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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4895 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Fiorella Parte_1
D'Angiolillo elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
resistente contumace
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.08.2021, parte ricorrente, in epigrafe indicato, affermava che con comunicazione del 21.07.2020 l' richiedeva la restituzione di somme non spettanti, CP_1
pagate per il periodo dal 1.1.1995 al 31.12.2009, a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'importo di euro 78.950,00. Deduceva di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva e che quindi il credito si era oramai prescritto;
deduceva la violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 3 legge n.
241/90, eccepiva la decadenza dall'azione restitutoria dell' e la propria buona fede nella CP_1 ricezione di dette somme. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'indebito e per l'effetto la non debenza di quanto richiesto dall' Spese vinte ed attribuzione. CP_1
Sebbene ritualmente citato in giudizio, l' restava contumace. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, giova premettere che, qualora abbia ad oggetto l'indennità di disoccupazione agricola, l'indebito rientra nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito e può affermarsi la sua natura previdenziale. Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n.
6369/2020 ha affermato che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18)”; conf. Cass. sent.
n. 552/2021).
Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Ebbene, nel caso di specie preliminare ed assorbente è l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente che, in quanto fondata, va accolta.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il "solvens" a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie può affermarsi pacificamente, in quanto emerge dal provvedimento di ripetizione delle somme, che i pagamenti siano stati effettuati tra gennaio 1995 e dicembre 2009, mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dall' con riferimento alla prestazione nel mese di luglio CP_2
2020 e, quindi, ben oltre i dieci anni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto CP_1 indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003).
Non ignora la Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto in sede ispettiva di insussistenza del rapporto di lavoro sotteso.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi". Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
Altresì, l'accoglimento di tale eccezione determina l'irripetibilità delle somme e, per l'effetto,
l' non è tenuto alla ripetizione delle somme. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione nei confronti CP_1 di parte ricorrente delle somme richieste per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Paglionico