Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 36 del Ruolo Generale dell'anno 2019, promossa da
nata a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (CF Parte_2
e nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(CF ), tutti residenti in [...]
1300, con il patrocinio dell'avv. Cesare Menotto Zauli e dell'avv. Carlo Zauli
Contro
nata a [...] il [...] (CF Controparte_1
ed ivi residente Piazza Garibaldi 11, con il patrocinio dell'avv. C.F._4
Giuseppe Chidichimo.
nato a [...] il [...] (CF ) CP_2 C.F._5
residente in [...] settembre 1944 n.95, rappresentato dall'amministratore di sostegno avv. Sara Gualandi, autodifesa
nato a [...] il [...] (CF Controparte_3
-appellati-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 206/2000 del 14 ottobre- 4 dicembre 2000
del Tribunale di Forlì , a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
come da note scritte depositate in data 1luglio 2024;
Per come da note scritte depositate il 24 giugno 2024 Controparte_1
Per , rappresentato dall'Amministratore di Sostegno Avv. SARA CP_2
GUALANDI, come da note scritte depositate il 4 luglio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Forlì, con sentenza n.1206/2000 del 14 ottobre- 4 dicembre 2000, visto l'art. 2932 c. c., ha accolto la domanda di , in proprio e quale Parte_1
erede di , e di e Persona_1 Parte_2 Pt_3
, quali eredi di , formulata nei confronti di
[...] Persona_1
e di e fondata sulla scrittura privata del 20 _4 Controparte_1
luglio 1995, e disposto il trasferimento in favore degli attori della casa di civile abitazione, con corte pertinenziale, posta in LD (Strada Rinalda n. I/A, distinta nel nuovo catasto edilizio urbano di detto Comune alla partita 1001102, nel foglio 29, con le particelle n. 84 sub. 1 e n. 84 sub 2), a fronte del pagamento, in favore dei convenuti,
del residuo corrispettivo pari a £ 200.000.000 da parte degli acquirenti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
pag. 2/26 Ha condannato i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in complessive £ 11.557.615.
2- I coniugi anno proposto appello avverso la sentenza predetta, Parte_4
domandandone la riforma integrale, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione del preliminare di compravendita, per grave inadempimento degli appellati,
e di quella concernente gli interessi e la rivalutazione sulla somma loro dovuta, e invocando, quindi, un diverso regolamento delle spese di lite.
, e si Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono costituiti per resistere all'impugnazione di e _4 CP_1
e hanno, altresì, proposto appello incidentale, contestando la sentenza di primo
[...]
grado nella parte in cui il Tribunale di Forlì, pur avendo accolto la tesi attorea, non aveva condannato gli appellanti principali al risarcimento dei danni subiti da essi appellanti incidentali, quale conseguenza della condotta tenuta dai primi.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1286/2004, depositata il 2 novembre
2004, ha rigettato l'appello incidentale. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale rettifica della sentenza impugnata, ha disposto che sull'importo dovuto a titolo di residuo prezzo ai coniugi venissero corrisposti gli Controparte_5
interessi legali, secondo le seguenti scadenze: quanto ad € 30.987,41 dal 10.01.1996;
quanto ad € 15.493,71 dal 30.04.1996, quanto ad € 56.810,26 dal 30.07.1996; ha disposto la compensazione per 1/3 delle spese processuali di entrambi i gradi e condannato e a rimborsare a _4 Controparte_1 Parte_1
, e i rimanenti 2/3.
[...] Parte_2 Parte_3
pag. 3/26 3-Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione _4
e . Hanno resistito al ricorso ,
[...] Controparte_1 Parte_1
e , proponendo, a loro volta, ricorso Parte_2 Parte_3
incidentale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3173/2011 depositata il 9 febbraio 2011, ha rigettato il ricorso principale e ha accolto il secondo motivo di ricorso incidentale,
rilevando:
-che, con il secondo motivo, i resistenti (ricorrenti incidentali) avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni, tenuto conto che il danno emergente era derivato dall'aver versato la somma di £ 120.000.000, senza avere ricevuto la controprestazione, mentre il lucro cessante era rappresentato dall'incremento patrimoniale di cui gli acquirenti avrebbero beneficiato ove le controparti avessero adempiuto alla promessa di vendita,
sottolineando che, nel caso di mancata disponibilità del bene da parte del promissario acquirente, il danno era in re ipsa e occorreva fare riferimento al valore locativo nel periodo di tempo tra la data della prevista consegna e quella della consegna effettiva;
-che, per quanto concerneva il danno derivante dal mancato reddito della somma versata a titolo di acconto del prezzo, gli attori, avendo agito per ottenere l'esecuzione del contratto, non potevano ragionevolmente sostenere che l'importo di £ 120.000.000 era stato dato senza ottenere la controprestazione, posto che tale somma rappresentava parte del corrispettivo pattuito per ottenere il trasferimento del bene e, dunque, rappresentava pur sempre la prestazione dovuta;
pag. 4/26 - che, piuttosto, il danno sarebbe consistito nel ritardo con cui la controprestazione sarebbe avvenuta, ma si concretizzava nel pregiudizio derivante dalle conseguenze del mancato rispetto – nel trasferimento e nella consegna dell'immobile – dei tempi convenuti e, dunque, dalla mancata disponibilità del bene;
- che si rientrava, dunque, nell'ambito del secondo profilo di danno invocato dai ricorrenti incidentali quale lucro cessante;
- che sotto quest'ultimo aspetto la doglianza era fondata;
-che, al riguardo, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel caso di inadempimento del promittente venditore nella consegna del bene promesso in vendita,
il danno subito dal promissario acquirente per la mancata disponibilità dell'immobile era in re ipsa, derivando dal mancato percepimento del reddito da esso normalmente ricavabile;
-che, pertanto, erroneamente la sentenza aveva rigettato la domanda risarcitoria relativamente al danno conseguente alla mancata disponibilità dell'immobile, pur avendo gli attori anche sotto tale profilo chiesto CTU.
Ha, quindi, cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio a diversa sezione di questa Corte, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
4- IE , e Parte_1 Controparte_6 Parte_3
hanno riassunto il giudizio, ex art. 392 c.p.c., dinanzi a questa Corte, per ottenere una corretta e compiuta determinazione del danno patito.
Hanno, in particolare, chiesto:
pag. 5/26 -che fosse dichiarato che il danno conseguente alla mancata disponibilità dell'immobile,
dalla data in cui avrebbero dovuto acquisirlo a quella della riassunzione, era pari a €
150.000,00 o a diversa somma ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dei coniugi in solido, a corrispondere loro la somma sopra indicata Parte_4
o la diversa somma ritenuta dalla Corte, sulla base della disamina dei fatti e di necessaria/opportuna CTU, con riconoscimento e congruo indennizzo per il maggior danno dal 1997 (anno in cui avrebbero avuto la disponibilità dell'immobile) al saldo effettivo e per interessi di legge al saldo effettivo e con rideterminazione delle spese legali per ogni fase e grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv.
CARLO ZAULI.
e i hanno, ancora, rilevato che si stava determinando anche CP_7 Pt_3
un danno da mancato intervento sull'immobile, dovuto alla durata del processo e alla disputa sulla proprietà, che solo il CTU avrebbe potuto determinare, stante l'impossibilità di accedervi e, dunque, di ogni specifico accertamento.
I coniugi costituitisi nel giudizio di rinvio, hanno concluso per il Controparte_5
rigetto delle domande risarcitorie proposte dalle controparti nei loro confronti e invocato l'applicazione della prescrizione quinquennale di cui agli artt. 2948, comma 1,
par. 3, c.c., e 2947 c.c.; in via istruttoria, hanno insistito per l'ammissione della prova testimoniale dedotta.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1026/2014, pubblicata il 10 aprile 2014,
ha rilevato, in via preliminare, che l'oggetto del giudizio di rinvio era circoscritto esclusivamente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione e, pertanto, alla quantificazione del danno subito dai promissari acquirenti per la mancata disponibilità
pag. 6/26 del bene promesso in vendita, in conseguenza dell'inadempimento dei promittenti venditori;
ogni altra questione era coperta da giudicato ed ogni ulteriore domanda ed eccezione era, pertanto, da considerare inammissibile e tardiva. In relazione al merito,
ha ritenuto che la quantificazione del danno, secondo i criteri indicati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza di rinvio, poteva essere correttamente commisurata, anche con ricorso ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con riferimento a quanto avrebbe potuto essere percepito a titolo di canone di locazione, considerato corrispondente al reddito normalmente ricavabile da un immobile. Per la determinazione di tale importo non risultava necessario disporre CTU, in quanto l'ammontare indicato nella misura di £ 1.000.000,00 mensili dalla parte interessata,
ossia gli appellanti in riassunzione, appariva parametro congruo, il quale non era stato oggetto di motivata e specifica contestazione ad opera della controparte. Tale importo,
pari a € 516,46 mensili, con gli interessi nella misura legale con uguale scadenza,
doveva, quindi, essere riconosciuto con decorrenza dal 30 luglio 1996 (data ultima di stipula del contratto definitivo prevista nel preliminare inter partes del 25 luglio1995),
fino al 4 gennaio 2001, data prevista dalla sentenza di primo grado per il perfezionamento del contratto di vendita;
la data da ultimo indicata, infatti,
corrispondeva al momento in cui gli interessati, ove si fossero correttamente attivati,
versando il saldo del prezzo in esecuzione della sentenza n. 1206/2000 del Tribunale di
Forlì, avrebbero potuto entrare nella disponibilità dell'immobile oggetto di compravendita.
La Corte, pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1
, e , in parziale
[...] Parte_2 Parte_3
pag. 7/26 riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Forlì n. 1206/2000, ha condannato e al pagamento, in favore delle controparti _4 Controparte_1
predette, della somma di € 516,46 mensili, con decorrenza dal 30.07.1996 fino al
04.01.2001, oltre interessi nella misura legale, con decorrenza mensile fino al saldo. Ha
condannato i coniugi al pagamento, in favore degli appellanti Parte_4
incidentali, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.000,00 per spese vive e in € 4.500,00 per onorari, nonché delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in €
4.000,00 per compensi professionali ex DM 140/2012, oltre IVA e CPA, con distrazione di tali spese in favore del difensore Avv. CARLO ZAULI, dichiaratosi antistatario.
5- , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Bologna n. 1026/2014, formulando ben ventidue motivi di censura.
I coniugi anno resistito con controricorso. Parte_4
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28413/2018, depositata il 7 novembre 2018, ha accolto il settimo, l'ottavo, l'undicesimo e il dodicesimo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili i primi sei motivi, nonché il ventiduesimo, e dichiarato assorbiti i restanti;
ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
La Suprema Corte ha, in particolare, rilevato:
-che il giudizio di rinvio era un giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, nel quale era preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove pag. 8/26 domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorgesse dalla stessa sentenza di cassazione;
-che da tale considerazione discendeva che le richieste per la prima volta avanzate dai ricorrenti davanti al giudice di rinvio e, conseguentemente, le censure che le riguardavano dovevano reputarsi inammissibili, ivi comprese quelle sulla mancata valutazione della perdita di valore dell'immobile per omessa manutenzione, non risultando che la tematica fosse stata tempestivamente dedotta davanti al primo giudice;
- che, quanto alla mancata nomina del CTU per la stima del danno da mancata disponibilità dell'immobile, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3173/2011,
contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non aveva affatto indicato al Giudice del rinvio di determinare il danno attraverso una CTU, ma si era limitata a rilevare che gli attori avevano chiesto una consulenza relativamente al danno conseguente alla mancata disponibilità dell'immobile;
-che, per il resto, la critica si limitava ad un alternativo calcolo delle voci di danno,
attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità, e a censurare il potere discrezionale di nomina del consulente, che era prerogativa del Giudice di merito, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione;
-che, nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva ritenuto di fare a meno dell'ausiliario,
spiegandone i motivi;
-che, con il settimo motivo (omessa motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c. p. c, in ordine alla quantificazione del danno con violazione dell'art. 2932 c. c. ed all'errata interpretazione della norma in relazione agli artt. 1223 , 1124, 1226 e 1453 c. c.), i ricorrenti si erano lamentati ancora una volta della mancata nomina di un CTU,
pag. 9/26 riproponendo i loro conteggi e contestando il parametro di liquidazione adottato dal
Giudice di rinvio, e respingevano l'addebito mosso dalla Corte di Appello,
evidenziando che la mancata attivazione per il pagamento del saldo era stata determinata dal fatto che le controparti avevano impugnato la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.;
-che, con l'ottavo motivo (omessa motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c. p. c, in ordine alla quantificazione del danno con violazione dell'art. 2932 c. c. ed all'errata interpretazione della norma in relazione agli artt. 1223 , 1124, 1226 e 1453 c. c.), i ricorrenti avevano sostenuto che il pregiudizio da mancata disponibilità sarebbe esistito sino a quando l'immobile non fosse rientrato nella disponibilità dei promissari acquirenti e che, dunque, era impossibile attivarsi tempestivamente sui pagamenti,
essendo stato eccepito il loro inadempimento;
- che dette due censure, esaminate unitariamente per la comune attinenza al problema degli effetti della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e a quello della individuazione del momento in cui sarebbe sorto l'obbligo di pagamento del prezzo, erano fondate;
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui la pronuncia emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. avesse imposto all'acquirente di versare il prezzo della compravendita, l'obbligo diveniva attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferiva il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, poteva essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chiedesse al giudice la fissazione, ai sensi dell'art. 1183 c.c., del termine per l'adempimento oppure costituisse pag. 10/26 in mora il debitore (Sez. 2 , Ordinanza n. 26364 del 07/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 690
del 16/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009; Sez. U, Sentenza n. 4059 del
22/02/2010; Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 03/05/2016);
- che, nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., era limitata ai capi della decisione che risultavano compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estendeva a quelli che si collocavano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale, sicché non poteva essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile, poiché
l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si sarebbe prodotto solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia (Sez. U,
Sentenza n. 4059/2010; Sez. 2, Sentenza n. 8693/2016);
- che, in base a tali principi, i promissari acquirenti, prima del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva, non erano tenuti ad eseguire il capo della sentenza contenente la condanna al pagamento del saldo del prezzo, essendo evidente il rapporto di stretta sinallagmaticità di tale capo di sentenza con quello costitutivo relativo alla modificazione giuridica sostanziale (trasferimento dell'immobile); - che, quindi,
risultava giuridicamente errata la sentenza impugnata, laddove aveva bloccato il dies ad
quem dell'obbligazione risarcitoria al 4 gennaio 2001, data prevista nella sentenza di primo grado per il perfezionamento della vendita, addebitando ai promissari acquirenti,
pag. 11/26 indipendentemente dalla pendenza del gravame proposto dai venditori contro la pronuncia costitutiva, di non aver provveduto al pagamento del prezzo nel termine fissato nella sentenza di primo grado non passata in giudicato, in una sorta di concorso di colpa;
- che, pertanto, si rendeva inevitabile la cassazione della sentenza impugnata;
-che, con l'undicesimo motivo (nullità della sentenza ex art. 360 comma VI n. 4 c. p. c.
in relazione all'art. 112 c. p.c., in subordine, violazione dell'art.1224 c.c., in subordine vizio ex art.360 n. 5 c. p. c.), i ricorrenti avevano dedotto l'omessa pronuncia circa il danno da svalutazione monetaria o comunque il mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria o perdita di valore della moneta, osservando di avere avanzato apposita richiesta con l'atto di riassunzione;
- che, con il dodicesimo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c. p. c.), i ricorrenti avevano dedotto il mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria o perdita di valore della moneta;
-che detti due motivi dovevano considerarsi fondati;
-che era stato accertato l'erroneo rigetto della domanda risarcitoria relativamente al danno conseguente alla mancata disponibilità del bene, danno in re ipsa, derivando dalla mancata percezione del reddito da esso normalmente ricavabile (Sez. 2, Sentenza
n. 3173 del 2011);
-che l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituiva debito di valore, sicché doveva essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 27/06/2016; Sez. 1, Sentenza n. 5843 del pag. 12/26 10/03/2010; Sez. 2, Sentenza n. 11021 del 04/10/1999; Sez. 2, Sentenza n. 166 del
10/01/1996);
-che, quindi, la Corte di rinvio avrebbe dovuto attenersi a tale principio e pertanto si rendeva necessaria, anche sotto tale profilo, la cassazione della sentenza.
6- Il procedimento è stato riassunto da , Parte_1 [...]
e , nei confronti di , in Parte_2 Parte_3 Controparte_1
proprio e quale coerede di , nel frattempo deceduto, di _4 [...]
e di , nella asserita qualità di eredi del suddetto CP_3 CP_2 _4
.
[...]
si è costituita in giudizio in proprio e quale coerede di Controparte_1 _4
, per resistere alla pretesa della e di e
[...] Pt_1 Parte_2
. Parte_3
Con ordinanza del 25 febbraio 2020, è stato nominato curatore speciale a CP_2
Con il medesimo provvedimento, è stato disposto che
[...] Parte_1
, e provvedessero alla
[...] Parte_2 Parte_3
notifica dell'atto di riassunzione e dei verbali delle udienze svolte al nominato curatore speciale.
Il curatore speciale si è, quindi, costituito in giudizio, segnalando che era in corso procedimento per la nomina di amministratore di sostegno al suddetto CP_2
[...]
In seguito, essendo emerso, anche per segnalazione del curatore speciale di CP_2
che era stato nominato a quest'ultimo amministratore di sostegno, è stata
[...]
disposta, con ordinanza del 15 giugno 2021, l'integrazione del contraddittorio nei pag. 13/26 confronti dell'amministratore di sostegno di detto appellato, il quale si è costituito in giudizio, chiedendo che fosse disattesa la pretesa della e dei Pt_1 Pt_3
nella parte in cui avevano richiesto che il danno da mancato godimento dell'immobile,
oggetto del contratto preliminare del 20 luglio 1995, fosse liquidato dal 30 giugno 1996,
fino alla data di consegna del bene o fino al altro termine individuato dai promissari acquirenti suddetti. Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarato che il dies ad quem, ai fini della quantificazione del danno conseguente alla mancata consegna dell'immobile,
dovesse individuarsi nella data di passaggio in giudicato della sentenza n. 1206/2000 del
Tribunale di Forlì, con riparto della relativa obbligazione secondo il principio della responsabilità pro quota dei coeredi per i debiti ereditari. Ha invocato, ancora, il rigetto di ogni ulteriore pretesa di , e Parte_1 Controparte_6
. Parte_3
E' rimasto, invece, contumace . Controparte_3
La causa, una prima volta trattenuta in decisione, è stata rimessa in istruttoria a seguito della richiesta di autorizzazione alla astensione della dott.ssa ANTONELLA
LE, avendo quest'ultima deliberato la sentenza del Tribunale di Forlì n.
1206/2000, pubblicata il 4 febbraio 2000, oggetto dell'appello incidentale di Parte_1
, e , che deve essere
[...] Parte_2 Parte_3
oggetto di nuovo esame, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di questa
Corte n. 1026/2014 del 4 marzo- 10 aprile 2014, operato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28413/2018 del 17 luglio- 7 novembre 2018.
La richiesta di autorizzazione all'astensione della dott.ssa LE è stata accolta con provvedimento del Presidente della Corte di Appello del 9 -14 maggio 2024.
pag. 14/26 La causa è stata, infine, trattenuta in decisione a seguito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
7-Ciò premesso, è principio consolidato che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro,
ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse,
salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria,
siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente,
nel giudizio di rinvio, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno
(Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del
2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già
come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. per tutte, Cass. n.
4018 del 2006). Invero, le parti, in sede di rinvio, conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata
(vedi art.394 cpc), con la conseguenza che la Corte di merito è tenuta pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello, senza ritenere sussistente alcuna preclusione.
Preme, tuttavia, sottolineare che, nel giudizio di rinvio, che è, come si è detto, un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella pag. 15/26 cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass., Sez. 4, 11/03/2004, n. 5018; Cass., Sez. 4,
10/07/2002, n. 10046; Cass., Sez. 3, 9/02/2000, n. 1437; Cassazione civile, sez. I,
14/01/2019, n. 636).
Orbene, alla luce del tenore della sentenza della Suprema Corte, che ha cassato la sentenza di questa Corte n. 1026/2014, appare palese che si sia implicitamente formato il giudicato sulla questione della spettanza a , Parte_1 [...]
e del diritto al risarcimento del danno subito per Parte_2 Parte_3
la mancata disponibilità dell'immobile promesso in vendita da e _4
, per l'arco temporale intercorrente tra il 30 luglio 1996, data Controparte_1
ultima prevista per la stipula del contratto definitivo, e il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza n. 1206/2020 del Tribunale di Forlì, così come riformata dalla sentenza n. 1286/2004 di questa Corte, con la quale è stato disposto il trasferimento, in favore di , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, della casa di civile abitazione, con corte pertinenziale, posta in LD
[...]
(Strada Rinalda n. I/A, distinta nel nuovo catasto edilizio urbano di detto Comune alla partita 1001102, nel foglio 29, con le particelle n. 84 sub. 1 e n. 84 sub 2), a fronte del pagamento, in favore dei promittenti venditori, da parte dei promissari acquirenti sopra pag. 16/26 menzionati, del residuo corrispettivo (£ 200.000.000), con gli interessi di legge secondo le seguenti scadenze: quanto ad € 30.987,41 dal 10.01.1996; quanto ad € 15.493,71 dal
30.04.1996, quanto ad € 56.810,26 dal 30.07.1996.
La statuizione da ultimo riportata è passata in giudicato con la pubblicazione, in data 9
febbraio 2011, della sentenza n.3173/2011 della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso principale di e e il ricorso incidentale _4 Controparte_1
di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con i quali era stata impugnata.
In proposito, deve essere sottolineato che l'obbligazione risarcitoria dei promittenti venditori ha termine il 9 febbraio 2011, posto che, per il periodo successivo, gli appellanti incidentali, attori in riassunzione, risultano inadempienti al saldo del residuo prezzo, cui è stato condizionato il trasferimento della proprietà. A partire dal 9 febbraio
2011, quindi, il mancato conseguimento della disponibilità dell'immobile in questione,
da parte di , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, è agli stessi imputabile.
[...]
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti in tema di giudizio di rinvio, devono, poi,
considerarsi estranei al presente giudizio la questione relativa al riconoscimento di un danno per ammaloramento dell'immobile in questione, invocato dagli attori in riassunzione, e la richiesta di di riconoscimento di somma per la Controparte_1
pulizia giornaliera e la manutenzione del bene, da detrarsi dal risarcimento dovuto alle controparti.
pag. 17/26 8-Non resta, quindi, che da addivenire alla liquidazione del danno patito da Parte_1
, e per la mancata
[...] Parte_2 Parte_3
disponibilità dell'immobile, oggetto del contratto preliminare del 25 luglio 1995.
Tale danno può essere liquidato con riferimento a quanto avrebbe potuto essere percepito a titolo di canone di locazione, che costituisce il reddito normalmente ricavabile da un immobile.
Per la determinazione di tale importo può, d'altra parte, farsi riferimento alla somma di
516,46 Euro mensili, indicata dagli attori in riassunzione in precedenti gradi del giudizio e non oggetto di specifica contestazione ad opera dei promittenti venditori.
Tale importo è stato, peraltro, ritenuto ancora congruo da , Parte_1
e , nell'atto di riassunzione. Controparte_6 Parte_3
Ne discende che la somma dovuta a questi ultimi ammonta a complessivi 90.535,39
Euro, tenuto conto che la mancata disponibilità dell'immobile si è protratta per 175
mesi e undici giorni (516, 46 Euro x 175 mesi + 516, 46:30x 11 giorni).
Trattandosi di debito di valore, l'importo mese per mese dovuto dovrebbe essere rivalutato, secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita, fino alla data odierna, e su tale importo, via via rivalutato, dovrebbero essere calcolati, con decorrenza da ciascuna mensilità spettante, gli interessi di legge, per la riparazione del pregiudizio conseguente alla ritardata corresponsione della somma dovuta.
Per evitare il complicato calcolo del quale si è detto, può pervenirsi ad un risultato aritmeticamente equivalente, calcolando la rivalutazione e gli interessi sulla complessiva somma suddetta da una data intermedia tra il 30 luglio 1996 e quella odierna (14 gennaio 2025), individuabile nel 30 settembre 2010.
pag. 18/26 Si ottiene, quindi, la somma di 135.801,93 Euro (capitale iniziale 90.535,39 Euro+
rivalutazione 25.802,59 Euro=capitale rivalutato 116.338,34 Euro+ interessi 19.463,95
Euro; coefficiente di rivalutazione 1,285).
Sulla somma di 135.801,93 Euro sono dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo al saldo, posto che, con la liquidazione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
9-Vanno, infine, individuati ora i soggetti che devono rispondere di tale obbligazione risarcitoria, essendo deceduto, in epoca antecedente al presente giudizio di rinvio,
. _4
Nessun dubbio, intanto, che di tale obbligazione debba rispondere , Controparte_1
sia in proprio che quale erede di . La è stata, infatti, _4 CP_1
parte del preliminare del 20 luglio 1995, unitamente al defunto marito, con la conseguenza che, quale debitrice solidale, deve considerarsi tenuta al pagamento per intero dell'importo in precedenza liquidato. La deve, peraltro, rispondere CP_1
del debito predetto anche quale erede di , essendosi costituita nel _4
presente giudizio di rinvio anche nella qualità predetta. La costituzione in giudizio,
quale erede del suddetto comporta, invero, l'accettazione tacita dell'eredità di _4
quest'ultimo, ai sensi dell'art. 476 c. c.
La condotta del chiamato all'eredità che si costituisca come erede, difendendosi nel merito, senza mai formulare alcuna domanda di estromissione, risulta, invero, del tutto incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità del de cuius e integra un vero e proprio atto di accettazione tacita di eredità.
pag. 19/26 Non vi è dubbio, poi, che debba rispondere di tale obbligazione, quale erede di _4
, anche , in proporzione della propria quota ereditaria, ai
[...] CP_2
sensi degli artt. 752 e 754 c. c.
Si è, invero, costituto in giudizio l'amministratore di sostegno di e CP_2
non ha contestato che quest'ultimo dovesse essere considerato erede del padre _4
, invocando, anzi, la limitazione della responsabilità di cui alle disposizioni
[...]
sopra citate.
Diverse considerazioni merita la posizione di , rimasto Controparte_3
contumace, non essendovi prova che quest'ultimo abbia accettato l'eredità del padre.
Del resto, è stato lo stesso difensore degli odierni attori in riassunzione a documentare di avere proposto ricorso, ai sensi degli artt. 481 c. c. e 749 c. p. c., dinanzi al Tribunale
di Forlì, anche nei confronti di , per la fissazione di un termine Controparte_3
per l'accettazione dell'eredità, salvo, poi, non documentare l'esito di tale procedimento.
Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti. La circostanza presuppone che il soggetto intervenuto o convenuto nel giudizio sia in possesso della qualità di erede, la quale non si acquista per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito della accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte del chiamato: in mancanza di tale accettazione o in presenza di una rinuncia all'eredità, deve pertanto escludersi la stessa legitimatio ad causam del chiamato, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità, determina la inammissibilità della impugnazione proposta nei suoi confronti (vedi Cassazione civile sez. I - 17/10/2022, n. 30383).
pag. 20/26 10-In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello incidentale di Parte_1
, di e di e, in parziale
[...] Controparte_6 Parte_3
riforma della sentenza n. 1206 del 24 ottobre-4 dicembre 2000 del Tribunale di Forlì,
deve essere pronunciata condanna di e , la Controparte_1 CP_2
prima per l'intero e il secondo in proporzione della quota dell'eredità di _4
di sua pertinenza, al pagamento, in favore degli appellanti incidentali
[...]
suddetti, della complessiva somma di 135.891,93 Euro, oltre interessi di legge dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Preme solo sottolineare che non può farsi luogo alla compensazione tra il credito di
, e , sopra Parte_1 Parte_2 Parte_3
accertato, e quello di e , per saldo prezzo Controparte_1 CP_2
dell'immobile oggetto della scrittura privata del 2o luglio 1995 (nel caso in esame sarebbe, peraltro, astrattamente possibile la compensazione c.d. “atecnica” in quanto si versa in ipotesi di crediti nascenti da un medesimo rapporto). L'importo del credito per saldo prezzo è, infatti, coperto dal giudicato ed è oramai intangibile, mentre la somma oggetto della obbligazione risarcitoria gravante su e su Controparte_1 CP_2
è stata liquidata con la presente sentenza, ancora suscettibile di impugnazione.
[...]
Va, invece, rigettata la domanda proposta dagli attori in riassunzione nei confronti di
. Controparte_3
11- La riforma, sia pure parziale, della sentenza n.1206/2000 del Tribunale di Forlì
comporta che debba procedersi alla liquidazione delle spese di tutte le fasi nelle quali si
è articolato il procedimento.
pag. 21/26 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
devono ritenersi parzialmente soccombenti, posto che la loro pretesa risarcitoria,
conseguente alla mancata disponibilità dell'immobile oggetto della scrittura privata del
20 luglio 1995, è stata accolta solo parzialmente, avuto riguardo alla circostanza che gli attori in riassunzione avevano chiesto che il risarcimento venisse calcolato fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ovvero fino alla effettiva consegna dell'immobile o fino alla pubblicazione della presente sentenza, emessa nel giudizio di rinvio. E' stata, peraltro, ritenuta inammissibile la pretesa degli attori in riassunzione di ottenere il risarcimento del danno per ammaloramento dell'immobile meglio in precedenza descritto.
Quanto ora evidenziato induce alla compensazione per 1/3 delle spese di tutte le fasi,
quanto al rapporto processuale tra le parti costituite, con la conseguenza che e devono essere condannati a rimborsare a Controparte_1 CP_2
, e la Parte_1 Parte_2 Parte_3
parte rimanente, liquidata ai sensi del DM 147/2022, secondo il principio espresso, di recente, sul tema dalla Suprema Corte (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n.
19989).
Le parte rimanente delle spese (2/3) deve, di conseguenza, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, essere così liquidata:
giudizio conclusosi con la sentenza n. 1206/2000 del Tribunale di Forlì- 412,46 Euro
per spese e 4.800,00 Euro per compenso (1.000,00 Euro per la fase di studio, 800,00
Euro per la fase introduttiva, 1.600,00 Euro per la fase di trattazione e 1.400,00 Euro per pag. 22/26 la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato,
Iva e Cpa come per legge;
giudizio di appello conclusosi con la sentenza n.1286/2004 di questa Corte - 200,00 per spese e 3.400,00 Euro per compenso (1.000, 00 Euro per la fase di studio, 800,00 Euro
per la fase introduttiva e 1.600,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza n.3173/2011- 666,67 Euro per spese e
3.400,00 Euro per compenso (1.400,00 Euro per la fase di studio, 1.200,00 Euro per la fase di studio e 800,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza n.1026/2014 di questa Corte -3.400,00
Euro per compenso di avvocato (1.000,00 Euro per la fase di studio, 800,00 Euro per la fase introduttiva e 1.600,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza n. 28413/2018- 34,37 Euro per spese e
3.000,00 Euro per compenso di avvocato (1.200,00 Euro per la fase di studio, 1.000,00
Euro per la fase introduttiva e 800,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
presente giudizio di rinvio 3.400,00 Euro per compenso di avvocato (1.000,00 Euro per la fase di studio, 800,00 Euro per la fase introduttiva e 1.600,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e
Cpa come per legge.
pag. 23/26 Il compenso di avvocato è stato liquidato, per tutti i gradi in cui si è articolato il procedimento, in misura inferiore a quella media, stante il ripetersi, in ogni grado, delle medesime questioni.
Per la stessa ragione, non si ritiene di applicare l'aumento (facoltativo) previsto per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.
Può essere ordinata la distrazione delle spese, quanto al giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Forlì n. 1206/2020, al giudizio di appello conclusosi con sentenza di questa Corte n. 1286/2004, al giudizio di legittimità conclusosi con sentenza
3173/2011, al giudizio di rinvio conclusosi con sentenza di questa Corte 1026/2014 e al giudizio di legittimità conclusosi con sentenza n. 28413/2018, in favore dell'Avv.
CARLO ZAULI, dichiaratosi antistatario, e, quanto al presente giudizio di rinvio, in favore dell'Avv. CARLO ZAULI e dell'Avv. CESARE MENOTTO ZAULI,
dichiaratisi antistatari.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra gli attori in riassunzione e , stante la contumacia di quest'ultimo, Controparte_3
totalmente vittorioso.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-in parziale accoglimento dell'appello incidentale di , di Parte_1
e di e, in parziale riforma della Controparte_6 Parte_3
sentenza n. 1206 del 24 ottobre-4 dicembre 2000 del Tribunale di Forlì, condanna e , quest'ultimo in proporzione della quota Controparte_1 CP_2
pag. 24/26 dell'eredità di di sua pertinenza, al pagamento, in favore degli _4
appellanti incidentali suddetti, della complessiva somma di 135.891,93 Euro, oltre interessi di legge dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
rigetta ogni domanda proposta dagli attori in riassunzione nei confronti di
[...]
; CP_3
II- Dichiara compensate, quanto al rapporto processuale tra le parti costituite, per 1/3 le spese di tutti i gradi e condanna e a rimborsare Controparte_8 CP_2
a , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3
parte rimanente, liquidata, quanto al giudizio conclusosi con la sentenza n. 1206/2000
del Tribunale di Forlì in 412,46 Euro per spese e 4.800,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, quanto al giudizio di appello conclusosi con la sentenza n.1286/2004 di questa
Corte, in 200,00 per spese e 3.400,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, quanto al giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza n.3173/2011 in 666,67 Euro per spese e 3.400,00
Euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, Iva e
Cpa come per legge, quanto al giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza n.1026/2014 di questa Corte, in 3.400,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge,
quanto al giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza n. 28413/2018 in 34,37 Euro
per spese e 3.000,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, quanto al presente giudizio di rinvio in 3.400,00 Euro per compenso di avvocato (1.000,00 Euro per la fase di pag. 25/26 studio, 800,00 Euro per la fase introduttiva e 1.600,00 Euro per la fase decisionale),
oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
ordina la distrazione delle spese, quanto al giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Forlì n. 1206/2020, al giudizio di appello conclusosi con sentenza di questa Corte n. 1286/2004, al giudizio di legittimità conclusosi con sentenza 3173/2011,
al giudizio di rinvio conclusosi con sentenza di questa Corte 1026/2014 e al giudizio di legittimità conclusosi con sentenza n. 28413/2018, in favore dell'Avv. CARLO ZAULI,
dichiaratosi antistatario, e, quanto al presente giudizio di rinvio, in favore dell'Avv.
CARLO ZAULI e dell'Avv. CESARE MENOTTO ZAULI, dichiaratisi antistatari;
III- Dichiara non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale tra gli attori in riassunzione e . Controparte_3
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 14
gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Giuseppe De Rosa
pag. 26/26