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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1214/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Sesto Santucci;
Attore
CONTRO
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Controparte_1 C.F._1
Migliosi;
Convenuta
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 30/04/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 02/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Il agiva nei confronti di allegando che Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, in data 08/05/2013, e dunque dopo la dichiarazione di fallimento di Parte_1 intervenuta con sentenza n. 19 del 24/02/2004, aveva eseguito nei confronti del fallito
[...] un pagamento di € 1.600,00. Chiedeva dunque la declaratoria di inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 44 L. Fall., nonché la condanna della convenuta alla restituzione alla massa dell'importo pagato.
Si costituiva la convenuta, eccependo il difetto di autorizzazione del Giudice Delegato, la prescrizione dell'azione e la natura del trasferimento di denaro come donazione di modico valore, eseguita per aiutare la famiglia del fallito in difficoltà economica, che comunque, in caso 1 di inefficacia, avrebbe dovuto essere restituita alla donante e non al fallimento. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
13/06/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sul difetto di autorizzazione del Giudice Delegato
La convenuta ha eccepito il difetto di autorizzazione da parte del Giudice Delegato all'esercizio dell'azione di inefficacia esercitata dal Curatore, evidenziando che il provvedimento autorizzava l'azione per pagamenti eseguiti dal fallito verso la e non viceversa. CP_1
L'eccezione è infondata.
È vero che il decreto del Giudice Delegato del 10/11/2021 menziona la richiesta di autorizzazione a promuovere l'azione di inefficacia per pagamenti eseguiti dal fallito. Va però osservato che il medesimo decreto, nel dispositivo, autorizza la curatela “a promuovere le azioni giudiziali indicate nell'istanza”, laddove il fallimento attore, producendo l'istanza in questione, datata 21/10/2021, ha documentato come in essa sia stata correttamente prospettata l'azione di inefficacia per pagamenti ricevuti dal fallito da parte di come chiaramente si Controparte_1 evince dalla deduzione secondo cui “dall'analisi dell'estratto conto n. 3019968 acceso dal fallito presso lo sportello postale di Umbertide (PG) è emerso che il fallito ha percepito pagamenti inefficaci ex art. 44 L.F. da
(…) 4) sig.ra per €.1.600,00”. Controparte_1
Deve quindi ritenersi sussistente la legittimazione processuale del curatore fallimentare.
3. Sulla prescrizione dell'azione
La convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione ex art. 44 L. Fall.
L'eccezione è inammissibile.
La prima udienza ex art. 183, comma 6, c.p.c. è stata fissata per la data del 13/09/2023 e la convenuta si è costituita solo in data 12/09/2023, dunque oltre il termine di preclusione stabilito dall'art. 167 c.p.c. per il sollevamento di eccezioni di merito, quale è la prescrizione.
L'eccezione è dunque inammissibile in quanto tardiva.
4. Il pagamento
Ciò posto sui profili preliminari, è possibile esaminare il merito della controversia.
È pacifico e documentato che sia stato dichiarato fallito con sentenza Parte_1 depositata il 28/02/2004 e che la convenuta abbia eseguito il pagamento in favore del fallito in data 08/05/2013.
2 L'affermazione della convenuta, secondo cui si tratterebbe non di un pagamento bensì di una donazione di modico valore, effettuata per aiutare la famiglia del fallito in difficoltà economica, non trova riscontro oggettivo in atti.
Da un lato, infatti, la causale del pagamento, così come risultante dall'estratto conto prodotto dall'attore come doc. 7, è individuata in “acquisto materiali”, ciò che contraddice la natura liberale del trasferimento. Dall'altro lato, la convenuta non ha neppure articolato una qualche altra istanza istruttoria al fine di comprovare la natura liberale del trasferimento di denaro, né vi
è una dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un qualche rapporto di parentela tra la convenuta e il fallito o i suoi familiari.
Ne deriva che il trasferimento di € 1.600,00 del 08/05/2013 eseguito dalla convenuta va qualificato come pagamento, e dunque deve ritenersi assoggettato alla disposizione dell'art. 44, comma 2, L. Fall., secondo cui “Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento”.
È parimenti infondata l'ulteriore argomentazione della convenuta, spesa in comparsa conclusionale, secondo cui difetterebbe la prova del fatto che il pagamento conseguirebbe ad una prestazione resa dal fallito prima della dichiarazione di fallimento. L'art. 44 L. Fall. non ha infatti riguardo all'anteriorità del debito rispetto alla declaratoria di fallimento ma unicamente alla posteriorità del pagamento rispetto al fallimento. L'inefficacia prevista da tale disposizione è una naturale conseguenza della indisponibilità del patrimonio del fallito a seguito della sentenza di fallimento, che prescinde dall'epoca in cui è insorto il credito del fallito verso il terzo.
Il pagamento in questione deve quindi essere dichiarato inefficace nei confronti del fallimento.
5. Sulla restituzione
Avendo la convenuta eseguito un pagamento nei confronti del fallito in epoca successiva alla sentenza di fallimento, ed essendo tale pagamento inefficace nei confronti della massa, ella è tenuta a versare la somma nei confronti del fallimento.
È pur vero che l'attrice ha concluso chiedendo la “restituzione” al fallimento della somma pagata dalla al fallito, ma l'interpretazione complessiva dell'atto, sempre necessaria ai CP_1 fini della corretta qualificazione della domanda (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 19331/2007), rende evidente come l'azione esercitata abbia ad oggetto non tanto un pagamento ricevuto dalla che questa debba restituire al fallimento, ciò che costituirebbe un'ipotesi CP_1 corrispondente a quella del comma primo dell'art. 44 L. Fall., quanto piuttosto un pagamento erroneamente eseguito dalla nei confronti del fallito anziché del fallimento, che in base CP_1
3 all'art. 44, comma 2, L. Fall. non ha efficacia liberatoria e può quindi essere legittimamente nuovamente preteso dal fallimento.
È quindi infondata l'argomentazione della convenuta secondo cui il pagamento dovrebbe essere restituito alla stessa anziché al fallimento. CP_1
Né ha rilievo l'eventuale buona fede del debitore del fallito nell'eseguire il pagamento, atteso che l'inefficacia prevista dall'art. 44 L. Fall. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza rilevanza dello stato soggettivo del solvens (cfr.
Cass. Civ., n. 19165/2007).
6. Conclusioni e spese
In conclusione, va dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44, comma 2, L. Fall., del pagamento eseguito da nei confronti di in data 08/05/2013 per l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 1.600,00, e conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento di tale importo in favore del attore, quale debito di valuta (cfr. Cass. Civ., n. 29873/2011). Sulla Parte_1 somma dovuta decorrono quindi gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il valore della causa è pari a €
1.600,00. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione ex DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Ai sensi dell'art. 44, comma 2, L. Fall., dichiara inefficace il pagamento eseguito da
[...]
nei confronti di in data 08/05/2013 per l'importo di € CP_1 Parte_1
1.600,00;
- Condanna al pagamento, in favore del , di € Controparte_1 Parte_1
1.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi € 1.276,00, oltre spese generali al 15%, Parte_1 oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 125,00 per contributo unificato e bollo.
Perugia, 29/01/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Sesto Santucci;
Attore
CONTRO
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Controparte_1 C.F._1
Migliosi;
Convenuta
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 30/04/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 02/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Il agiva nei confronti di allegando che Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, in data 08/05/2013, e dunque dopo la dichiarazione di fallimento di Parte_1 intervenuta con sentenza n. 19 del 24/02/2004, aveva eseguito nei confronti del fallito
[...] un pagamento di € 1.600,00. Chiedeva dunque la declaratoria di inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 44 L. Fall., nonché la condanna della convenuta alla restituzione alla massa dell'importo pagato.
Si costituiva la convenuta, eccependo il difetto di autorizzazione del Giudice Delegato, la prescrizione dell'azione e la natura del trasferimento di denaro come donazione di modico valore, eseguita per aiutare la famiglia del fallito in difficoltà economica, che comunque, in caso 1 di inefficacia, avrebbe dovuto essere restituita alla donante e non al fallimento. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
13/06/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sul difetto di autorizzazione del Giudice Delegato
La convenuta ha eccepito il difetto di autorizzazione da parte del Giudice Delegato all'esercizio dell'azione di inefficacia esercitata dal Curatore, evidenziando che il provvedimento autorizzava l'azione per pagamenti eseguiti dal fallito verso la e non viceversa. CP_1
L'eccezione è infondata.
È vero che il decreto del Giudice Delegato del 10/11/2021 menziona la richiesta di autorizzazione a promuovere l'azione di inefficacia per pagamenti eseguiti dal fallito. Va però osservato che il medesimo decreto, nel dispositivo, autorizza la curatela “a promuovere le azioni giudiziali indicate nell'istanza”, laddove il fallimento attore, producendo l'istanza in questione, datata 21/10/2021, ha documentato come in essa sia stata correttamente prospettata l'azione di inefficacia per pagamenti ricevuti dal fallito da parte di come chiaramente si Controparte_1 evince dalla deduzione secondo cui “dall'analisi dell'estratto conto n. 3019968 acceso dal fallito presso lo sportello postale di Umbertide (PG) è emerso che il fallito ha percepito pagamenti inefficaci ex art. 44 L.F. da
(…) 4) sig.ra per €.1.600,00”. Controparte_1
Deve quindi ritenersi sussistente la legittimazione processuale del curatore fallimentare.
3. Sulla prescrizione dell'azione
La convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione ex art. 44 L. Fall.
L'eccezione è inammissibile.
La prima udienza ex art. 183, comma 6, c.p.c. è stata fissata per la data del 13/09/2023 e la convenuta si è costituita solo in data 12/09/2023, dunque oltre il termine di preclusione stabilito dall'art. 167 c.p.c. per il sollevamento di eccezioni di merito, quale è la prescrizione.
L'eccezione è dunque inammissibile in quanto tardiva.
4. Il pagamento
Ciò posto sui profili preliminari, è possibile esaminare il merito della controversia.
È pacifico e documentato che sia stato dichiarato fallito con sentenza Parte_1 depositata il 28/02/2004 e che la convenuta abbia eseguito il pagamento in favore del fallito in data 08/05/2013.
2 L'affermazione della convenuta, secondo cui si tratterebbe non di un pagamento bensì di una donazione di modico valore, effettuata per aiutare la famiglia del fallito in difficoltà economica, non trova riscontro oggettivo in atti.
Da un lato, infatti, la causale del pagamento, così come risultante dall'estratto conto prodotto dall'attore come doc. 7, è individuata in “acquisto materiali”, ciò che contraddice la natura liberale del trasferimento. Dall'altro lato, la convenuta non ha neppure articolato una qualche altra istanza istruttoria al fine di comprovare la natura liberale del trasferimento di denaro, né vi
è una dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un qualche rapporto di parentela tra la convenuta e il fallito o i suoi familiari.
Ne deriva che il trasferimento di € 1.600,00 del 08/05/2013 eseguito dalla convenuta va qualificato come pagamento, e dunque deve ritenersi assoggettato alla disposizione dell'art. 44, comma 2, L. Fall., secondo cui “Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento”.
È parimenti infondata l'ulteriore argomentazione della convenuta, spesa in comparsa conclusionale, secondo cui difetterebbe la prova del fatto che il pagamento conseguirebbe ad una prestazione resa dal fallito prima della dichiarazione di fallimento. L'art. 44 L. Fall. non ha infatti riguardo all'anteriorità del debito rispetto alla declaratoria di fallimento ma unicamente alla posteriorità del pagamento rispetto al fallimento. L'inefficacia prevista da tale disposizione è una naturale conseguenza della indisponibilità del patrimonio del fallito a seguito della sentenza di fallimento, che prescinde dall'epoca in cui è insorto il credito del fallito verso il terzo.
Il pagamento in questione deve quindi essere dichiarato inefficace nei confronti del fallimento.
5. Sulla restituzione
Avendo la convenuta eseguito un pagamento nei confronti del fallito in epoca successiva alla sentenza di fallimento, ed essendo tale pagamento inefficace nei confronti della massa, ella è tenuta a versare la somma nei confronti del fallimento.
È pur vero che l'attrice ha concluso chiedendo la “restituzione” al fallimento della somma pagata dalla al fallito, ma l'interpretazione complessiva dell'atto, sempre necessaria ai CP_1 fini della corretta qualificazione della domanda (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 19331/2007), rende evidente come l'azione esercitata abbia ad oggetto non tanto un pagamento ricevuto dalla che questa debba restituire al fallimento, ciò che costituirebbe un'ipotesi CP_1 corrispondente a quella del comma primo dell'art. 44 L. Fall., quanto piuttosto un pagamento erroneamente eseguito dalla nei confronti del fallito anziché del fallimento, che in base CP_1
3 all'art. 44, comma 2, L. Fall. non ha efficacia liberatoria e può quindi essere legittimamente nuovamente preteso dal fallimento.
È quindi infondata l'argomentazione della convenuta secondo cui il pagamento dovrebbe essere restituito alla stessa anziché al fallimento. CP_1
Né ha rilievo l'eventuale buona fede del debitore del fallito nell'eseguire il pagamento, atteso che l'inefficacia prevista dall'art. 44 L. Fall. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza rilevanza dello stato soggettivo del solvens (cfr.
Cass. Civ., n. 19165/2007).
6. Conclusioni e spese
In conclusione, va dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44, comma 2, L. Fall., del pagamento eseguito da nei confronti di in data 08/05/2013 per l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 1.600,00, e conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento di tale importo in favore del attore, quale debito di valuta (cfr. Cass. Civ., n. 29873/2011). Sulla Parte_1 somma dovuta decorrono quindi gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il valore della causa è pari a €
1.600,00. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione ex DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Ai sensi dell'art. 44, comma 2, L. Fall., dichiara inefficace il pagamento eseguito da
[...]
nei confronti di in data 08/05/2013 per l'importo di € CP_1 Parte_1
1.600,00;
- Condanna al pagamento, in favore del , di € Controparte_1 Parte_1
1.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi € 1.276,00, oltre spese generali al 15%, Parte_1 oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 125,00 per contributo unificato e bollo.
Perugia, 29/01/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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