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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai sigg.ri magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 260 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Chiara Marras e Antonino Rizzo.
Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa, dall'avv. Sandro Ammoscato, con studio Controparte_1 in Alcamo (TP), via Narici, 22, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato.
Appellata e appellante incidentale
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - iscrizione alla gestione commercianti- opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.143/2023 del 16 febbraio 2023 il Tribunale G.L. di Trapani, accogliendo il ricorso, depositato il 24 gennaio 2022, dichiarò insussistente l'obbligo contributivo correlato all'iscrizione di alla Gestione Commercianti Controparte_1 dell' , per gli anni dal 2014 al 2017 e, per l'effetto, annullò l'avviso di addebito Pt_1 opposto (n. 5992021 00015713 27000) notificato in data 16 dicembre 2021, con il
1 quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro 27.747,51 per omesso versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla predetta Gestione
Commercianti per il periodo dall'anno 2014 al 2020. Ha ritenuto che l' non avesse fornito prova circa il possesso, in capo al Pt_1 contribuente, dei requisiti di cui all'art. 29 comma 1 L. 160/75, così come sostituito dall'art. 1 comma 203 L. 662/1996, al fine dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, non potendosi ricavare dalla dichiarazione dei redditi della società
LA.MI. Assicurazioni sas di ZO & C. per l'anno di imposta 2014 (di cui la era divenuta socia accomandataria e amministratore solo dal 26 giugno CP_1
2018- come da visura offerta dall' elementi presuntivi della partecipazione al Pt_1 lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza dall'anno 2014 sino all'anno 2017, in quanto tale dichiarazione di prevalenza dell'attività (ricavabile, a dire dell' dal quadro RO ove risultava contrassegnata per entrambi i soci la casella Pt_1
“OCC. PREV”) non poteva costituire confessione stragiudiziale della ricorrente, quale fatto a se sfavorevole, sia perché…la dichiarazione dei redditi ha natura di mera dichiarazione di scienza ( cfr. Cass. Ord. n.18405 del 30.6.2021), sia perché quella in atti non è comunque riferibile alla ricorrente non essendo il soggetto che ha presentato l'atto in quanto per tale annualità difettava dei poteri di rappresentanza della società.
Dichiarò, inoltre, insussistenti i crediti contributi dall'anno 2018, per avere la ricorrente dimostrato l'intervenuto pagamento. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 29 marzo 2023, dolendosi della ritenuta insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.
Ribadisce, infatti, che dai controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate era emerso che la era stata socia della “LA. Mi. CP_1 Controparte_2
” esercente attività commerciale (di agenzia di assicurazione, come da visure
[...] camerali) e che dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2014 presentata dalla società, era risultato che per la predetta (titolare del 50% della quota societaria) era stata indicata l'attività di entrambi i soci amministratori come
“prevalente” (nel quadro RO, dichiarazioni della società) e denunciati redditi da partecipazione in società di persone ed assimilate (nel quadro RH, dichiarazioni redditi personale dei soci); circostanze che dovevano ritenersi elementi presuntivi gravi e concordanti del carattere di prevalenza dello svolgimento di attività lavorativa
(assicurativa e finanziaria) all'interno della compagine societaria da parte del socio accomandante , divenuta accomandataria dal 26 giugno 2018. CP_1 Contr Ribadisce che la non è persona giuridica distinta rispetto ai soci, sicché pare ragionevole attribuire a tali dichiarazioni natura di prova confessoria; che, in
2 ogni caso, pur senza attribuire tale valore confessorio in ordine al carattere di prevalenza alle dichiarazioni societarie, come ritenuto dal Tribunale, non potrebbe disconoscersene il valore probatorio in quanto la rispondenza/specularità tra le Contr dichiarazioni dei redditi fatta dalla e quelle personali del socio, l'assenza di altre attività lavorative svolte dal socio, l'assenza di contestazioni da parte della società o del socio circa il contenuto e la provenienza delle suddette dichiarazioni fiscali, costituiscono circostanze idonee a formare prova presuntiva
Ha resistito per il rigetto del gravame, con memoria del 19 Controparte_1 febbraio 2025, riproponendo, al contempo, con appello incidentale, l'eccezione di prescrizione del credito relativamente agli anni 2014, 2015 e parte del 2016, sulla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi.
All'udienza del 6 marzo 2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
******
L'obbligo contributivo di cui all'avviso di addebito deriva dall'iscrizione d'ufficio di , sin dal 2014, nella Gestione Commercianti (v. doc n.1 Controparte_1 fasc. , in ragione della sua qualità di socio accomandante (con una quota pari al Pt_1
50%) della società denominata “ ” Controparte_3
(poi trasformata, con atto del 26.06.2018, in “LA.MI. Assicurazioni s.a.s di ZO
& C.”).
Va richiamato, quindi, il quadro normativo di riferimento:
-art. 2 legge, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335: « a decorrere dal 1° gennaio
1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' Pt_1
e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo
49 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico
e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività »;
- art. 29, comma 1 della L. n. 160/1975 (come novellato dall'art. 1, comma
203 della L. n. 662/1966) che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a
3 prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”; con riferimento alla posizione dei soci di società di persone l'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 45 dispone, altresì, che: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre
1960, n. 1397 , come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n.
613 . I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (ossia il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività, istituito, ai sensi dell'art.1 di tale L.n.426/71,
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura- n.d.r.);
- art.1, comma 208, legge 23 dicembre 1996, n. 662: « Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere Controparte_4 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via Pt_1 definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche ».
4 In tale contesto normativo la Corte di legittimità ha ritenuto che l'obbligo per il socio di una società commerciale di iscriversi alla Gestione Commercianti non costituisca l'automatica conseguenza della sua partecipazione societaria, ma sia, piuttosto, vincolato alla prova, il cui onere grava sull' della partecipazione dello Pt_1 stesso al “lavoro aziendale” (inteso come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa) con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi (Cass. civ., Sez. lav., 14 maggio 2008, n. 12103; Cass. civ., sez.
VI, 14/06/2012, n. 9803; Cass. Civ. sez. lav. 19.01.2010, n.845).
Onere di prova più volte ribadito, anche con riguardo al socio di s.a.s. :” Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore.(v.Cass. sez. L., Ord. n. 2665/2021 e sent. n.
5210/2017).-
Da tale onere l' non è esonerato nemmeno sulla scorta del d.l. 31 maggio Pt_1
2010, n. 78, che pure consente la doppia iscrizione.
L'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, « Misure urgenti in materia di stabilizzazione, convertito dalla legge 122/2010 precisa, difatti, che “L'art. 1, comma
208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. Pt_1
1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335” ». L'onere probatorio dell'Istituto previdenziale non può essere limitato, quindi, all'allegazione che l'opponente è socio (eventualmente accomandatario o amministratore) e per ciò solo deve essere iscritto anche alla gestione commercianti.
Più precisamente, se non risulta in concreto un'attività personale ulteriore rispetto a quella di amministrazione o di partecipazione agli utili della società, e soprattutto che la stessa sia riconducibile all'esercizio di attività commerciale nei termini specificati da Cass., sez. un., 08/08/2011, n. 17076 (“partecipazione personale prevalente rispetto agli altri fattori produttivi al lavoro aziendale”), non vi è l'obbligo della doppia iscrizione, che sussiste solo in caso contrario. (v. Cass.n.6392/2017).
5 Nella fattispecie l' , non osservando l'onere probatorio sullo stesso Pt_1 gravante, non ha fornito alcun elemento concreto rilevante in merito al requisito della partecipazione della all'attività di impresa societaria, con carattere di CP_1 abitualità e prevalenza, limitandosi a giustificare l'iscrizione d'ufficio quale conseguenza del suo inquadramento quale socio della s.a.s, senza nulla dedurre, né diversamente provare in ordine al concreto impegno lavorativo dell'appellata. Non sussistono, difatti i presupposti normativi di cui alle lett. a) b c) – dell'art.1 comma 203 cit. - non rilevando come, anticipato, quello di cui alla lett. d) - posto che – quanto ai requisiti di cui alle lett. a) e b) – se è vero che Controparte_1 era titolare di impresa, quale socio al 50% dal 2011, data di costituzione della società, sino al 26.06.2018 (epoca in cui risulta avere ricevuto dall'altro socio amministratore
, la cessione del 49% della quota sociale, divenendo Controparte_5 accomandataria), non risulta dimostrato che l'attività aziendale sia stata organizzata e diretta in via prevalente, con il lavoro proprio della stessa e che costei abbia assunto tutti rischi connessi alla gestione societaria (la società risulta avere altri dipendenti addetti all'attività di assicurazioni e non vi è prova che della gestione giornaliera del lavoro si occupasse la ricorrente;
quanto al requisito di cui alla lett. c), non è dimostrata la partecipazione personale al lavoro aziendale dell'Amministratore con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, dal momento che la società poteva contare sull'apporto lavorativo dell'altro socio e di altri dipendenti- v. visura camerale offerta dall' . Pt_1
A proposito dei requisiti di abitualità e prevalenza per l'iscrizione del socio- amministratore la Suprema Corte ha affermato (v. Cass.
Sez. L Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018) che: ” In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”.-Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti- conformi Ordinanza n. 10426/18 e Sent. n.4440/17).
Tale orientamento è stato, di recente, confermato dalla Corte di legittimità (v.
Cass n.3829/2020 e n.3637/2020) che ha ritenuto – in motivazione – come “sul piano
6 previdenziale secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci
e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza
(Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); ... ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016;
Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza; ... in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Ed ancora:” In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' della partecipazione personale Pt_1 del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa”.(Cass. sez. L. sent. n. 24439 del 10/08/2023); La Corte ha, altresì, statuito come sia “compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza,
7 nonchè l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017 e Cass
n.3292/2020) allo scopo di verificare che l'attività stessa non valichi i limiti della funzione, ossia di un facere sostanzialmente gestorio proprio di chi ricopre il ruolo di socio ed amministratore della società, ovvero se vi sia la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società.
La ricorrente ha dedotto e documentato di avere maturato i requisiti per l'iscrizione nella apposita sezione della gestione commercianti dal 1° luglio Pt_1
2018, data a decorrere della quale era stata iscritta, su sua istanza, provvedendo a versare i relativi contributi (v. doc. n.3, 4,5, 6 fascicolo appellata).
A fronte di tali emergenze documentali nessun elemento di segno contrario è stato fornito dall' che sia idoneo a smentire l'esito dell'analisi svolta dal Pt_1
Tribunale il quale, sulla scorta di principi avallati dalla Corte di legittimità, ha correttamente desunto che non vi fossero elementi da cui ricavare la partecipazione della al lavoro aziendale – inteso come svolgimento dell'attività operativa in CP_1 cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa - con carattere di abitualità e misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Si ribadisce che i documenti offerti in produzione null'altro dimostrano se non la qualità di socio e l'incarico di amministratore della ricorrente, al 50% delle quote con l'altro socio-amministratore , dalla costituzione della società e sino CP_2 al giugno 2018, tanto è vero che solo dal mese di luglio 2018- in cui è divenuta socia accomandataria titolare del 99% delle quote –la ha richiesto ed ottenuto CP_1
l'iscrizione nella gestione commercianti versando i contributi (v. doc. n.3 cit.). Né l' ha documentato, omettendo di produrre le dichiarazioni reddituali Pt_1 personali della ricorrente, la dedotta rilevanza dei dati dalle stesse ricavabili, ai fini della ritenuta prova della sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali, per attività prevalente.
Se è vero, difatti, che la prevalenza dell'attività deve essere correlata ad altro impiego lavorativo del contribuente, la circostanza che nella dichiarazione della società (v. Modello Unico SP, quadro RO anno 2014) sia stata contrassegnata con una “X” la casella “OCC. PREV” non è idonea a sostenere quella presunzione di prevalenza che l ne vorrebbe far derivare, proprio per l'assenza di prova di altri Pt_1 introiti da attività lavorativa oltre quelli ricavati dalla mera partecipazione societaria, dai quali non deriva automaticamente l'obbligo contributivo oggetto della contestata iscrizione d'ufficio alla gestione dei commercianti. Dovendo, quindi, ritenersi illegittima l'iscrizione della nella Gestione CP_1 commercianti, operata dall'Istituto previdenziale con decorrenza dal gennaio 2014, e
8 insussistente il conseguente obbligo contributivo, la sentenza merita integrale conferma, restando assorbito il motivo di gravame incidentale.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in favore dell'appellata. Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 143/2023 emessa il 16 febbraio 2023 dal Tribunale G.L. di
Trapani.
Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 3.473,00, a titolo di compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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