TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 420/2021 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. MARIA FRANCESCA SPRIZZI;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
; Controparte_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
premettendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente
[...] dal 10.03.2010 sino all'01.02.2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale per 20 ore a settimana, con qualifica di barista.
Ha dedotto che, in luogo delle 20 ore pattuite, prestava attività lavorativa per sei giorni alla settimana, escluso il mercoledì, dalle
6,15 sino alle 13,15, mentre nei mesi di luglio ed agosto per sette giorni alla settimana, non lavorando per un'unica settimana nel mese pagina1 di 6
di settembre in coincidenza con la chiusura per ferie dell'esercizio commerciale.
Ha chiesto, pertanto, la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione, permessi non goduti, ferie non godute e TFR per il complessivo importo di euro 103.853,06 lordi, oltre l'indennità in cifra fissa pari al dieci per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica e le altre somme dovute a titolo di retribuzione (anche straordinaria) ex art. 126 CCNL
Pubblici Esercizi o comunque della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, nonché al riconoscimento dei conseguenti diritti previdenziali ed assicurativi.
1.1.- Pur correttamente evocata in giudizio, Controparte_2 non si è costituita, dovendosene dichiarare la
[...] contumacia.
1.2.- A seguito dell'assunzione di prova testimoniale e successivamente all'espletamento di CTU contabile, la ricorrente ha ridimensionato le proprie pretese, chiedendo la condanna della resistente al pagamento di euro 87.425,36, oltre accessori di legge, nonché al riconoscimento dei conseguenti diritti previdenziali ed assicurativi, adeguandosi in tal modo alle conclusioni raggiunte dal Consulente.
2.- La domanda, così come da ultimo formulata, è fondata.
3.- La lavoratrice chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive relative all'orario di lavoro effettivamente prestato, in luogo della prestazione part-time formalmente concordata in 20 ore settimanali.
4.- Si premette che il contratto di lavoro si considera a tempo parziale quando l'orario di lavoro concordato in contratto sia inferiore all'orario normale di lavoro (pieno), fissato direttamente dalla legge in 40 ore settimanali (art. 3, comma 1, D.Lgs. 66/2003) ovvero nel minor orario fissato dalla contrattazione collettiva (art. 3, comma 2,
D.Lgs. 66/2003), non richiedendosi dal legislatore un'entità minima di riduzione.
pagina2 di 6
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 81/2015, il datore di lavoro può chiedere entro i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva od in mancanza di questi (comma 2), lo svolgimento di lavoro supplementare, cioè oltre l'orario a tempo parziale concordato, purché entro il limite del tempo pieno, oltre il quale il lavoro prestato ha natura di lavoro straordinario (art. 6, comma 3, D.Lgs. 81/2015).
Si osserva, peraltro, che, nell'ipotesi in cui il lavoratore presti sistematicamente, in modo abituale e continuativo, un orario di lavoro superiore a quello previsto nel contratto, il comportamento concludente del datore di lavoro può determinare la riqualificazione automatica del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno.
Infatti, “In tema di lavoro a tempo parziale, l'osservanza di un orario lavorativo pari a quello previsto per il tempo pieno è idonea a comportare, nonostante la difforme iniziale volontà delle parti,
l'automatica trasformazione del rapporto part-time in altro a tempo pieno, non occorrendo, a tal fine, l'osservanza di alcun requisito formale” (C. 20209/2019), “cosicché risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (o addirittura superiore) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno.” (T. Roma,
28.05.2019, n.5158)
In sostanza, la prestazione lavorativa effettivamente svolta prevale sul dato formale, ossia sull'orario fissato nel contratto e sulla volontà delle parti ivi confluita, avendo il lavoratore, qualora svolga attività lavorativa, in maniera costante ed abituale, per un numero di ore eccedente quello concordato e prossimo a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, diritto al pagamento della retribuzione intera per l'orario effettivamente prestato.
5.- Nell'ipotesi di specie, può ritenersi provato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa dal 10.03.2010 sino all'01.02.2018 con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale (20 ore settimanali) con qualifica di impiegata, così come desumibile dalla pagina3 di 6
busta paga riepilogativa, emessa dal datore di lavoro (All. 8 al ricorso introduttivo).
5.1.- Le testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria hanno consentito, altresì, di ritenere che la ricorrente abbia, in realtà, prestato attività lavorativa, con mansioni di barista, con orario di lavoro dalle 6,15 alle 13,15 per sei giorni alla settimana, compreso il sabato e la domenica e con esclusione del mercoledì.
Infatti, il teste abituale frequentatrice del bar Testimone_1 presso il quale lavorava la , nel confermare il capitolo a) del Pt_1 ricorso introduttivo, ha avvalorato le allegazioni della ricorrente in ordine alla circostanza che quest'ultima lavorasse come barista presso l'esercizio commerciale gestito dalla società resistente per 6 giorni a settimana dalle 6,15 alle 13,15 (compresi sabato e domenica). In particolare, la teste ha ricordato “Andavo a fare colazione al bar tutte le mattine e a volte andavo a fare l'aperitivo al rientro dal lavoro, ovvero verso l'ora di pranzo, 13,00-13.15. Andavo a fare colazione prima di recarmi al lavoro, intorno alle 7.30-8.00. il sabato andavo prima perché poi avevo l'appuntamento dalla parrucchiera. Ogni sabato avevo l'appuntamento dalla parrucchiera intorno alle 7 e quindi al bar andavo verso le 6.40-6.45. l'unico giorno in cui non andavo era il mercoledì … Il bar era sempre aperto, ricordo che chiudeva per una settimana a settembre. Anche la domenica era aperto e io andavo pure la domenica e spesso mi portavo anche il bambino uscendo dalla messa.
Confermo che l'orario era quello perché spesso mi intrattenevo con la signora e le facevo compagnia finchè non finiva il turno”.
Anche il teste ha confermato, seppur limitatamente Testimone_2 all'anno 2011, le allegazioni di parte ricorrente, avendo ricordato:
“Premetto di conoscere la ricorrente perché frequentavo il bar dove lavorava. Sto parlando dell'anno 2011, l'anno in cui mi sono trasferito
a Varapodio. quasi tutti giorni mi recavo a quel bar ad orari variabili,
a volte alle 7, a volte alle 10 a volte alle 13. Essendo il bar della piazza era il bar di riferimento mio, della mia famiglia e degli amici.
C'erano anche altri bar nella zona ma io preferivo quello dove lavorava
pagina4 di 6
la ricorrente. Adesso hanno aperto un altro bar nella strada principale adesso frequento l'altro bar … Posso dire che le volte in cui andavo alle 6.30-7.00 la ricorrente era già al bar. Mi è capitato di andare anche alle 13 e vedevo la ricorrente … confermo, ricordo che 1 giorno alla settimana era chiuso … Frequentavo il bar anche nei mesi estivi
e vedevo la ricorrente.”
6.- Confermato dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio che la ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1 resistente, con mansioni di barista, con orario di lavoro dalle 6,15 alle 13,15 per sei giorni alla settimana, compreso il sabato e la domenica e con esclusione del mercoledì, è stata disposta CTU, al fine di determinare le differenze retributive spettanti alla stessa.
Il Consulente, alle cui valutazioni si rimanda, essendo stata l'indagine compiuta in assenza di vizi logici e metodologici, ha concluso le operazioni, accertando differenze retributive per il complessivo importo di euro 87.425,36, al cui pagamento deve essere condannata parte resistente, oltre rivalutazione ed interessi, decorrenti da ciascuna mensilità sino all'effettiva soddisfazione, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva dal 10.03.2010 sino all'01.02.2018.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU devono essere poste in capo a parte resistente.
P Q M
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di euro 87.425,36, oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla regolarizzazione contributiva dal 10.03.2010 all'01.02.2018;
PONE in capo a parte resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 22,00 a titolo di spese documentate ed euro 6.699,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese pagina5 di 6
generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, in capo a parte resistente.
Palmi, 07/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina6 di 6