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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/03/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
R.G. 9148/2016
La Tribunale di Catania, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Grazia Longo Presidente
Dott. Gaetano Cataldo Giudice
Dott.ssa Luisa Intini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), assistiti e Parte_2 C.F._2
difesi dagli Avv.ti Attilio Lisfera e Luigi Puvirenti
attori contro
(C.F. , assistita e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. Maria Regina Barbagallo Milena;
(C.F.: , rappresentata Parte_3 C.F._4
e difesa dall'Avv. Sebastiano Pappalardo
RO SA (C.F.: ) e C.F._5 Pt_4
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._6
Andrea Nnuzzo
convenuti
OGGETTO: azione di simulazione/riduzione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.10.24
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno convenuto in giudizio le sorelle Parte_2 [...]
, OS OC e chiedendo Controparte_1 Parte_3
l'accertamento della simulazione del contratto vitalizio assistenziale stipulato dal defunto padre , deceduto in data Persona_1
11.2.14, con , nonché degli ulteriori contratti di Controparte_1
compravendita immobiliare stipulati con le altre convenute, in quanto pag. 2/12 dissimulanti altrettante donazioni lesive del loro diritto della quota di riserva, nella quale, di conseguenza, hanno chiesto di essere reintegrati.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che la sorella
[...]
aveva stipulato col padre, con atto pubblico del Controparte_1
3.12.99, a rogito Notaio (rep. n. 176126 e racc. n. Persona_2
10772) un contratto vitalizio assistenziale col quale il de cuius aveva trasferito alla convenuta la nuda proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione, sito in , via Villa Glori n. 73/A (in catasto fg. 8, p.lla Pt_4
1502 sub 5) a fronte dell'obbligo della figlia “a prestare servizio a
natural durante di esso…ed in particolare, in Controparte_2
caso di malattia, ad assisterlo personalmente o, con il suo consenso, a
farlo assistere da altre persone di fiducia dello stesso, praticando
l'assistenza necessaria con amorevole cura”, nonché dell'ulteriore obbligo di corrispondere “una rendita vitalizia di £ 6.000.000 annue (oggi
€ 3.098,74) da corrispondersi in rate mensili ciascuna di £. 500.000 (oggi
€ 258,22) soggetti a rivalutazione ISTAT” (cfr. atto di citazione, pag. 2).
Atteso il valore dell'immobile trasferito, stimato in € 215.000,00,
nettamente superiore agli importi versati a , Persona_1
presuntivamente pari ad € 72.000,00, gli attori hanno ritenuto che il negozio giuridico fosse simulato, tanto più che il de cuius, dall'anno
2005, era rimasto ricoverato presso la casa di cura per anziani pag. 3/12 “Helvetia”, peraltro in violazione dell'obbligo di assistenza personale assunto dalla figlia.
Nel 2002, inoltre, con atto pubblico a rogito Persona_1
notaio (rep. n. 2492 e racc. n. 1560) aveva trasferito Persona_3
alla figlia OS OC e al marito la nuda Parte_4
proprietà dell'appartamento, facente parte dell'edificio ubicato in
, via Villa Glori n. 73/A, posto al piano terra (in catasto fg. 8, Pt_4
p.lla 1502, sub 3 e 1), di cui si era riservato l'usufrutto; il tutto per un prezzo di € 17.850,00, di cui € 8.000,00 versati al momento della stipulazione del contratto ed € 9.850,00 in venti rate da € 492,50
ciascuna con scadenza al 30.09.2004.
In data 08.01.2003, il de cuius, inoltre, con un ulteriore atto pubblico di compravendita (n. 2515 del repertorio e n. 1574 della raccolta), a rogito del Notaio, dott.ssa aveva trasferito all'altra figlia, Persona_3
, previa riserva del diritto di usufrutto, la nuda Parte_3
proprietà di un immobile ubicato sempre al piano terra del medesimo edificio sito in , via Villa Glori n. 73/A (in catasto fg. 8, p.lla Pt_4
1502, sub 2 e 4), dietro corrispettivo di € 17.300,00, di cui € 4.000,00
immediatamente corrisposti al venditore al momento della stipulazione del contratto, ed € 13.300,00 da versare in dodici rate entro il
31.12.2003.
pag. 4/12 In considerazione del valore degli immobili stimato rispettivamente in €
103.000,00 e 117.000,00, gli attori hanno ritenuto che anche i predetti contratti di compravendita immobiliare stipulati con OS OC e dissimulassero altrettante donazioni. Deduzione, Parte_3
questa, ancor più corroborata con riguardo a Parte_3
dalla circostanza che quest'ultima, al momento dell'accordo negoziale,
era priva di occupazione.
Siccome al momento del decesso di l'asse relitto Persona_1
constava solamente della proprietà indivisa di 5/15 di due terreni siti in
Mascalucia censiti al N.C.T. rispettivamente: a) fg. 7, p.lle 579 e 328; b)
fg. 7, p.lla 760, e , Parte_1 Parte_2
ritenendo violato il loro diritto alla quota di legittima dell'eredità
paterna, hanno spiegato le superiori domande di accertamento della simulazione dei succitati contratti e la conseguente domanda riduzione delle donazioni.
Le convenute si sono costituite in giudizio contestando integralmente le domande avversarie.
In particolare tutte le parti hanno contestato la valutazione degli immobili operata da controparte e hanno negato la gratuità dei contratti stipulati col padre, come dimostrato dalle quietanze versate in atti, che dimostrano l'effettivo pagamento dei corrispettivi pattuiti per il trasferimento della nuda proprietà dei fabbricati oggetto di giudizio.
pag. 5/12 Nel dettaglio ha allegato di avere prestato Controparte_1
assistenza morale e materiale al padre per circa quindici anni dalla sottoscrizione del contratto, anche pagando la retta della casa di cura
Helvetia presso la quale egli stesso aveva chiesto di essere ricoverato,
atteso che questi non aveva le risorse necessarie;
la convenuta ha,
inoltre, aggiunto di avere sempre goduto di propri redditi da lavoro e,
infine, ha chiesto che, in caso di accoglimento della domanda attorea,
tra i debiti dell'eredità venissero computate le spese funerarie dalla stessa sostenute, pari ad € 1300,00.
OS OC ha chiesto che la domanda nei suoi confronti fosse limitata al 50% dell'immobile, in quanto la nuda proprietà del bene era stata acquistata unitamente al marito e ha rilevato Parte_4
come l'onerosità del contratto, oltre che dal valore congruo della predetta nuda proprietà fosse desumibile anche dalla circostanza che agli atti constano le quietanze di pagamento del prezzo e che i convenuti avevano corrisposto al padre un canone di locazione di € 150,00 mensili per abitare l'immobile fino al decesso del loro dante causa.
Tutte le parti convenute, infine, hanno dedotto che nella massa ereditaria dovevano essere ricomprese le donazioni dell'attività
commerciale (comprensiva dei crediti) esercitata da
[...]
agli odierni attori, nonché le donazioni in denaro nei Persona_1
confronti del figlio e delle somme necessarie all'edificazione Parte_2
pag. 6/12 della villa del figlio , corrisposte alle maestranze direttamente Parte_1
dal de cuius.
, inoltre, ha eccepito la violazione dell'art. 564 c.c. Parte_4
La causa è stata istruita documentalmente e oralmente e, all'udienza del 11.10.24 le parti hanno precisato le conclusioni.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda di accertamento della simulazione di parte attrice e quella conseguenziale di riduzione proposta nei confronti di , OS OC e Controparte_1
non possano essere accolte. Parte_3
Dalla CTU, le cui argomentazioni si condividono, anche in considerazione dell'ubicazione degli immobili oggetto della domanda,
infatti, emerge che il valore della nuda proprietà del fabbricato oggetto del contratto vitalizio assistenziale stipulato tra e Persona_1
la figlia , al momento della stipula, ossia nel 1999, era pari ad € CP_1
43.698,20, somma certamente inferiore rispetto a quanto corrisposto dalla convenuta al padre, per stessa ammissione Controparte_1
degli attori pari ad € 72.000,00 circa.
La stima cui è pervenuto il CTU è condivisibile, non solo per l'ubicazione dell'immobile in un quartiere popolare, ma anche in considerazione della circostanza che esso, risalente agli anni '60, era privo di impianto di riscaldamento e in cattivo stato manutentivo al momento del pag. 7/12 contratto, per come si evince dal fatto che i lavori di risanamento dalle infiltrazioni (controsoffittatura interna e rifacimento della terrazza e del torrino) sono stati ritenuti dal CTU, che si è avvalso di esperti nel settore immobiliare, successivi.
In ogni caso, anche a volere ritenere che questi ultimi fossero già stati eseguiti al momento dell'accordo negoziale, il valore, facendo applicazione dei criteri di mercato, sarebbe stato al massimo di €
72.564,00.
A maggior ragione, anche a volere attribuire all'immobile il valore ritenuto dal CTP degli attori, pari ad € 35.000,00 non sussisterebbero i presupposti per ritenere che il contratto vitalizio assistenziale oggetto di controversia dissimuli una donazione.
Il contratto vitalizio assistenziale, infatti, si differenzia dalla donazione in quanto caratterizzato dall'iniziale incertezza obiettiva circa la durata della vita del vitaliziato e, quindi, del valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e il valore del cespite attribuito come corrispettivo. Ne consegue che, affinché possa ritenersi che il contratto vitalizio assistenziale dissimuli una donazione è necessaria un'originaria macroscopica sproporzione “del valore del cespite rispetto al minor valore
delle prestazioni” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 15904/16).
Orbene le superiori considerazioni evidenziano come, nel caso in esame,
tale sproporzione non sussista. pag. 8/12 A medesime conclusioni si deve pervenire con riguardo ai contratti di compravendita stipulati tra il de cuius e le figlie e OS. Pt_3
Il CTU, condivisibilmente, ha stimato il valore della nuda proprietà del bene alienato a al momento della sottoscrizione Parte_3
del contratto in € 15.680,00, da ritenersi attendibile in considerazione,
oltre che della collocazione anche dell'assenza del riscaldamento e del mediocre stato conservativo dell'immobile; allo stesso modo e, per le medesime ragioni si concorda col valore attribuito alla nuda proprietà
del bene oggetto della compravendita stipulata da Persona_1
con la figlia OS e il genero individuato in € Parte_4
22.425,00. Per la nuda proprietà dei beni in esame, infatti,
[...]
e i coniugi OS OC - hanno Parte_3 Parte_4
corrisposto al de cuius rispettivamente € 17.300,00 ed € 17.850,00,
ossia somme corrispondenti all'andamento del mercato immobiliare all'epoca dei fatti.
Non si condividono le valutazioni espresse dal CTP di parte attrice (il quale attribuisce al bene venduto a OS OC il valore di e
51.000 e a quello venduto a il valore di € 83.000), Parte_3
atteso che esse non tengono in conto lo stato manutentivo degli immobili, dell'epoca di costruzione, della scarsa luminosità, dell'assenza dell'impianto di riscaldamento e dell'esposizione, considerate invece dal pag. 9/12 CTU (cfr. elaborato peritale e, in particolare stime operate dagli ausiliari allegate).
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per ritenere le menzionate compravendite come contratti dissimulanti altrettante donazioni o negozi misti con donazione, in quanto, affinché ricorra tale ultima ipotesi, è necessaria non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto (cfr. Cass. Civ., sent. n.
10614/16).
Le superiori considerazioni impongono, quindi, il rigetto della domanda con valore assorbente rispetto a tutte le altre questioni sottoposte all'esame del Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico solidale degli attori nella misura determinata nel dispositivo,
avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della domanda e all'attività processuale espletata.
pag. 10/12 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto devono essere poste definitivamente a carico di
[...]
e , in misura del 50% ciascuno. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande di e Parte_2 [...]
; Parte_1
- condanna in via solidale e Parte_2 [...]
alla rifusione delle spese di lite: Parte_1
a) in favore di in € 14.103,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario delle spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
b) in favore di in € 14.103,00, oltre rimborso Parte_3
forfettario delle spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
c)in favore di OS OC e in complessivi € Parte_5
14.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di e Parte_2 Parte_1
in misura del 50% ciascuno.
pag. 11/12 Così deciso nella Camera di Consiglio del 3.3.25
Il giudice rel. il Presidente
dott.ssa Luisa Intini dott.ssa Grazia Longo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
R.G. 9148/2016
La Tribunale di Catania, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Grazia Longo Presidente
Dott. Gaetano Cataldo Giudice
Dott.ssa Luisa Intini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), assistiti e Parte_2 C.F._2
difesi dagli Avv.ti Attilio Lisfera e Luigi Puvirenti
attori contro
(C.F. , assistita e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. Maria Regina Barbagallo Milena;
(C.F.: , rappresentata Parte_3 C.F._4
e difesa dall'Avv. Sebastiano Pappalardo
RO SA (C.F.: ) e C.F._5 Pt_4
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._6
Andrea Nnuzzo
convenuti
OGGETTO: azione di simulazione/riduzione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.10.24
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno convenuto in giudizio le sorelle Parte_2 [...]
, OS OC e chiedendo Controparte_1 Parte_3
l'accertamento della simulazione del contratto vitalizio assistenziale stipulato dal defunto padre , deceduto in data Persona_1
11.2.14, con , nonché degli ulteriori contratti di Controparte_1
compravendita immobiliare stipulati con le altre convenute, in quanto pag. 2/12 dissimulanti altrettante donazioni lesive del loro diritto della quota di riserva, nella quale, di conseguenza, hanno chiesto di essere reintegrati.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che la sorella
[...]
aveva stipulato col padre, con atto pubblico del Controparte_1
3.12.99, a rogito Notaio (rep. n. 176126 e racc. n. Persona_2
10772) un contratto vitalizio assistenziale col quale il de cuius aveva trasferito alla convenuta la nuda proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione, sito in , via Villa Glori n. 73/A (in catasto fg. 8, p.lla Pt_4
1502 sub 5) a fronte dell'obbligo della figlia “a prestare servizio a
natural durante di esso…ed in particolare, in Controparte_2
caso di malattia, ad assisterlo personalmente o, con il suo consenso, a
farlo assistere da altre persone di fiducia dello stesso, praticando
l'assistenza necessaria con amorevole cura”, nonché dell'ulteriore obbligo di corrispondere “una rendita vitalizia di £ 6.000.000 annue (oggi
€ 3.098,74) da corrispondersi in rate mensili ciascuna di £. 500.000 (oggi
€ 258,22) soggetti a rivalutazione ISTAT” (cfr. atto di citazione, pag. 2).
Atteso il valore dell'immobile trasferito, stimato in € 215.000,00,
nettamente superiore agli importi versati a , Persona_1
presuntivamente pari ad € 72.000,00, gli attori hanno ritenuto che il negozio giuridico fosse simulato, tanto più che il de cuius, dall'anno
2005, era rimasto ricoverato presso la casa di cura per anziani pag. 3/12 “Helvetia”, peraltro in violazione dell'obbligo di assistenza personale assunto dalla figlia.
Nel 2002, inoltre, con atto pubblico a rogito Persona_1
notaio (rep. n. 2492 e racc. n. 1560) aveva trasferito Persona_3
alla figlia OS OC e al marito la nuda Parte_4
proprietà dell'appartamento, facente parte dell'edificio ubicato in
, via Villa Glori n. 73/A, posto al piano terra (in catasto fg. 8, Pt_4
p.lla 1502, sub 3 e 1), di cui si era riservato l'usufrutto; il tutto per un prezzo di € 17.850,00, di cui € 8.000,00 versati al momento della stipulazione del contratto ed € 9.850,00 in venti rate da € 492,50
ciascuna con scadenza al 30.09.2004.
In data 08.01.2003, il de cuius, inoltre, con un ulteriore atto pubblico di compravendita (n. 2515 del repertorio e n. 1574 della raccolta), a rogito del Notaio, dott.ssa aveva trasferito all'altra figlia, Persona_3
, previa riserva del diritto di usufrutto, la nuda Parte_3
proprietà di un immobile ubicato sempre al piano terra del medesimo edificio sito in , via Villa Glori n. 73/A (in catasto fg. 8, p.lla Pt_4
1502, sub 2 e 4), dietro corrispettivo di € 17.300,00, di cui € 4.000,00
immediatamente corrisposti al venditore al momento della stipulazione del contratto, ed € 13.300,00 da versare in dodici rate entro il
31.12.2003.
pag. 4/12 In considerazione del valore degli immobili stimato rispettivamente in €
103.000,00 e 117.000,00, gli attori hanno ritenuto che anche i predetti contratti di compravendita immobiliare stipulati con OS OC e dissimulassero altrettante donazioni. Deduzione, Parte_3
questa, ancor più corroborata con riguardo a Parte_3
dalla circostanza che quest'ultima, al momento dell'accordo negoziale,
era priva di occupazione.
Siccome al momento del decesso di l'asse relitto Persona_1
constava solamente della proprietà indivisa di 5/15 di due terreni siti in
Mascalucia censiti al N.C.T. rispettivamente: a) fg. 7, p.lle 579 e 328; b)
fg. 7, p.lla 760, e , Parte_1 Parte_2
ritenendo violato il loro diritto alla quota di legittima dell'eredità
paterna, hanno spiegato le superiori domande di accertamento della simulazione dei succitati contratti e la conseguente domanda riduzione delle donazioni.
Le convenute si sono costituite in giudizio contestando integralmente le domande avversarie.
In particolare tutte le parti hanno contestato la valutazione degli immobili operata da controparte e hanno negato la gratuità dei contratti stipulati col padre, come dimostrato dalle quietanze versate in atti, che dimostrano l'effettivo pagamento dei corrispettivi pattuiti per il trasferimento della nuda proprietà dei fabbricati oggetto di giudizio.
pag. 5/12 Nel dettaglio ha allegato di avere prestato Controparte_1
assistenza morale e materiale al padre per circa quindici anni dalla sottoscrizione del contratto, anche pagando la retta della casa di cura
Helvetia presso la quale egli stesso aveva chiesto di essere ricoverato,
atteso che questi non aveva le risorse necessarie;
la convenuta ha,
inoltre, aggiunto di avere sempre goduto di propri redditi da lavoro e,
infine, ha chiesto che, in caso di accoglimento della domanda attorea,
tra i debiti dell'eredità venissero computate le spese funerarie dalla stessa sostenute, pari ad € 1300,00.
OS OC ha chiesto che la domanda nei suoi confronti fosse limitata al 50% dell'immobile, in quanto la nuda proprietà del bene era stata acquistata unitamente al marito e ha rilevato Parte_4
come l'onerosità del contratto, oltre che dal valore congruo della predetta nuda proprietà fosse desumibile anche dalla circostanza che agli atti constano le quietanze di pagamento del prezzo e che i convenuti avevano corrisposto al padre un canone di locazione di € 150,00 mensili per abitare l'immobile fino al decesso del loro dante causa.
Tutte le parti convenute, infine, hanno dedotto che nella massa ereditaria dovevano essere ricomprese le donazioni dell'attività
commerciale (comprensiva dei crediti) esercitata da
[...]
agli odierni attori, nonché le donazioni in denaro nei Persona_1
confronti del figlio e delle somme necessarie all'edificazione Parte_2
pag. 6/12 della villa del figlio , corrisposte alle maestranze direttamente Parte_1
dal de cuius.
, inoltre, ha eccepito la violazione dell'art. 564 c.c. Parte_4
La causa è stata istruita documentalmente e oralmente e, all'udienza del 11.10.24 le parti hanno precisato le conclusioni.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda di accertamento della simulazione di parte attrice e quella conseguenziale di riduzione proposta nei confronti di , OS OC e Controparte_1
non possano essere accolte. Parte_3
Dalla CTU, le cui argomentazioni si condividono, anche in considerazione dell'ubicazione degli immobili oggetto della domanda,
infatti, emerge che il valore della nuda proprietà del fabbricato oggetto del contratto vitalizio assistenziale stipulato tra e Persona_1
la figlia , al momento della stipula, ossia nel 1999, era pari ad € CP_1
43.698,20, somma certamente inferiore rispetto a quanto corrisposto dalla convenuta al padre, per stessa ammissione Controparte_1
degli attori pari ad € 72.000,00 circa.
La stima cui è pervenuto il CTU è condivisibile, non solo per l'ubicazione dell'immobile in un quartiere popolare, ma anche in considerazione della circostanza che esso, risalente agli anni '60, era privo di impianto di riscaldamento e in cattivo stato manutentivo al momento del pag. 7/12 contratto, per come si evince dal fatto che i lavori di risanamento dalle infiltrazioni (controsoffittatura interna e rifacimento della terrazza e del torrino) sono stati ritenuti dal CTU, che si è avvalso di esperti nel settore immobiliare, successivi.
In ogni caso, anche a volere ritenere che questi ultimi fossero già stati eseguiti al momento dell'accordo negoziale, il valore, facendo applicazione dei criteri di mercato, sarebbe stato al massimo di €
72.564,00.
A maggior ragione, anche a volere attribuire all'immobile il valore ritenuto dal CTP degli attori, pari ad € 35.000,00 non sussisterebbero i presupposti per ritenere che il contratto vitalizio assistenziale oggetto di controversia dissimuli una donazione.
Il contratto vitalizio assistenziale, infatti, si differenzia dalla donazione in quanto caratterizzato dall'iniziale incertezza obiettiva circa la durata della vita del vitaliziato e, quindi, del valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e il valore del cespite attribuito come corrispettivo. Ne consegue che, affinché possa ritenersi che il contratto vitalizio assistenziale dissimuli una donazione è necessaria un'originaria macroscopica sproporzione “del valore del cespite rispetto al minor valore
delle prestazioni” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 15904/16).
Orbene le superiori considerazioni evidenziano come, nel caso in esame,
tale sproporzione non sussista. pag. 8/12 A medesime conclusioni si deve pervenire con riguardo ai contratti di compravendita stipulati tra il de cuius e le figlie e OS. Pt_3
Il CTU, condivisibilmente, ha stimato il valore della nuda proprietà del bene alienato a al momento della sottoscrizione Parte_3
del contratto in € 15.680,00, da ritenersi attendibile in considerazione,
oltre che della collocazione anche dell'assenza del riscaldamento e del mediocre stato conservativo dell'immobile; allo stesso modo e, per le medesime ragioni si concorda col valore attribuito alla nuda proprietà
del bene oggetto della compravendita stipulata da Persona_1
con la figlia OS e il genero individuato in € Parte_4
22.425,00. Per la nuda proprietà dei beni in esame, infatti,
[...]
e i coniugi OS OC - hanno Parte_3 Parte_4
corrisposto al de cuius rispettivamente € 17.300,00 ed € 17.850,00,
ossia somme corrispondenti all'andamento del mercato immobiliare all'epoca dei fatti.
Non si condividono le valutazioni espresse dal CTP di parte attrice (il quale attribuisce al bene venduto a OS OC il valore di e
51.000 e a quello venduto a il valore di € 83.000), Parte_3
atteso che esse non tengono in conto lo stato manutentivo degli immobili, dell'epoca di costruzione, della scarsa luminosità, dell'assenza dell'impianto di riscaldamento e dell'esposizione, considerate invece dal pag. 9/12 CTU (cfr. elaborato peritale e, in particolare stime operate dagli ausiliari allegate).
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per ritenere le menzionate compravendite come contratti dissimulanti altrettante donazioni o negozi misti con donazione, in quanto, affinché ricorra tale ultima ipotesi, è necessaria non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto (cfr. Cass. Civ., sent. n.
10614/16).
Le superiori considerazioni impongono, quindi, il rigetto della domanda con valore assorbente rispetto a tutte le altre questioni sottoposte all'esame del Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico solidale degli attori nella misura determinata nel dispositivo,
avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della domanda e all'attività processuale espletata.
pag. 10/12 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto devono essere poste definitivamente a carico di
[...]
e , in misura del 50% ciascuno. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande di e Parte_2 [...]
; Parte_1
- condanna in via solidale e Parte_2 [...]
alla rifusione delle spese di lite: Parte_1
a) in favore di in € 14.103,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario delle spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
b) in favore di in € 14.103,00, oltre rimborso Parte_3
forfettario delle spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
c)in favore di OS OC e in complessivi € Parte_5
14.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di e Parte_2 Parte_1
in misura del 50% ciascuno.
pag. 11/12 Così deciso nella Camera di Consiglio del 3.3.25
Il giudice rel. il Presidente
dott.ssa Luisa Intini dott.ssa Grazia Longo
pag. 12/12