Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 963 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 02/07/1952, ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta prov- vedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 23/05/2024 con il patrocinio dell'avv. Vito Bianco (PEC:
[...]
Email_1 ricorrente
CONTRO
(C.F. , nata a LL (TP) in [...] CP_1 C.F._2
25/10/1957, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Ferro (PEC:
[...]
Email_2
resistente
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 109/2024 pronunciata dal Tribunale di Sciacca in composi- zione monocratica in data 28/02-05/03/2024, all'esito del procedimento iscritto al N. 908/2019 R.G.;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 10
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello proposto avverso la suddetta sentenza di primo grado, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare: Preliminarmente sospendere ex art. 283 c.p.c. con ordinanza l'esecutività della sentenza impugnata, e se iniziata l'esecuzione stessa, per i motivi in- dicati nel presente atto di appello;
Nel merito Voglia
2) Sempre in via preliminare accogliere la richiesta di ammettere i mezzi di prova richiesti, sugli articolati indicati richiesti e non ammessi dal Giudice di primo grado e rinviare per escussione dei suddetti testi. Qualora, non volesse ammettere i mezzi di prova richiesti voglia comunque affermare, accogliendo tutti o per alcuno dei suddetti motivi di appello:
3) Riformare il capo della sentenza di primo grado impugnata e affermare che la separazione debba essere addebitata alla ricorrente;
CP_1
4) Ancora in subordine si chiede che in mancanza di prove certe, sulla pre- sunta violazione dei doveri coniugali da parte del , e sul Parte_1 nesso di causalità, tra detta presunta violazione e la decisione di separarsi presa dall'odierna appellata , il Giudice di appello modifichi, CP_1 sul punto la sentenza di primo grado, affermando, che la separazione non è addebitabile a nessuno dei due coniugi.
5) Riguardo alla condanna alle spese di lite voglia riformare, sul punto, la sentenza di primo grado affermando che le stesse, vista la reciproca soc- combenza della parti vanno compensate per intero.
6) In subordine, nel caso in cui, la Corte di Appello, non ritenga di compen- sare per intero le spese di lite del processo di primo grado, voglia, in ogni caso, applicare i valori tariffari medi e quindi voglia, modificare detto capo della sentenza impugnata riducendo, nell'ambito dei valori medi, l'ammontare delle spese da porre a carico dell'odierno appellante per il processo di primo grado.
7) Con vittoria delle spese e competenze legali del suddetto processo di appello, e nel caso in cui, la Corte di Appello riformi la sentenza di primo grado, nel senso di addebitare la separazione alla odierna appellata,
[...]
, anche del processo di primo grado.» CP_2
Conclusioni per la parte appellata:
«chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia, per tutto quanto suesposto, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensio-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 10 ne dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto. Nel merito rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'im- pugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 18/07/2019, conveniva in giudizio dinanzi CP_1 al Tribunale di Sciacca il coniuge , chiedendo che venisse Parte_1 pronunciata la loro separazione con addebito al resistente della relativa responsabilità, che fosse disposta l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e dell'autovettura Fiat Punto e che fosse autorizzato il rilascio o il rinnovo della propria carta d'identità valida per l'espatrio e del proprio passaporto.
2. Con comparsa del 16/01/2020, si costituiva in giudizio il il qua- Pt_1 le aderiva alla richiesta di pronuncia della separazione, chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della stessa alla ricorrente, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e dell'autovettura Fiat Punto e l'autorizzazione al rilascio o il rinnovo della propria carta d'identità valida per l'espatrio e del proprio passaporto.
3. Il giudizio veniva istruito mediante l'assunzione di prova orale e all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 109/2024 pronunciata in data 28/02- 05/03/2024, il Tribunale di Sciacca, definendo il giudizio, pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità in ca- po al resistente, rigettava le contrapposte domande di assegnazione della casa coniugale reciprocamente formulate, dichiarava l'inammissibilità del- le ulteriori domande e condannava il al pagamento delle spese Pt_1 processuali nella misura dei 2/3, disponendo la compensazione tra le parti della restante quota pari ad 1/3.
4. Con ricorso del 21/05/2024, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di addebito formulata nei confronti dell'appellata e il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, con il favore delle spese o con la integrale compensazione delle stesse, in rela- zione all'esito della controversia.
5. Con memoria del 23/10/2024, si è costituita in giudizio l'appellata, ec- cependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello nonché, nel me-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 10 rito, la sua infondatezza.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e all'udienza del 24/01/2025, sosti- tuita dallo scambio di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno pre- cisato le rispettive conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa è stata assunta in decisione.
7. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
8. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
9. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
10. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso lo- gico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
11. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 10 ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
12. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ragioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le motiva- zioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una ac- curatezza direttamente proporzionale alla completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
13. Con il primo motivo di appello articolato su più profili, il chiede Pt_1 la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda di addebito formulata nei suoi confronti, rigettando la contrapposta domanda di addebito proposta nei confronti della . CP_1
14. Rileva che il Tribunale di Sciacca avrebbe fondato la propria decisione sulla erronea attendibilità dei testi escussi che, animati da sentimenti di ostilità nei suoi confronti, avrebbero attestato vessazioni e maltrattamenti di cui sarebbe stata vittima la , in realtà mai verificatisi. Allega al- CP_1 tresì, che il primo giudice avrebbe erroneamente rigettato la prova orale da lui richiesta, volta a provare i gravi comportamenti posti in essere dall'appellata in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, che avreb- bero dato causa alla crisi matrimoniale.
15. In particolare, riferisce che a far data dal mese di novembre 2017 la si sarebbe dedicata in maniera totalizzante ad accudire il nipotino CP_1 appena nato, costringendolo a provvedere da sé alla preparazione dei pa- sti e al riordino dell'abitazione e che, a far data dal mese di luglio 2018, si sarebbe, altresì, rifiutata di pagare i debiti cointestati contratti nell'interesse della famiglia, pur essendo consapevole del fatto che le fi- nanze del nucleo familiare si basavano quasi esclusivamente sullo stipen- dio dalla stessa percepito.
16. Sul punto occorre, preliminarmente, evidenziare che, come già corret- tamente osservato dal Tribunale di Sciacca, l'inosservanza dei doveri na- scenti dal matrimonio rappresenta un comportamento grave suscettibile di determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ed in quanto tale sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniu- ge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra la violazione di tali obblighi e la crisi coniugale, mediante un accerta- mento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di en-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 10 trambi i coniugi.
17. Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intolle- rabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
18. Dall'esame del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, esaurientemente riepilogato nella sentenza impugnata, è emerso che l'odierna ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dovendosi ritenere che le dichiarazioni rese dai testi escussi abbiano fatto emergere la inequivocabile responsabilità del Pt_2
[... nella determinazione della crisi coniugale, che è stata determinata dai gravi comportamenti dallo stesso posti in essere con carattere di continui- tà, quanto meno nel periodo intercorrente dal mese di agosto 2018 fino al definitivo allontanamento dal domicilio coniugale da parte della . CP_1
19. Al riguardo, i testi e , figli della cop- Testimone_1 Testimone_2 pia, escussi all'udienza 21/05/2021 hanno entrambi confermato i compor- tamenti gravemente vessatori tenuti dal nei confronti della coniu- Pt_1 ge. In particolare, il teste ha riferito che il ricorrente, a far Testimone_3 data dal mese di agosto del 2018, si è reso responsabile in maniera siste- matica di una serie di comportamenti fortemente lesivi della dignità della persona, impedendo alla di prelevare gli abiti e gli effetti persona- CP_1 li, costringendola a vivere senza acqua, luce e gas, avendo collocato dei lucchetti nei locali in cui erano allocati i rispettivi contatori, e aveva co- stretto l'appellata a recarsi a casa della figlia per potersi lavare prima di andare al lavoro e per cucinare i pasti. Il predetto teste ha, altresì, riferito che alla veniva inibito l'utilizzo dell'autovettura per andare al la- CP_1 voro che il bloccandone lo sterzo con una apposita catena e che Pt_1 quest'ultimo che aveva accesso esclusivo al conto corrente della moglie, le cui credenziali erano solo a lui note, e negava alla anche pochi CP_1 spiccioli per acquistare il pranzo o per fare la spesa.
20. Le dichiarazioni rese dal testimone sono, poi, sovrap- Testimone_3 ponibili a quelle rese dalla teste la quale, pur non avendo Testimone_2 assistito ai fatti, ne ha avuto contezza per il tramite della madre, la quale si recava giornalmente presso la sua abitazione per lavarsi prima di andare al lavoro e per consumare i pasti.
21. La gravità delle condotte poste in essere dal caratterizzate da Pt_1 continue e ripetute violenze psicologiche gravemente lesive della dignità della persona e della sua libertà di autodeterminazione, sono tali da fuga-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 10 re ogni dubbio circa l'efficienza causale che esse hanno avuto nel rendere intollerabile la convivenza coniugale.
22. I dubbi profilati dal circa l'inattendibilità dei testi escussi risul- Pt_1 tano ampiamente confutati, come già riferito dal primo giudice con moti- vazione esente da vizi, che viene integralmente condivisa da questa Corte, dalla assoluta coerenza delle dichiarazioni rese dai testimoni essendo irri- levante la circostanza che i predetti non abbiano più alcun rapporto con il padre.
23. In particolare, le circostanze riferite dal testimone Testimone_3 hanno trovato pieno riscontro nella deposizione della sorella, Parte_3
, la quale ha specificato che durante il matrimonio il ricorrente ha
[...] sempre avuto nei confronti della un comportamento arrogante e CP_1 prevaricatore e che i continui litigi e discussioni tra i coniugi erano alimen- tati unicamente dal Pt_1
24. Di contro la tesi difensiva formulata dal ricorrente secondo cui i figli avrebbero reso false dichiarazioni perché animati da sentimenti di odio nei suoi confronti non appare sorretta da plausibili motivazioni. Deve, al contrario, ritenersi che proprio la prospettazione dei fatti addotta dal ri- corrente confermi integralmente il contenuto delle dichiarazioni testimo- niali rese.
25. Ed invero, il ha fondato la propria richiesta di addebito sulla Pt_1 circostanza che la moglie si dedicava al nipote appena nato, costringendo- lo ad occuparsi del riordino della casa e della preparazione dei propri pasti e che la predetta si è improvvisamente sottratta al pagamento di debiti contratti nell'interesse della famiglia revocandogli la delega sul proprio conto corrente.
26. Le circostanze sopra riferite, da un lato ampiamente insufficienti a fondare una pronuncia di addebito nei confronti dell'odierna resistente, sono al contrario indice di un atteggiamento da parte del impron- Pt_1 tato ad un controllo assoluto delle abitudini di vita della coniuge cui lo stesso attribuisce una funzione ancillare e di una concezione non paritaria dei diritti e doveri che il vincolo matrimoniale riconosce ai coniugi, tale per cui la libertà di autodeterminazione rivendicata dalla la quale CP_1 legittimamente ha deciso di volere gestire personalmente ed in autono- mia i proventi del proprio lavoro, viene qualificata dal come una Pt_1 violazione dei doveri del matrimonio tale, addirittura, da giustificare una pronuncia di addebito.
27. Sul punto deve, peraltro, aggiungersi che dall'esame della documenta- zione depositata dal agli atti del giudizio volta a provare la respon- Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 10 sabilità della coniuge in ordine al mancato pagamento di debiti contratti nell'interesse della famiglia, emerge che l'esposizione debitoria in com- mento è riferibile quasi esclusivamente al ricorrente trattandosi di debiti afferenti la sua attività professionale, mentre al contrario i debiti familiari risultano essere circoscritti alla rata di mutuo che all'epoca dei fatti era già prossimo alla scadenza giusta piano di ammortamento depositato, ed a pochi altri pagamenti di modico importo (bollette luce, tari).
28. Né del resto può configurarsi quale causa scatenante la crisi coniugale la circostanza che il abbia sofferto per l'assenza della moglie Pt_1 dall'abitazione coniugale e per la conseguente mancanza di assistenza e prestazioni domestiche da parte sua, perché nel 2017, la predetta ha ini- ziato a trascorrere del tempo a casa della figlia per prendersi cura del ni- potino di pochi mesi.
29. Dall'esame del compendio probatorio non emerge, dunque, alcun elemento a fondamento della domanda di addebito della separazione in capo alla . Deve al contrario ritenersi che le allegate rimostranze CP_1 nei confronti della coniuge – che, a dire dell'appellante trascurava di os- servare i doveri di assistenza materiale nei suoi confronti, per dedicarsi al- la figlia e al nipote – appaiono sintomatiche degli atteggiamenti svalutanti posti in essere dal medesimo.
30. Deve, pertanto, condividersi il giudizio espresso dal Tribunale di Sciac- ca in ordine alla violazione, da parte del ricorrente degli obblighi derivanti dal matrimonio e della sussistenza di un innegabile nesso causale tra tale violazione e l'irreversibile crisi dell'unione coniugale.
31. Deve, parimenti, essere condivisala decisione del primo giudice avente ad oggetto il rigetto della prova orale articolata dal in quanto vol- Pt_1 ta a provare circostanze ininfluenti ai fini del decidere, dovendosi ritenere che i comportamenti della stigmatizzati dal ricorrente non costi- CP_1 tuiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio e sono, pertanto, già in astratto inidonei a determinare l'intollerabilità della convivenza.
32. Con il secondo motivo di impugnazione, il si duole della con- Pt_1 danna parziale alle spese del giudizio disposta dal primo giudice e dell'applicazione nella quantificazione di tali spese dei valori tariffari mas- simi previsti per lo scaglione di riferimento.
33. Allega che in ragione della reciproca soccombenza delle parti il Tribu- nale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite con ap- plicazione dei valori tariffari medi stante la mancanza di questioni giuridi- che complesse affrontate nella risoluzione della controversia.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 10 34. Il motivo di appello è infondato, atteso che la pronuncia di addebito della separazione in capo al ricorrente pronunciata dal Tribunale di Sciac- ca risulta essere, nella valutazione dell'esito complessivo della controver- sia, preponderante rispetto alle ulteriori domande accessorie reciproca- mente formulate dalle parti e rigettate dal primo giudice, di tal che appare corretta la condanna del al pagamento delle spese di lite nella mi- Pt_1 sura dei 2/3.
35. Anche la quantificazione delle predette spese di lite è stata corretta- mente operata dal primo giudice che ha applicato i valori tabellari medi dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55 del 2014, e segnata- mente quello per cause di valore indeterminato di complessità bassa ri- comprese tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, pervenendo al corretto importo di euro 7.616,00, laddove se avesse applicato la tariffa massima, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, la liquidazione delle spese sa- rebbe stata pari ad euro 11.425,00.
36. Per tutte le ragioni fin qui esposte l'appello non può trovare accogli- mento.
37. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 6.946,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
38. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
[...
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso del 21/05/2024 avverso la sentenza n. CP_3
109/2024 pronunciata dal Tribunale di Sciacca in data 28/02- 05/03/2024;
• condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore dell'appellata, che liquida in euro 6.946,00, oltre spese gene- rali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 10 cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 28/03/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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