Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 giugno 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1999 |
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- 1. Nuovo raffreddamento della rivalutazione delle pensioni più elevateAvv. Giorgio Seminara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Premessa – 2. La perequazione: iter legislativo – 3. La posizione della Corte Costituzionale – 4. Aspetti problematici – 5. Osservazioni conclusive 1. Premessa Allo scopo di proteggere il potere di acquisto dei pensionati e garantire loro un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, il nostro sistema pensionistico prevede il meccanismo della cosiddetta “perequazione automatica”, un aumento periodico dell'assegno collegato all'inflazione. L'istituto si pone all'interno della tutela costituzionale apprestata dall'art. 38, comma 2, Cost. in favore dei lavoratori, allorché il legislatore costituente usa il sintagma “mezzi adeguati” e, pertanto, da questo articolo e dalla …
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Versioni del testo
- Art. 1. Lavoratori dipendenti
A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia e' elevato alla misura di L. 55.950.
A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni familiari, e' aumentato di lire 13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.
Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . - Art. 2. Lavoratori autonomi
A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali stabilito dall' articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' elevato a L. 47.800.
A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.
Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
A decorrere dal 1 gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticita' di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . - Art. 3. Titolari di pensione sociale
A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all' articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' elevato a L. 38.850.
L'importo predetto e' comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo , quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nel testo modificato dall' articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.