eterodeterminazione implicita, non solo ormai unanime in giurisprudenza , ma richiamata dallo stesso giudicante .
Deduce, altresì, l'appellante che la motivazione della sentenza è gracile anche solo sul piano logico, poichè sembra ammettere che l' ossa concedere ai propri infermieri di potersi cambiare CP_1
a orario di lavoro già iniziato (in entrata) o addirittura non concluso (in uscita), ipotesi, questa inconcepibile, perché provocherebbe veri e propri vuoti di tutela per i degenti ricoverati.
L'appellante, infine, si duole che il Giudice, dopo avere immotivatamente ritenuto non sussistere l'eterodirezione implicita datoriale in ordine alle attività di vestizione e svestizione della divisa, aveva altresì negato la possibilità di dimostrare l'obbligo imposto dalla datrice di lavoro, rigettando le istanze istruttorie in tal senso articolate.
L'appello è infondato. Va condiviso il percorso motivazionale già seguito su ricorsi identici ex art 118 disp att c.p.c.
< tempo dedicato alla vestizione svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione, ciò non significa che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che le modalità di tali attività siano imposte dal datore di lavoro.
E' nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicita in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chiamata da oltre un decennio a delineare i contorni dei reciproci diritti e doveri ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retribuito;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la sussistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso, desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.
Sotto il primo profilo, il lavoratore non ha in alcuna maniera fornito alcun elemento concreto indispensabile per verificare come e perché le attività di vestizione e svestizione avvenissero al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, non ha, infatti, indicato né dove si trovavano i c.d fogli presenza né dove fossero gli spogliatoi, elementi indispensabili per apprezzare le modalità con cui avvenivano le suddette attività. Se ad esempio il foglio presenze e lo spogliatoio si trovavano nel medesimo posto,
è presumibile che la firma avvenisse prima dell'attività di vestizione.
Sotto il secondo profilo, poi, il lavoratore si è limitato ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisarne - CO a fronte di esplicita contestazione da parte dell' - la fonte e senza allegare alcun indice sintomatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavoro di indossare e dismettere la divisa rispettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge.
Alla luce di tali considerazioni, la prova articolata si appalesa del tutto inammissibile, in quanto volta a confermare tramite testimoni la circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non era certo idonea a attestare la sussistenza di un obbligo che per essere giuridicamente tale o è consacrato in esplicite direttive o potrebbe essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati e ancor prima mai allegati dal ricorrente.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
In tale contesto, l'argomento utilizzato dalla lavoratrice in base al quale sarebbe inconcepibile che l' possa concedere ai propri infermieri di potersi cambiare a orario di lavoro già iniziato (in CP_1 entrata) o addirittura non concluso (in uscita), pena la possibilità di pericolosi vuoti di tutela per i degenti , si rivela inidoneo a sostenere la domanda.
Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.
Infine, si osserva che il precedente risalente di questa Corte citato dalla a supporto delle Pt_3 domande svolte era già stato superato da successive pronunce della stessa Corte in ragione della continua evoluzione giurisprudenziale della materia, evoluzione che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio>>.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro di , avverso Parte_1 CP_1 COroparte_1 la sentenza n. 794/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 5/5/22 così decide :
-Rigetta l'appello.
-Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
-Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 782 /2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Sprizzi Maria Parte_1
Francesca e Maria Guerrisi giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Rosa Lombardo, COroparte_1 giusta procura in atti;
- appellata-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, l'odierna appellante - dipendente dell' CP_1
CO
, con mansioni di collaboratore professionale sanitario conveniva in giudizio l'
[...] chiedendo il pagamento delle differenze retributive <per il tempo impiegato dalla ricorrente per recarsi presso gli spogliatoi, indossare e dismettere la divisa di lavoro e recarsi al reparto, che si quantifica in 20 minuti per ciascun turno o altra misura ritenuta di giustizia, deve rientrare nell'orario di lavoro ed essere retribuito ex art 36 Cost.; per l'effetto, condannare la resistente
[...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, a corrispondere alla COroparte_1 ricorrente le relative differenze retributive>>.
A sostegno della domanda deduceva in punto di fatto: di dovere obbligatoriamente indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) fornita, lavata e CO stirata dall' di dovere giungere in azienda almeno 10 minuti prima;
di doversi recare, prima di prendere servizio, presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, infine di recarsi in reparto, dove iniziava il proprio turno lavorativo;
di dover compiere, alla fine del turno, le operazioni inverse, ovvero, recarsi nell'apposito locale per dismettere la divisa, consegnandola per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riponendola nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi;
di doversi presentare in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui le attività di vestizione , che richiedono mediamente dieci minuti, dovevano avvenire un in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno;
parimenti di non poter abbandonare il reparto prima del termine del turno vero e proprio, sicché le operazioni di svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati , che richiedono mediamente dieci minuti, potevano avvenire solo dopo il termine del turno.
Allegava, inoltre, che l'unità operativa alla quale era addetta era stata sprovvista di marcatempo automatico, sicchè le presenze venivano annotate su appositi fogli presenza e che il maggior tempo impiegato nelle attività descritte non era mai stato retribuito.
Rilevava che l'obbligo di retribuire il tempo necessario alla vestizione/svestizione della divisa era unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto la sussistenza di un'eterodirezione datoriale implicita in ordine a tali attività; eterodirezione che, peraltro, poteva essere desunta da indici sintomatici quali: l'obbligo in capo al lavoratore di indossare la divisa;
la predisposizione da parte del datore di lavoro di appositi spogliatori ove indossare (e togliere) la divisa obbligatoria;
la fornitura degli indumenti da parte del datore di lavoro stesso.
Tutti i predetti indici sintomatici erano presenti nella fattispecie in parola, così come confermato CO dal dettato del regolamento dall' entrato in vigore nell'ottobre 2016, che aveva “statuito la necessità della presenza operativa – e quindi dotata dei necessari presidi di cui si discute – dei dipendenti sin dall'inizio del turno loro assegnato, e non dopo”. CO Si costituiva l' che eccepiva la mancanza di prova sia che l'attività di vestizione e svestizione fosse esuberante rispetto all'orario di lavoro sia che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita al fine di consentire le suddette operazioni.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, ritenendo che la ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio di dimostrare che il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolgesse al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro, omettendo di dimostrare, ed ancor prima di allegare, che l' obbligasse i dipendenti ad indossare gli indumenti di lavoro prima Parte_2 della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
Il Giudice sottolineava, infatti, che la ricorrente aveva omesso si allegare e provare le modalità di tempo e di luogo di tali operazioni, non indicando né la collocazione del sistema di rilevazione delle presenze (se all'interno o al di fuori del reparto di appartenenza o all'ingresso dell'edificio ecc.) né quale luogo e in quale momento (se prima o dopo l'accesso negli spogliatoi) avveniva la timbratura in entrata e in uscita;
Il giudicante riteneva tale circostanza fondamentale per accertare se i tempi di vestizione/svestizione fossero stati utilizzati fuori o all'interno dell'orario di lavoro e se quindi vi era stata un'imposizione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di indossare gli indumenti di lavoro prima dell'inizio della prestazione lavorativa e di dismetterli dopo la fine della prestazione lavorativa.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Pt_3
CO Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 15 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello, l'originaria ricorrente deduce la contraddittorietà dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure che, dopo avere correttamente ritenuto che, anche nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione e svestizione desse diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, aveva negato che tali esigenze di sicurezza ed igiene potessero riguardare la categoria Collaboratori professionali sanitari cui ella apparteneva, in palese contrasto con la tesi della cd. eterodeterminazione implicita, non solo ormai unanime in giurisprudenza , ma richiamata dallo stesso giudicante .
Deduce, altresì, l'appellante che la motivazione della sentenza è gracile anche solo sul piano logico, poichè sembra ammettere che l' ossa concedere ai propri infermieri di potersi cambiare CP_1
a orario di lavoro già iniziato (in entrata) o addirittura non concluso (in uscita), ipotesi, questa inconcepibile, perché provocherebbe veri e propri vuoti di tutela per i degenti ricoverati.
L'appellante, infine, si duole che il Giudice, dopo avere immotivatamente ritenuto non sussistere l'eterodirezione implicita datoriale in ordine alle attività di vestizione e svestizione della divisa, aveva altresì negato la possibilità di dimostrare l'obbligo imposto dalla datrice di lavoro, rigettando le istanze istruttorie in tal senso articolate.
L'appello è infondato. Va condiviso il percorso motivazionale già seguito su ricorsi identici ex art 118 disp att c.p.c.
< tempo dedicato alla vestizione svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione, ciò non significa che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che le modalità di tali attività siano imposte dal datore di lavoro.
E' nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicita in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chiamata da oltre un decennio a delineare i contorni dei reciproci diritti e doveri ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retribuito;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la sussistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso, desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.
Sotto il primo profilo, il lavoratore non ha in alcuna maniera fornito alcun elemento concreto indispensabile per verificare come e perché le attività di vestizione e svestizione avvenissero al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, non ha, infatti, indicato né dove si trovavano i c.d fogli presenza né dove fossero gli spogliatoi, elementi indispensabili per apprezzare le modalità con cui avvenivano le suddette attività. Se ad esempio il foglio presenze e lo spogliatoio si trovavano nel medesimo posto,
è presumibile che la firma avvenisse prima dell'attività di vestizione.
Sotto il secondo profilo, poi, il lavoratore si è limitato ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisarne - CO a fronte di esplicita contestazione da parte dell' - la fonte e senza allegare alcun indice sintomatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavoro di indossare e dismettere la divisa rispettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge.
Alla luce di tali considerazioni, la prova articolata si appalesa del tutto inammissibile, in quanto volta a confermare tramite testimoni la circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non era certo idonea a attestare la sussistenza di un obbligo che per essere giuridicamente tale o è consacrato in esplicite direttive o potrebbe essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati e ancor prima mai allegati dal ricorrente.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
In tale contesto, l'argomento utilizzato dalla lavoratrice in base al quale sarebbe inconcepibile che l' possa concedere ai propri infermieri di potersi cambiare a orario di lavoro già iniziato (in CP_1 entrata) o addirittura non concluso (in uscita), pena la possibilità di pericolosi vuoti di tutela per i degenti , si rivela inidoneo a sostenere la domanda.
Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.
Infine, si osserva che il precedente risalente di questa Corte citato dalla a supporto delle Pt_3 domande svolte era già stato superato da successive pronunce della stessa Corte in ragione della continua evoluzione giurisprudenziale della materia, evoluzione che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio>>.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro di , avverso Parte_1 CP_1 COroparte_1 la sentenza n. 794/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 5/5/22 così decide :
-Rigetta l'appello.
-Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
-Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. Marialuisa Crucitti)