TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2022 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Randacio, giusta Parte_1 Parte_2
delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione versata in atti risulta che è affetta da “encefalopatia Controparte_1
congenita evoluta, negli ultimi anni, in severo impaccio motorio al tronco ed agli arti. Attualmente
si rileva tetraparesi atasso-spastica con allettamento cronico ed impossibilità alla stazione eretta
per pronta caduta. Trattasi di persona impossibilitata a tenere la stazione eretta senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore” (cfr. certificato medico redatto dal dott. Persona_1
specialista in neurologia in data 10.09.2024). Da altro certificato medico risulta che “Per quanto
riguarda i due figli e non si sono evidenziati all'esame psichico Per_2 Controparte_1
disturbi psichici attuali, mentre è evidente invece la presenza di deficit sul piano cognitivo e
psicomotorio, ciò che consente di confermare la valutazione fatta precedentemente dal dott. Per_1
(…) In sostanza la valutazione odierna e quella precedente sostanzialmente coincidono, delineando
un quadro di difficoltà cognitiva del gruppo, che nella misura in sta procedendo nella sig.ra Pt_3
(…) implicherà un ulteriore verosimile peggioramento della situazione cognitiva, già grave,
nell'ipotesi molto realistica di un processo demenziale in atti e altresì l'incapacità del gruppo
famigliare a gestire anche i bisogni più elementari, tra cui per esempio le cure mediche. (…)
d'altro canto proprio la complessità della situazione richiede, e richiederà sempre di più, un livello
di tutela molto elevato, onde evitare che si creino situazioni rischiose e pericolose e permettere
invece che si possa organizzare per i figli, in particolare , interventi atti ad aiutarlo a Per_2
mettere in gioco le risorse residue” (cfr. certificato redatto dal dott. specialista in Persona_3
psichiatria in data 30.12.2024). Ascoltata all'udienza del 06.12.2024, l'interdicenda non ha risposto ad alcune delle domande che le sono state poste, dimostrando di avere scarsa cognizione spazio-
temporale.
Occorre valutare, ora, quale strumento risulti più adeguato per garantire un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale e di Cassazione. La Corte di Cassazione, (cfr. tra le altre, Cass. Civ., n. 13584\06 e Cass. Civ., n. 22332/2011) e la
Corte Costituzionale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di “perimetrare” i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del codice Civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.
Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata),
ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2,3,e 4 della
Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perché a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è
consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale),
che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocazione (art 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).
È
per questi motivi
che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona;
il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice
Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura).
Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art.591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”).
Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp.att. c.c.,
e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es.
residenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il
quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 cc, in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi. Nella specie, come accertato dalla documentazione medica versata in atti e dall'esame giudiziale reso, non sarebbe in grado di provvedere autonomamente alla gestione della Controparte_1
propria quotidianità; non sarebbe capace di garantirsi un'assistenza adeguata, individuare una collocazione adeguata né di rilasciare un consenso informato;
un amministratore o un curatore non potrebbe sostituirsi a nelle scelte terapeutiche ma neppure nella gestione di Controparte_1
ogni atto di natura patrimoniale come, invece, nella specie, necessita.
Ritiene, pertanto il Collegio come proprio in applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze debba concludersi che,
nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'interdizione sia l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, risultando lo strumento della amministrazione di sostegno a tali fini,
strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale.
Quanto alla nomina del tutore, in assenza di parenti che si siano resi disponibili a ricoprire l'incarico e considerata la necessità di nomina di soggetti terzi rispetto ai professionisti nominati quali tutori e protutori della madre e del fratello, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi,
ritiene il Collegio di nominare tutore l'Avv. GRAZIANA AICARDI e protutore l'Avv. LUISA
ALESSANDRIA.
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, respinta ogni diversa istanza, così provvede;
pronuncia l'interdizione nei confronti di nata a [...] il [...]; Controparte_1
nomina tutore della medesima l'Avv. GRAZIANA AICARDI;
nomina protutore della medesima l'Avv. LUISA ALESSANDRIA.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Spese di lite integralmente compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Savona in data 10.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Mele dott. Alberto Princiotta