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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 681 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 681 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.10.2024 e promossa
DA
con gli Avvocati LOVELLI GIOVANNI e LOVELLI ALFREDO Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. GIANTOMASSI RENZO VIA GRAMSCI CP_1 C.F._1
31 JESI .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.703/2022 del 30/05/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno stipulato, in data 5 maggio 2016, un contratto per la fornitura e posa in CP_1 Pt_1
opera di una cappella funeraria presso il cimitero di Falconara Marittima.
pagina 1 di 5 Il 09.11.2016, si è presentato al Cimitero per eseguire il lavoro, ma gli è stato impedito l'accesso Pt_1
dal personale del comune, attesa la dimensione dei mezzi da adoperare, inidonei a farlo nel luogo di destinazione (troppo grandi).
ha quindi scaricato il materiale davanti al piazzale del Cimitero. Pt_1
A fronte del rifiuto del a pagare la fornitura, deducendo l'inadempimento del fornitore e la CP_1
conseguente risoluzione del contratto, ha ottenuto un decreto ingiuntivo, opposto dal Pt_1
committente.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara il contratto intercorso tra e parti risolto per inadempimento della Parte_1
condanna la alla restituzione in favore del sig. dell'acconto di € 2.500,00 Parte_1 CP_1
oltre interessi legali dal giorno del versamento (31/5/2016) sino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì la al pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1 CP_1
5.280,00 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione del contratto;
condanna altresì la a ritirare, a propria cura e spese, tutti i beni tuttora giacenti presso lo Parte_1
spazio antistante al Cimitero di Falconara M.ma, e a ripristinare l'originario stato dei luoghi, tenendo indenne il sig. da ogni e qualsiasi pregiudizio che gli possa derivare dalla permanenza di CP_1
detti manufatti in loco;
condanna la alla refusione delle spese di lite in favore del sig. , liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi € 5.099,00 (di cui € 875,00 per fase di studio, € 740,00 per fase introduttiva, € 1.600,00 per fase istruttoria, € 1.620,00 per fase decisoria, € 264,00 per spese) oltre accessori di legge.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza , affidando il gravame a cinque motivi;
si è costituito Pt_1
il chiedendo la conferma della decisione. CP_1
Primo motivo: Errore del tribunale nell'interpretazione del permesso 32/16.
Terzo motivo: presunto onere della ad informarsi del rilascio del permesso di costruire in Pt_1
base al suo progetto.
Questi motivi devono valutarsi congiuntamente, siccome criticano la sentenza laddove ha ritenuto che il permesso di costruire ottenuto dal fosse idoneo ad eseguire i lavori, mentre non lo era, e CP_1
laddove addossa la responsabilità della mancanza del permesso a , mentre le parti avevano Pt_1
stabilito espressamente in contratto, che l'onere di ottenere il permesso di costruire gravasse sul committente.
Ritiene la Corte che queste doglianze non siano dirimenti alla definizione della vertenza.
pagina 2 di 5 Infatti è pacifico, perché affermato da entrambe le parti, che il lavoro non è stato completato, non per difetto di permesso di costruire, ma per la inidoneità dei mezzi impiegati da per eseguire il Pt_1
lavoro nel luogo designato, nessun impedimento essendo conseguito a ipotizzate mancanze di permessi edilizi.
Del resto, se è arrivata in loco per eseguire il lavoro, è segno che questioni di mancanza di Pt_1
autorizzazioni non si ponevano.
Secondo motivo: modalita' di accesso in cantiere
La questione centrale per risolvere la vertenza, è quella prospettata con il motivo in esame, col quale critica la sentenza laddove accoglie l'eccezione di inadempimento sollevata dal con la Pt_1 CP_1
quale il committente imputa all'impresa di non essere stata in grado di eseguire il lavoro, per non disporre dei mezzi idonei al caso specifico, abbandonando il materiale in loco.
Prefab all'uopo evidenzia come l'art.6 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti il 5 maggio 2016 sancisce inequivocabilmente l'onere del di attivarsi per l'accesso in cantiere e CP_1
come quest'obbligo risulti dalla lettera, scritta da a dopo il 9.11.2016 (data della Pt_1 CP_1
consegna dei materiali e dell'impedito accesso al Cimitero) nella quale si da atto che le parti avessero raggiunto l'intesa per la posa in opera dell'edicola funeraria e che il si fosse impegnato ad CP_1
avere i necessari permessi.
L'art. 6 del contratto recita: “Il cantiere al momento della consegna dei manufatti e della susseguente posa deve essere accessibile a qualsiasi automezzo, in qualsiasi condizione atmosferica e sistemato in modo da poter accedere liberamente ed agevolmente al luogo di posa del materiale, ad una distanza massima di dieci metri dallo stesso”.
Tuttavia, l'allegato “A” al contratto contiene pure l'espresso riconoscimento che in data “6 Aprile” era stato effettuato da . iu sopralluogo e che a seguito dello stesso era emersa la necessità di Pt_1
effettuare lavorazioni non previste e non comprese nel costo a corpo di Euro 8.150,00 + iva, quali: “a)
Supplemento per mezzo di sollevamento per posa alla distanza di circa mt. 15. b) Trasporto con motrice anziché con autoarticolato a causa della non accessibilità al luogo di scarico. c) Realizzazione delle pendenze di scolo sulla copertura. d) Discendente acqua piovana in alluminio ramato Ml. 4,00. e)
Doppio strato di guaina impermeabilizzante della copertura (Poliestere + Ardesiata)”, comportanti perciò un sovrapprezzo per il cliente di Euro 2.000,00 + IVA.”
Ora, il contratto va interpretato secondo buona fede, e tale criterio impone di considerare che il fornitore, dopo aver effettuato il sopralluogo ed aver presa cognizione dell'ambiente in cui il lavoro avrebbe dovuto essere completato, stabilendo anche un supplemento in ragione del tipo di mezzi da impiegare, firmando il contratto ha accettato di eseguire il lavoro in tali luoghi.
pagina 3 di 5 Dall'altro lato, al committente non è richiedibile una competenza tecnica sufficiente a capire se i mezzi che saranno impiegati siano o meno idonei all'accesso nel luogo di esecuzione.
A ciò si aggiunga che l'art. 1342 c.c. stabilisce che “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.
Le condizioni generali del contratto in questione sono evidentemente state predisposte da per Pt_1
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, onde la previsione contenuta nell'allegato “A” deve prevalere sulla norma generale del contratto, spostando l'onere dell'accessibilità al cantiere, su . Pt_1
Quanto alla lettera da a dopo il 9.11.2016, che dimostrerebbe l'impegno assunto dal Pt_1 CP_1
committente di accollarsi la predisposizione del cantiere, questa contiene soltanto delle dichiarazioni di circa il preteso accordo intervenuto col non è sottoscritta dal medesimo, essendo Pt_1 CP_1
soltanto a lui diretta.
L'accordo risulterebbe quindi dimostrato, secondo l'appellante, dal fatto che il non ha mai CP_1
contestato la lettera.
Invero sul punto il ha dedotto quanto segue (letteralmente) “.. constatata (a) la necessità di CP_1
avere un permesso da parte del per l'ingresso (b) l'impossibilità materiale di entrare CP_2
all'interno del cimitero con quei mezzi che la aveva apprestato per il sollevamento ed il Pt_1
montaggio dei pannelli prefabbricati, in quanto per le loro dimensioni e peso, essi mezzi, qualora fossero entrati all'interno del cimitero, avrebbero provocato danni alla viabilità interna ed ai sottoservizi del Cimitero stesso….., in attesa di trovare una soluzione alternativa, la propendeva Pt_1
per lo scaricare i pannelli prefabbricati lasciandoli “provvisoriamente” depositati in uno spazio aperto di proprietà pubblica posto ai limiti della corte esterna del Cimitero, ove purtroppo si trovano tuttora.”
E' evidente che la prospettazione per cui il si sarebbe assunto gli oneri di che trattasi, CP_1
contenuta nella lettera in esame, è del tutto incompatibile con quella del come sopra esposta, CP_1
e quindi non può ritenersi, la ridetta prospettazione, fatto non contestato.
Quarto motivo: omessa valutazione delle prove orali - accoglimento errato della domanda relativa alla penalita' per il presunto ritardo nella consegna dei prefabbricati.
Quinto motivo: condanna della a rimuovere i prefabbricati. Pt_1
Anche questi motivi sono connessi, concernendo le statuizioni di condanna conseguenti all'accertamento dell'inadempimento di e conseguente risoluzione del contratto. Pt_1
pagina 4 di 5 Col quarto motivo l'appellante si duole che il Tribunale non ha speso una parola sulle risultanze della prova testimoniale espletata il giorno 11-06-2021, da cui è risultato che i prefabbricati erano pronti sin dal giugno 2016 e la consegna è stata differita perché il progetto esecutivo di non era stato Pt_1
approvato.
La censura è ininfluente in quanto il Tribunale, non ha applicato la penale a partire da Giugno 2016, evidentemente valorizzando la prova che i materiali fossero pronti, ma solo a partire dal giorno 8 novembre 2016 data in cui la carovana della è stata fermata avanti al Cimitero. Pt_1
Quanto al quinto motivo, imputa al al Tribunale di non aver considerato essere stato il Pt_1 CP_1
a chiedere al comune il permesso di depositarli su quel terreno e quindi la rimozione va fatta da lui e comunque a sue spese.
Tuttavia, per quanto già scritto sopra, non risulta per nulla dimostrato che il chiese di CP_1
depositare i manufatti in loco.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 3.200,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 681 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.10.2024 e promossa
DA
con gli Avvocati LOVELLI GIOVANNI e LOVELLI ALFREDO Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. GIANTOMASSI RENZO VIA GRAMSCI CP_1 C.F._1
31 JESI .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.703/2022 del 30/05/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno stipulato, in data 5 maggio 2016, un contratto per la fornitura e posa in CP_1 Pt_1
opera di una cappella funeraria presso il cimitero di Falconara Marittima.
pagina 1 di 5 Il 09.11.2016, si è presentato al Cimitero per eseguire il lavoro, ma gli è stato impedito l'accesso Pt_1
dal personale del comune, attesa la dimensione dei mezzi da adoperare, inidonei a farlo nel luogo di destinazione (troppo grandi).
ha quindi scaricato il materiale davanti al piazzale del Cimitero. Pt_1
A fronte del rifiuto del a pagare la fornitura, deducendo l'inadempimento del fornitore e la CP_1
conseguente risoluzione del contratto, ha ottenuto un decreto ingiuntivo, opposto dal Pt_1
committente.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara il contratto intercorso tra e parti risolto per inadempimento della Parte_1
condanna la alla restituzione in favore del sig. dell'acconto di € 2.500,00 Parte_1 CP_1
oltre interessi legali dal giorno del versamento (31/5/2016) sino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì la al pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1 CP_1
5.280,00 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione del contratto;
condanna altresì la a ritirare, a propria cura e spese, tutti i beni tuttora giacenti presso lo Parte_1
spazio antistante al Cimitero di Falconara M.ma, e a ripristinare l'originario stato dei luoghi, tenendo indenne il sig. da ogni e qualsiasi pregiudizio che gli possa derivare dalla permanenza di CP_1
detti manufatti in loco;
condanna la alla refusione delle spese di lite in favore del sig. , liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi € 5.099,00 (di cui € 875,00 per fase di studio, € 740,00 per fase introduttiva, € 1.600,00 per fase istruttoria, € 1.620,00 per fase decisoria, € 264,00 per spese) oltre accessori di legge.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza , affidando il gravame a cinque motivi;
si è costituito Pt_1
il chiedendo la conferma della decisione. CP_1
Primo motivo: Errore del tribunale nell'interpretazione del permesso 32/16.
Terzo motivo: presunto onere della ad informarsi del rilascio del permesso di costruire in Pt_1
base al suo progetto.
Questi motivi devono valutarsi congiuntamente, siccome criticano la sentenza laddove ha ritenuto che il permesso di costruire ottenuto dal fosse idoneo ad eseguire i lavori, mentre non lo era, e CP_1
laddove addossa la responsabilità della mancanza del permesso a , mentre le parti avevano Pt_1
stabilito espressamente in contratto, che l'onere di ottenere il permesso di costruire gravasse sul committente.
Ritiene la Corte che queste doglianze non siano dirimenti alla definizione della vertenza.
pagina 2 di 5 Infatti è pacifico, perché affermato da entrambe le parti, che il lavoro non è stato completato, non per difetto di permesso di costruire, ma per la inidoneità dei mezzi impiegati da per eseguire il Pt_1
lavoro nel luogo designato, nessun impedimento essendo conseguito a ipotizzate mancanze di permessi edilizi.
Del resto, se è arrivata in loco per eseguire il lavoro, è segno che questioni di mancanza di Pt_1
autorizzazioni non si ponevano.
Secondo motivo: modalita' di accesso in cantiere
La questione centrale per risolvere la vertenza, è quella prospettata con il motivo in esame, col quale critica la sentenza laddove accoglie l'eccezione di inadempimento sollevata dal con la Pt_1 CP_1
quale il committente imputa all'impresa di non essere stata in grado di eseguire il lavoro, per non disporre dei mezzi idonei al caso specifico, abbandonando il materiale in loco.
Prefab all'uopo evidenzia come l'art.6 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti il 5 maggio 2016 sancisce inequivocabilmente l'onere del di attivarsi per l'accesso in cantiere e CP_1
come quest'obbligo risulti dalla lettera, scritta da a dopo il 9.11.2016 (data della Pt_1 CP_1
consegna dei materiali e dell'impedito accesso al Cimitero) nella quale si da atto che le parti avessero raggiunto l'intesa per la posa in opera dell'edicola funeraria e che il si fosse impegnato ad CP_1
avere i necessari permessi.
L'art. 6 del contratto recita: “Il cantiere al momento della consegna dei manufatti e della susseguente posa deve essere accessibile a qualsiasi automezzo, in qualsiasi condizione atmosferica e sistemato in modo da poter accedere liberamente ed agevolmente al luogo di posa del materiale, ad una distanza massima di dieci metri dallo stesso”.
Tuttavia, l'allegato “A” al contratto contiene pure l'espresso riconoscimento che in data “6 Aprile” era stato effettuato da . iu sopralluogo e che a seguito dello stesso era emersa la necessità di Pt_1
effettuare lavorazioni non previste e non comprese nel costo a corpo di Euro 8.150,00 + iva, quali: “a)
Supplemento per mezzo di sollevamento per posa alla distanza di circa mt. 15. b) Trasporto con motrice anziché con autoarticolato a causa della non accessibilità al luogo di scarico. c) Realizzazione delle pendenze di scolo sulla copertura. d) Discendente acqua piovana in alluminio ramato Ml. 4,00. e)
Doppio strato di guaina impermeabilizzante della copertura (Poliestere + Ardesiata)”, comportanti perciò un sovrapprezzo per il cliente di Euro 2.000,00 + IVA.”
Ora, il contratto va interpretato secondo buona fede, e tale criterio impone di considerare che il fornitore, dopo aver effettuato il sopralluogo ed aver presa cognizione dell'ambiente in cui il lavoro avrebbe dovuto essere completato, stabilendo anche un supplemento in ragione del tipo di mezzi da impiegare, firmando il contratto ha accettato di eseguire il lavoro in tali luoghi.
pagina 3 di 5 Dall'altro lato, al committente non è richiedibile una competenza tecnica sufficiente a capire se i mezzi che saranno impiegati siano o meno idonei all'accesso nel luogo di esecuzione.
A ciò si aggiunga che l'art. 1342 c.c. stabilisce che “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.
Le condizioni generali del contratto in questione sono evidentemente state predisposte da per Pt_1
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, onde la previsione contenuta nell'allegato “A” deve prevalere sulla norma generale del contratto, spostando l'onere dell'accessibilità al cantiere, su . Pt_1
Quanto alla lettera da a dopo il 9.11.2016, che dimostrerebbe l'impegno assunto dal Pt_1 CP_1
committente di accollarsi la predisposizione del cantiere, questa contiene soltanto delle dichiarazioni di circa il preteso accordo intervenuto col non è sottoscritta dal medesimo, essendo Pt_1 CP_1
soltanto a lui diretta.
L'accordo risulterebbe quindi dimostrato, secondo l'appellante, dal fatto che il non ha mai CP_1
contestato la lettera.
Invero sul punto il ha dedotto quanto segue (letteralmente) “.. constatata (a) la necessità di CP_1
avere un permesso da parte del per l'ingresso (b) l'impossibilità materiale di entrare CP_2
all'interno del cimitero con quei mezzi che la aveva apprestato per il sollevamento ed il Pt_1
montaggio dei pannelli prefabbricati, in quanto per le loro dimensioni e peso, essi mezzi, qualora fossero entrati all'interno del cimitero, avrebbero provocato danni alla viabilità interna ed ai sottoservizi del Cimitero stesso….., in attesa di trovare una soluzione alternativa, la propendeva Pt_1
per lo scaricare i pannelli prefabbricati lasciandoli “provvisoriamente” depositati in uno spazio aperto di proprietà pubblica posto ai limiti della corte esterna del Cimitero, ove purtroppo si trovano tuttora.”
E' evidente che la prospettazione per cui il si sarebbe assunto gli oneri di che trattasi, CP_1
contenuta nella lettera in esame, è del tutto incompatibile con quella del come sopra esposta, CP_1
e quindi non può ritenersi, la ridetta prospettazione, fatto non contestato.
Quarto motivo: omessa valutazione delle prove orali - accoglimento errato della domanda relativa alla penalita' per il presunto ritardo nella consegna dei prefabbricati.
Quinto motivo: condanna della a rimuovere i prefabbricati. Pt_1
Anche questi motivi sono connessi, concernendo le statuizioni di condanna conseguenti all'accertamento dell'inadempimento di e conseguente risoluzione del contratto. Pt_1
pagina 4 di 5 Col quarto motivo l'appellante si duole che il Tribunale non ha speso una parola sulle risultanze della prova testimoniale espletata il giorno 11-06-2021, da cui è risultato che i prefabbricati erano pronti sin dal giugno 2016 e la consegna è stata differita perché il progetto esecutivo di non era stato Pt_1
approvato.
La censura è ininfluente in quanto il Tribunale, non ha applicato la penale a partire da Giugno 2016, evidentemente valorizzando la prova che i materiali fossero pronti, ma solo a partire dal giorno 8 novembre 2016 data in cui la carovana della è stata fermata avanti al Cimitero. Pt_1
Quanto al quinto motivo, imputa al al Tribunale di non aver considerato essere stato il Pt_1 CP_1
a chiedere al comune il permesso di depositarli su quel terreno e quindi la rimozione va fatta da lui e comunque a sue spese.
Tuttavia, per quanto già scritto sopra, non risulta per nulla dimostrato che il chiese di CP_1
depositare i manufatti in loco.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 3.200,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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