Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 17273/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario Dr.ssa Maria
Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc
Nelle cause civili iscritte al n. 17273/2022 e al n. 17275/22 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento 12/2022 DBC e riunite con provvedimento assunto in data 10.04.2025, e vertente tra in persona del legale Parte_1
rappresentante pt Partiva IVA , con sede in Sestu (CA), e P.IVA_1
,CF: C.F. , quale legale rappresentante Parte_2 C.F._1
pt della Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Paolo Francica ( CF
), Roberta Valentini (CF ), dello C.F._2 C.F._3
studio , e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Controparte_1
via Principe Amedeo n. 3, in virtù di mandati rilasciati rispettivamente ai singoli atti di opposizione;
OPPONENTI
E
Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliata ex lege in Napoli alla via A. Diaz, n.11
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza del 10 aprile 2025 si è svolta a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/
2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note.
Pertanto, preso atto della partecipazione delle parti all'udienza ex art, 127 ter mediante il deposito delle note di trattazione scritta ex art,. 127 ter e che nessuna delle parti ha richiesto la trattazione in presenza, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, dopo aver proceduto ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 40 e 274 cpc, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza, allegando al verbale del processo rg.
17273/2022.
Preliminarmente al merito deve darsi atto che i singoli ricorsi ad istanza della società recante RG. 17273/2022, depositato in data 14.07.2022 e Parte_1
assegnato alla GI dr.ssa Giugliano Maria Rosaria e quello ad opposizione di Pt_2
nella sua qualità di legale rappresentante dell' azienda, recante Rg
[...]
17275/2022 e depositato pari data, assegnato al GI dr. Amura Marcello, hanno avuto ad oggetto l'opposizione alla medesima ordinanza ingiunzione di pagamento n.° 12/2022/ DBC , in quanto obbligati in solido.
- 2 - All'udienza di decisione del 6.2.2025 del fascicolo RG. 17275/2022 il GI dr. Amura rilevato che pendeva altro giudizio recante RG 17273/22 dinanzi alla dott.ssa Maria
Corvino Sezione X civile Tribunale di Napoli, ad istanza della avente ad Parte_1
oggetto l'opposizione alla medesima ordinanza ingiunzione emessa in danno degli obbligati in solido e rilevato sussistenti i profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, rimetteva la causa dinanzi al Presidente di Sezione per la valutazione dei presupposti di cui all' art. 274 cc.
Che il Presidente della Sezione con decreto del 7.02.2025 disponeva che il fascicolo con rg, 17275/2022 pendente dinanzi al Gi Dr. Amura fosse rimesso dinanzi a questo giudice, titolare del fascicolo antecedente e recante Rg. 17273/2022 per l' adozione dei provvedimenti della riunione;
Con successivo decreto del 17.2.25, in ottemperanza al provvedimento presidenziale, questo Giudice fissava l'udienza di discussione di entrambi i procedimenti all' udienza del 10.04.25 dinanzi a sè per l'adozione dei provvedimenti relativi all' art. 274 cpc e per la discussione e decisione delle cause riunite, e successivamente ritenuto che non fosse necessaria la presenza delle parti essendo già stata espletata la discussione orale dei singoli procedimenti alle udienze del 3 e 6 febbraio 2025, ne fissava con successivo decreto la trattazione ex art. 127 ter cpc,
All' udienza del 10 aprile 2025 chiamata la causa in modalità ex art. 127 ter cpc questo giudice ritenuta la connessione oggettiva (trattandosi di opposizione alla medesima ordinanza ingiunzione n.° 2/2022 DBC nota prot- 68783) e parzialmente soggettiva, disponeva la riunione della causa recante Rg. 17275/2025 al fascicolo
Rg. 17273/2025 e all' esito dell' esame degli atti a trattazione scritta depositati solo dagli opponente decide la causa con la seguente motivazione.
°°°°°°
- 3 - La e il responsabile in solido Parte_3 Pt_2
con ricorsi depositati in data 14.07.2022 hanno proposto opposizione
[...] avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento 12/2022/ DBC avente prot. n. 68783 del 14/06/2022 notificata dal
[...]
con cui Controparte_3
si ingiungeva alla stessa in qualità di obbligata in solido con il suo Parte_3
legale rappresentante Dott. , individuato come trasgressore, il Parte_2 pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 24 bis , commi 5 e 6 , dl n. 83/2012 conv. con modificazioni dalla legge n. 134/2012, a seguito di accertamento effettuato dal sopra citato in data 30.06.2021. CP_3
In tale circostanza di tempo, dal call center afferente alla società ricorrente, alle ore
18.44 era partita una chiamata outbound diretta all'utenza di servizio 3356472107, in dotazione dell' ed effettuata tramite la numerazione 025555666; CP_3
In seguito al monitoraggio era emerso che l'operatore omettendo di fornire l'informazione preliminare inerente il paese in cui era fisicamente collocato, e nel caso di specie, l'Albania, se non dopo esplicita richiesta del verbalizzante, aveva violato la normativa sopra citata.
Le parti ricorrenti eccepivano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 comma 1 legge n. 689/81 non avendo l' contestato immediatamente CP_3 all'operatore del call center la condotta ritenuta illegittima ed in particolare l'omissione delle informazioni di cui all'art. 24 bis comma 5 dl 83/2012 e ss. mm.
ii., sottolineando che la conoscenza del rilevamento operato dall' avrebbe CP_3
favorito l'interruzione della condotta illegittima, nonché la partecipazione ai primi atti dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio, in ossequio ai diritti di partecipazione e difesa sanciti dall'art. 25 comma 2 Cost.
Contestavano altresì l' inosservanza dell'art. 3 legge n. 241/90 non essendo state indicate nell'atto di notifica, se non in modo del tutto generico, con una mera nota
- 4 - di stile, le ragioni della non immediata contestazione della violazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 2 legge 689/81 per essere stati gli estremi della violazione notificati agli interessati ben oltre il termine di 90 gg. previsti dalla disposizione sopra citata.
Nel merito impugnavano la sanzione, in quanto l'omissione delle informazioni prescritte dall'art. 24 bis co. 5 dl 83/2012 e ss.mm. ii. era stata conseguenza dell'infedele comportamento di un dipendente che non si era attenuto alle puntuali e precise indicazioni dell' la quale aveva adottato policies molto stringenti, Pt_4
prevedendo protocolli di istruzione dei propri operatori, procedimenti interni di verifica e sanzioni gravi per le trasgressioni, e per questo, non era ascrivibile alcuna responsabilità nemmeno a titolo di mera colpa dell' azienda.
I ricorrenti, premettendo che avrebbe comunque provveduto al pagamento della sanzione ma solo per estrema cautela e non per acquiescenza o rinuncia ai propri diritti, chiedevano che fosse dichiarata la nullità o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione 272022/DBC trasmessa con nota prot. n. 68783 del 14.06.2022 con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza della causa rg. 17273/2022 del 3 luglio 2023, veniva concesso nuovo termine per la rinotifica al Controparte_4
, che successivamente si costituiva in giudizio il 30.10.2024,
[...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto da entrambi i ricorrenti nei rispettivi procedimenti e chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
Alle successive udienze di decisione del 3.02.2025 dinanzi al Giudice Corvino per il fascicolo Rg 17273/2022 e del 6.02.2025 dinanzi al GI Amura per il fascicolo
17275/2022, le parti depositavano note difensive con cui precisavano istanze e conclusioni chiedendo decidersi la causa.
- 5 - All' esito del provvedimento del Presidente di Sezione che rimetteva il procedimento Rg 12275/2022 dinanzi al Giudice Onorario dr.ssa Corvino, già titolare del procedimento ad istanza della le cause sono state riunite. Parte_1
Preliminarmente il Tribunale deve dichiarare l'esatta instaurazione del contraddittorio tra le parti nei rispettivi procedimenti poi riuniti, che risultano costituite telematicamente come dispone l'art. 16 bis c.p.c. del DL 179/2012 trasfuso nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile 196 quater, nonché art. 1 comma 17 lettera b l. 206/2021.
Sempre in via preliminare al merito il Tribunale non può non rilevare che il provvedimento ingiuntivo dell'Amministrazione presenti tutti gli elementi sufficienti per l'individuazione del processo di motivazione sotto il profilo logico giuridico della sanzione e che nessuna violazione del diritto di difesa nel corso dell'accertamento ispettivo compiuto dalla Amministrazione si sia verificato, ai danni della Società ricorrente e del suo legale rappresentante.
Invero, come risulta dal verbale dell'Organo accertatore allegato agli atti, la chiamata effettuata in data 30.06.2021 alle ore 18.44 diretta all'utenza di servizio
3356472107 tramite la numerazione 025555666 relativa ai call center della città di
Milano, avveniva da un call center collocato in Albania, paese extra UE, come non contestato dalla medesima società in seguito a richiesta di chiarimenti da Parte_1 parte dell'ispettorato.
Trattandosi di paese extra UE la normativa vigente (art. 24 bis , commi 4, 5 e 6 DL
n. 83/2012 convertito in legge n. 134 /2012, come sostituito dalla legge n.
232/2016) prevede espressamente che : “Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui
l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorionazionale.
Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un call center deve essere
- 6 - preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamentecollocato.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.”
Nel caso che ci occupa, è pacifica dunque e non contestata dalla parte opponente la suddetta violazione quale omissione della provenienza del paese da cui è effettuata la chiamata.
Riguardo il procedimento di accertamento risulta che il CP_2 Controparte_3
Direzione Divisione XII-
[...] Controparte_3 CP_3
in data 21.07. 2021 faceva pervenire a la nota prot. Controparte_3 Parte_1
n. 114842 di avvio dell'attività investigativa, richiedendo ufficialmente informazioni sulla collocazione geografica del call center dal quale era provenuta la chiamata nonché i dati identificativi del soggetto committente, la mappatura delle sedi, anche estere e le numerazioni telefoniche utilizzate.
Inoltre, l'attività di monitoraggio dell'Ispettorato era stata massimamente divulgata, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero di “Avviso agli operatori economici del settore call center” oltre ad apposita informativa alle associazioni di categoria in data 17.02.2021 con nota prot. 26003.
Successivamente, con nota acquisita al prot. 116371 del 26.07.2021 la società comunicava che il servizio telefonico di contatto attraverso la numerazione Parte_1
025555666 veniva offerto dalla suddetta società per il tramite della Mutui.it
Albanian Branch, sede Rrgua Sami Frasheri, 32 Tirana (AL).
Si concludeva in tal modo, l'attività istruttoria Ministeriale generata dalla chiamata outbond del 30.06.2021 e con nota prot. n. 160231 del 22.10.2021 venivano notificati gli estremi della violazione prevista dall'art. 24 bis commi 5 e 6 DL
- 7 - 83/2012 con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 24 bis comma 7 della stessa legge.
Gli opponenti hanno anche contestato la violazione dell' art. 14 co 2 della l. 689/81 sul presupposto che il termine per il procedimento decorresse dalla data della pec contenente le informazioni richieste dall'Amministrazione inviata dalla società in data 23.07.2021. Pertanto essendo decorsi i 90 gg previsti dalla legge tra la chiusura delle indagini e la notifica della sanzione, avvenuta in data 22.10.2021, ne eccepivano la decadenza temporale e conseguente nullità, a nulla rilevando la data di protocollazione da parte della PA del 26.07.2021.
L'Avvocatura faceva rilevare che la ricezione del documento essendo avvenuta di venerdi in orario di chiusura degli uffici non poteva che essere stata protocollata solo nel primo giorno utile che cadeva il lunedì, data da cui partiva il termine il procedimento destinato all' irrogazione della sanzione.
Ora sul punto il Tribunale, a fronte delle reciproche e divergenti posizioni tra le parti sulla tempestività della sanzione nel rispetto della normativa, non può non ritenere che la ricostruzione della parte opponente che considera il dies a quo decorrente dalla data dell' invio della pec svuoterebbe del tutto la rilevanza del procedimento di protocollazione che invece nella attuale disciplina rileva quale infrastruttura di base, destinata a realizzare concretamente il processo complessivo di ammodernamento della pubblica amministrazione, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di buon andamento, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa, idoneo a rendere effettivi e concreti i valori Costituzionali riguardanti l'azione amministrativa.
Segnatamente, i numerosi interventi legislativi che si sono avvicendati nell'organizzazione del protocollo informatico, istituito con D.P.R. 20 Ottobre 1998
n. 428, ed attualmente disciplinato dal Capo IV del D.P.R. n. 445/00 e dagli artt. 40
e ss del D. Lgs 82/05 e s.m.i., hanno puntualizzato che sono oggetto di registrazione obbligatoria tutti i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i
- 8 - documenti informatici e che il sistema di gestione informatica dei documenti deve garantire la corretta e puntuale registrazione del protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
infatti, attraverso la protocollazione avviene la memorizzazione di varie informazioni, quali il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
l'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
la data e protocollo del documento ricevuto, l'impronta del documento informatico.
Ne deriva che il protocollo inserito automaticamente nel sistema della PA fa fede, con valore giuridico, dell'effettivo ricevimento e spedizione del documento e pertanto la documentazione non registrata presso il Servizio Protocollo viene considerata giuridicamente inesistente per la pubblica amministrazione in quanto il registro del protocollo è atto pubblico di fede privilegiata che certifica le informazioni connesse all'elenco dei protocolli registrati nell'arco di uno stesso giorno e soggiace alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa in materia. (cfr. Delib.
A.I.P.A. 23 novembre 2000 n. 51 Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18 c. 3 D.P.R. 10/11/97 n. 513; Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 Ottobre 1999).
Il protocollo di ricezione e invio atti infatti serve ad assegnare a un documento due dati fondamentali per la sua efficacia come fonte di prova, affidabile e opponibile ai terzi: la data certa e la provenienza certa, che sono garantite dalla terza parte fidata rappresentata dall'archivista nella sua attività di pubblico ufficiale, cioè di notaio del soggetto per il quale lavora. Attraverso di esso le Amministrazioni pubbliche esercitano principalmente due funzioni: funzione notarile, di tipo attestativo, certificatorio, inerente all'efficacia dell'azione amministrativa;
funzione
- 9 - gestionale, di carattere organizzativo, legata alla gestione dei flussi documentali.
Sotto il primo profilo, il protocollo ha natura di atto pubblico di fede privilegiata ed
è il principale strumento di trasparenza dell'attività amministrativa che serve anche per la tutela del terzo.
Tornando al caso che ci occupa, tenendo presente le disposizioni previste in tema di ricevimento atti presso la PA come regolamentato, è evidente che la pec di risposta della inviata il 23.7.2021 anche oltre l'orario regolamentare di un ufficio Parte_1
pubblico non poteva per il sol fatto di essere stata trasmessa al sistema, assumere la funzione di atto di chiusura delle indagini, in quanto occorreva anche la corrispondente presa in carico del documento da parte dell'Amministrazione per vagliarne il contenuto, in ordine alla sua conformità alle informazioni richieste, nei modi sopra descritti, e quindi ricevere l' acquisizione formale dall' Ufficio competente.
Vieppiù che la funzione più importante del protocollo relativamente alla emissione di un provvedimento sanzionatorio è quella di supportare, tramite evidenze giuridico-probatorie, i processi decisionali e motivazionali a tutto vantaggio del destinatario della sanzione, che quindi riceve il report dell'iter amministrativo del provvedimento.
In ogni caso il Tribunale deve riscontrare che l'attività investigativa approfondita e rigorosa e non basata sulle mere dichiarazioni dell'operatore di call center extra UE nel caso in esame, rivestiva un ruolo fondamentale nell'interesse del potenziale trasgressore e del suo responsabile in solido ed infatti sul punto vi è Parte_1 giurisprudenza costante, (ex multis Cass. 25/10/2019, n. 274059) secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il
- 10 - rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato”;
e ancora, Cass. 6/11/2009, n. 23608, ove è affermato che “In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito dell' intero procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981”.
Venendo ora alla doglianza della omessa contestazione immediata come eccepito dagli opponenti deve rilevarsi che essa non avrebbe potuto avvenire per telefono, in quanto l'accertatore per formularla in modo corretto avrebbe dovuto necessariamente conoscere i dati identificativi della società a cui faceva capo l'operatore, nonché eventuali responsabili in solido, per non incorrere in una errata contestazione ad un soggetto diverso da quello tenuto a rispondervi. Correttamente, dunque, il evidenzia nell'atto ingiuntivo contestato che: “per le modalità CP_2
proprie del call center con cui si è svolto l'accertamento” non si sarebbe potuto pervenire a elementi certi e immediati su tali circostanze e pertanto non è ravvisabile la carenza di motivazione ex art. 3 legge n. 241/90 lamentata dalle parti opponenti, in quanto l'ingiunzione risultava formulata in modo chiaro e circostanziato e consentendo all'ingiunta società e al suo coobbligato in Parte_1
solido di far valere le proprie ragioni e di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente previsto conoscendo in modo esauriente le motivazioni dell' addebito.
- 11 - A ulteriore riprova, la società in seguito all'accertamento ispettivo, inviava Parte_1
memoria difensiva ex art. 18 legge 689/81 chiedendo al Ministero l'audizione, che veniva poi svolta on line il 31.05.2022, partecipando così, attivamente, al procedimento sanzionatorio, ribadendo le ragioni riproposte nella presente opposizione, senza che fossero preclusi i termini per il riesame.
Parimenti va disattesa anche la doglianza degli opponenti che escludono la responsabilità dell' azienda a titolo di colpa, per aver adottato la formazione preventiva e programmatica dei suoi operatori di call center anche al fine di evitare la violazione degli obblighi ex art. 24 bis comma 5 DL 83/2012. In tal modo l' azienda intende esimersi da responsabilità ascrivendo pertanto l'illecito alla mera condotta infedele del dipendente che risultava sanzionato dalla medesima società confermando in tal modo pertanto la violazione della procedura delle chiamate dall' estero.
A tal proposito il Tribunale non può che rilevare che la normativa posta a base della sanzione viene in essere al fine di regolamentare le modalità delle attività svolte dalle aziende attraverso i call center, intesi come centri e portatori di attività di affari ma giammai fa espresso riferimento alle responsabilità dei singoli lavoratori che agiscono alle dipendenze della società non potendo subire le conseguenze di una norma regolatrice delle attività dell' utilizzo del call center in paesi extra Ue da cui l' azienda ha tratto un chiaro vantaggio.
Peraltro riguardo il requisito della responsabilità personale dell' illecito come previsto dalla l. 689/81 è garantito non dall' attribuzione al dipendente ma al legale rappresentante pt dell' azienda quale trasgressore ascritto come un suo comportamento personale di culpa in vigilando ed in eligendo e/o della sua Branch in quanto “attraverso forme estese di responsabilità aggravata (fino al limite estremo della responsabilità oggettiva prevista dall'art. 6, comma 3), il sistema mira a dissuadere quelle condotte (in vigilando o in eligendo) che possono agevolare la violazione delle norme amministrative. Il principio di personalità non
- 12 - ne risulta né contraddetto né attenuato, ma certamente ricondotto alla sua reale e naturale funzione garantistica che non esclude la visione dell'illecito come fatto di rilevanza sociale piuttosto che quale mero episodio della vita del singolo” (Cass.
SS.UU., n. 22082/2017).
Pertanto, allo stato degli atti, l'opposizione proposta da entrambi gli obbligati in solido e , nella sua qualità di legale rappresentante pt, con i Parte_1 Parte_2
procedimenti Rg. 17275/2025 e Rg. 17273/2022, riuniti all' udienza del 10 aprile
2025, deve essere rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i procedimenti tenuto conto della peculiarità e novità delle questioni esaminate e dei contrasti giurisprudenziali in materia, tenuto conto delle attività svolte dalle parte, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al n. RG 17273/2022 previa riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva della causa civile iscritta al n. RG
17275/22, alla presente, così provvede:
a) Rigetta entrambi ricorsi in opposizione all' ordinanza ingiunzione N.° 12/2022
DBC (prot. 68783), proposti dagli obbligati in solido tra loro, per le motivazioni esposte,
b) Compensa interamente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Napoli all' esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 10 aprile 2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Corvino
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