TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 13/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1357/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. JOLY CHANTAL e elettivamente domiciliati in VIA CADUTI
DELLA LIBERTA', 24 11029 VERRES presso lo studio dell'avv. JOLY CHANTAL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando i coniugi di non volersi riconciliare e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza, previa fissazione della data dell'udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore in modalità
cartolare, onde espletare gli incombenti di cui all'art. 473-bis.51,
comma 4, c.p.c., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 pagina 1 di 5 GN (AO) il 26/09/2015, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di GN (AO) al n.3 Parte 2 Serie A Anno
2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1.La casa familiare (in affitto) sita in GN (AO), Fraz. La
Colombière n. 27, resta assegnata alla moglie;
2.Le figlie minori e vengono poste in affidamento Per_1 Per_2
condiviso tra i genitori con residenza stabile e collocazione abitativa prevalente presso la madre, precisando che le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale le stesse materialmente si trovano al momento della decisione da assumere, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione verranno concordate tra i genitori nell'esclusivo interesse delle figlie.
3.Il padre potrà tenere con sé le figlie un week-end ogni 15 giorni,
dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica (quando le riaccompagnerà alla casa materna).
4.Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie 7
giorni, anche non consecutivi, e la madre 15 giorni, anche non consecutivi (data e luogo da comunicare reciprocamente entro il 31
maggio di ogni anno).
5.Salvo diversi accordi tra genitori, padre e madre trascorreranno i giorni di Natale/Santo Stefano – Capodanno/Epifania – Pasqua/Lunedì
dell'Angelo ad anni alterni con le figlie.
6.Il sig. verserà alla moglie un assegno mensile a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento delle minori di importo pari ad € 400,00
pagina 2 di 5 mensili (€ 200,00 ciascuna) entro il giorno 20 di ogni mese,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con primo aggiornamento nel mese di settembre 2025.
7.Il sig. verserà inoltre alla madre il 50% delle spese Pt_2
straordinarie relative alle figlie, quali quelle elencate e regolamentate nel Protocollo del Tribunale di Aosta. Il padre contribuirà al versamento delle spese di mensa scolastica per entrambe le figlie nella misura del 50%.
8.Ciascun genitore beneficerà delle deduzioni fiscali per le spese delle figlie a carico nella misura del 50%.
9.Le parti concordano che l'assegno unico per le figlie a carico venga assegnato e venga percepito dalla madre nella misura del 100%.
10.Entrambi i coniugi si impegnano a versare sui conti correnti delle figlie i regali in denaro che eventualmente riceveranno da nonni,
parenti e amici.
11.Il sig. verserà alla signora gli arretrati Pt_2 Parte_1
Istat del contributo al mantenimento delle figlie maturati fino a settembre 2024 per l'importo di € 1.043,73 in rate mensili che le parti concorderanno tra loro.
12.I ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti.
13.I ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti con iscrizione delle minori sui documenti di entrambi.
14.I genitori si impegnano ad applicare il piano genitoriale per le figlie minori che hanno sottoscritto.
15.Spese della presente procedura compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
pagina 3 di 5 DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 21 luglio 2021, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GN il 26 settembre 2015 tra:
CF nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
pagina 4 di 5 22/07/1983
e
CF , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/11/1975
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di GN al n°3, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISSOGNE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1357/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. JOLY CHANTAL e elettivamente domiciliati in VIA CADUTI
DELLA LIBERTA', 24 11029 VERRES presso lo studio dell'avv. JOLY CHANTAL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando i coniugi di non volersi riconciliare e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza, previa fissazione della data dell'udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore in modalità
cartolare, onde espletare gli incombenti di cui all'art. 473-bis.51,
comma 4, c.p.c., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 pagina 1 di 5 GN (AO) il 26/09/2015, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di GN (AO) al n.3 Parte 2 Serie A Anno
2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1.La casa familiare (in affitto) sita in GN (AO), Fraz. La
Colombière n. 27, resta assegnata alla moglie;
2.Le figlie minori e vengono poste in affidamento Per_1 Per_2
condiviso tra i genitori con residenza stabile e collocazione abitativa prevalente presso la madre, precisando che le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale le stesse materialmente si trovano al momento della decisione da assumere, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione verranno concordate tra i genitori nell'esclusivo interesse delle figlie.
3.Il padre potrà tenere con sé le figlie un week-end ogni 15 giorni,
dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica (quando le riaccompagnerà alla casa materna).
4.Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie 7
giorni, anche non consecutivi, e la madre 15 giorni, anche non consecutivi (data e luogo da comunicare reciprocamente entro il 31
maggio di ogni anno).
5.Salvo diversi accordi tra genitori, padre e madre trascorreranno i giorni di Natale/Santo Stefano – Capodanno/Epifania – Pasqua/Lunedì
dell'Angelo ad anni alterni con le figlie.
6.Il sig. verserà alla moglie un assegno mensile a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento delle minori di importo pari ad € 400,00
pagina 2 di 5 mensili (€ 200,00 ciascuna) entro il giorno 20 di ogni mese,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con primo aggiornamento nel mese di settembre 2025.
7.Il sig. verserà inoltre alla madre il 50% delle spese Pt_2
straordinarie relative alle figlie, quali quelle elencate e regolamentate nel Protocollo del Tribunale di Aosta. Il padre contribuirà al versamento delle spese di mensa scolastica per entrambe le figlie nella misura del 50%.
8.Ciascun genitore beneficerà delle deduzioni fiscali per le spese delle figlie a carico nella misura del 50%.
9.Le parti concordano che l'assegno unico per le figlie a carico venga assegnato e venga percepito dalla madre nella misura del 100%.
10.Entrambi i coniugi si impegnano a versare sui conti correnti delle figlie i regali in denaro che eventualmente riceveranno da nonni,
parenti e amici.
11.Il sig. verserà alla signora gli arretrati Pt_2 Parte_1
Istat del contributo al mantenimento delle figlie maturati fino a settembre 2024 per l'importo di € 1.043,73 in rate mensili che le parti concorderanno tra loro.
12.I ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti.
13.I ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti con iscrizione delle minori sui documenti di entrambi.
14.I genitori si impegnano ad applicare il piano genitoriale per le figlie minori che hanno sottoscritto.
15.Spese della presente procedura compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
pagina 3 di 5 DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 21 luglio 2021, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GN il 26 settembre 2015 tra:
CF nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
pagina 4 di 5 22/07/1983
e
CF , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/11/1975
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di GN al n°3, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISSOGNE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5