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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1032/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6 marzo 2025 e promossa
D A
, residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1 avv. LAVEZZARI MONICA
- RICORRENTE -
C O N T R O
, residente alla Spezia Controparte_1
CodiceFiscale_2 avv. MORLACCHI GIANLUCA - PARTE CONVENUTA -
E
Controparte_2
[...] Avv. SANGUINETI PATRIZIA e FUOCHI ALBERTO, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37875 Racc. 7313 del Persona_1
22 marzo 2024 sulle
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi di seguito integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
coniuge divorziata di nato il [...] e deceduto il Parte_1 Persona_2
5.4.2024, ha convenuto in giudizio , moglie superstite di Controparte_1 quest'ultimo, nonché l , quale litisconsorte necessario passivo, chiedendo il CP_2 riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità derivante dal trattamento pensionistico goduto in vita dal Per_2
A tal fine la ricorrente ha dedotto di essersi coniugata con il l 13.4.1972, di aver Per_2 avuto due figli, entrambi ultramaggiorenni ed economicamente indipendenti, di essersi da lui separata consensualmente in data 23.12.2003 e divorziata con accordo di scioglimento del matrimonio dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune della
Spezia in data 21.4.2022, di non aver contratto nuove nozze e di essere titolare di assegno divorzile, per l'importo mensile di € 600,00; la ricorrente ha altresì dedotto di essere casalinga, proprietaria dell'immobile in cui vive e titolare di pensione INPS per l'importo annuo lordo di € 6872,00.
La si è costituita in giudizio, in via preliminare eccependo mancanza di CP_1 preventiva domanda amministrativa della ricorrente diretta ad ottenere la quota della pensione di reversibilità (salvo poi specificare che non si tratta di vera e propria eccezione), di essersi sposata con il il 15.5.2023, ma di avere iniziato la Per_2 convivenza prematrimoniale fin dal 2008, di svolgere attività lavorativa come
Operatrice sociosanitaria presso ASL n. 5 con uno stipendio mensile di € 1650,00 e di essere proprietaria di un immobile ad uso abitativo acquistato in data 26.7.2024 previa accensione di mutuo.
2 L si è costituito dichiarando che il già dipendente pubblico quale CP_2 Per_2 infermiere presso ASL n. 5 , era titolare, con decorrenza dal 1° giugno 2011, della pensione diretta ordinaria di anzianità, iscrizione n. 70038712, a carico della cassa pensionistica pubblica CPDEL, di importo mensile lordo pari, da ultimo, ad € 2.663,17 corrispondente ad importo annuo lordo di € 34.621,18 (dall'ultimo cedolino relativo al rateo di pensione maggio 2024 si evince un importo netto di € 1997,00), che alla vedova era stato liquidato il 60% della pensione diretta, pari ad € 1597,00 lordi, rilevando che l'obbligo di pagare alla ricorrente gli arretrati dal giorno del decesso del raverebbe sulla ed in ogni caso facendo salvo il proprio diritto di Per_2 CP_1 ripetere da quest'ultima quanto versato in eccedenza sul dovuto.
Espletata l'istruttoria consistente nell'audizione dei testi indicati dalla convenuta in relazione alla durata del periodo di convivenza prematrimoniale, la causa, trattata con le forme del rito di cui agli art. 473-bis e segg. c.p.c., giunge ora in decisione.
La controversia oggetto di causa è disciplinata dall'art. 9 commi 2 e 3 L.898/70, come riformato dalla L.74/87.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 419/1999, ha precisato che all'espressione “tenendo conto” contenuta nell'art. 9 comma 3 L. 898/70 deve essere attribuito un significato meramente letterale.
Il giudice quindi dovrà “tenere conto” dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare, e che potrà anche, se del caso, avere valore preponderante o decisivo, ma non fino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, poiché in tal caso la valutazione si ridurrebbe ad un mero calcolo aritmetico.
La giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tale interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, affermando così che il criterio della "durata del rapporto matrimoniale" non si pone come unico ed esclusivo parametro al quale il giudice deve conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare anche nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 (Cass. 9 maggio 2007, n. 10638; 31 gennaio
2007, n. 2092; 29 gennaio 2002, n. 1057), in considerazione del carattere solidaristico proprio della pensione di reversibilità e in relazione alle particolarità del caso concreto
(Cass. 10 ottobre 2003, n, 15164).
3 Deve in particolare tenersi conto delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi
(Cass. 9 marzo 2006, n. 5060), dell'importo dell'assegno goduto dal coniuge divorziato
(Cass. 7 marzo 2006, n. 4867; 6 dicembre 2004, n. 23379; 5 maggio 2004, n. 8554;
19 febbraio 2003, n. 2471), dell'eventuale separazione di fatto che abbia preceduto lo scioglimento del vincolo patrimoniale (Cass. Sez. I n. 23379 del 16.12.2004), dei periodi di convivenza prematrimoniale (Cass. 18 agosto 2006, n. 18199; 7 marzo
2006, n. 4867; 22 dicembre 2005, n. 28478; 16 dicembre 2004, n. 23379; 10 ottobre
2003, n. 15148), e di ogni altro elemento desumibile dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, ivi compreso il contributo dato da ciascun coniuge, durante i rispettivi matrimoni, alla famiglia.
Non tutti tali elementi debbono tuttavia necessariamente essere valutati in uguale misura, rientrando nella valutazione del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto e fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. Sez. I n. 2092 del 31.1.2007).
La correzione del criterio di riferimento espressamente dettato dal legislatore, cioè quello della durata del matrimonio, è finalizzata infatti ad un equo contemperamento degli interessi delle parti: quello del coniuge divorziato, che non può essere privato del supporto economico che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, con i suoi successivi aggiornamenti, tenuto conto della natura anche assistenziale e solidale dell'assegno divorzile, di cui la quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato rappresenta la prosecuzione, oltre la morte;
quello del coniuge rimasto vedovo, al fine di contribuire ad assicurargli, tendenzialmente e per quanto possibile, il tenore di vita che il "de cuius" gli garantiva
(o contribuiva a garantirgli) con la condivisione delle proprie risorse economiche e patrimoniali (Cass. sez. I sent. n. 2471 del 19.2.2003, Cass. sez. I sent. n. 4867 del
7.3.2006, Cass. sez. I sent. n. 16093 del 21.9.2012).
Sul punto la Corte di Cassazione ha poi precisato da un lato che la "ratio" dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato deve rinvenirsi , come più sopra esposto, nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge e “non già nell'irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento” (Cass. sez. L. n. 20477 del
4 28.9.2020) e dall'altro che l'entità dell'assegno divorzile non può costituire un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge (Cass. sez.
6-1 ord. n. 5268 del 26.2.2020), ed infine che le suddette aspettative di coniuge divorziato e coniuge superstite possono restare parzialmente insoddisfatte a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità (così Cass. sez. I sent. n, 8734 del 9.4.2009,
e, più di recente Cass. sez. I sent. n. 10391 del 21.6.2012).
Applicando i suddetti principi al caso di specie si rileva quanto segue.
Preliminarmente, va rilevato che la mancata proposizione della domanda di corresponsione della pensione di reversibilità pro quota in via amministrativa non può costituire oggetto di eccezione processuale (come riconosciuto dalla stessa convenuta) e non inficia le sorti del presente giudizio.
Nel merito, incontestata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda richiesti dall'art. 9 l. 898/70 (mancanza di passaggio a nuove nozze da parte dello stesso e titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della citata legge n. 898 del 1970), devono porsi in evidenza i seguenti elementi di fatto:
a) il matrimonio della ricorrente, oggi settantatreenne, con il de cuius Per_2 celebrato quando la veva solo ventuno anni, è durato formalmente
[...] Pt_1 quasi quarant'anni (di fatto trentuno anni se si considera la data della separazione e ventisette se si considera che nel 1999 il veva già altra Per_2 compagna diversa dalla moglie superstite – come dichiarato dalla teste
; Tes_1
b) il matrimonio della , che oggi ha cinquantanove anni, è durato dal CP_1
15.5.2023 al 5.4.2024, (ovvero fino al decesso del ma può ritenersi Per_2 comprovato che la convivenza prematrimoniale fosse iniziata nel 2008 (cfr. testi o quantomeno nel 2010 (cfr. teste;
Tes_1 Tes_2
c) mentre la ricorrente gode di trattamento pensionistico per un importo annuo di
€ 6872,00 (cfr. mod. 730 riferito all'anno d'imposta 2022) e vive nella casa di sua proprietà, la , ancora in piena attività lavorativa, percepisce uno CP_1 stipendio mensile di € 1650,00 circa ed è a sua volta proprietaria di immobile ad uso abitativo
Avuto riguardo alla primaria finalità della ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, come sopra specificata,
5 pur tenendo conto anche di tutti gli altri elementi sopraevidenziati, si stima equo ripartire la pensione di reversibilità tra la ricorrente e la coniuge superstite in misura rispettivamente del 70% e del 30%.
Siffatta ripartizione comporta alla ricorrente un modesto miglioramento economico, rispetto all'importo dell'assegno divorzile riconosciutole, proprio in virtù della lunga durata della vita matrimoniale, e consente alla convenuta di continuare a godere di un tenore di vita che quantomeno si avvicina a quello presumibilmente tenuto nel corso della vita di coppia, considerate in ogni caso le migliori condizioni economiche di quest'ultima
Quanto alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione dell'ex coniuge, nella quota stabilita in suo favore, questa va individuata nel primo giorno del mese successivo a quello della morte di Persona_2
La pronuncia che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha infatti carattere costitutivo con efficacia ex nunc perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale.
Tale normativa espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno dei mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato;
inoltre il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta, che quindi difetta di legittimazione passiva in relazione alla domanda di condanna alla corresponsione degli arretrati;
del resto, solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà, quindi, recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso e pagare all'ex coniuge quelle a lei effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (cfr.
Cass. sez. I sent. n. 2092 del 31.1.2007, ma anche Cass. sez. L sent. n. 22259 del
27.9.2013: “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi,
6 nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo,
e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c. ).
Va quindi rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di arretrati sollevata da (peraltro non riproposta nelle precisate CP_2 conclusioni) e viceversa accolta la domanda di condanna dell alla CP_2 corresponsione della quota come sopra individuata, a favore della ricorrente, unitamente gli arretrati da calcolarsi dal primo giorno del mese successivo al decesso del Per_2
La necessarietà della presente statuizione e l'esito del giudizio giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando così decide: dichiara che la pensione di reversibilità conseguente al decesso di Persona_2 deceduto il 4.5.2024, deve essere ripartita tra , residente in [...] Parte_1
c.f. , e , residente alla Spezia, C.F._1 Controparte_1
in misura rispettivamente del 70% e del 30%; CodiceFiscale_2 ordina ad di corrispondere la quota di pensione di reversibilità come sopra CP_2 individuata, a favore della ricorrente, unitamente gli arretrati, da calcolarsi dal primo giorno del mese successivo al decesso di Persona_2 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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