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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Letta l'istanza dell'avv. Antonina Tamburello;
condividendosene le ragioni;
stante il ricorso depositato congiuntamente dai procuratori di entrambe le parti processuali, in cui si segnala che nella redazione della sentenza n. 1244/25 di questa sezione del Tribunale di Palermo, conclusiva del giudizio di primo grado (n. 10501/2022
R.G.A.C.), è stato commesso un errore materiale relativo alla denominazione dell'opponente;
ritenuto che
effettivamente nella pagina n.3 nelle righe n.6 e n.7 risulta indicato il nome di tale anziché il nome del sig. , opponente;
Persona_1 Controparte_1
considerato che ciò deve ritenersi frutto di un mero errore materiale, considerata la documentazione in atti, dalla quale risulta la circostanza, pacifica anche nelle indicazioni operate da entrambe le parti nei loro atti, che l'opponente si chiama “ ”; Controparte_1
ritenuto che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione o nel corpo della sentenza dà luogo a nullità ove riveli che il contraddittorio non sia regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione e, a mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione prevista dagli art. 287 e 288 c.p.c. ove dal contesto della decisione o dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (cfr. Cass. civ. n. 9077/2001 e n. 10448/1996); rilevato, pertanto, che nella specie ricorre un errore materiale suscettibile di correzione con lo speciale procedimento di cui agli artt. 287-288 c.p.c., in quanto in tal caso la sentenza
è idonea raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini a cui essa tende
P.Q.M.
dispone che nell'intestazione, nella parte motiva e nel dispositivo della sentenza n.
1244/25 di questa sezione del Tribunale di Palermo, “ ” indicato a pagina n.3 Persona_1
nelle righe n.6 e n.7 si debba leggere ed intendere come “ ”. Controparte_1
Onera la Cancelleria delle annotazioni in calce alla sentenza.
Si comunichi alle parti.
Palermo, 26 maggio 2025
IL G.O.T. Giorgia Lenzi