TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 352 e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3146/2025 tra le parti:
(P.IVA. ), in persona dell'amministratore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall' Avv.to CARMELO VENERI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._1 il suo studio sito in Vallo Della Lucania (SA), Piazza Olmo, n. 16;
APPELLANTE
e
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. SARA OCCHIPINTI ( ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito nel suo studio in Firenze, Via XX Settembre, n. 25;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 16/2025.
CONCLUSIONI: per l'appellata come da verbale dell'udienza dell'8.10.2025. Per l'appellante come da atto di citazione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha proposto Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 579/2022 emesso dal Giudice di
Pace di Empoli in data 25.10.2022, con il quale le era stato intimato il pagamento immediato, a favore di , della somma di € 4.711,71, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di CP_1 corrispettivo per la fornitura di merci, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Empoli in favore di quello di Vallo della
1 Lucania, nonché l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo a sostegno della pretesa azionata:
⎯ la nullità del decreto ingiuntivo opposto, stante l'incertezza derivante dalla dicitura di pagare alla notifica “del ricorso ed emanando decreto”, nonché, trattandosi di decreto provvisoriamente esecutivo, dell'erronea indicazione secondo cui lo stesso sarebbe divenuto esecutivo decorsi 40 giorni dalla notifica, in caso di mancata opposizione;
⎯ l'incompetenza del Giudice di Pace di Empoli in favore di quello di Vallo della Lucania (SA), quale luogo ove era stata adempiuta l'obbligazione di consegna della merce oggetto di contratto;
⎯ l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, in quanto, con il ricorso nel procedimento monitorio, era stata avanzata una richiesta di pagamento per un importo, comprensivo degli interessi moratori, superiore alla soglia di competenza dello stesso;
⎯ il difetto di prova scritta idonea alla pronuncia del DI.
Costituitasi nel procedimento di primo grado, in data 18.05.2023, la società opposta ha CP_1 contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto delle eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e valore e la conferma del DI, e allegando:
⎯ in ordine all'eccepita incompetenza per territorio che, trattandosi di causa relativa a diritti nascenti da obbligazione, sussistevano più criteri concorrenti e, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., era stato scelto quale foro competente quello del luogo in cui era sorta l'obbligazione, ossia Vinci, ove aveva ricevuto l'accettazione della conferma dell'ordine da parte dell'opponente;
⎯ che, quanto all'incompetenza per valore del Giudice di Pace, il decreto ingiuntivo era stato emesso per l'importo di € 4.711,71 e, considerata la genericità della richiesta relativa agli interessi moratori, la domanda doveva ritenersi contenuta entro i limiti di competenza del giudice adito;
⎯ nel merito, che aveva prodotto idonea prova scritta a dimostrare l'esistenza del credito, costituita dalla conferma d'ordine timbrata e firmata dalla società opponente nonché dalla fattura elettronica, e che controparte non aveva contestato né la consegna delle merci né
l'ammontare dell'importo ingiunto a titolo di corrispettivo.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, il Giudice di Pace di Empoli, con sentenza n. 16/2025, ha rigettato l'opposizione e confermato il DI nei limiti della propria competenza per la somma di € 4.711,71, con condanna dell'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite.
2 Avverso detta pronuncia, con atto di citazione recante nell'intestazione il riferimento al Tribunale di
Empoli e ritualmente notificato, ha interposto appello chiedendo, in via Parte_1 preliminare, l'accertamento dell'incompetenza per territorio e per valore del Giudice di Pace di
Empoli e, nel merito, la nullità della sentenza di primo grado, deducendo quali motivi di gravame:
⎯ l'erroneo rigetto della duplice eccezione di incompetenza del Giudice di Pace di Empoli, per territorio, per essere competente quello di Vallo della Lucania in forza del criterio del forum destinatae solutionis, e per valore, atteso che l'appellata aveva avanzato anche la richiesta di pagamento degli interessi moratori, eccedendo la soglia di competenza dell'Autorità giudiziaria adita;
⎯ la violazione da parte del Giudice di primo grado del principio di cui all'art. 112 c.p.c. per aver omesso la pronuncia sul motivo di opposizione attinente alla nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633 e 642 c.p.c., ove veniva ordinato il pagamento alla notifica del “ricorso ed emanando decreto”.
Costituitasi regolarmente nel secondo grado di giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto di CP_1 appello per incertezza nell'identificazione dell'Autorità giudiziaria adita, essendo indicato il
Tribunale di Empoli, inesistente, anziché quello di Firenze, e l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto basata sulla mera reiterazione delle eccezioni di rito già sollevate e respinte nel giudizio di primo grado.
Più precisamente, con riferimento al primo motivo di gravame, l'appellata ha evidenziato che, trattandosi di una causa avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, era stato correttamente applicato il criterio della competenza del foro del creditore, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ed era stato adito il giudice del luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, atteso che la propria sede legale era situata in Vinci (FI).
Quanto all'asserita incompetenza per valore, ha sottolineato che nel giudizio di opposizione il valore della domanda azionata era stato limitato entro la soglia di competenza del Giudice di Pace.
Infine, con riferimento all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di incertezza del riferimento al decreto “emanando”, ha rappresentato come detta dicitura fosse ascrivibile ad un mero errore materiale, tanto che la questione era stata superata in sede di prima udienza dal Giudice di Pace, il quale aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del DI.
Tanto esposto, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di nullità dell'atto di appello per inesistenza del giudice adito, nonché dell'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342
3 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza del
Giudice di Pace di Empoli n. 16/2025, con vittoria di spese.
All'udienza dell'8.10.2025, alla quale è comparsa la sola Procuratrice dell'appellata, il Giudice, verificata l'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione, ha autorizzato la precisazione delle conclusioni e, a seguito di discussione della causa, ha riservato il deposito della presente sentenza nei trenta giorni successivi, a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
L'appello è infondato e deve essere confermata la Sentenza impugnata, per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. In primo luogo, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di appello, sul presupposto dell'incertezza in ordine al Tribunale dinnanzi al quale è stata impugnata la Sentenza di primo grado.
Sul punto è sufficiente osservare che l'art. 164 c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c., prevede la sanzione della nullità dell'atto di citazione nel caso di omessa indicazione o assoluta incertezza in ordine all'Autorità giudiziaria adita, non sussistente nel caso di specie ove è evidentemente presente un refuso recante l'indicazione, quale giudice adito, del Tribunale di Empoli anziché di quello di Firenze, a causa di un mero errore materiale, atteso che Empoli non è sede di
Tribunale e che la causa è stata iscritta telematicamente avanti l'intestato Tribunale, ove l'appellata si è regolarmente costituita, articolando la propria difesa nel merito, con sanatoria, pertanto, di ogni eventuale difetto ai sensi dell'art. 164 comma III c.p.c.
Ancora, in limine litis, deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a norma dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante – seppur in maniera del tutto generica e con argomentazioni in più punti scarsamente intellegibili – esposto le ragioni dell'impugnazione, le violazioni della Legge denunciate e la loro rilevanza ai dini della decisione impugnata.
2. L'appello, ammissibile per quanto sopra esposto, è infondato.
Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, va disatteso, per essere condivisibile
4 la valutazione del primo giudice circa l'applicabilità del criterio del foro del creditore ai sensi degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.
Invero, in primo luogo, l'eccezione avanzata in primo grado da ., e riproposta Parte_1 nell'odierno giudizio di appello, è incompleta, non avendo l'eccipiente contestato la competenza per territorio del Giudice adito con riferimento alla totalità dei criteri concorrenti, atteso che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “in tema di competenza territoriale derogabile , per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (Cass.11691/2012 in motivazione).
Segnatamente, l'odierna appellante si è limitata ad eccepire l'incompetenza del giudice adito in favore
Giudice di Pace di Vallo della Lucania (SA), quale luogo in cui ha sede il domicilio del debitore e ove era stata consegnata la merce, formulando soltanto in sede odierna l'ulteriore rilievo circa l'inapplicabilità del foro del creditore, in ragione della presunta illiquidità dell'obbligazione oggetto di causa.
L'eccezione, per come formulata in appello, presenta pertanto profili di inammissibilità per novità a norma dell'art. 345 cpc ed è, in ogni caso, infondata, dovendosi richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite della SC con la sentenza n. 17980 del 2016, secondo cui, in materia di obbligazioni pecuniarie, la competenza territoriale si radica nel foro del creditore qualora quest'ultimo agisca per il pagamento di una somma di denaro avente carattere di liquidità, intendendosi per tale quella il cui ammontare risulti determinato o determinabile sulla base del titolo posto a fondamento della domanda. A tal fine, la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.
e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an"
e al "quantum" (Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021).
5 Orbene, nel caso di specie, la fonte dell'obbligazione è rinvenibile nella conferma d'ordine n. 7279 del 06.05.2021 munita di sottoscrizione e timbro della società appellante, peraltro non contestata dalla stessa, nella quale sono indicati in maniera dettagliata i prezzi unitari relativi a ciascun prodotto, oltre all'indicazione del costo complessivo dell'ordine (doc. 1 – fascicolo di parte opposta in primo grado),
e corrispondente all'importo della fattura n.146 del 21.06.2021, prodotta in monitorio quale prova del credito azionato (doc. 2 – fascicolo di parte opposta in primo grado).
Alla luce di quanto esposto, l'obbligazione oggetto del presente giudizio risulta liquida e per questo idonea a stabilire la competenza territoriale del giudice del luogo in cui deve essere eseguita, cioè presso il domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma c.c. e
20 c.p.c.
Atteso inoltre che la società appellata ha la propria sede legale nel Comune di Vinci, il giudizio è stato correttamente instaurato dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, ossia quello di
Empoli, nella cui circoscrizione il predetto Comune è ricompreso.
3. Ulteriormente, deve essere disatteso anche il secondo motivo di gravame inerente all'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di
Pace.
In punto di diritto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, la competenza del Giudice di Pace, per le cause relative a beni mobili, è circoscritta alle controversie il cui valore non eccede l'importo di € 5.000,00, da determinarsi secondo i criteri previsti dagli artt. 10 e ss. c.p.c.
Ciò detto, trattandosi nel caso di specie di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come precisato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, esso non riveste natura impugnatoria, né può essere qualificato come actio nullitatis, ma costituisce un ordinario procedimento di cognizione. In tale contesto, alla parte opposta – che assume la posizione di attrice in senso sostanziale – deve essere riconosciuta la possibilità di precisare le proprie domande, purché nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Ne consegue l'ammissibilità della modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia in relazione al petitum che alla causa petendi, a condizione che la nuova formulazione resti connessa alla vicenda sostanziale originariamente dedotta, senza compromettere il diritto di difesa dell'opponente né determinare un'irragionevole dilatazione dei tempi processuali (cfr. ex multis Cass.
n. 927/2022; n. 19246/2010, n. 14475/2015).
6 Orbene, l'odierna appellata, mediante la comparsa di costituzione e risposta in sede di opposizione, ha circoscritto la propria pretesa al solo importo di € 4.711,71, con esclusione degli interessi moratori, così manifestando la volontà di mantenere la controversia entro i limiti della competenza per valore del giudice di pace adito. Tale determinazione, nota come clausola di contenimento, costituisce espressione della facoltà riconosciuta alla parte di modulare l'entità della propria richiesta entro i confini della competenza per valore del giudice adito e, ai fini della determinazione della competenza per valore nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, assume rilievo esclusivamente l'importo concretamente domandato dall'attore. Per l'effetto di ciò, il Giudice di primo grado correttamente condannava la società appellante al pagamento dell'importo di € 4.711,71 nei limiti della competenza del Giudice di Pace.
Sul punto, la SC ha osservato che: “In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 36897 del 26/11/2021; con specifico riferimento alla competenza del Giudice di Pace, si veda anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18100 del 05/09/2011: “In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento”).
Per tutto quanto esposto, il motivo d'appello è quindi infondato.
4. Infine, con l'ultimo motivo di gravame, viene affermata la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi su uno dei motivi di opposizione ritualmente formulati, ossia l'invocata nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633-642 c.p.c. in quanto in esso contenuta la dicitura di pagare alla notifica “del ricorso ed emanando decreto”, pur dovendosi intendere il decreto emanato con il suo deposito.
Anche tale censura è infondata.
7 Invero, appare evidente che la locuzione “emanando decreto” viene utilizzata per indicare la fase dell'adozione del provvedimento monitorio mediante il quale viene ingiunto il pagamento della somma indicata, non essendo, tale espressione, idonea a generare incertezza interpretativa né tantomeno incidere sull'efficacia giuridica del decreto ingiuntivo emesso.
Inoltre, è altresì evidente che la questione risulta assorbita nel merito dalla motivazione della sentenza, nella quale il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che, a fronte della documentazione prodotta dalla società opposta (costituita dall'accordo raggiunto mediante la conferma d'ordine sottoscritta, dalla fattura, dal documento di trasporto della merce ordinata e dalla fattura del corriere incaricato della consegna), la non ha sollevato alcuna contestazione, né in merito Parte_1 alla merce e alla sua consegna, né in relazione all'ammontare dell'importo ingiunto. Ne discende l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, atteso che al
Giudice dell'opposizione è devoluta la piena valutazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, con conseguente superamento dell'eccezione sollevata.
Difettano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento dell'appello e deve essere confermata la
Sentenza impugnata.
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è svolta l'attività difensiva (art. 6 DM cit.), avuto riguardo ai parametri minimi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, dell'assenza di istruzione orale, della decisione della causa in forma semplificata.
Sussistono, stante il rigetto dell'appello, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza impugnata (n. 16/2025 del Giudice di
Pace di Empoli);
2) CONDANNA alla rifusione, a favore di , delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, liquidandole in € 1.278,00 a titolo di compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
8 3) DICHIARA che sussistono i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato.
Firenze, 9.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 352 e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3146/2025 tra le parti:
(P.IVA. ), in persona dell'amministratore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall' Avv.to CARMELO VENERI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._1 il suo studio sito in Vallo Della Lucania (SA), Piazza Olmo, n. 16;
APPELLANTE
e
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. SARA OCCHIPINTI ( ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito nel suo studio in Firenze, Via XX Settembre, n. 25;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 16/2025.
CONCLUSIONI: per l'appellata come da verbale dell'udienza dell'8.10.2025. Per l'appellante come da atto di citazione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha proposto Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 579/2022 emesso dal Giudice di
Pace di Empoli in data 25.10.2022, con il quale le era stato intimato il pagamento immediato, a favore di , della somma di € 4.711,71, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di CP_1 corrispettivo per la fornitura di merci, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Empoli in favore di quello di Vallo della
1 Lucania, nonché l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo a sostegno della pretesa azionata:
⎯ la nullità del decreto ingiuntivo opposto, stante l'incertezza derivante dalla dicitura di pagare alla notifica “del ricorso ed emanando decreto”, nonché, trattandosi di decreto provvisoriamente esecutivo, dell'erronea indicazione secondo cui lo stesso sarebbe divenuto esecutivo decorsi 40 giorni dalla notifica, in caso di mancata opposizione;
⎯ l'incompetenza del Giudice di Pace di Empoli in favore di quello di Vallo della Lucania (SA), quale luogo ove era stata adempiuta l'obbligazione di consegna della merce oggetto di contratto;
⎯ l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, in quanto, con il ricorso nel procedimento monitorio, era stata avanzata una richiesta di pagamento per un importo, comprensivo degli interessi moratori, superiore alla soglia di competenza dello stesso;
⎯ il difetto di prova scritta idonea alla pronuncia del DI.
Costituitasi nel procedimento di primo grado, in data 18.05.2023, la società opposta ha CP_1 contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto delle eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e valore e la conferma del DI, e allegando:
⎯ in ordine all'eccepita incompetenza per territorio che, trattandosi di causa relativa a diritti nascenti da obbligazione, sussistevano più criteri concorrenti e, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., era stato scelto quale foro competente quello del luogo in cui era sorta l'obbligazione, ossia Vinci, ove aveva ricevuto l'accettazione della conferma dell'ordine da parte dell'opponente;
⎯ che, quanto all'incompetenza per valore del Giudice di Pace, il decreto ingiuntivo era stato emesso per l'importo di € 4.711,71 e, considerata la genericità della richiesta relativa agli interessi moratori, la domanda doveva ritenersi contenuta entro i limiti di competenza del giudice adito;
⎯ nel merito, che aveva prodotto idonea prova scritta a dimostrare l'esistenza del credito, costituita dalla conferma d'ordine timbrata e firmata dalla società opponente nonché dalla fattura elettronica, e che controparte non aveva contestato né la consegna delle merci né
l'ammontare dell'importo ingiunto a titolo di corrispettivo.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, il Giudice di Pace di Empoli, con sentenza n. 16/2025, ha rigettato l'opposizione e confermato il DI nei limiti della propria competenza per la somma di € 4.711,71, con condanna dell'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite.
2 Avverso detta pronuncia, con atto di citazione recante nell'intestazione il riferimento al Tribunale di
Empoli e ritualmente notificato, ha interposto appello chiedendo, in via Parte_1 preliminare, l'accertamento dell'incompetenza per territorio e per valore del Giudice di Pace di
Empoli e, nel merito, la nullità della sentenza di primo grado, deducendo quali motivi di gravame:
⎯ l'erroneo rigetto della duplice eccezione di incompetenza del Giudice di Pace di Empoli, per territorio, per essere competente quello di Vallo della Lucania in forza del criterio del forum destinatae solutionis, e per valore, atteso che l'appellata aveva avanzato anche la richiesta di pagamento degli interessi moratori, eccedendo la soglia di competenza dell'Autorità giudiziaria adita;
⎯ la violazione da parte del Giudice di primo grado del principio di cui all'art. 112 c.p.c. per aver omesso la pronuncia sul motivo di opposizione attinente alla nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633 e 642 c.p.c., ove veniva ordinato il pagamento alla notifica del “ricorso ed emanando decreto”.
Costituitasi regolarmente nel secondo grado di giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto di CP_1 appello per incertezza nell'identificazione dell'Autorità giudiziaria adita, essendo indicato il
Tribunale di Empoli, inesistente, anziché quello di Firenze, e l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto basata sulla mera reiterazione delle eccezioni di rito già sollevate e respinte nel giudizio di primo grado.
Più precisamente, con riferimento al primo motivo di gravame, l'appellata ha evidenziato che, trattandosi di una causa avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, era stato correttamente applicato il criterio della competenza del foro del creditore, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ed era stato adito il giudice del luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, atteso che la propria sede legale era situata in Vinci (FI).
Quanto all'asserita incompetenza per valore, ha sottolineato che nel giudizio di opposizione il valore della domanda azionata era stato limitato entro la soglia di competenza del Giudice di Pace.
Infine, con riferimento all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di incertezza del riferimento al decreto “emanando”, ha rappresentato come detta dicitura fosse ascrivibile ad un mero errore materiale, tanto che la questione era stata superata in sede di prima udienza dal Giudice di Pace, il quale aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del DI.
Tanto esposto, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di nullità dell'atto di appello per inesistenza del giudice adito, nonché dell'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342
3 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza del
Giudice di Pace di Empoli n. 16/2025, con vittoria di spese.
All'udienza dell'8.10.2025, alla quale è comparsa la sola Procuratrice dell'appellata, il Giudice, verificata l'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione, ha autorizzato la precisazione delle conclusioni e, a seguito di discussione della causa, ha riservato il deposito della presente sentenza nei trenta giorni successivi, a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
L'appello è infondato e deve essere confermata la Sentenza impugnata, per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. In primo luogo, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di appello, sul presupposto dell'incertezza in ordine al Tribunale dinnanzi al quale è stata impugnata la Sentenza di primo grado.
Sul punto è sufficiente osservare che l'art. 164 c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c., prevede la sanzione della nullità dell'atto di citazione nel caso di omessa indicazione o assoluta incertezza in ordine all'Autorità giudiziaria adita, non sussistente nel caso di specie ove è evidentemente presente un refuso recante l'indicazione, quale giudice adito, del Tribunale di Empoli anziché di quello di Firenze, a causa di un mero errore materiale, atteso che Empoli non è sede di
Tribunale e che la causa è stata iscritta telematicamente avanti l'intestato Tribunale, ove l'appellata si è regolarmente costituita, articolando la propria difesa nel merito, con sanatoria, pertanto, di ogni eventuale difetto ai sensi dell'art. 164 comma III c.p.c.
Ancora, in limine litis, deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a norma dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante – seppur in maniera del tutto generica e con argomentazioni in più punti scarsamente intellegibili – esposto le ragioni dell'impugnazione, le violazioni della Legge denunciate e la loro rilevanza ai dini della decisione impugnata.
2. L'appello, ammissibile per quanto sopra esposto, è infondato.
Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, va disatteso, per essere condivisibile
4 la valutazione del primo giudice circa l'applicabilità del criterio del foro del creditore ai sensi degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.
Invero, in primo luogo, l'eccezione avanzata in primo grado da ., e riproposta Parte_1 nell'odierno giudizio di appello, è incompleta, non avendo l'eccipiente contestato la competenza per territorio del Giudice adito con riferimento alla totalità dei criteri concorrenti, atteso che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “in tema di competenza territoriale derogabile , per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (Cass.11691/2012 in motivazione).
Segnatamente, l'odierna appellante si è limitata ad eccepire l'incompetenza del giudice adito in favore
Giudice di Pace di Vallo della Lucania (SA), quale luogo in cui ha sede il domicilio del debitore e ove era stata consegnata la merce, formulando soltanto in sede odierna l'ulteriore rilievo circa l'inapplicabilità del foro del creditore, in ragione della presunta illiquidità dell'obbligazione oggetto di causa.
L'eccezione, per come formulata in appello, presenta pertanto profili di inammissibilità per novità a norma dell'art. 345 cpc ed è, in ogni caso, infondata, dovendosi richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite della SC con la sentenza n. 17980 del 2016, secondo cui, in materia di obbligazioni pecuniarie, la competenza territoriale si radica nel foro del creditore qualora quest'ultimo agisca per il pagamento di una somma di denaro avente carattere di liquidità, intendendosi per tale quella il cui ammontare risulti determinato o determinabile sulla base del titolo posto a fondamento della domanda. A tal fine, la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.
e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an"
e al "quantum" (Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021).
5 Orbene, nel caso di specie, la fonte dell'obbligazione è rinvenibile nella conferma d'ordine n. 7279 del 06.05.2021 munita di sottoscrizione e timbro della società appellante, peraltro non contestata dalla stessa, nella quale sono indicati in maniera dettagliata i prezzi unitari relativi a ciascun prodotto, oltre all'indicazione del costo complessivo dell'ordine (doc. 1 – fascicolo di parte opposta in primo grado),
e corrispondente all'importo della fattura n.146 del 21.06.2021, prodotta in monitorio quale prova del credito azionato (doc. 2 – fascicolo di parte opposta in primo grado).
Alla luce di quanto esposto, l'obbligazione oggetto del presente giudizio risulta liquida e per questo idonea a stabilire la competenza territoriale del giudice del luogo in cui deve essere eseguita, cioè presso il domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma c.c. e
20 c.p.c.
Atteso inoltre che la società appellata ha la propria sede legale nel Comune di Vinci, il giudizio è stato correttamente instaurato dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, ossia quello di
Empoli, nella cui circoscrizione il predetto Comune è ricompreso.
3. Ulteriormente, deve essere disatteso anche il secondo motivo di gravame inerente all'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di
Pace.
In punto di diritto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, la competenza del Giudice di Pace, per le cause relative a beni mobili, è circoscritta alle controversie il cui valore non eccede l'importo di € 5.000,00, da determinarsi secondo i criteri previsti dagli artt. 10 e ss. c.p.c.
Ciò detto, trattandosi nel caso di specie di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come precisato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, esso non riveste natura impugnatoria, né può essere qualificato come actio nullitatis, ma costituisce un ordinario procedimento di cognizione. In tale contesto, alla parte opposta – che assume la posizione di attrice in senso sostanziale – deve essere riconosciuta la possibilità di precisare le proprie domande, purché nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Ne consegue l'ammissibilità della modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia in relazione al petitum che alla causa petendi, a condizione che la nuova formulazione resti connessa alla vicenda sostanziale originariamente dedotta, senza compromettere il diritto di difesa dell'opponente né determinare un'irragionevole dilatazione dei tempi processuali (cfr. ex multis Cass.
n. 927/2022; n. 19246/2010, n. 14475/2015).
6 Orbene, l'odierna appellata, mediante la comparsa di costituzione e risposta in sede di opposizione, ha circoscritto la propria pretesa al solo importo di € 4.711,71, con esclusione degli interessi moratori, così manifestando la volontà di mantenere la controversia entro i limiti della competenza per valore del giudice di pace adito. Tale determinazione, nota come clausola di contenimento, costituisce espressione della facoltà riconosciuta alla parte di modulare l'entità della propria richiesta entro i confini della competenza per valore del giudice adito e, ai fini della determinazione della competenza per valore nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, assume rilievo esclusivamente l'importo concretamente domandato dall'attore. Per l'effetto di ciò, il Giudice di primo grado correttamente condannava la società appellante al pagamento dell'importo di € 4.711,71 nei limiti della competenza del Giudice di Pace.
Sul punto, la SC ha osservato che: “In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 36897 del 26/11/2021; con specifico riferimento alla competenza del Giudice di Pace, si veda anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18100 del 05/09/2011: “In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento”).
Per tutto quanto esposto, il motivo d'appello è quindi infondato.
4. Infine, con l'ultimo motivo di gravame, viene affermata la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi su uno dei motivi di opposizione ritualmente formulati, ossia l'invocata nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633-642 c.p.c. in quanto in esso contenuta la dicitura di pagare alla notifica “del ricorso ed emanando decreto”, pur dovendosi intendere il decreto emanato con il suo deposito.
Anche tale censura è infondata.
7 Invero, appare evidente che la locuzione “emanando decreto” viene utilizzata per indicare la fase dell'adozione del provvedimento monitorio mediante il quale viene ingiunto il pagamento della somma indicata, non essendo, tale espressione, idonea a generare incertezza interpretativa né tantomeno incidere sull'efficacia giuridica del decreto ingiuntivo emesso.
Inoltre, è altresì evidente che la questione risulta assorbita nel merito dalla motivazione della sentenza, nella quale il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che, a fronte della documentazione prodotta dalla società opposta (costituita dall'accordo raggiunto mediante la conferma d'ordine sottoscritta, dalla fattura, dal documento di trasporto della merce ordinata e dalla fattura del corriere incaricato della consegna), la non ha sollevato alcuna contestazione, né in merito Parte_1 alla merce e alla sua consegna, né in relazione all'ammontare dell'importo ingiunto. Ne discende l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, atteso che al
Giudice dell'opposizione è devoluta la piena valutazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, con conseguente superamento dell'eccezione sollevata.
Difettano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento dell'appello e deve essere confermata la
Sentenza impugnata.
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è svolta l'attività difensiva (art. 6 DM cit.), avuto riguardo ai parametri minimi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, dell'assenza di istruzione orale, della decisione della causa in forma semplificata.
Sussistono, stante il rigetto dell'appello, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza impugnata (n. 16/2025 del Giudice di
Pace di Empoli);
2) CONDANNA alla rifusione, a favore di , delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, liquidandole in € 1.278,00 a titolo di compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
8 3) DICHIARA che sussistono i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato.
Firenze, 9.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
9