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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12019 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 18/12/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
………………………….
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.; NOTIF. APPELLO
- disposta la discussione della causa con note di trattazione
…………………………. scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16855/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE NON RICOMPRESE NELLE ALTRE MAT., pendente TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...] (C.F.
), rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Alfredo Maria DI SOMMA (C.F.
) e presso questi elettivamente domicilia in C.F._2
Santa Maria Capua Vetere al C.so Garibaldi n.56; ATTORE E
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del , rappresentato e difeso ex lege Controparte_2
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia ex lege, in Napoli, Via A. Diaz n. 11
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello (C.F ) ai sensi della procura generale alle C.F._3 liti per Notaio del distretto di Roma del Persona_1
23.1.2023 numero Rep.37590, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS CONVENUTI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'18/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19/10/2006, n. 22409). Con ricorso monitorio depositato in data 15/1/2019 presso il Tribunale di Napoli Nord, chiedeva l'emissione Parte_1 di un decreto ingiuntivo nei confronti di , nei cui Parte_2 confronti vantava un credito di € 8.921,26, in forza dell'ordinanza n. 22975/1996 del Tribunale di Roma del 10/10/1996. Veniva emesso in data 23/4/2019 il decreto ingiuntivo n. 637/2019.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e Parte_2
l'opposto depositava comparsa di costituzione e risposta con contestuale richiesta di chiamata in causa dei Ministero della difesa e CP_3
Con sentenza n. 1757/2023 il Tribunale di Napoli Nord, previa separazione delle domande giudiziali, accoglieva l'opposizione di
, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto, in ragione della rilevata duplicazione dei titoli esecutivi e dichiarava, quanto alla pretesa avanzata nei confronti dei terzi
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 chiamati, la propria incompetenza territoriale- funzionale ex artt. 6 e 7 R.D. 1611/1933 e 25 c.p.c. in favore del Tribunale di Napoli, quale foro erariale. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, l'attore riassumeva innanzi al Tribunale di Napoli la domanda giudiziale originariamente avanzata verso il Controparte_1
e verso l' nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, CP_3 formulando le seguenti conclusioni:
“1- condannare, singolarmente o in solido tra loro, per tutte le ragioni sopra esposte, al pagamento della predetta somma, di complessivi € 8.921,26 (oltre gli interessi maturati e maturandi, nella misura del tasso ufficiale di riferimento, fino all'effettivo soddisfo), il , in persona del Ministro p.t., e Controparte_1
l' , in persona del Controparte_3 legale rappresentate p.t.;
2- in via subordinata, per le ragioni sopra esposte, di condannare, per loro responsabilità per violazione della buona fede oggettiva e della correttezza le predette controparti al pagamento della somma di complessivi € 8.921,26 (ottomilanovecentoventuno,26), come sopra specificata, oltre gli interessi maturati e maturandi, nella misura del tasso ufficiale di riferimento, fino all'effettivo soddisfo;
3-vittoria di spese e compensi, rimborso C.U., spese generali e CPA (tutti secondo le rispettive aliquote di legge) con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”. Si costituiva il eccependo, Controparte_4 preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, dovendo la stessa essere, al più, rivolta all'ente previdenziale, a seguito del collocamento in quiescenza del proprio ex dipendente . Parte_2
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
• preliminarmente dichiarare la prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato da controparte nei riguardi del , e surrettiziamente esercitato Controparte_1 contro il predetto Dicastero nel presente giudizio, per l'ampio decorso, peraltro per ben due volte, del relativo termine decennale di legge oltre che, in subordine, per l'inidoneità delle proprie comunicazioni, in ogni caso tardive, a costituire valido atto interruttivo;
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 • in via subordinata, nella denegata, remota e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione, nel merito rigettare la pretesa creditoria surrettiziamente avanzata da controparte nei riguardi del per l'evidente Controparte_1 infondatezza della medesima, per tutte le ragioni sopra esposte;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari, integralmente a carico di controparte Si costituiva l' eccependo la prescrizione del credito, CP_3
l'inefficacia dell'ordinanza per perenzione del titolo e l'infondatezza della domanda azionata per carenza di un titolo nei confronti dell' avendo l'attore agito in giudizio in forza di CP_3 un credito riconosciuto con una ordinanza di assegnazione resa all'esito del pignoramento NRG.22975/96 Pretura di Roma azionato nei confronti del che nel 1997 era Controparte_1 il datore di lavoro del Maresciallo dell' , Parte_3 essendo ininfluente la circostanza che dal 2012 il signor Pt_2 cessava dal servizio e veniva collocato in pensione, con trattamento erogato dall' poi , non potendo il titolo CP_5 CP_3 esecutivo essere trasferito a carico di altro soggetto giuridico quale è l' Aggiungeva che il creditore avrebbe dovuto CP_3 all'epoca, dopo la segnalazione ricevuta il 21/3/2012 da parte del
, procedere ad un nuovo pignoramento delle somme CP_1 dovute a tutolo di pensione ed erogata da altro soggetto giuridico, cioè l' , gestione ex CP_3 CP_5
La causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Sul merito. Il credito per il quale parte attrice agisce in giudizio è fondato sull'ordinanza del 28/2/1997, emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito di una procedura espropriativa presso terzi. Come già evidenziato dal Tribunale di Napoli Nord “l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018).
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Il titolo esecutivo di cui l'odierno attore era divenuto titolare, aveva come legittimato passivo il terzo pignorato, che nel caso di specie era il . Controparte_1
Pertanto, nessuna pretesa può essere rivolta nei confronti dell' in forza di tale titolo, essendo irrilevante la circostanza CP_3 che dal 2012 il signor era cessato dal servizio ed era Pt_2 stato collocato in pensione, con trattamento erogato dall' CP_5 poi . CP_3
La domanda nei confronti dell' , va, pertanto, rigettata. CP_3
Con riguardo al titolo vantato nei confronti del , va a CP_1 questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione decennale, ex art. 2953 c.c., che decorre dalla data dell'ordinanza di assegnazione, che rende esigibile il credito (Cass. n. 16607/2021). Nel caso di specie l'ordinanza di assegnazione è stata emessa il 10/10/1996 e occorre verificare la presenza degli atti interruttivi. In data 10/10/1996, la Pretura di Roma emetteva ordinanza di assegnazione, notificata al in data Controparte_1
28/03/1997, con il quale il Giudice adito assegnava al creditore procedente la somma pari ad 1/5 dello stipendio mensile del debitore esecutato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Ciò, tuttavia, precisando che dette somme dovessero essere trattenute solo all'esito dei precedenti pignoramenti eseguiti anteriormente (stante preesistente situazione debitorie comunicata all'organo giudicante mediante dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.). In data 07/05/1997 l'Accademia Aereonautica Militare di Pozzuoli provvedeva a comunicare al creditore procedente la postergazione del proprio credito e che si sarebbe proceduto ad eseguire quanto disposto nella summenzionata ordinanza di esecuzione soltanto al termine dei pignoramenti già gravanti sul debitore esecutato, meglio specificati nella dichiarazione di terzo resa ritualmente dinanzi al pretore. In data 22/01/2007, il creditore procedente richiedeva all'Amministrazione di notiziare circa le eventuali somme accantonate per l'adempimento del quantum debeatur. A tale istanza, l'Accademia Aereonautica Militare di Pozzuoli forniva riscontro al creditore pignoratizio, comunicando l'impossibilità di procedere ad alcun tipo di trattenuta stipendiale, stante la presenza di precedenti pignoramenti ancora pendenti.
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 In data 27/01/2012, il Comando Aereonautico provvedeva a porre in essere gli atti di propria competenza per la collocazione del proprio amministrato in stato di quiescenza. In tale occasione veniva ritualmente comunicata all'Ente Previdenziale di competenza l'attuale situazione debitoria del dipendente evidenziando i pignoramenti postergati. In data 21/03/2012, il Ministero provvedeva a notiziare il creditore procedente della avvenuta collocazione del signor in stato di quiescenza, rappresentando che dal Pt_2
02/02/2012 lo stesso sarebbe stato amministrato dall'Ente Previdenziale competente. Secondo la Cassazione (Cass. 6170/2020), con riguardo alla prescrizione del credito oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione ai sensi dell'art. 552 c.p.c., va escluso in primo luogo che possano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2953 c.c., in quanto l'ordinanza di assegnazione di un credito pignorato non è in alcun modo equiparabile ad una sentenza di condanna (tanto meno a una sentenza di condanna del terzo debitor debitoris), ma costituisce solo un provvedimento giudiziale esecutivo atto a trasferire la titolarità del medesimo credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente. Inoltre, l'ordinanza di assegnazione - in quanto atto meramente esecutivo - non è suscettibile né di appello né di passaggio in giudicato. L'atto di pignoramento di un credito presso terzi costituisce esercizio in giudizio del diritto di credito posto a base dell'esecuzione, non di quello spettante al debitore verso il terzo, che è semplicemente il bene oggetto del pignoramento stesso. D'altronde, il processo esecutivo, di regola, non si conclude con un provvedimento giudiziale che accerti (o attui) tale diritto. Pertanto, anche i principi che regolano l'effetto interruttivo istantaneo o, se del caso, anche permanente della prescrizione conseguente all'azione giudiziale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2945 c.c., a seconda degli esiti del processo esecutivo (in proposito, cfr., di recente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12239 del 09/05/2019, Rv. 653778 - 01), si applicano con riguardo al credito fatto valere con l'azione esecutiva, non certo al credito oggetto del pignoramento. La disciplina prevista dagli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., riguarda i rapporti tra le parti di un processo
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 (di cognizione, esecutivo o cautelare) e richiede che un determinato diritto sia fatto valere in giudizio, costituisca cioè l'oggetto di un processo di cognizione oppure quello che si intende realizzare nel processo esecutivo (o, ancora, quello oggetto della cautela, nel processo cautelare). Nel pignoramento presso terzi, il diritto che si realizza coattivamente è solo quello del creditore nei confronti del debitore, mentre il terzo non è neanche parte del processo esecutivo. Il terzo può acquistare la posizione di parte processuale, ma di un diverso processo, solo nel caso in cui la sua dichiarazione di quantità sia negativa o contestata e si renda quindi necessario un vero e proprio accertamento giudiziale del suo obbligo. il fatto che l'atto di pignoramento presso terzi abbia carattere interruttivo/sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore non esclude peraltro, con riguardo al credito oggetto del pignoramento, che i singoli atti del procedimento siano comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.. In tale ottica può quindi attribuirsi, in primo luogo, alla notificazione al terzo dell'atto di pignoramento di cui all'art. 543 c.p.c., carattere interruttivo, esclusivamente istantaneo, della prescrizione del credito pignorato, ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., quale atto di esercizio del diritto stesso, sul piano sostanziale, effettuato dal creditore procedente in surroga del debitore esecutato. La prescrizione è poi interrotta dalla dichiarazione positiva del terzo, ai sensi dell'art. 2944 c.c., ma non dalla conseguente assegnazione del credito. La prescrizione del credito oggetto di assegnazione inizia a decorrere dal momento in cui la relativa ordinanza viene emessa e resa pubblica. La comunicazione prodotta dall'attore è stata ricevuta dal terzo, Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli, in data 30/1/2007, oltre il termine di 10 anni dall'ordinanza di assegnazione (10/10/1996). Né può configurarsi una condotta illecita delle convenute, dal
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 momento che il creditore, dopo la segnalazione ricevuta il 21/3/2012 da parte del Ministero di quiescenza del debitore, avrebbe dovuto procedere ad un nuovo pignoramento delle somme dovute a tutolo di pensione ed erogata da altro soggetto giuridico, cioè l' , gestione ex CP_3 CP_5
Il credito vantato nei confronti del è estinto per CP_1 prescrizione, con conseguente rigetto della domanda.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 16855 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE NON RICOMPRESE NELLE ALTRE MAT , pendente tra
, MINISTERO DELLA DIFESA E , ogni Parte_1 CP_3 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
3.condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' , delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per CP_3 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19/12/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 18/12/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
………………………….
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.; NOTIF. APPELLO
- disposta la discussione della causa con note di trattazione
…………………………. scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16855/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE NON RICOMPRESE NELLE ALTRE MAT., pendente TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...] (C.F.
), rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Alfredo Maria DI SOMMA (C.F.
) e presso questi elettivamente domicilia in C.F._2
Santa Maria Capua Vetere al C.so Garibaldi n.56; ATTORE E
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del , rappresentato e difeso ex lege Controparte_2
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia ex lege, in Napoli, Via A. Diaz n. 11
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello (C.F ) ai sensi della procura generale alle C.F._3 liti per Notaio del distretto di Roma del Persona_1
23.1.2023 numero Rep.37590, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS CONVENUTI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'18/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19/10/2006, n. 22409). Con ricorso monitorio depositato in data 15/1/2019 presso il Tribunale di Napoli Nord, chiedeva l'emissione Parte_1 di un decreto ingiuntivo nei confronti di , nei cui Parte_2 confronti vantava un credito di € 8.921,26, in forza dell'ordinanza n. 22975/1996 del Tribunale di Roma del 10/10/1996. Veniva emesso in data 23/4/2019 il decreto ingiuntivo n. 637/2019.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e Parte_2
l'opposto depositava comparsa di costituzione e risposta con contestuale richiesta di chiamata in causa dei Ministero della difesa e CP_3
Con sentenza n. 1757/2023 il Tribunale di Napoli Nord, previa separazione delle domande giudiziali, accoglieva l'opposizione di
, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto, in ragione della rilevata duplicazione dei titoli esecutivi e dichiarava, quanto alla pretesa avanzata nei confronti dei terzi
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 chiamati, la propria incompetenza territoriale- funzionale ex artt. 6 e 7 R.D. 1611/1933 e 25 c.p.c. in favore del Tribunale di Napoli, quale foro erariale. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, l'attore riassumeva innanzi al Tribunale di Napoli la domanda giudiziale originariamente avanzata verso il Controparte_1
e verso l' nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, CP_3 formulando le seguenti conclusioni:
“1- condannare, singolarmente o in solido tra loro, per tutte le ragioni sopra esposte, al pagamento della predetta somma, di complessivi € 8.921,26 (oltre gli interessi maturati e maturandi, nella misura del tasso ufficiale di riferimento, fino all'effettivo soddisfo), il , in persona del Ministro p.t., e Controparte_1
l' , in persona del Controparte_3 legale rappresentate p.t.;
2- in via subordinata, per le ragioni sopra esposte, di condannare, per loro responsabilità per violazione della buona fede oggettiva e della correttezza le predette controparti al pagamento della somma di complessivi € 8.921,26 (ottomilanovecentoventuno,26), come sopra specificata, oltre gli interessi maturati e maturandi, nella misura del tasso ufficiale di riferimento, fino all'effettivo soddisfo;
3-vittoria di spese e compensi, rimborso C.U., spese generali e CPA (tutti secondo le rispettive aliquote di legge) con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”. Si costituiva il eccependo, Controparte_4 preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, dovendo la stessa essere, al più, rivolta all'ente previdenziale, a seguito del collocamento in quiescenza del proprio ex dipendente . Parte_2
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
• preliminarmente dichiarare la prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato da controparte nei riguardi del , e surrettiziamente esercitato Controparte_1 contro il predetto Dicastero nel presente giudizio, per l'ampio decorso, peraltro per ben due volte, del relativo termine decennale di legge oltre che, in subordine, per l'inidoneità delle proprie comunicazioni, in ogni caso tardive, a costituire valido atto interruttivo;
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 • in via subordinata, nella denegata, remota e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione, nel merito rigettare la pretesa creditoria surrettiziamente avanzata da controparte nei riguardi del per l'evidente Controparte_1 infondatezza della medesima, per tutte le ragioni sopra esposte;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari, integralmente a carico di controparte Si costituiva l' eccependo la prescrizione del credito, CP_3
l'inefficacia dell'ordinanza per perenzione del titolo e l'infondatezza della domanda azionata per carenza di un titolo nei confronti dell' avendo l'attore agito in giudizio in forza di CP_3 un credito riconosciuto con una ordinanza di assegnazione resa all'esito del pignoramento NRG.22975/96 Pretura di Roma azionato nei confronti del che nel 1997 era Controparte_1 il datore di lavoro del Maresciallo dell' , Parte_3 essendo ininfluente la circostanza che dal 2012 il signor Pt_2 cessava dal servizio e veniva collocato in pensione, con trattamento erogato dall' poi , non potendo il titolo CP_5 CP_3 esecutivo essere trasferito a carico di altro soggetto giuridico quale è l' Aggiungeva che il creditore avrebbe dovuto CP_3 all'epoca, dopo la segnalazione ricevuta il 21/3/2012 da parte del
, procedere ad un nuovo pignoramento delle somme CP_1 dovute a tutolo di pensione ed erogata da altro soggetto giuridico, cioè l' , gestione ex CP_3 CP_5
La causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Sul merito. Il credito per il quale parte attrice agisce in giudizio è fondato sull'ordinanza del 28/2/1997, emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito di una procedura espropriativa presso terzi. Come già evidenziato dal Tribunale di Napoli Nord “l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018).
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Il titolo esecutivo di cui l'odierno attore era divenuto titolare, aveva come legittimato passivo il terzo pignorato, che nel caso di specie era il . Controparte_1
Pertanto, nessuna pretesa può essere rivolta nei confronti dell' in forza di tale titolo, essendo irrilevante la circostanza CP_3 che dal 2012 il signor era cessato dal servizio ed era Pt_2 stato collocato in pensione, con trattamento erogato dall' CP_5 poi . CP_3
La domanda nei confronti dell' , va, pertanto, rigettata. CP_3
Con riguardo al titolo vantato nei confronti del , va a CP_1 questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione decennale, ex art. 2953 c.c., che decorre dalla data dell'ordinanza di assegnazione, che rende esigibile il credito (Cass. n. 16607/2021). Nel caso di specie l'ordinanza di assegnazione è stata emessa il 10/10/1996 e occorre verificare la presenza degli atti interruttivi. In data 10/10/1996, la Pretura di Roma emetteva ordinanza di assegnazione, notificata al in data Controparte_1
28/03/1997, con il quale il Giudice adito assegnava al creditore procedente la somma pari ad 1/5 dello stipendio mensile del debitore esecutato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Ciò, tuttavia, precisando che dette somme dovessero essere trattenute solo all'esito dei precedenti pignoramenti eseguiti anteriormente (stante preesistente situazione debitorie comunicata all'organo giudicante mediante dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.). In data 07/05/1997 l'Accademia Aereonautica Militare di Pozzuoli provvedeva a comunicare al creditore procedente la postergazione del proprio credito e che si sarebbe proceduto ad eseguire quanto disposto nella summenzionata ordinanza di esecuzione soltanto al termine dei pignoramenti già gravanti sul debitore esecutato, meglio specificati nella dichiarazione di terzo resa ritualmente dinanzi al pretore. In data 22/01/2007, il creditore procedente richiedeva all'Amministrazione di notiziare circa le eventuali somme accantonate per l'adempimento del quantum debeatur. A tale istanza, l'Accademia Aereonautica Militare di Pozzuoli forniva riscontro al creditore pignoratizio, comunicando l'impossibilità di procedere ad alcun tipo di trattenuta stipendiale, stante la presenza di precedenti pignoramenti ancora pendenti.
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 In data 27/01/2012, il Comando Aereonautico provvedeva a porre in essere gli atti di propria competenza per la collocazione del proprio amministrato in stato di quiescenza. In tale occasione veniva ritualmente comunicata all'Ente Previdenziale di competenza l'attuale situazione debitoria del dipendente evidenziando i pignoramenti postergati. In data 21/03/2012, il Ministero provvedeva a notiziare il creditore procedente della avvenuta collocazione del signor in stato di quiescenza, rappresentando che dal Pt_2
02/02/2012 lo stesso sarebbe stato amministrato dall'Ente Previdenziale competente. Secondo la Cassazione (Cass. 6170/2020), con riguardo alla prescrizione del credito oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione ai sensi dell'art. 552 c.p.c., va escluso in primo luogo che possano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2953 c.c., in quanto l'ordinanza di assegnazione di un credito pignorato non è in alcun modo equiparabile ad una sentenza di condanna (tanto meno a una sentenza di condanna del terzo debitor debitoris), ma costituisce solo un provvedimento giudiziale esecutivo atto a trasferire la titolarità del medesimo credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente. Inoltre, l'ordinanza di assegnazione - in quanto atto meramente esecutivo - non è suscettibile né di appello né di passaggio in giudicato. L'atto di pignoramento di un credito presso terzi costituisce esercizio in giudizio del diritto di credito posto a base dell'esecuzione, non di quello spettante al debitore verso il terzo, che è semplicemente il bene oggetto del pignoramento stesso. D'altronde, il processo esecutivo, di regola, non si conclude con un provvedimento giudiziale che accerti (o attui) tale diritto. Pertanto, anche i principi che regolano l'effetto interruttivo istantaneo o, se del caso, anche permanente della prescrizione conseguente all'azione giudiziale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2945 c.c., a seconda degli esiti del processo esecutivo (in proposito, cfr., di recente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12239 del 09/05/2019, Rv. 653778 - 01), si applicano con riguardo al credito fatto valere con l'azione esecutiva, non certo al credito oggetto del pignoramento. La disciplina prevista dagli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., riguarda i rapporti tra le parti di un processo
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 (di cognizione, esecutivo o cautelare) e richiede che un determinato diritto sia fatto valere in giudizio, costituisca cioè l'oggetto di un processo di cognizione oppure quello che si intende realizzare nel processo esecutivo (o, ancora, quello oggetto della cautela, nel processo cautelare). Nel pignoramento presso terzi, il diritto che si realizza coattivamente è solo quello del creditore nei confronti del debitore, mentre il terzo non è neanche parte del processo esecutivo. Il terzo può acquistare la posizione di parte processuale, ma di un diverso processo, solo nel caso in cui la sua dichiarazione di quantità sia negativa o contestata e si renda quindi necessario un vero e proprio accertamento giudiziale del suo obbligo. il fatto che l'atto di pignoramento presso terzi abbia carattere interruttivo/sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore non esclude peraltro, con riguardo al credito oggetto del pignoramento, che i singoli atti del procedimento siano comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.. In tale ottica può quindi attribuirsi, in primo luogo, alla notificazione al terzo dell'atto di pignoramento di cui all'art. 543 c.p.c., carattere interruttivo, esclusivamente istantaneo, della prescrizione del credito pignorato, ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., quale atto di esercizio del diritto stesso, sul piano sostanziale, effettuato dal creditore procedente in surroga del debitore esecutato. La prescrizione è poi interrotta dalla dichiarazione positiva del terzo, ai sensi dell'art. 2944 c.c., ma non dalla conseguente assegnazione del credito. La prescrizione del credito oggetto di assegnazione inizia a decorrere dal momento in cui la relativa ordinanza viene emessa e resa pubblica. La comunicazione prodotta dall'attore è stata ricevuta dal terzo, Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli, in data 30/1/2007, oltre il termine di 10 anni dall'ordinanza di assegnazione (10/10/1996). Né può configurarsi una condotta illecita delle convenute, dal
N.R.G. 16855/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 momento che il creditore, dopo la segnalazione ricevuta il 21/3/2012 da parte del Ministero di quiescenza del debitore, avrebbe dovuto procedere ad un nuovo pignoramento delle somme dovute a tutolo di pensione ed erogata da altro soggetto giuridico, cioè l' , gestione ex CP_3 CP_5
Il credito vantato nei confronti del è estinto per CP_1 prescrizione, con conseguente rigetto della domanda.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 16855 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE NON RICOMPRESE NELLE ALTRE MAT , pendente tra
, MINISTERO DELLA DIFESA E , ogni Parte_1 CP_3 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
3.condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' , delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per CP_3 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19/12/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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