Ordinanza cautelare 15 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/08/2025, n. 6871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6871 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06871/2025REG.PROV.COLL.
N. 03154/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3154 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo, 20;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 1698/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS-, cittadino rumeno, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il decreto a mezzo del quale il Ministro dell’interno ha respinto in data 12 aprile2018 la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dallo stesso ai sensi dell’art. 9 lett. d) della legge n. 91/1992.
1.1. L’Amministrazione ha ritenuto ostativa alla concessione dello status di cittadino la condanna del ricorrente “per uso di atto falso (reato p. e p. dall’art. 489 c.p.), giusta decreto penale n. 396/98 del 4 marzo 1998, e l’omessa relativa dichiarazione nella domanda di concessione della cittadinanza, in ragione della quale è incorso in una nuova violazione del codice penale”.
1.2. Il signor -OMISSIS-, in prime cure, ha dedotto, quali motivi di ricorso, un’unica articolata censura rubricata in: violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per deficit istruttorio e motivazionale.
1.3. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso.
1.3.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il cittadino comunitario, con un unico articolato motivo e ne ha chiesto la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso, proposto in prime cure.
1.4. Si è costituito il Ministero dell’interno e ha chiesto la reiezione dell’appello.
2. Nell’udienza del 26.6.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello, che con l’unico motivo allega l’erronea applicazione delle norme dettate in materia di cittadinanza da parte del primo giudice, è infondato.
3.1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione – ossia quale modalità di acquisto della cittadinanza italiana da parte della persona straniera (nella specie cittadino comunitario art. 9 lett. d) che ne fa richiesta e che è in possesso di determinati requisiti previsti per legge - presuppone il bilanciamento dell’interesse pubblico, da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale con l’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze. Non si tratta, infatti, di una autorizzazione, che si limita a rimuovere un limite a un preesistente diritto, ma di una concessione che in quanto tale conferisce nuove posizioni giuridiche attive (recte: status ).
3.2. La costante giurisprudenza ha avuto modo di statuire che: “il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).
3.3. È stato, altresì, chiarito che il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022, n. 104). Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).
4. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza, per difetto di motivazione rilevando che l’Amministrazione, non avrebbe operato “in concreto” alcuna valutazione sulla personalità del soggetto, tanto più che il contestato diniego di concessione della cittadinanza italiana risulta
motivato, a dire dell’appellante - con riferimento all’emersione - in seguito all'esperimento dell'attività informativa – di un atto falso (reato p. e p. dall’art. 489 c.p.), giusta decreto penale n. 396/1998), e l’omessa relativa dichiarazione nella domanda di concessione della cittadinanza, in ragione della quale sarebbe incorso in una nuova violazione del codice penale. Inoltre evidenzia di essere pienamente integrato lavorando da molti anni in Italia con regolare occupazione, non potendo a suo dire l’’unico procedimento penale che si menziona, rappresentare un modus vivendi ostativo nel tempo al rilascio della cittadinanza italiana.
4.1. Alla stregua delle suestese coordinate ermeneutiche deve essere, quindi, vagliata la legittimità o meno del provvedimento gravato ed avallato dalla sentenza oggi impugnata.
4.2. Dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dal decreto ministeriale gravato risulta che l’appellante ha omesso di dichiarare nella domanda di cittadinanza la sopra indicata condanna penale per violazione dell’articolo 489 del codice penale (uso di atto falso), incorrendo per ciò stesso in ulteriore violazione delle disposizioni di cui al citato codice penale a causa di tale omissione.
4.3. In definitiva dalla motivazione posta a base del diniego impugnato, emerge un giudizio di non compiuta integrazione dell’appellante nel tessuto sociale, con una valutazione anche indipendente, rispetto alla vicenda penalistica, della condotta relativa all’uso di atto falso. Si tratta di un apprezzamento di merito amministrativo non solo immune da vizi di legittimità ma anche del tutto ragionevole e proporzionato alla luce di tali condotte rilevanti anche penalmente, sicché ben si giustifica un giudizio di non perfetta integrazione sociale nei confronti di soggetto autore di siffatte condotte.
5. Ne deriva che, nei limiti del già citato sindacato estrinseco consentito al giudice in questo tipo di procedimenti, non appaiono sussistenti i vizi lamentati dal ricorrente, apparendo recessive le circostanze afferenti al suo radicamento in Italia, radicamento che può essere altrimenti tutelato attraverso il conseguimento di titoli di soggiorno.
6. Ne segue il rigetto dell’appello.
7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del cittadino comunitario.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.