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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 4818/2020 Verbale di Udienza del giorno 20 maggio 2025
È presente per la ricorrente, l'Avv. Paolino SALIERNO il quale, Parte_1 riportandosi a tutte le proprie difese rassegnate in atti, segnatamente alle proprie conclusioni, così come precisate all'udienza del 18.03.2025 - trattata con modalità cartolare - nonché alle proprie note conclusionali autorizzate, ritualmente depositate telematicamente, in data 16.04.2025. Il deducente procuratore rappresenta, ancora una volta, la peculiarità della fattispecie che occupa in quanto le risultanze istruttorie - segnatamente l'esperita CTU in risposta allo specifico quesito posto in punto dal Giudice - hanno evidenziato una significativa incongruenza tra le somme liquidate alla sig.ra da Parte_1 [...]
e quella dovuta in base al D.M. 13 giugno 1986, asseritamente Controparte_1 applicabile e correttamente applicato dalla resistente, al netto della ritenuta, per una complessiva differenza di euro 2.078,70 (duemilasettantotto,70). Dunque, si evidenzia, in ogni caso, la parziale fondatezza delle richieste differenze, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti e dello stesso summenzionato decreto ministeriale, con relativa condanna alle spese. Pertanto, l'esponente difensore impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, discute la causa e chiede che la stessa sia trattenuta in decisione. È altresì presente per la convenuta società l'avv carmela malandrino che si riporta agli scritti difensivi sin qui depositati ed insiste nelle rassegnate conclusioni. Impugna e contesta ogni avverso dedotto e ribadisce che la questione di diritto è da tempo superata dalle numerose pronunce della Corte di cassazione. Deposita anche,sulla medesima questione, la sentenza del Tribunale di Salerno del 17 maggio 2025. Il G.O.P. All'esito della discussione orale della causa decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo in uno alle motivazioni verrà letto a fine udienza.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 20 maggio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4818/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , avente ad oggetto intermediazione mobiliare (fondi investimenti, gestione risparmi ecc.) e vertente
T R A
,C.F. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11/11/1937, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolino SALIERNO (C.F.
[...]
), giusta mandato a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c, C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti.
ATTORE
E
(CF ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Carmela Malandrino (C.F.:
[...]
), dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio C.F._3
del 11/09/2020 – rep. 54368 raccolta 15494 -, elettivamente domiciliati Per_1
come in atti
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 04/02/2025 nella fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del 19/02/2025 a fissare l'udienza del 18/03/2025 per il prosieguo del giudizio e in tale data fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza del 20/05/2024, nella quale la causa viene decisa.
All'odierna udienza il Giudice ha invitato i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. I difensori presenti si sono riportati a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa , negli scritti difensivi e nelle note conclusive depositate.
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della
L. n. 69/2009.
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la sig.ra Parte_1
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Avellino assumendo di aver CP_1
sottoscritto in data 05/02/1988, presso l'Ufficio Postale di Villamaina (AV), buono fruttifero postale serie Q/P N. 000229 di lire 2.000.000 e di averne richiesto il rimborso in data 25/01/2019 a la quale procedeva ma in misura inferiore al dovuto CP_1
avendo rimborsato la somma di € 11.552/72 e liquidando per ogni bimestre, dal 21° al
30° anno - in regime di interessi semplici ed al netto delle ritenute fiscali - la somma di € 95,00.
La ricorrente sosteneva che la somma liquidata non corrispondeva al dovuto in quanto la dicitura riportata sul titolo prevedeva invece la corresponsione per ogni bimestre dal
21° al 30° anno di lire 516.300 e quindi la somma lorda di € 266,65 da cui andava decurtata la ritenuta fiscale del 12,50% per cui l'importo da liquidare era di € 233,32 per bimestre.
Pertanto la ricorrente con pec del 20/07/2020, contestava l'importo rimborsato richiedendone la differenza ma con pec del 09/09/2020 Controparte_1
negava qualsivoglia ulteriore somma avendo correttamente applicati i termini di sviluppo e di rendimento previsti per la serie Q ex art. 5 D.M. 13 giugno 1986.
Esperita con esito negativo il procedimento di mediazione, la ricorrente chiedeva sentire accogliere le seguenti conclusioni :
“– accertare e dichiarare in capo alla sig.ra il diritto al rendimento - Parte_1
del buono fruttifero postale n. 000.229 di lire 2.000.000 emesso in data 05/02/1988 presso l'Ufficio Postale di Villamaina - secondo le condizioni riportate sul titolo e per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento della differenza illegittimamente non corrisposta, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, per la complessiva somma di Euro 8.280/00 (Euro
Ottomiladuecentoottanta/00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
– condannare parte resistente alle spese e competenze di causa nonché a quelle di mediazione da corrispondersi in favore dell'Avv. Paolino SALIERNO che si dichiara procuratore antistatario, tenuto anche conto della mancata partecipazione di
[...]
alla procedura di mediazione ai fini della responsabilità aggravata Controparte_1
ex art. 96 comma 3 c.p.c..”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che si opponeva alla Controparte_1
domanda attorea deducendo che i Buoni Postali Fruttiferi de quibus non sono titoli di mero collocatore in esclusiva sul mercato, ma della Cassa Controparte_1
Depositi e Prestiti e che non hanno natura di titoli di credito e, conseguentemente, non sono dotati dei requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza tipici di quelli e sono sottratti alla libertà contrattuale dei privati.
La convenuta, rifacendosi a copiosa giurisprudenza sul punto, contestava la modalità di calcolo adottata dall'attrice precisando che la modifica dei saggi di interessi proviene dalla Legge e non da e rese note mediante pubblicazione sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale.
Precisava infine che nella specie non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente-risparmiatore, giacchè la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di Buoni, presso gli Uffici Postali, sono idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti .
Ritenendo la convenuta di aver applicato correttamente la tabella del DM 1986, relativa ad un Buono “Q” da Lire 1.000.000, nella quale erano stabiliti i seguenti saggi di interesse: 8%, fino al 5° anno;
9%, dal 6° al 10° anno;
10,5%, dall'11° al 15° anno;
e 12%, dal 16° anno al 31 dicembre del 30° anno e che gli interessi maturano, secondo i tassi sopra indicati con capitalizzazione annua dal 1° sino al 20° anno;
e senza capitalizzazione annua dal 21° anno sino al 30°, concludeva per il rigetto del ricorso proposto da con vittoria di spese e compenso. Parte_1
Alla prima udienza di comparizione, il precedente Giudicante assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione e alla successiva udienza, verificato l'esito negativo della mediazione, rinviava per la decisione all'udienza del 28/11/2022. Nelle more la causa veniva assegnata ad altro Giudicante che con ordinanza del 19/06/2023 mutava il rito e procedeva alla nomina di CTU contabile. All'esito del deposito della relazione peritale, la causa veniva rinviata all'udienza del 17/06/2024 differita al 19/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Intervenuta la scrivente sul ruolo del precedente giudicante, fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza.
DIRITTO
Parte attrice ha allegato che per il buono serie Q/P N. 000229 di lire duemilioni sono stati liquidati € 11.552,72, con una differenza al netto delle ritenute fiscali di €
8.280,00. La domanda invocata dall'attrice e inerente l'operatività del principio della letteralità dei titoli di credito, è infondata e deve essere respinta.
È noto che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e che, quindi, non sono veri e propri titoli di credito come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. cit.
(Cass., Sez. Un., 3963/2019; Cass., Sez. Un., 13979/2007; Cass. 27809/2005).
Ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito.
Giova preliminarmente ricordare la normativa di riferimento. L'art. 173 del DPR 156 del 1973, consentiva al Ministero del Tesoro di modificare (con decreto da pubblicarsi nella G.U.), il tasso d'interesse dei buoni fruttiferi postali, prevedendo la possibilità di applicare il nuovo saggio anche ai titoli già emessi, secondo una tabella da mettere a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali.
Il d.lgs 284/1999, art. 7 comma 3, ha abrogato il richiamato art. 173, in relazione tuttavia ai soli rapporti sorti successivamente alla entrata in vigore dei decreti che stabilivano nuove condizioni per i libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali, sicché, per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei detti decreti, sono rimaste operative le norme precedenti, compreso l'art. 173, con conseguente ammissibilità della detta variazione in peius.
Con DM del 13.6.1986, venne istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, identificata dalla lettera “Q”, i cui tassi di rendimento, inferiori ai precedenti, erano contestualmente estesi anche ai buoni delle precedenti serie contrassegnate dalla lettere
“O” e “P”.
L'art. 5 del detto DM prevedeva, altresì, che fossero da considerare a tutti gli effetti titoli della nuova serie, non solo quelli contraddistinti dalla lett. “Q” ma anche i buoni della precedente serie “P”, emessi dall'1.7.1986, sui quali andavano apposti due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura “Q/P” l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi. I buoni postali di cui l'attore è titolare, si inseriscono nel suindicato quadro normativo in quanto appartenenti alla “Serie Q/P” ed essendo stato emesso il 05/02/1988 e pertanto disciplinato proprio dal richiamato decreto ed emesso successivamente allo stesso, senza necessità di timbri aggiuntivi.
D'altronde, non pare irragionevole riservare alla Pubblica Amministrazione una facoltà di modifica nel tempo dei tassi di interessi dei titoli, tenendo conto del variabile andamento dell'economica e delle esigenze di tutela della finanza nazionale e del pubblico risparmio, con particolare riferimento a buoni destinati ad avere una considerevole durata nel tempo.
In tal senso si sono di recente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando, per l'appunto, che "in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del
D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro
19/12/2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, c. 3 D.Lgs.
n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore" (Cassazione, SS.UU., sent. n. 3963 depositata in data
11/2/2019).
Nel caso in esame i buoni oggetto di causa sono stati sottoscritti successivamente al 1 luglio 1986, utilizzando moduli della vecchia serie P e, quanto previsto dall'art. 5 del D.M. citato, apponendovi i due timbri, quello sulla parte anteriore con la dicitura Q/P
e quello sulla parte posteriore, che riporta la misura dei nuovi tassi limitatamente ai primi venti anni, rimanendo visibile la previsione dei rendimenti della precedente serie
"P" relativa all'ultimo decennio.
Tali buoni vanno quindi considerati a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria ed è pacifico che gli interessi per i primi venti anni siano quelli di cui al D.M. 13 giugno
1986.
La questione controversa concerne invece la quantificazione degli interessi per l'ultimo decennio di validità dei buoni. Alle previsioni contenute nei decreti ministeriali è stato riconosciuto il carattere di norme imperative, per la cui conoscenza in capo al risparmiatore non è necessaria alcuna comunicazione (atteso che è a tal fine sufficiente la pubblicità legale assicurata mediante al pubblicazione in GU) e che determinano in via automatica l'integrazione dei contratti già in essere, con la conseguenza che i nuovi saggi di interesse previsti per i buoni di nuova emissione verranno applicati ex art.1339
c.c. (Cass. S.U. n. 3963/2019).
In assenza del carattere letterale del titolo, la mancata specifica deroga degli interessi per l'ultimo decennio non assume, quindi, rilievo decisivo rispetto alle determinazioni del decreto che, come detto, vanno integrate ex art.1339 c.c..
Del resto nel caso in esame, in cui i buoni in questione presentano il doppio timbro e sono stati emessi quando era già vigore il D.M. 16 giugno 1986, quindi non vi è neppure alcuna esigenza di tutela di un affidamento incolpevole (invocato da parte opposta) per gli anni successivi al ventunesimo.
Peraltro, come evidenziato dalla più recenti pronunce di legittimità, “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per
i buoni della serie "Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie
"Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa” (Cassazione civile sez. VI, 03/01/2023, n.87; Cass. Ord. nn.4384/2022;
4748/2022; 4751/2022).
Ancora più recentemente la S.C. con sent.Cass.n.24715/2024 ribadisce che non sono applicabili i rendimenti più elevati previsti dalla precedente serie “P” ed ancora leggibili sul retro del buono postale, nella parte non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alla percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento. La Corte sostiene quindi che non è consentito al possessore del titolo di pretendere, per l'ultimo decennio, gli interessi più favorevoli previsti per la vecchia serie. L'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, infatti, non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante, poiché l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedenti, qualora incompatibili.
Non coglie nel segno il richiamo operato da parte opposta alla pronuncia di Cass., Sez.
Un., n. 13979 del 2007. In quella controversia, infatti, si discuteva di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo. In sostanza, in forza della legislazione vigente all'epoca dell'acquisto dei buoni,
i sottoscrittori dei buoni erano edotti della possibile successiva variabilità del tasso di interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'Amministrazione Pubblica o, comunque, doveva presumersi che di ciò fossero edotti, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante quel genere di titoli (Cass.
SU 13979/2007).
Atteso quanto sopra non può tenersi conto della CTU depositata stante la legittimità della liquidazione operata da secondo i prospetti depositati e allegati alle CP_1
osservazioni inviate al CTU il quale ha così motivato:” ritenuto di non dover fornire delucidazioni alle osservazioni ed ai rilievi mossi dalle parti, conferma i conteggi della bozza trasmessa alle parti “ .
SUL REGIME DELLE SPESE
La peculiarità della fattispecie e la complessità tecnica della normativa applicabile giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio ex art. 92 c.p.c.. .
Restano altresì compensate le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da per le motivazioni sopra espresse;
Parte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali. Restano compensate tra le parti le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino in data 20 maggio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale