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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nella causa n. 1940/2023 RG promossa da
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante p.t.,avv. Gaetano Mulonia ( C.F.
), rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Maria Ligato C.F._1
Attore
CONTRO
, in persona del , suo legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, (P. IVA ) P.IVA_2
Convenuto- contumace
PREMESSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_1
premesso di essere titolare di un utenza contraddistinta dal n. , per fornitura P.IVA_3
idrica a canone integrato;
di aver ricevuto, a mezzo pec del 3.11.2022, da parte del per il tramite della Hermes Servizi Metropolitani s.r.l., Controparte_1
un prospetto della propria situazione debitoria nei confronti del Controparte_1
, comprensivo di presunti debiti per canoni idrici non pagati, per complessivi
[...]
€ 28.686,50, portati da fatture indicate nello stesso prospetto ed emesse negli anni dal 2012 al 2015. Ciò premesso, il attore ha chiesto l'accertamento Parte_1
negativo delle pretese creditorie del rilevandone Controparte_1
preliminarmente l'avvenuta prescrizione quinquennale;
ha, inoltre, dichiarato che le fatture relative ai crediti vantati dal convenuto non gli sono mai state CP_1
inoltrate, né, peraltro, dal prospetto è dato sapere se i consumi in relazione ai quali si contesta il mancato pagamento del canone idrico siano relativi allo stesso anno di emissione delle fatture o a consumi precedenti. Il ha, quindi,formulato, Parte_1
le seguenti domande: “- in via preliminare, in accoglimento di ciascuno e tutti i motivi del presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria dell' relativa al canone idrico Controparte_3
integrato con riferimento alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, portate dalla attestazione della situazione debitoria oggetto di contestazione, per l'effetto, annullare
e/o dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima la corrispondente richiesta di pagamento;
- accertare e dichiarare, in accoglimento delle causali di cui in premessa, in ogni caso, non dovuta, ad alcun titolo, la complessiva somma di € 28.686,50, riferita al canone idrico integrato per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, portate dalla attestazione della situazione debitoria e, dunque, la non tenutezza in capo all'istante,
a pagare dette somme e, per l'effetto, annullare e/o stornare il citato importo e/o eventuali fatture e/o atti connessi. - In via subordinata, si chiede che il Tribunale voglia procedere, anche in via equitativa, alla riduzione delle pretese di parte convenuta, alla luce delle ragioni attoree”. Il non si è costituito;
con Controparte_1
ordinanza del 14.06.2023 ne è stata dichiarata la contumacia e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13.11.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, rilevato che l'azione era stata proposta dall'Amministratore del Condominio attore senza autorizzazione dell'assemblea condominiale, pur non rientrando nell'alveo delle azioni proponibili autonomamente allo stesso amministratore , di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., è stato assegnato al attore, ai sensi dell'art. 182 II comma c.p.c., un termine di 60 giorni per Parte_1 produrre delibera assembleare di autorizzazione all'amministratore ad agire in giudizio;
il relativo deposito è stato effettuato in data 09.01.2025.
*********
La domanda attorea di declaratoria di maturata prescrizione quinquennale del diritto creditorio preteso da parte del deve essere accolta, Controparte_1
considerato che la fornitura idrica integra una prestazione continuativa effettuata contro pagamento di un corrispettivo, e, come tale, è riconducibile ad un contratto di somministrazione;
conseguentemente il relativo credito soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.4 c.c. in quanto avente ad oggetto un “prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo” ( Cass. civ. n.6966 del 20.3.2018). Nel caso in esame non può trovare applicazione la prescrizione biennale prevista dall'art. 1 comma 4 e ss della L.n.205/2017, in quanto il comma 10 del predetto articolo dispone che la stessa prescrizione si applica, per il settore idrico, per fatture la cui scadenza sia successiva al 1 gennaio 2020, mentre le fatture di cui al prospetto notificato al attore sono datate dal 2012 al 2015, con relativa Parte_1
scadenza anteriore alla predetta data. Il dies a quo per la maturazione della prescrizione, in forza di quanto previsto dall'art. 2935 c.c. decorre dal momento in cui può essere fatto valere i il diritto e, quindi, alla scadenza del termine utile per il pagamento. Qualora, come nel caso in esame, il crediti sia soggetto a fatturazione, il
Giudice Amministrativo ha meglio chiarito quali siano i termini di decorrenza della prescrizione, seppure con riferimento a quella biennale introdotta dalla L.207/2017 sopra citata, statuendo che “la prescrizione biennale di cui alla L.207/2017 decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura”(Tar
Lombardia n.1442/2021). Tale principio, seppure espresso con riferimento alla prescrizione breve, deve ritenersi applicabile anche ai crediti per canone idrico soggetti a prescrizione quinquennale, come nel caso in esame. Pertanto, in mancanza di notifica delle fatture, di presa visione delle stesse e di conoscenza delle relative scadenze - circostanza dedotta dall'attore e non smentita dal convenuto, rimasto contumace - il dies a quo di prescrizione, relativo al credito di cui in ciascuna fattura, deve ritenersi decorrente dal 45° giorno successivo al periodo di consumo di riferimento;
tale periodo coincide, secondo quanto riportato nel prospetto, con l'anno di emissione di ciascuna fattura in esso riportata;
pertanto, anche per la fattura più recente contenuta nel prospetto notificato all'attore, risalente al 2015 ed emessa per consumo dello stesso anno, il termine di decorrenza della prescrizione è il 14 febbraio 2016, con conseguente maturazione della prescrizione alla data del 14 febbraio 2021. Ciò detto, il termine di prescrizione quinquennale, il cui dies ad quo viene individuato come sopra, deve ritenersi integralmente maturato e, pertanto le domande attoree devono essere accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il convenuto, Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, è tenuto e rifondere all'attore
[...]
le spese di lite che si liquidano, ex DM 147/2022 Parte_1
secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in
€ 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA , spese forfettarie e spese vive per € 550,42
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.940/2023 R.G, vertente tra in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
attore, e in persona del sindaco pro tempore, convenuto Controparte_1
così provvede:
1. accoglie le domande attoree e, per l'effetto dichiara l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditorie avanzata dell'Ente convenuto nei confronti del
Condominio attore, relativa al canone idrico integrato erogato con riferimento alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, per ammontare complessivo di € 28.686,50, di cui alle fatture n. 158915/2012, n. 174395/2014, n. 70868/2013, n. 67468/2014 e n.
66824/2015, riportate nell'attestazione della situazione debitoria redatta dal CP_1
convenuto ed allegata all'atto di citazione;
2. per l'effetto, dichiara la non tenutezza da parte dell'attore, ad alcun titolo, della complessiva somma di € 28.686,50, riferita al canone idrico integrato, per le annualità
2012, 2013, 2014 e 2015, di cui alle fatture sopra indicate, riportate nell' attestazione della situazione debitoria redatta dal convenuto ed allegata all'atto di CP_1
citazione.
3.condanna parte convenuta alla rifusione delle spese legali in favore di parte attrice, che liquida in € 2.906,00, oltre IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al 15%. e spese vive per € 550,42
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 22 gennaio 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Francesca Versaci