Articolo 29 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 dicembre 1960
Art. 29.
Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, e' costituito un Collegio sindacale composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti di cui:
a) uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;
c) tre effettivi e due supplenti di cui rispettivamente due effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio, ed uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei venditori ambulanti eletti dall'assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 24, secondo comma lettera c).

Il Collegio sindacale, che e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformita' delle norme contenute nell' articolo 2401 del Codice civile , in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960
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