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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 201/2022, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Pierfrancesco Vallone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri, alla via Umberto
I, n. 21
APPELLANTE
E
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione; spese legali.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.8.2015, , e CP_1 Controparte_2
introducevano la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, Controparte_3 convenendo in giudizio, dinanzi il Tribunale di Lagonegro, e chiedendo: - previa Parte_1 sospensione cautelativa dell'esecuzione della demolizione in corso di quasi tutto il primo piano del fabbricato de quo, di revocare e/o annullare l'ordinanza del giudice del reclamo e dichiarare nullo e privo di effetti il punto del provvedimento relativo alla condanna alle spese di fase, in quanto ingiusto, ordinando la restituzione della somma pagata a tale titolo;
- di dichiarare l'esistenza del diritto delle attrici ad opporsi alla demolizione in conseguenza di una illegittima esecuzione per difetto dei presupposti necessari per attivare tale procedura;
- accertare e dichiarare l'esistenza del diritto delle attrici ad opporsi alla mancata sospensione della procedura col dichiarare l'insoddisfazione di quel diritto;
- di dichiarare l'estraneità alla procedura in corso di e non Controparte_3 Persona_1 indicati nominativamente nel titolo, con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese liquidate dal giudice del reclamo;
- di condannare il convenuto alle spese del giudizio e dell'intero procedimento cautelare, oltre ai danni per l'attivazione di una procedura illegittima.
Premettevano che:
- con atto di citazione del 21.5.2014 le istanti evocavano in giudizio per ottenere la Parte_1 declaratoria di nullità dell'atto di precetto con il quale si intimava di procedere alla demolizione del primo piano del fabbricato sito in Sapri, part.lla 773 fg. 2 del catasto dei terreni del Comune di Sapri, ritenendo tale precetto inefficace in quanto sfornito dei necessari presupposti costituiti dalle autorizzazioni della P.A. per la demolizione e la staticità delle parti residue del fabbricato e ritenendo, altresì, che il precetto veniva utilizzato due volte;
- che l'appartamento di proprietà esclusiva di e , veniva donato loro CP_1 Controparte_2 dalla madre in stato rustico e completato successivamente dalle donatarie divenute proprietarie esclusive, in quanto la madre rinunciava all'usufrutto;
- che l'invito solidale a demolire, intimato con il precetto proposto, coinvolgeva nella vicenda altri due figli della de cuius e che non erano proprietari del piano e che, Controparte_3 Persona_1 pertanto, erano estranei alla vicenda demolitoria;
- che il fabbricato ricadeva in zona vincolata e che, pertanto, per la demolizione di una porzione di esso l'intervento era subordinato alla preventiva autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che nel caso di specie mancava;
- che il Tribunale rigettava il reclamo e condannava ingiustamente le istanti al pagamento delle spese pari ad € 2.300,00 per la sola fase del procedimento cautelare;
- che il Tribunale, con riferimento al primo motivo del reclamo, riteneva non necessario procedere ad una duplicazione del precetto, ponendo a fondamento del ricorso volto alla determinazione delle modalità concrete dell'esecuzione, lo stesso atto di precetto, omettendo di rilevare che tale atto faceva parte di un'altra procedura alla quale era stato acquisito;
- che, riguardo il secondo motivo di ricorso, il Collegio incorreva in errore ritenendo che il difetto di autorizzazioni alla demolizione della P.A. derivava dal mancato esercizio del potere da parte del G.E. che aveva facoltà di richiederle per raggiungere il risultato stabilito nel titolo ed era elemento strumentale al conseguimento dello stesso, non essendo la mancanza del titolo abilitativo all'intervento edilizio un presupposto costitutivo del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
- che le istanti intendevano segnalare che la richiesta ex art. 612 c.p.c. non poteva essere proposta in mancanza delle autorizzazioni della P.A., occorrendo, nel caso di specie, il parere preventivo della dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per il rilascio dell'autorizzazione alla demolizione;
- che il giudice del reclamo, erroneamente, definiva come modalità di esecuzione ciò che la legge definiva come presupposti;
- che il giudice cadeva in errore riguardo il terzo motivo del reclamo, secondo cui nei confronti dei figli, quali eredi di non aveva efficacia la sentenza di cui veniva chiesta Persona_2
l'esecuzione, essendo tutti titolari della proprietà del nuovo lastrico solare e del diritto di sopraelevare, che la madre dante causa si era originariamente riservata;
- che il collegio ometteva di esaminare le argomentazioni addotte dalle istanti incorrendo nel vizio di omessa decisione, non tenendo conto di quanto dedotto circa l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c., non potendo e essere coinvolti nella Controparte_3 Persona_1 demolizione, stante la loro estraneità alla vicenda;
- che vi era una ingiusta condanna alle spese, mancando la motivazione ed essendo la condanna particolarmente esosa per una sola parte del procedimento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2015, si costituiva il , Parte_1 chiedendo: - in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione; - in via preliminare, in subordine, di dichiarare la inammissibilità e/o la improponibilità e/o la improcedibilità dell'avversa domanda;
- nel merito, gradatamente, di rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- di condannare le attrici al solidale pagamento della somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.; - di condannare, in ogni caso, le attrici medesime all'integrale e solidale pagamento delle spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 16.4.2019 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
3. Con sentenza n. 72/2022, pubblicata il 3.2.2022, il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il primo Giudice affermava:
• in via preliminare, che ai fini della prova della qualità di erede di , in capo Persona_3 all'opposto, poteva essere utilizzato come argomento di prova, il comportamento tenuto dalle parti ed, in particolare, il fatto che la controparte aveva considerato l'intervenuta successione come verificata e non aveva sollevato nell'atto di opposizione alcuna eccezione in tal senso;
inoltre, , azionando la sentenza resa in favore di aveva Parte_1 Persona_3 accettato tacitamente l'eredità;
• sempre in via preliminare, che l'eccezione di prescrizione del diritto, avanzata per la prima volta da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, era inammissibile;
• nel merito, che la pretesa relativa alla necessità di dare vita a due distinte procedure era infondata, in quanto il creditore che agiva per l'esecuzione forzata del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, non aveva la necessità di procedere ad una duplicazione dell'atto di precetto, potendo porre a fondamento del ricorso volto alla determinazione delle modalità concrete di esecuzione, lo stesso atto di precetto validamente notificato all'esecutato;
• che la eventuale mancanza del titolo abilitativo all'intervento edilizio e delle autorizzazioni delle autorità proposte alle tutele presenti nella zona di incidenza dell'intervento, non si traduceva nel difetto di un presupposto costitutivo del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
• che l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva di non trovava Controparte_3 fondamento, non essendo stata integrata la prova di tale carenza.
4. Con atto di citazione notificato in data 02.04.2022, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 72/2022, chiedendo: A) di dichiarare disposta in violazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c. la compensazione delle spese e competenze operata con la sentenza gravata n. 72/2022 e, dunque, inammissibile, illegittima ed irrituale, oltre che ingiusta;
B) per l'effetto, di condannare le appellate , e CP_1 Controparte_2
all'integrale solidale pagamento dei compensi e delle spese dovuti per il primo Controparte_3 grado di giudizio nella misura di cui alla nota spese in data 7.7.2019 agli atti del relativo fascicolo di parte od a quella ritenuta conforme alla legge;
C) per l'effetto, di condannare le stesse appellate al solidale pagamento della somma ritenuta di giustizia per il primo grado di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; D) di condannare le medesime appellate all'integrale e solidale pagamento delle spese e dei compensi del grado di appello.
Sosteneva, in sintesi:
che intendeva impugnare il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, con il quale veniva disposta l'integrale compensazione delle stesse tra le parti;
che la sentenza impugnata doveva essere riformata per le seguenti ragioni: la violazione degli artt.
91 e 92 comma 2 c.p.c., in quanto il primo giudice, limitandosi a ritenere sussistenti i giusti motivi semplicemente tenuto conto della particolarità e della controvertibilità ex ante della vicenda, non si conformava al dettato normativo;
la fattispecie non rientrava tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che potevano legittimare la compensazione delle spese e il semplice riferimento alla “peculiarità della fattispecie” non bastava per liberare il giudice dall'obbligo di motivazione imposto dalla legge;
le espressioni utilizzate dal primo giudice costituivano mere ed astratte clausole di stile, avulse dal contesto giuridico-processuale della motivazione che le prevedeva, mentre la decisione di compensazione delle spese giudiziali formare oggetto di adeguata motivazione;
come specificato dai giudici di legittimità, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che dovevano essere indicate esplicitamente nella motivazione, legittimavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, essendo però necessaria la presenza di specifiche circostanze o aspetti e non potendo essere espresse con una formula generica, non essendo la stessa formula idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni tale da giustificare la compensazione delle spese;
doveva essere accolta altresì l'istanza di condanna delle attrici in primo grado ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., essendosi consumato da parte delle attrici un abuso del processo con finalità dilatorie, potendo le stesse acquisire preventivamente la conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi proposte per sostenerla, difettando così della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza.
5. All'udienza del 6.5.2025 la causa veniva assegnata in decisioni con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia delle appellate, , Controparte_3 [...]
e , che non si sono costituite nonostante la rituale notifica avvenuta a CP_2 CP_1 mezzo pec in data 02.04.2022, ai difensori costituiti in primo grado.
7. Nel merito, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, l'odierno appellante ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha applicato il disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. ritenendo sussistenti i presupposti idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Ebbene, nel nostro ordinamento la sopportazione finale delle spese di lite è retta dal criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., che prevede, in via generale, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'altra parte.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile ovverosia quella risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L.
162 del 2014- il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018
-i cui effetti retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima- ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pertanto, la compensazione integrale o parziale delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti oppure nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2
(cfr. Cass. civ., n. 3977/2020 e n. 4696/2019).
La Suprema Corte ha statuito, in particolare, che “L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise”
(Cass. Civ., n. 7992/2022). Escluse le ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per gravi ed eccezionali ragioni” deve, quindi, essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicate, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, anche in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., n. 7815/2016; Cass. civ., n. 11130/2015; Cass. civ., n. 26083/2010).
Nel caso di specie, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato la sussistenza di “giusti motivi” per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, “tenuto conto della particolarità e della controvertibilità ex ante della vicenda”.
Occorre, pertanto, verificare se la “particolarità” della fattispecie, la “controvertibilità ex ante della vicenda” configurino, nel caso di specie, presupposti idonei a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Per effettuare compiutamente la verifica in questione, si deve rilevare che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da CP_1 [...]
e , in ragione del fatto che: era infondata l'eccezione sollevata dalle Parte_2 Controparte_3 opponenti di carenza di legittimazione della parte opposta, era tardiva l'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dalle opponenti in sede di precisazione delle conclusioni;
era infondata la pretesa invocata dalle opponenti in ordine alla necessità di duplicare l'atto di precetto e le procedure esecutive;
era infondata l'ulteriore doglianza sollevata dalle opponenti in relazione al difetto di autorizzazioni amministrative propedeutiche all'esecuzione dell'obbligo di fare -demolizione-, poiché l'eventuale difetto delle dette autorizzazioni non determinava la mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
non era infine fondata la doglianza proposta dalle opponenti in ordine alla carenza di legittimazione passiva di quale soggetto esecutato. Controparte_3
Ciò posto, ritiene la Corte che il riferimento alla “particolarità” della fattispecie costituisca, nel caso di specie, mero utilizzo di una formula generica, tenuto conto della circostanza che nessun elemento emerge dalla motivazione della sentenza per ritenere che la fattispecie sia “particolare”. Quanto alla richiamata “controvertibilità ex ante della vicenda”, nessun elemento emerge dalla motivazione della sentenza impugnata per ritenere che le parti -ed, in particolare, la parte opponente- non fossero in grado di conoscere a priori le rispettive ragioni;
ed invero, lo stesso Tribunale dà atto, in motivazione, del fatto che in sede cautelare era già stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione -demolizione di un fabbricato-, circostanza che induce ad escludere che le questioni poste a fondamento dell'opposizione avessero natura opinabile o che vi fosse un'oggettiva incertezza sul diritto controverso;
né risultano sussistenti eventuali oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve concludere che la motivazione posta dal Tribunale a fondamento della statuizione resa in ordine alla compensazione delle spese di lite non è idonea ad integrare i presupposti richiesti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Né risulta possibile integrare la pronuncia emessa dal Tribunale, non potendosi individuare, alla luce della motivazione resa nella sentenza di primo grado, alcuna specifica ragione a sostegno dell'applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, CP_1
e devono essere condannate, in ossequio al principio
[...] Controparte_2 Controparte_3 della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e non sussistendo i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, a corrispondere, in favore di , le spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado, che si liquidano -tenuto conto del valore della controversia (rientrante sulla base del valore dichiarato della controversia, nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e dei valori tariffari mimini di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche del 2018- in € 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna delle opponenti in primo grado al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c..
Ed infatti, premesso che non risulta dimostrato alcun danno prodotto dall'azione introdotta dalle opponenti e che il rimborso delle spese processuali risulta idoneo a compensare adeguatamente il pregiudizio subito dalla controparte per essere stata costretta a difendersi dal giudizio, si osserva che, benchè non sia richiesta, ai fini della valutazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, co.
3 c.p.c., la prova del danno, non sono in ogni caso emersi elementi per ritenere che le opponenti abbiano proposto il giudizio con mala fede o colpa grave e che abbiano abusato dello strumento processuale -non essendo all'uopo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate-. 8. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a norma del D.M 55/14 -e successive modifiche del 2022-, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00) e dei parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e , avverso la sentenza n. 72/2022 del Tribunale CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di Lagonegro pubblicata il 3.2.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, condanna , e a corrispondere, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di , le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in Parte_1
€ 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) condanna , e a rifondere, in favore di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 Parte_1 per esborsi ed € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 4.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 201/2022, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Pierfrancesco Vallone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri, alla via Umberto
I, n. 21
APPELLANTE
E
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione; spese legali.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.8.2015, , e CP_1 Controparte_2
introducevano la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, Controparte_3 convenendo in giudizio, dinanzi il Tribunale di Lagonegro, e chiedendo: - previa Parte_1 sospensione cautelativa dell'esecuzione della demolizione in corso di quasi tutto il primo piano del fabbricato de quo, di revocare e/o annullare l'ordinanza del giudice del reclamo e dichiarare nullo e privo di effetti il punto del provvedimento relativo alla condanna alle spese di fase, in quanto ingiusto, ordinando la restituzione della somma pagata a tale titolo;
- di dichiarare l'esistenza del diritto delle attrici ad opporsi alla demolizione in conseguenza di una illegittima esecuzione per difetto dei presupposti necessari per attivare tale procedura;
- accertare e dichiarare l'esistenza del diritto delle attrici ad opporsi alla mancata sospensione della procedura col dichiarare l'insoddisfazione di quel diritto;
- di dichiarare l'estraneità alla procedura in corso di e non Controparte_3 Persona_1 indicati nominativamente nel titolo, con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese liquidate dal giudice del reclamo;
- di condannare il convenuto alle spese del giudizio e dell'intero procedimento cautelare, oltre ai danni per l'attivazione di una procedura illegittima.
Premettevano che:
- con atto di citazione del 21.5.2014 le istanti evocavano in giudizio per ottenere la Parte_1 declaratoria di nullità dell'atto di precetto con il quale si intimava di procedere alla demolizione del primo piano del fabbricato sito in Sapri, part.lla 773 fg. 2 del catasto dei terreni del Comune di Sapri, ritenendo tale precetto inefficace in quanto sfornito dei necessari presupposti costituiti dalle autorizzazioni della P.A. per la demolizione e la staticità delle parti residue del fabbricato e ritenendo, altresì, che il precetto veniva utilizzato due volte;
- che l'appartamento di proprietà esclusiva di e , veniva donato loro CP_1 Controparte_2 dalla madre in stato rustico e completato successivamente dalle donatarie divenute proprietarie esclusive, in quanto la madre rinunciava all'usufrutto;
- che l'invito solidale a demolire, intimato con il precetto proposto, coinvolgeva nella vicenda altri due figli della de cuius e che non erano proprietari del piano e che, Controparte_3 Persona_1 pertanto, erano estranei alla vicenda demolitoria;
- che il fabbricato ricadeva in zona vincolata e che, pertanto, per la demolizione di una porzione di esso l'intervento era subordinato alla preventiva autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che nel caso di specie mancava;
- che il Tribunale rigettava il reclamo e condannava ingiustamente le istanti al pagamento delle spese pari ad € 2.300,00 per la sola fase del procedimento cautelare;
- che il Tribunale, con riferimento al primo motivo del reclamo, riteneva non necessario procedere ad una duplicazione del precetto, ponendo a fondamento del ricorso volto alla determinazione delle modalità concrete dell'esecuzione, lo stesso atto di precetto, omettendo di rilevare che tale atto faceva parte di un'altra procedura alla quale era stato acquisito;
- che, riguardo il secondo motivo di ricorso, il Collegio incorreva in errore ritenendo che il difetto di autorizzazioni alla demolizione della P.A. derivava dal mancato esercizio del potere da parte del G.E. che aveva facoltà di richiederle per raggiungere il risultato stabilito nel titolo ed era elemento strumentale al conseguimento dello stesso, non essendo la mancanza del titolo abilitativo all'intervento edilizio un presupposto costitutivo del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
- che le istanti intendevano segnalare che la richiesta ex art. 612 c.p.c. non poteva essere proposta in mancanza delle autorizzazioni della P.A., occorrendo, nel caso di specie, il parere preventivo della dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per il rilascio dell'autorizzazione alla demolizione;
- che il giudice del reclamo, erroneamente, definiva come modalità di esecuzione ciò che la legge definiva come presupposti;
- che il giudice cadeva in errore riguardo il terzo motivo del reclamo, secondo cui nei confronti dei figli, quali eredi di non aveva efficacia la sentenza di cui veniva chiesta Persona_2
l'esecuzione, essendo tutti titolari della proprietà del nuovo lastrico solare e del diritto di sopraelevare, che la madre dante causa si era originariamente riservata;
- che il collegio ometteva di esaminare le argomentazioni addotte dalle istanti incorrendo nel vizio di omessa decisione, non tenendo conto di quanto dedotto circa l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c., non potendo e essere coinvolti nella Controparte_3 Persona_1 demolizione, stante la loro estraneità alla vicenda;
- che vi era una ingiusta condanna alle spese, mancando la motivazione ed essendo la condanna particolarmente esosa per una sola parte del procedimento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2015, si costituiva il , Parte_1 chiedendo: - in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione; - in via preliminare, in subordine, di dichiarare la inammissibilità e/o la improponibilità e/o la improcedibilità dell'avversa domanda;
- nel merito, gradatamente, di rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- di condannare le attrici al solidale pagamento della somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.; - di condannare, in ogni caso, le attrici medesime all'integrale e solidale pagamento delle spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 16.4.2019 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
3. Con sentenza n. 72/2022, pubblicata il 3.2.2022, il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il primo Giudice affermava:
• in via preliminare, che ai fini della prova della qualità di erede di , in capo Persona_3 all'opposto, poteva essere utilizzato come argomento di prova, il comportamento tenuto dalle parti ed, in particolare, il fatto che la controparte aveva considerato l'intervenuta successione come verificata e non aveva sollevato nell'atto di opposizione alcuna eccezione in tal senso;
inoltre, , azionando la sentenza resa in favore di aveva Parte_1 Persona_3 accettato tacitamente l'eredità;
• sempre in via preliminare, che l'eccezione di prescrizione del diritto, avanzata per la prima volta da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, era inammissibile;
• nel merito, che la pretesa relativa alla necessità di dare vita a due distinte procedure era infondata, in quanto il creditore che agiva per l'esecuzione forzata del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, non aveva la necessità di procedere ad una duplicazione dell'atto di precetto, potendo porre a fondamento del ricorso volto alla determinazione delle modalità concrete di esecuzione, lo stesso atto di precetto validamente notificato all'esecutato;
• che la eventuale mancanza del titolo abilitativo all'intervento edilizio e delle autorizzazioni delle autorità proposte alle tutele presenti nella zona di incidenza dell'intervento, non si traduceva nel difetto di un presupposto costitutivo del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
• che l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva di non trovava Controparte_3 fondamento, non essendo stata integrata la prova di tale carenza.
4. Con atto di citazione notificato in data 02.04.2022, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 72/2022, chiedendo: A) di dichiarare disposta in violazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c. la compensazione delle spese e competenze operata con la sentenza gravata n. 72/2022 e, dunque, inammissibile, illegittima ed irrituale, oltre che ingiusta;
B) per l'effetto, di condannare le appellate , e CP_1 Controparte_2
all'integrale solidale pagamento dei compensi e delle spese dovuti per il primo Controparte_3 grado di giudizio nella misura di cui alla nota spese in data 7.7.2019 agli atti del relativo fascicolo di parte od a quella ritenuta conforme alla legge;
C) per l'effetto, di condannare le stesse appellate al solidale pagamento della somma ritenuta di giustizia per il primo grado di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; D) di condannare le medesime appellate all'integrale e solidale pagamento delle spese e dei compensi del grado di appello.
Sosteneva, in sintesi:
che intendeva impugnare il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, con il quale veniva disposta l'integrale compensazione delle stesse tra le parti;
che la sentenza impugnata doveva essere riformata per le seguenti ragioni: la violazione degli artt.
91 e 92 comma 2 c.p.c., in quanto il primo giudice, limitandosi a ritenere sussistenti i giusti motivi semplicemente tenuto conto della particolarità e della controvertibilità ex ante della vicenda, non si conformava al dettato normativo;
la fattispecie non rientrava tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che potevano legittimare la compensazione delle spese e il semplice riferimento alla “peculiarità della fattispecie” non bastava per liberare il giudice dall'obbligo di motivazione imposto dalla legge;
le espressioni utilizzate dal primo giudice costituivano mere ed astratte clausole di stile, avulse dal contesto giuridico-processuale della motivazione che le prevedeva, mentre la decisione di compensazione delle spese giudiziali formare oggetto di adeguata motivazione;
come specificato dai giudici di legittimità, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che dovevano essere indicate esplicitamente nella motivazione, legittimavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, essendo però necessaria la presenza di specifiche circostanze o aspetti e non potendo essere espresse con una formula generica, non essendo la stessa formula idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni tale da giustificare la compensazione delle spese;
doveva essere accolta altresì l'istanza di condanna delle attrici in primo grado ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., essendosi consumato da parte delle attrici un abuso del processo con finalità dilatorie, potendo le stesse acquisire preventivamente la conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi proposte per sostenerla, difettando così della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza.
5. All'udienza del 6.5.2025 la causa veniva assegnata in decisioni con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia delle appellate, , Controparte_3 [...]
e , che non si sono costituite nonostante la rituale notifica avvenuta a CP_2 CP_1 mezzo pec in data 02.04.2022, ai difensori costituiti in primo grado.
7. Nel merito, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, l'odierno appellante ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha applicato il disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. ritenendo sussistenti i presupposti idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Ebbene, nel nostro ordinamento la sopportazione finale delle spese di lite è retta dal criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., che prevede, in via generale, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'altra parte.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile ovverosia quella risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L.
162 del 2014- il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018
-i cui effetti retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima- ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pertanto, la compensazione integrale o parziale delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti oppure nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2
(cfr. Cass. civ., n. 3977/2020 e n. 4696/2019).
La Suprema Corte ha statuito, in particolare, che “L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise”
(Cass. Civ., n. 7992/2022). Escluse le ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per gravi ed eccezionali ragioni” deve, quindi, essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicate, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, anche in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., n. 7815/2016; Cass. civ., n. 11130/2015; Cass. civ., n. 26083/2010).
Nel caso di specie, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato la sussistenza di “giusti motivi” per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, “tenuto conto della particolarità e della controvertibilità ex ante della vicenda”.
Occorre, pertanto, verificare se la “particolarità” della fattispecie, la “controvertibilità ex ante della vicenda” configurino, nel caso di specie, presupposti idonei a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Per effettuare compiutamente la verifica in questione, si deve rilevare che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da CP_1 [...]
e , in ragione del fatto che: era infondata l'eccezione sollevata dalle Parte_2 Controparte_3 opponenti di carenza di legittimazione della parte opposta, era tardiva l'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dalle opponenti in sede di precisazione delle conclusioni;
era infondata la pretesa invocata dalle opponenti in ordine alla necessità di duplicare l'atto di precetto e le procedure esecutive;
era infondata l'ulteriore doglianza sollevata dalle opponenti in relazione al difetto di autorizzazioni amministrative propedeutiche all'esecuzione dell'obbligo di fare -demolizione-, poiché l'eventuale difetto delle dette autorizzazioni non determinava la mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
non era infine fondata la doglianza proposta dalle opponenti in ordine alla carenza di legittimazione passiva di quale soggetto esecutato. Controparte_3
Ciò posto, ritiene la Corte che il riferimento alla “particolarità” della fattispecie costituisca, nel caso di specie, mero utilizzo di una formula generica, tenuto conto della circostanza che nessun elemento emerge dalla motivazione della sentenza per ritenere che la fattispecie sia “particolare”. Quanto alla richiamata “controvertibilità ex ante della vicenda”, nessun elemento emerge dalla motivazione della sentenza impugnata per ritenere che le parti -ed, in particolare, la parte opponente- non fossero in grado di conoscere a priori le rispettive ragioni;
ed invero, lo stesso Tribunale dà atto, in motivazione, del fatto che in sede cautelare era già stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione -demolizione di un fabbricato-, circostanza che induce ad escludere che le questioni poste a fondamento dell'opposizione avessero natura opinabile o che vi fosse un'oggettiva incertezza sul diritto controverso;
né risultano sussistenti eventuali oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve concludere che la motivazione posta dal Tribunale a fondamento della statuizione resa in ordine alla compensazione delle spese di lite non è idonea ad integrare i presupposti richiesti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Né risulta possibile integrare la pronuncia emessa dal Tribunale, non potendosi individuare, alla luce della motivazione resa nella sentenza di primo grado, alcuna specifica ragione a sostegno dell'applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, CP_1
e devono essere condannate, in ossequio al principio
[...] Controparte_2 Controparte_3 della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e non sussistendo i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, a corrispondere, in favore di , le spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado, che si liquidano -tenuto conto del valore della controversia (rientrante sulla base del valore dichiarato della controversia, nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e dei valori tariffari mimini di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche del 2018- in € 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna delle opponenti in primo grado al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c..
Ed infatti, premesso che non risulta dimostrato alcun danno prodotto dall'azione introdotta dalle opponenti e che il rimborso delle spese processuali risulta idoneo a compensare adeguatamente il pregiudizio subito dalla controparte per essere stata costretta a difendersi dal giudizio, si osserva che, benchè non sia richiesta, ai fini della valutazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, co.
3 c.p.c., la prova del danno, non sono in ogni caso emersi elementi per ritenere che le opponenti abbiano proposto il giudizio con mala fede o colpa grave e che abbiano abusato dello strumento processuale -non essendo all'uopo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate-. 8. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a norma del D.M 55/14 -e successive modifiche del 2022-, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00) e dei parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e , avverso la sentenza n. 72/2022 del Tribunale CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di Lagonegro pubblicata il 3.2.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, condanna , e a corrispondere, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di , le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in Parte_1
€ 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) condanna , e a rifondere, in favore di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 Parte_1 per esborsi ed € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 4.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta