Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.