Ordinanza cautelare 13 gennaio 2017
Ordinanza collegiale 14 dicembre 2017
Ordinanza collegiale 16 marzo 2018
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/05/2023, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 01519/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02933/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2933 del 2016, proposto da associazione ANFE - Delegazione provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fulvio Ingaglio La Vecchia, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Palermo, piazza Luigi Sturzo n. 4;
contro
Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
- della nota prot. 46342 del 16/08/2016 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio 1- Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua, con la quale è stato comunicato all'ANFE SR, a mezzo pec, l’irricevibilità dell’istanza di contributo ID01215 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento della occupabilità in Sicilia avanzato a seguito dell'Avviso 8/2016 a valere sul P0 FSE Sicilia 2014-2020;
- ove occorrer possa - in parte qua - del Decreto 2895/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'istruzione della formazione professionale, e specificatamente, delle clausole di cui ai punti 7 comma 3 e 8.1 comma 2, nella parte in cui dispongono che: “a seguito di conferma da parte del soggetto proponente, i documenti relativi alla domanda saranno scaricabili dalla piattaforma formato elettronico (.pdf) non modificabile e, a pena di irricevibilità, dovranno essere firmati digitalmente senza alterazioni e inviati tramite PEC all'indirizzo sopra indicato”; “l’esito negativo anche di uno solo dei controlli sopraelencati, determinerà l’irricevibilità dell’istanza”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato;
- ove occorrer possa e per il caso di sua intervenuta adozione - del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione della formazione professionale di approvazione in via provvisoria degli esiti della fase finale di verifica di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute a valere sull’avviso 8/2016;
- ove occorrer possa e per il caso di sua intervenuta adozione - del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione della formazione professionale di approvazione in via definitiva degli esiti della fase finale di verifica di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute a valere sull’avviso 8/2016;
- della procedura di verifica di ammissibilità della proposta progettuale ID01215 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento della occupabilità in Sicilia avanzato a seguito dell'Avviso 8/2016 a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, con espressa riserva di separato giudizio o di ricorso per motivi aggiunti;
nonché per la declaratoria di nullità
delle clausole medesime, siccome assunte in violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e del soccorso istruttorio
nonché per il risarcimento del danno derivante alla ricorrente dai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’associazione ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare - gli atti, in epigrafe meglio indicati, con cui è stata dichiarata irricevibile l’istanza, dalla stessa avanzata, volta ad ottenere un contributo per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento della occupabilità in Sicilia (avviso 8/2016 a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020).
Si è costituito per resistere al ricorso l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia.
Con ordinanza n. 45/2017, la domanda cautelare è stata accolta.
Con istanza del 2 novembre 2018, il difensore di parte ricorrente, in considerazione delle notizie variamente assunte, relative ad uno stato di decozione dell’associazione ed alla eventualità che fossero stati assunti provvedimenti dichiarativi di fallimento della stessa e tenuto conto dell’irreperibilità del legale rappresentante della ricorrente, ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con ordinanza n. 111/2023, questo Tribunale ha disposto che parte ricorrente rendesse precisazioni in ordine alla permanenza dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso ed all’attuale situazione relativa alla vicenda per cui è causa, comunicando eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso.
Parte ricorrente non ha reso i disposti chiarimenti.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2023, la causa è stata posta in decisione.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui una parte sia compulsata con ordinanza istruttoria a dichiarare la permanenza del suo interesse ad agire e rimanga inerte, il giudice adito può dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, potendosi desumere il venir meno dell’interesse a ricorrere dal comportamento processuale della parte che manifesta, in tal modo, implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7063).
Tenuto conto di tale indirizzo giurisprudenziale, cui il collegio aderisce, oltre che dei principi espressi dagli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., deve dunque dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Tenuto conto dell’esito della lite, deve essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2023, con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO