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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/07/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.sa FEDERICA LORENZATTI all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies III co. c.p.c. nella causa civile di primo grado, introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed iscritta al n.
930/2024 tra
C.N. con sede in WCLE9JT Parte_1 P.IVA_1
Londra (UK) Long Acre 37 – 39, in persona del procuratore sig. , Parte_2 rappresentata e difesa per procura allegata alla busta telematica in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro
-parte attrice- nei confronti di:
(P.I. , in persona del legale rappresentante in carica Sig. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. nato a [...], il [...] e Controparte_2 C.F._1 residente in [...] – doc.1) con sede in Via Matteotti n. 3 Lanzo (TO) rappresentata e difesa dall'Avv. Ines CALVI per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-parte convenuta-
CONCLUSIONI per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della
[...]
a ricevere da parte della la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 17.500,00 o in quella ritenuta più giusta dal Giudice per il noleggio dell'elicottero CH – 7
KOMPRESS recante numero di immatricolazione I – 8480. e per l'effetto CONDANNARE la al pagamento a favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 17.500,00 o in quella ritenuta più giusta dal Giudice. ACCERTARE
[...] il diritto della alla restituzione da parte della Parte_1 dell'elicottero CH – 7 KOMPRESS recante numero di immatricolazione I – Controparte_1
8480. e per l'effetto ORDINARE alla di procedere nell'immediato alla Controparte_1 restituzione dell'elicottero CH – 7 KOMPRESS recante numero di immatricolazione I – 8480 alla
IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi in Parte_1 cui un la non sia nelle condizioni restituire l'elicottero. ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE il diritto della ad essere Parte_1 risarcita per la mancata restituzione da parte della dell'elicottero CH – 7 Controparte_1
KOMPRESS recante numero di immatricolazione I – 8480. e per l'effetto
CONDANNARE la al pagamento a favore della Controparte_1 [...] della somma di euro 120.000,00 o in quella ritenuta più giusta dal Parte_1
Giudice.
IN VIA ISTRUTTORIA insiste per Parte_1
l'accoglimento delle prove non ammesse per come già articolate agli atti. IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorar
CONCLUSIONI per parte convenuta:
- rigettare le opposizioni, eccezioni e deduzioni avversarie, - accogliere le conclusioni, così come dedotte nella comparsa di costituzione del 24.5.2024 e qui di seguito riportate: “Nel merito, per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa:
a. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di locazione prodotto da parte attrice e
RIGETTARE la domanda principale di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente CONDANNARE parte attrice alle spese del presente giudizio oltre oneri e accessori;
b. ACCERTARE E DICHIARARE l'avvenuta restituzione dell'elicottero oggetto della controversia da parte della Flying e RIGETTARE la domanda subordinata di parte attrice in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente CONDANNARE parte attrice alle spese del presente giudizio oltre oneri e accessori
c. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo alla
[...]
lasciando alla valutazione equitativa del giudice la Parte_1 quantificazione del relativo danno e, conseguentemente
CONDANNARE la al pagamento in favore della Controparte_3 della somma ritenuta equa dal Giudice. Con vittoria di spese oltre magg. 15%, Controparte_1
c.p.a. 4% e accessori.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
C.N. ha evocato in giudizio l'associazione per sentire
[...] P.IVA_1 Controparte_1 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
Ha premesso in fatto le seguenti circostanze:
• La è una associazione sportiva dilettantistica che ha come scopo Controparte_1 sociale quello di promuovere le attività legate al volo turistico (doc. 1). 2)
• La è una società di diritto inglese partecipata interamente dal sig. Controparte_4
, fratello del Presidente della Flying Wolf sig. Parte_2 CP_2
(doc. 2). Firmato Da: NICOLA DURAZZO
[...]
• Dall'ottobre 2018 la è proprietaria dell'elicottero tipo CH7 HELI – Controparte_4
SPORT, modello CH – 7 KOMPRESS, recante numero di immatricolazione I – 8480 (doc.
3).
• Una volta acquistato, l'elicottero è stato noleggiato dalla alla Pt_1 Controparte_1
(doc. 4). 5) Il noleggio avrebbe dovuto avere una durata di cinque anni, ossia dal 15 ottobre
2018 al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 4, articolo 2), con canone pattuito era di euro 3.500,00 annui (cfr. doc. 4, articolo 3)
Ha allegato parte attrice che la è venuta meno ai propri obblighi e non ha CP_1 provveduto al pagamento di alcun canone per tutta la durata del contratto.
Nel corso dell'anno 2020, il mezzo ha subito un sinistro (doc. 5 – doc. 6 – doc. 7) ed il velivolo è ancora nella disponibilità della convenuta che non ha mai provveduto a restituirlo, nonostante le reiterate richieste.
La società attrice ha quindi chiesto il pagamento di € 17.500,00 quale corrispettivo per il contratto di noleggio dell'elicottero CH-7 RE (matricola I-8480), per il periodo 2018–2023; nonché la restituzione del velivolo o, in subordine, il risarcimento del danno pari a € 120.000,00, quale valore stimato del mezzo.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le allegazioni attoree in quanto infondate.
Parte convenuta ha eccepito, in primo luogo, la simulazione del contratto di noleggio e ha disconosciuto la sottoscrizione del documento prodotto da parte attrice. Ha inoltre dedotto che il contratto effettivamente intercorso tra le parti fosse un comodato d'uso gratuito, come confermato da precedenti dichiarazioni della stessa e da documentazione prodotta in altro giudizio Pt_1 radicatosi avanti al Tribunale di Torino. (R.G. 16121/2022)
La società ha, inoltre, evidenziato come, a discapito di quanto narrato Controparte_1 dall'attore, il velivolo CH 7 REor fosse stato regolarmente restituito, nel corso dell'anno
2020, dalla associazione al Sig. ; di talché non poteva essere accolta la Parte_2 richiesta strumentale avanzata da parte attrice di restituzione dell'elicottero, rimasto da tempo nella disponibilità di parte attrice. Esperita senza esito in corso di causa la mediazione, la controversia è stata istruita con ampia acquisizione documentale e perviene -oggi- in decisione in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 09.07.2025 con il modulo della trattazione scritta.
***
Preliminarmente occorre rigettare le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. La controversia ha natura documentale e può essere decisa in punto di stretto diritto, senza necessità di esperire istruttoria orale, né dare corso alle istanze di esibizione richieste ex art. 210 c.p.c. per le ragioni diffusamente enucleate nell'ordinanza del 14.07.2025 da qui intendersi integralmente trascritta e richiamata.
La domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Parte attrice -a fondamento della propria richiesta restitutoria e di pagamento dei canoni- produce in atti un contratto di noleggio avente ad oggetto il velivolo CH7 HELI – SPORT, modello CH – 7
KOMPRESS, recante numero di immatricolazione I – 8480. (doc. 4)
Allega, poi, che le parti avevano stabilito un canone annuo di noleggio pari ad Euro 3.500,00 e che lo stesso mezzo non sia mai stato restituito formalmente dalla società convenuta, malgrado i plurimi solleciti e nonostante la scadenza naturale del contratto.
Parte resistente paralizza la richiesta restitutoria e di pagamento dei canoni evidenziando, in primo luogo, come il reale accordo esistente fra le parti fosse di comodato gratuito (quindi senza alcun obbligo di corresponsione del canone) e, in secondo ordine, evidenzia come l'elicottero fosse già stata restituito da tempo.
Ciò posto, la domanda attorea si fonda su un contratto di locazione “noleggio” che la convenuta ha disconosciuto tempestivamente ai sensi dell'art. 214 c.p.c., eccependo la simulazione dell'atto e sostenendo che il reale accordo intercorso fosse un comodato d'uso gratuito convenuto fra le parti per ragioni di parentela. Non essendo l'originale nella disponibilità dell'attore (e parimenti non essendo accoglibile la richiesta di esibizione in giudizio del contratto originale, il quale secondo le allegazioni attoree si troverebbe presso l'abitazione di un soggetto terzo privato estraneo al giudizio) non si è potuto procedere a verificazione, rendendo il documento inidoneo a costituire prova scritta, sia per la richiesta restitutoria, sia per il pagamento dei canoni.
Vi è poi motivato convincimento da parte di questo Giudice che le parti, in realtà, avessero pattuito un comodato.
A convergenti conclusioni si perviene tenuto conto, soprattutto, del corredo documentale in atti
(diffida del 10.10.2023 e dichiarazioni rese da parte attrice nel giudizio radicatosi innanzi al
Tribunale di Torino RG 16122/2022); documenti tutti a valenza chiaramente confessoria che depongono per ritenere che fra le parti non esistesse un contratto di noleggio, ma un comodato gratuito.
Destituita di fondamento è dunque la richiesta di pagamento del canone. Quanto alla domanda restituzione del mezzo va evidenziato come la predetta richiesta sia implicitamente da rigettarsi atteso che parte attrice non ha documentato il titolo, né la causa petendi in forza del quale viene richiesta la restituzione del velivolo (scadenza del contratto di noleggio). Il contratto in atti (doc. 4 fasc. attoreo) non è idoneo a costituire alcun titolo per ottenere la restituzione del velivolo poiché è stato disconosciuto e non si è potuto procedere a verificarne l'autenticità né ad utilizzarlo come prova scritta.
In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio comporta l'onere, per la parte che intende avvalersene, di chiederne la verificazione. In mancanza di tale attività, il documento disconosciuto non può essere utilizzato come prova scritta.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che 'il documento disconosciuto, in assenza di verificazione, non può essere posto a fondamento della decisione, né può essere valutato come elemento indiziario' (Cass. civ., sez. III, 20/06/2017, n. 15242; Cass. civ., sez. II, 03/10/2018, n. 24009, Cass. civ., Sez. III, 22/06/2017, n. 15695; Cass. civ., Sez. II,
10/01/2019, n. 389).
La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di verificazione, il documento disconosciuto resta privo di efficacia probatoria, non potendo essere valutato dal giudice ai fini della decisione. Tale principio si applica anche quando il documento sia stato prodotto in copia fotostatica non autenticata, come nel caso di specie, e la parte controinteressata ne abbia tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione.
Nella specie non si è fatto luogo alla verificazione atteso che parte attrice non ha prodotto l'originale del documento.
Non è stata parimenti accolta da questo Giudice l'istanza di esibizione in giudizio rivolta ad un terzo.
In primo luogo, la stessa parte attrice ha dichiarato nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n.1 in termini assai dubitativi ove si trovasse il prefato documento “Viene altresì dato atto di come il doc.
4 sia una copia fotostatica del documento, mentre l'originale si trovi – o si dovrebbe trovare – all'interno dell'immobile della sig.ra ”; rendendo inaccoglibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. Pt_3 perché esplorativa.
Giova, infatti, rammentare che lo strumento processuale dell'istanza ex art. 210 c.p.c. è regolato dal combinato disposto di cui agli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., da cui emerge che l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti e che, inoltre, non sono ammissibili istanze di emissione di provvedimenti ex art. 210 c.p.c. aventi ad oggetto non specifici documenti ma “i documenti” o “tutta la documentazione” relativa a determinati fatti in quanto dette istanze spesso mirano a supplire agli oneri probatori gravanti sulla parte. Nella specie, parte attrice ha agito in giudizio senza nemmeno conservare l'originale del contratto di noleggio e non ha fornito nemmeno un principio di prova scritta per cui l'originale del contratto di cui è causa dovrebbe trovarsi nella disponibilità di un soggetto terzo estraneo al giudizio (ovvero presso la sig.ra ) rendendo, conseguentemente, totalmente esplorativa e infondata Persona_1 la richiesta di esibizione.
La domanda va dunque rigettata.
Parte attrice non ha infine formulato, in via graduata, la domanda di restituzione del mezzo detenuto a titolo di comodato, qualora il Giudice avesse inteso accogliere l'eccezione di simulazione sollevata dalla convenuta, di talché non è possibile scrutinarla, non vi è titolo per la restituzione posto che il contratto di noleggio è stato disconosciuto e non è utilizzabile in causa.
Assorbita è conseguentemente la richiesta subordinata di risarcimento per la presunta perdita del bene, quantificata in € 120.000,00, non essendovi titolo al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice liquidate come da dispositivo, secondo i parametri prossimi a minimi;
il tutto tenuto conto del valore della causa, ex DM 55/2014 in ragione dell'attività processuale svolta, delle questioni giuridiche trattate e della natura della causa.
Non può invece farsi luogo, infine, alla condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi ipotesi né di dolo, né di colpa grave ancorché la linea difensiva di parte attrice si sia rivelata sostanzialmente infondata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
RIGETTA la domanda di parte attrice C.N. Parte_1
con sede in WCLE9JT Londra (UK) Long Acre 37 – 39 per le ragioni di cui in P.IVA_1 motivazione e, per l'effetto,
CONDANNA parte attrice C.N. Parte_1 P.IVA_1 con sede in WCLE9JT Londra (UK) Long Acre 37 – 39 a rifondere le spese di lite del presente giudizio a parte convenuta (P.I. che liquida ex D.M. 55/2014 Controparte_1 P.IVA_2
s.m.i. in Euro 9.000,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie nel limite del 15%, IVA e CPA;
RESPINGE e/o DICHIARA assorbite le altre domande formulate dalle parti.
Così deciso in Ivrea, 21.07.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.sa FEDERICA LORENZATTI all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies III co. c.p.c. nella causa civile di primo grado, introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed iscritta al n.
930/2024 tra
C.N. con sede in WCLE9JT Parte_1 P.IVA_1
Londra (UK) Long Acre 37 – 39, in persona del procuratore sig. , Parte_2 rappresentata e difesa per procura allegata alla busta telematica in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro
-parte attrice- nei confronti di:
(P.I. , in persona del legale rappresentante in carica Sig. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. nato a [...], il [...] e Controparte_2 C.F._1 residente in [...] – doc.1) con sede in Via Matteotti n. 3 Lanzo (TO) rappresentata e difesa dall'Avv. Ines CALVI per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-parte convenuta-
CONCLUSIONI per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della
[...]
a ricevere da parte della la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 17.500,00 o in quella ritenuta più giusta dal Giudice per il noleggio dell'elicottero CH – 7
KOMPRESS recante numero di immatricolazione I – 8480. e per l'effetto CONDANNARE la al pagamento a favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 17.500,00 o in quella ritenuta più giusta dal Giudice. ACCERTARE
[...] il diritto della alla restituzione da parte della Parte_1 dell'elicottero CH – 7 KOMPRESS recante numero di immatricolazione I – Controparte_1
8480. e per l'effetto ORDINARE alla di procedere nell'immediato alla Controparte_1 restituzione dell'elicottero CH – 7 KOMPRESS recante numero di immatricolazione I – 8480 alla
IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi in Parte_1 cui un la non sia nelle condizioni restituire l'elicottero. ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE il diritto della ad essere Parte_1 risarcita per la mancata restituzione da parte della dell'elicottero CH – 7 Controparte_1
KOMPRESS recante numero di immatricolazione I – 8480. e per l'effetto
CONDANNARE la al pagamento a favore della Controparte_1 [...] della somma di euro 120.000,00 o in quella ritenuta più giusta dal Parte_1
Giudice.
IN VIA ISTRUTTORIA insiste per Parte_1
l'accoglimento delle prove non ammesse per come già articolate agli atti. IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorar
CONCLUSIONI per parte convenuta:
- rigettare le opposizioni, eccezioni e deduzioni avversarie, - accogliere le conclusioni, così come dedotte nella comparsa di costituzione del 24.5.2024 e qui di seguito riportate: “Nel merito, per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa:
a. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di locazione prodotto da parte attrice e
RIGETTARE la domanda principale di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente CONDANNARE parte attrice alle spese del presente giudizio oltre oneri e accessori;
b. ACCERTARE E DICHIARARE l'avvenuta restituzione dell'elicottero oggetto della controversia da parte della Flying e RIGETTARE la domanda subordinata di parte attrice in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente CONDANNARE parte attrice alle spese del presente giudizio oltre oneri e accessori
c. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo alla
[...]
lasciando alla valutazione equitativa del giudice la Parte_1 quantificazione del relativo danno e, conseguentemente
CONDANNARE la al pagamento in favore della Controparte_3 della somma ritenuta equa dal Giudice. Con vittoria di spese oltre magg. 15%, Controparte_1
c.p.a. 4% e accessori.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
C.N. ha evocato in giudizio l'associazione per sentire
[...] P.IVA_1 Controparte_1 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
Ha premesso in fatto le seguenti circostanze:
• La è una associazione sportiva dilettantistica che ha come scopo Controparte_1 sociale quello di promuovere le attività legate al volo turistico (doc. 1). 2)
• La è una società di diritto inglese partecipata interamente dal sig. Controparte_4
, fratello del Presidente della Flying Wolf sig. Parte_2 CP_2
(doc. 2). Firmato Da: NICOLA DURAZZO
[...]
• Dall'ottobre 2018 la è proprietaria dell'elicottero tipo CH7 HELI – Controparte_4
SPORT, modello CH – 7 KOMPRESS, recante numero di immatricolazione I – 8480 (doc.
3).
• Una volta acquistato, l'elicottero è stato noleggiato dalla alla Pt_1 Controparte_1
(doc. 4). 5) Il noleggio avrebbe dovuto avere una durata di cinque anni, ossia dal 15 ottobre
2018 al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 4, articolo 2), con canone pattuito era di euro 3.500,00 annui (cfr. doc. 4, articolo 3)
Ha allegato parte attrice che la è venuta meno ai propri obblighi e non ha CP_1 provveduto al pagamento di alcun canone per tutta la durata del contratto.
Nel corso dell'anno 2020, il mezzo ha subito un sinistro (doc. 5 – doc. 6 – doc. 7) ed il velivolo è ancora nella disponibilità della convenuta che non ha mai provveduto a restituirlo, nonostante le reiterate richieste.
La società attrice ha quindi chiesto il pagamento di € 17.500,00 quale corrispettivo per il contratto di noleggio dell'elicottero CH-7 RE (matricola I-8480), per il periodo 2018–2023; nonché la restituzione del velivolo o, in subordine, il risarcimento del danno pari a € 120.000,00, quale valore stimato del mezzo.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le allegazioni attoree in quanto infondate.
Parte convenuta ha eccepito, in primo luogo, la simulazione del contratto di noleggio e ha disconosciuto la sottoscrizione del documento prodotto da parte attrice. Ha inoltre dedotto che il contratto effettivamente intercorso tra le parti fosse un comodato d'uso gratuito, come confermato da precedenti dichiarazioni della stessa e da documentazione prodotta in altro giudizio Pt_1 radicatosi avanti al Tribunale di Torino. (R.G. 16121/2022)
La società ha, inoltre, evidenziato come, a discapito di quanto narrato Controparte_1 dall'attore, il velivolo CH 7 REor fosse stato regolarmente restituito, nel corso dell'anno
2020, dalla associazione al Sig. ; di talché non poteva essere accolta la Parte_2 richiesta strumentale avanzata da parte attrice di restituzione dell'elicottero, rimasto da tempo nella disponibilità di parte attrice. Esperita senza esito in corso di causa la mediazione, la controversia è stata istruita con ampia acquisizione documentale e perviene -oggi- in decisione in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 09.07.2025 con il modulo della trattazione scritta.
***
Preliminarmente occorre rigettare le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. La controversia ha natura documentale e può essere decisa in punto di stretto diritto, senza necessità di esperire istruttoria orale, né dare corso alle istanze di esibizione richieste ex art. 210 c.p.c. per le ragioni diffusamente enucleate nell'ordinanza del 14.07.2025 da qui intendersi integralmente trascritta e richiamata.
La domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Parte attrice -a fondamento della propria richiesta restitutoria e di pagamento dei canoni- produce in atti un contratto di noleggio avente ad oggetto il velivolo CH7 HELI – SPORT, modello CH – 7
KOMPRESS, recante numero di immatricolazione I – 8480. (doc. 4)
Allega, poi, che le parti avevano stabilito un canone annuo di noleggio pari ad Euro 3.500,00 e che lo stesso mezzo non sia mai stato restituito formalmente dalla società convenuta, malgrado i plurimi solleciti e nonostante la scadenza naturale del contratto.
Parte resistente paralizza la richiesta restitutoria e di pagamento dei canoni evidenziando, in primo luogo, come il reale accordo esistente fra le parti fosse di comodato gratuito (quindi senza alcun obbligo di corresponsione del canone) e, in secondo ordine, evidenzia come l'elicottero fosse già stata restituito da tempo.
Ciò posto, la domanda attorea si fonda su un contratto di locazione “noleggio” che la convenuta ha disconosciuto tempestivamente ai sensi dell'art. 214 c.p.c., eccependo la simulazione dell'atto e sostenendo che il reale accordo intercorso fosse un comodato d'uso gratuito convenuto fra le parti per ragioni di parentela. Non essendo l'originale nella disponibilità dell'attore (e parimenti non essendo accoglibile la richiesta di esibizione in giudizio del contratto originale, il quale secondo le allegazioni attoree si troverebbe presso l'abitazione di un soggetto terzo privato estraneo al giudizio) non si è potuto procedere a verificazione, rendendo il documento inidoneo a costituire prova scritta, sia per la richiesta restitutoria, sia per il pagamento dei canoni.
Vi è poi motivato convincimento da parte di questo Giudice che le parti, in realtà, avessero pattuito un comodato.
A convergenti conclusioni si perviene tenuto conto, soprattutto, del corredo documentale in atti
(diffida del 10.10.2023 e dichiarazioni rese da parte attrice nel giudizio radicatosi innanzi al
Tribunale di Torino RG 16122/2022); documenti tutti a valenza chiaramente confessoria che depongono per ritenere che fra le parti non esistesse un contratto di noleggio, ma un comodato gratuito.
Destituita di fondamento è dunque la richiesta di pagamento del canone. Quanto alla domanda restituzione del mezzo va evidenziato come la predetta richiesta sia implicitamente da rigettarsi atteso che parte attrice non ha documentato il titolo, né la causa petendi in forza del quale viene richiesta la restituzione del velivolo (scadenza del contratto di noleggio). Il contratto in atti (doc. 4 fasc. attoreo) non è idoneo a costituire alcun titolo per ottenere la restituzione del velivolo poiché è stato disconosciuto e non si è potuto procedere a verificarne l'autenticità né ad utilizzarlo come prova scritta.
In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio comporta l'onere, per la parte che intende avvalersene, di chiederne la verificazione. In mancanza di tale attività, il documento disconosciuto non può essere utilizzato come prova scritta.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che 'il documento disconosciuto, in assenza di verificazione, non può essere posto a fondamento della decisione, né può essere valutato come elemento indiziario' (Cass. civ., sez. III, 20/06/2017, n. 15242; Cass. civ., sez. II, 03/10/2018, n. 24009, Cass. civ., Sez. III, 22/06/2017, n. 15695; Cass. civ., Sez. II,
10/01/2019, n. 389).
La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di verificazione, il documento disconosciuto resta privo di efficacia probatoria, non potendo essere valutato dal giudice ai fini della decisione. Tale principio si applica anche quando il documento sia stato prodotto in copia fotostatica non autenticata, come nel caso di specie, e la parte controinteressata ne abbia tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione.
Nella specie non si è fatto luogo alla verificazione atteso che parte attrice non ha prodotto l'originale del documento.
Non è stata parimenti accolta da questo Giudice l'istanza di esibizione in giudizio rivolta ad un terzo.
In primo luogo, la stessa parte attrice ha dichiarato nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n.1 in termini assai dubitativi ove si trovasse il prefato documento “Viene altresì dato atto di come il doc.
4 sia una copia fotostatica del documento, mentre l'originale si trovi – o si dovrebbe trovare – all'interno dell'immobile della sig.ra ”; rendendo inaccoglibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. Pt_3 perché esplorativa.
Giova, infatti, rammentare che lo strumento processuale dell'istanza ex art. 210 c.p.c. è regolato dal combinato disposto di cui agli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., da cui emerge che l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti e che, inoltre, non sono ammissibili istanze di emissione di provvedimenti ex art. 210 c.p.c. aventi ad oggetto non specifici documenti ma “i documenti” o “tutta la documentazione” relativa a determinati fatti in quanto dette istanze spesso mirano a supplire agli oneri probatori gravanti sulla parte. Nella specie, parte attrice ha agito in giudizio senza nemmeno conservare l'originale del contratto di noleggio e non ha fornito nemmeno un principio di prova scritta per cui l'originale del contratto di cui è causa dovrebbe trovarsi nella disponibilità di un soggetto terzo estraneo al giudizio (ovvero presso la sig.ra ) rendendo, conseguentemente, totalmente esplorativa e infondata Persona_1 la richiesta di esibizione.
La domanda va dunque rigettata.
Parte attrice non ha infine formulato, in via graduata, la domanda di restituzione del mezzo detenuto a titolo di comodato, qualora il Giudice avesse inteso accogliere l'eccezione di simulazione sollevata dalla convenuta, di talché non è possibile scrutinarla, non vi è titolo per la restituzione posto che il contratto di noleggio è stato disconosciuto e non è utilizzabile in causa.
Assorbita è conseguentemente la richiesta subordinata di risarcimento per la presunta perdita del bene, quantificata in € 120.000,00, non essendovi titolo al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice liquidate come da dispositivo, secondo i parametri prossimi a minimi;
il tutto tenuto conto del valore della causa, ex DM 55/2014 in ragione dell'attività processuale svolta, delle questioni giuridiche trattate e della natura della causa.
Non può invece farsi luogo, infine, alla condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi ipotesi né di dolo, né di colpa grave ancorché la linea difensiva di parte attrice si sia rivelata sostanzialmente infondata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
RIGETTA la domanda di parte attrice C.N. Parte_1
con sede in WCLE9JT Londra (UK) Long Acre 37 – 39 per le ragioni di cui in P.IVA_1 motivazione e, per l'effetto,
CONDANNA parte attrice C.N. Parte_1 P.IVA_1 con sede in WCLE9JT Londra (UK) Long Acre 37 – 39 a rifondere le spese di lite del presente giudizio a parte convenuta (P.I. che liquida ex D.M. 55/2014 Controparte_1 P.IVA_2
s.m.i. in Euro 9.000,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie nel limite del 15%, IVA e CPA;
RESPINGE e/o DICHIARA assorbite le altre domande formulate dalle parti.
Così deciso in Ivrea, 21.07.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)