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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2483 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 11.12.2024, vertente
TRA
(c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Luigi Mannucci (c.f. , che la C.F._1
rappresenta e difende per procura in atti - ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
E
Controparte_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente P.IVA_2 domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Susanna Rizzieri (c.f.
) che la rappresentata e difende per procura in atti- C.F._2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
OGGETTO: giudizio di rinvio per riassunzione, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito della ordinanza della Cassazione n. 3425/2023, pubblicata in data 06/02/2024, emessa a definizione del giudizio recante n.r.g. 20176/2022- pagamento somme -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 In forza di contratto di locazione alberghiera del 30.10.2000 la oggi Parte_2
incorporata nella società Controparte_1 ha gestito l'azienda alberghiera e termale denominata , di Controparte_2
proprietà di Parte_1
La domanda di arbitrato introdotta da notificata in data 14/21 marzo 2001, esita Pt_2 nel lodo del 02.03.2013, che accerta il grave inadempimento dell' rispetto alle Pt_1
obbligazioni contrattualmente assunte;
dichiara risolto detto contratto di locazione alberghiera e si pronuncia sulla connessa domanda di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4596/2016, depositata il 04.03.2016, definisce il giudizio di opposizione introdotto da a socio unico, iscritto al Parte_1
n.r.g. 85653/2013, avente ad oggetto la opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 17046/13, con cui è ingiunto, a a socio unico, di Parte_1
pagare, alla con socio unico, la somma di euro 250.000,00, oltre gli Parte_2
interessi legali nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e spese di procedura monitoria
(euro 338,00, per le spese vive, e euro 1.830,00, per gli onorari, oltre CAP e IVA come per legge) ; revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara il diritto di credito dell'opposta nei confronti dell'opponente per la somma di euro 190.000,00; condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 190.000,00, con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
rigetta nel resto l'opposizione; condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese del giudizio che liquida in euro 8.030,00 per compensi oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario (15%).
Avverso la predetta sentenza, le parti propongono due distinti appelli.
I due giudizi (n.r.g. 5869/16 e n. r. g. 5950/16) vengono riuniti.
Con la sentenza n. 336/2022, depositata in data 18.01.2022, la Corte d'Appello di Roma accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale, rigetta la domanda proposta dalla in sede monitoria, rigettando Pt_2
l'appello proposto dalla vverso la sentenza di primo grado. Pt_2
propone in Cassazione due motivi di ricorso: Pt_1
1 “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 n. 3 cpc
Violazione dell'art. 115 cpc rispetto alla prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute in forza della sentenza di prime cure”.
2.“Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360, n. 5 cpc Omessa statuizione in ordine al pagamento
r.g. n. 2 delle somme dovute in forza della sentenza n. 4596/ 16 del tribunale di Roma ed alla condanna alla relativa restituzione”.
Con entrambi censura la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui respinge la domanda di condanna, di alla restituzione della somma pagata spontaneamente, Pt_2
da , in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, circostanza, quello Pt_1 dell'avvenuta spontanea esecuzione della sentenza di primo grado, che allega incontestata e riconosciuta da
[...]
già resiste ai Parte_3 CP_3
motivi di ricorso della e, incidentalmente, propone tre motivi di impugnazione. Pt_1
1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
– sussistenza di giudicato in ordine a domanda di condanna generica”.
2. “In via subordinata in ipotesi di rigetto del primo motivo di ricorso incidentale, secondo motivo di ricorso incidentale: Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale – insussistenza di giudicato”.
3. “In via subordinata in ipotesi di rigetto del secondo motivo di ricorso incidentale, terzo motivo di ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale – insussistenza di giudicato”.
Con la ordinanza di rinvio a questo Giudice, la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “ (…) la “non contestazione” costituisce “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto” (Cass., Sez. Un., 23/01/2002, n. 761). Orbene, Parte nel caso di specie la non solo non ha svolto alcuna contestazione specifica, ma anzi nell'atto introduttivo e nelle conclusioni del giudizio di appello ha sempre espressamente menzionato il fatto che aveva pagato delle somme in spontanea Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, somme ora divenute indebite, stante il diverso esito del gravame”, accogliendo il ricorso principale di , e dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Pt_1 [...]
Controparte_1
r.g. n. 3 Con atto di citazione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a socio unico Parte_1
riassume la causa innanzi alla Corte di Appello di Roma e rassegna le seguenti conclusioni:
“(…) in ottemperanza all'ordinanza n. 3425/24 della Suprema Corte di Cassazione ed in accoglimento dell'odierna domanda, CONDANNARE la
[...]
– già con socio unico in persona del Controparte_1 Parte_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante alla restituzione in favore dell' a socio unico delle somme ricevute in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado e pari ad € 203.710,94 oltre interessi. Con vittoria di spese ed onorari, relativamente al presente giudizio nonché al precedente giudizio di legittimità – come disposto sul punto dalla Suprema Corte giusta ordinanza n. 3425/24
- da maggiorarsi delle spese generali 15%, nonché di CAP e IVA come per legge”.
Con comparsa depositata il 25.09.2024, si costituisce
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE, rigettare le domande formulate da a Parte_1 socio unico con l'atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio. IN
OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA, si producono i fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio”.
Oggetto dell'odierno giudizio è la domanda, di , per la restituzione degli importi Pt_1
corrisposti, a controparte, in esecuzione della sentenza di primo grado (e non dovuti in ragione della favorevole valutazione dell'appello proposto), da valutarsi in applicazione del principio di diritto enunciato dalla pronuncia di rinvio.
La domanda è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma, sul punto, della sentenza di appello resa tra le parti, a definizione dei giudizi riuniti iscritti a n.r.g. 5869
e 5950 entrambi nell'anno 2016, dalla Corte di Appello di Roma, sentenza n. 336/2022, in data 18.01.2022.
Il pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado, integralmente riformata dalla decisione della Corte di Appello, è provato nei limiti di cui di seguito e in tali limiti la domanda di restituzione della deve essere accolta. Pt_1
Con l'atto di citazione iscritto a ruolo in data 05.10.2016 ( n.r.g. 5869/2016 Corte di
Appello di Roma), a socio unico, al capitolo XIII, allega: “in Parte_1
ottemperanza alle statuizioni della suindicata sentenza 4596/16 emessa dal tribunale di
Roma, l' a socio unico in data 3 Marzo 2016 ha corrisposto in Parte_1
favore della con socio unico la somma pari a complessivi euro 203.710, Parte_2
r.g. n. 4 94”, concludendo, sul punto, come di seguito:” (…) CONDANNARE la Parte_2
con socio unico in persona del legale rappresentante alla restituzione in favore dell associo unico delle somme ricevute in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado è pari ad euro 203.710, 94 oltre interessi”.
Costituendosi in tale giudizio con comparsa depositata il 13.02.2017, a fronte di tale specifica allegazione e conseguenziali conclusioni sul punto, la con socio Parte_2
unico non svolge alcuna difesa.
La con socio unico, con l'atto di citazione iscritto a ruolo in data Parte_2
07.10.2016 ( n.r.g. 5950/2016 Corte di Appello di Roma) nel precisare, nelle rassegnate conclusioni, l'importo maggiore rispetto a quello determinato con la sentenza impugnata, al punto iii) delle conclusioni, chiede di:” (…) condannare
[...]
a socio unico al pagamento, in favore di con socio unico, Parte_1 Parte_2 dell'importo complessivo di euro 250.000,00 (…) e quindi ( al netto del pagamento disposto da in esecuzione spontanea della sentenza appellata), Parte_1 dell'ulteriore importo di euro 60.000,00 (…) oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda monitoria”.
Tale difesa della oncretizza ben più di una ipotesi di mancata contestazione. Pt_2
Le conclusioni rassegnate da a socio unico, nell'atto di appello con il quale Parte_2
ha introdotto il giudizio riunito, recante n.r.g. 5950/16, sono esplicita di ammissione dell'intervenuto pagamento di euro 190.000, 00.
Tale importo è dato dalla differenza tra la somma che la allega essere dovuta, Pt_2
pari a euro 250.000,00 e la somma di euro 60.000,00, indicata, dalla stessa Parte_2
quale saldo dovuto tenuto conto di somme (non esplicitate ma ricavabili con la tale operazione matematica) che la stessa parte dichiara di aver ricevuto da
[...]
con socio unico, in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_1
In tale misura viene accolta la domanda di restituzione di che non ha Pt_1
documentato il maggior importo azionato.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività di difesa in concreto svolta.
Nella fattispecie, in tutti i gradi di giudizio, le parti discutono della debenza dell'importo di euro 250.000,00 (nel presente grado di giudizio, degli obblighi restitutori accertati in euro 190.000,00).
r.g. n. 5 Il valore della controversia, dunque, si colloca nella fascia tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00.
Ciò detto, ferma la liquidazione (e regolamentazione) delle spese di lite di cui alla sentenza n. 336/2022 in data 18.01.2022 che tiene conto di tale valore;
non è oggetto di specifiche censure e appare congrua in ragione dell'attività di difesa in concreto svolta nelle diverse fasi del relativo giudizio, le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio, sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dell'accertato valore della controversia, applicati i valori medi, escluse le spese vive per il giudizio di legittimità, in quanto non documentate, ed esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio di rinvio, in quanto non espletata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio dalla Cassazione, sulla sentenza di appello resa tra le parti, a definizione dei giudizi riuniti iscritti a n.r.g. 5869
e 5950 entrambi nell'anno 2016, dalla Corte di Appello di Roma, sentenza n. 336/2022, in data 18.01.2022, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza di appello, ferma nel resto, condanna la
[...]
(già con socio Controparte_1 Parte_2 unico) a restituire, a con socio unico, l'importo di euro Parte_1
190.000,00, oltre interessi di legge a far data dal pagamento eseguito e sino al soddisfo.
2) Ferma la regolamentazione e la liquidazione delle spese di lite assunta con la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 336/2022 in data 18.01.2022, condanna (già Controparte_1
con socio unico) a rifondere, a con socio Parte_2 Parte_1
unico, le spese di lite che liquida, per il giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione, in euro 7.656,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%),
IVA e CPA come per legge e per il presente giudizio di rinvio, in euro 9.991,00 per compensi e euro 786,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 6
r.g. n.
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