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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/07/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 949 / 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento promosso da: , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, ivi residente in c. da Boscorotondo, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
LONATICA LUCIO, con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CONTI GIUSEPPE, del Foro di Catania ,con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
Opposto
1
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 17/04/2024 il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 297 2022 9005296254 notificato in data
06/03/2024 e per la giurisdizione di Codesto Giudice avverso il sotteso avviso di addebito n.
597 2016 0001904389 per il pagamento di €.368,41 (Ente impositore: . CP_2
Il ricorrente eccepisce la prescrizione dei contributi di cui all'avviso di addebito per decorso del termine quinquennale, e quindi ne chiede l'annullamento.
Si è costituita l' eccependo infondata l'eccezione di Controparte_1
prescrizione stante la rituale notifica della cartella di pagamento e la sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla legge sull'emergenza da Covid 19.
La causa è istruita documentalmente , e previa udienza del 9 giugno 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base delle note scritte e di difesa delle parti, decisa da Codesto Giudice con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
1) Per ciò che riguarda l'eccepita prescrizione quinquennale dei contributi maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito tale domanda configura un'opposizione ex art 615 c.p.c. perché tende a far valere fatti estintivi dell'obbligazione medesima e può essere fatta valere davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è ancora iniziata e legittimato passivo è solo l'ente di riscossione.
2) Per come emerge dagli atti del giudizio,
La cartella di pagamento n.297 2022 9005296254 è stata notificata in data 06/03/2024.
Risulta che ha effettuato la notifica tramite ufficiale (art.26 D.P.R. 602/1973) in data CP_3
18/10/2023 presso l'indirizzo in Scicli ,c.da Bosco Rotondo e stante l'assenza del destinatario mediante depositato presso la Casa Comunale e invio della raccomandata informativa ex art.140 c.p.c. con avviso di ricevimento ritirato il 06-03-2024.(all. memoria di costituzione
. CP_3
La notifica dell'intimazione di pagamento si è perfezionata per l'ente di riscossione in data
25-02-2024 e cioè entro 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (CAD) :
dalla data di notifica del sotteso avviso di addebito (12-12-2016) alla data di notifica della cartella di pagamento è maturata la prescrizione quinquennale anche in considerazione
2 della sospensione legale durante l'emergenza da covid-19 per il periodo dal 08/03/2020 al
31/08/2021 (art.68 D.L.18/2020-art.12 D.L. 159/2015).
Il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 12-12-2021 è prorogato al 31-12-2023 dalla normativa per emergenza covid, e non è stato tempestivamente interrotto dall'intimazione di pagamento in oggetto.
La somma richiesta portata nell'avviso di addebito non è dovuta perché prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €.1.100,00) e dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- annulla l'avviso di addebito n. 597 2016 0001904389
- condanna l' , in persona del legale rappresentante alla Controparte_1
refusione delle spese del giudizio si liquidano in €.400,00 per compensi legali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovuta e da pagarsi direttamente a favore dell'avv. Lucio Lonatica, difensore antistatario.
Ragusa, 2 luglio 2025
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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