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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3045 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Comunione e
Condominio, impugnazione di delibera condominiale - spese condominiali”, riservata in decisione all'udienza del 4.02.2025, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f: , rapp.ta e difeso, giusta mandato allegato Parte_1 C.F._1
alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata telematicamente il
28.09.2023, dall'avv. Maria Gioconda Cimmino ed elettivamente domiciliata in Bellona (CE),
alla via Aldo Moro, n. 33
(attrice)
E
(c.f.: ), sito in Sparanise (CE) alla via Corrado Controparte_1 P.IVA_1
Graziadei, n. 90/92, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione depositata telematicamente il 12.04.2017, dall'avv. Salvatore Piccolo
ed elettivamente domiciliato in Sparanise (CE), alla via Abate Roffredo, n. 32 (convenuto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa. Nessuna delle parti ha depositato memoria conclusionale.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che con sentenza n. 320/2017 il Giudice di
Pace di S. Maria C. V.- ex TA RE si dichiarava incompetente per materia a decidere la presente controversia sottoposta al suo esame e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato ha riproposto la domanda innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale e, pertanto - sulla premessa di essere proprietaria di un appartamento ubicato all'interno del sito in Sparanise (CE), alla via Corrado Graziadei Controparte_1
n. 90/92 - ha impugnato la delibera adottata dal suddetto Condominio il 2.4.2016, in sua assenza,
chiedendone la nullità ovvero annullabilità per: -mancata indicazione del valore millesimale da attribuire a ciascun condomino presente;
- per oggetto esulante la competenza dell'assemblea; - per difetto di convocazione;
- per errata individuazione dei criteri di riparto dei debiti condominiali;
infine, ha chiesto la restituzione di somme indebitamente versate.
Con comparsa depositata telematicamente il 12.4.2017, si è costituito in giudizio il CP_1
il quale ha impugnato l'avversa domanda, chiedendone il reietto per totale
[...]
infondatezza, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il G.I. dell'epoca ha rinviato la causa al fine di consentire alle stesse l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione, sono stati richiesti e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; indi, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la causa è stata smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 4.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla sola difesa del l'ha riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui CP_1
all'art. 190 cpc per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Ciò posto in punto di fatto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. “ragione più
liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata,
in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Tanto premesso, la domanda proposta dall'attrice va accolta per le ragioni che di seguito si andranno ad esplicitare.
Giova preliminarmente rammentare che, rientrano nella categoria dell'annullabilità, i vizi relativi al procedimento di convocazione dell'assemblea, alla preventiva informazione dei convocati in ordine agli argomenti da discutere ed ai quorum necessari per la costituzione e per le votazioni nell'assemblea in prima e in seconda convocazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4806/2005)
In particolare, quanto alla censura attorea relativa alla mancata indicazione delle quote millesimali dei condomini che hanno preso parte all'adunanza assembleare, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di assemblea di condominio, sebbene il
relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando
assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non
incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo
“aliunde” della regolarità del procedimento. Sicché, non è annullabile la deliberazione il cui
verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi,
altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro,
nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire
con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di
verificare che la deliberazione assunta abbia superato il “quorum” richiesto dall'art. 1136 c.c.”
(Cass. n. 40827/2021).
Ebbene, dalla lettura del verbale assembleare del 2.4.2016, depositato in atti, si evince che in esso pur essendo stata riportata l'indicazione nominativa dei condomini presenti, non risultano indicati i relativi millesimi, né per ciascun punto all'O.d.G. sono stati specificamente indicati i condomini dissenzienti o quelli astenuti mediante la indicazione delle relative quote, per cui non si può stabilire con sicurezza o per differenza, il quorum costitutivo dell'adunanza, nè quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, secondo le coordinate richiamate dalla giurisprudenza sopra citata.
Detta doglianza è pertanto fondata e meritevole di accoglimento.
Parimenti fondata risulta la censura relativa alla tardiva comunicazione della convocazione assembleare all'attrice. Invero, va precisato che in tema di condominio, ai sensi dell'art.66, disp. att.
c.c., per convocare l'assemblea condominiale l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
Tale norma è inderogabile ai sensi dell'art.72, disp. att. c.c. laddove si consideri che il regolamento condominiale non può, in alcun modo, derogare a detta norma, dando un termine inferiore di convocazione che, come sopra detto deve essere di almeno 5 giorni prima, essendo, secondo la costante giurisprudenza, l'avviso di convocazione un atto recettizio, che deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione. (cfr. Cass. n. 18635/2021).
Diretta conseguenza di tale principio è che il termine di “almeno cinque giorni prima” per la tempestiva comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale va calcolato a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata per l'adunanza, e pertanto va considerato di cinque giorni non liberi prima dell'adunanza stessa.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art.1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Nel caso che ci occupa, la comunicazione di convocazione all'adunanza (in prima convocazione)
del 1.4.2016 è pervenuta alla in data 29.3.2016 (cfr. allegato in atti) - circostanza, questo, Pt_1
non contestata dalla difesa del - e pertanto, oltre il termine (di cinque giorni) prescritto CP_1
dalla legge.
Tali esaminati motivi di impugnazione sono già idonei a comportare l'annullamento della delibera condominiale impugnata e, pertanto, pur in virtù del già richiamato principio della ragione “più
liquida” si omette la disamina degli altri motivi di impugnazione.
Un ultimo cenno merita la richiesta dell'attrice di restituzione dell'importo di €. 250,00, che ritiene indebitamente versate in favore del tale domanda non può trovare accoglimento, in CP_1
quanto non collegata alla delibera impugnata.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del giudizio e tenuto conto del contegno processuale delle parti, per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del sito in Sparanise (CE), in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., ogni altra diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e/o assorbita, così provvede: 1) In accoglimento della domanda attorea, annulla la delibera assunta il 2.04.2016 dal
[...]
sito in Sparanise (CE); Controparte_1
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 11.05.2025
Il GO
(dott.ssa Maddalena Natale)