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Sentenza 13 gennaio 2024
Sentenza 13 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/01/2024, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di PAVIA SEZIONE I Il Giudice del lavoro dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1249/2022 promossa da:
(C. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti MASSIMO GUENCI, ALBERTO GUARISO e LIVIO NERI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Via Uberti n. 6
RICORRENTE
Contro
GI. (C.F. ), con sede legale a Milano, via San Parte_2 P.IVA_1
Vittore 20, in persona del legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE – fallita - causa interrotta
E Contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Prof. STEFANO D'ERCOLE e dall'Avv. NICOLA PALOMBI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Cristina Abbiati sito in Pavia, Via Franchi n. 5
Oggetto: differenze retributive – responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del Processo Con ricorso depositato in data 13.10.2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Cont datrice di lavoro e la committente per ottenere in Parte_2 CP_1
via giudiziale il pagamento delle differenze retributive e delle spettanze di fine rapporto, dovute e non corrisposte. A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto alle Gi. a decorrere dal 02.10.2017 con contratto a Parte_2
tempo determinato sino al 31.12.2017, orario a tempo pieno e inquadramento nel IV livello CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione[cfr. doc. 1all. ricorso]; che, in seguito, il contratto è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato;
che la società ha unilateralmente modificato, nel febbraio 2018, l'inquadramento del ricorrente, qualificandolo come operaio di V livello, pur continuando a svolgere egli le medesime mansioni, e riducendone contestualmente la retribuzione;
di aver sempre svolto le proprie mansioni di addetto al magazzino presso la raffineria Contr i Sannazzaro de' Burgondi, nell'ambito del contratto di appalto allora in essere tra e la datrice di lavoro, cessato nel mese di aprile 2021; CP_1
di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, oltre a un minor salario, una somma inferiore rispetto a quanto a lui spettante a titolo di tredicesima per l'anno 2018 e di non aver invece ricevuto quanto relativo all'anno 2019; di aver inoltre riscosso un importo inferiore rispetto a quanto a lui dovuto a titolo di quattordicesima, lamentando altresì la mancata corresponsione dei premi ex-festività e dei premi per riduzione orario non goduti;
di aver rivendicato dette somme con lettera del 28.2.2020 tramite la di Pavia, Org_1
senza esito [doc. 4all. ricorso]; che da marzo 2020, il datore di lavoro gli ha nuovamente attribuito l'inquadramento nel
IV livello, che il rapporto di lavoro è cessato in data 30.04.2021, ovverosia quando è cessato l'appalto tra le due società convenute;
Contr di aver comunque continuato a lavorare presso la raffineria in qualità di dipendente della società a seguito di passaggio diretto avvenuto nell'ambito di un Org_2
trasferimento di azienda: che il nuovo datore di lavoro lo ha distaccato presso il nuovo appaltatore subentrato nell'appalto, (doc. 46. Org_3
In diritto, parte ricorrente ha sostenuto che dei crediti vantati risponde, in via solidale con la società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 29 co2 d.lgs. 276/2003, in CP_1
qualità di committente dell'appalto nel quale il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in via esclusiva per l'intera durata del rapporto di lavoro.
Ha dunque concluso chiedendo . “Voglia il Tribunale disattesa ogni contraria istanza ed eccezione previa ogni eventuale opportuna declaratoria in ordine alla illegittimità dellamodifica dell'inquadramento e della riduzione della retribuzione del ricorrentedisposte unilateralmente dal datore di lavoro a decorrere dal mese di febbraio2018 condannare le società convenute, in solido tra loro ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.276/03, a corrispondere al ricorrente, per i titoli indicati in ricorso, la complessiva somma di €
7.148,45 al lordo delle ritenute di legge, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà dovuta, oltre al rimborso del contributo unificato.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori".
Si è costituita che, con riguardo all'operatività della responsabilità solidale, CP_1
ha in particolare sostenuto che quest'ultima si riferisca esclusivamente ai “trattamenti retributivi”, non potendovi dunque rientrare le somme a titolo di indennità sostitutive delle ferie, indennità di mancato preavviso, permessi, etc. Ha infine fatto istanza di chiamata in causa della e della Organizzazione_4 Parte_3 Org_3
Cont
quali mandatarie del RTI con la nel corso degli appalti presso la
[...] Parte_2
citata ai fini della integrazione del contraddittorio con queste ultime, in Org_5
Cont quanto vincolate in solito con e a corrispondere quanto CP_1 Parte_2
riconosciuto in favore del ricorrente. Nelle proprie conclusioni, ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero, nell'ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, di limitare il riconoscimento alle spettanze aventi natura strettamente retributiva. Cont All'udienza del 23.03.2023, il Giudice, preso atto del fallimento di in data Parte_2
24.11.2022, ha dichiarato l'interruzione del giudizio nei confronti della convenuta fallita, disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti di chiamata a CP_1
rispondere in via solidale. Inoltre, ha respinto l'istanza di chiamata in causa di società terze indicate, stante l'assenza di litisconsorzio necessario e l'assenza di domande di Contr manleva da parte di nei confronti delle suddette società e rilevato altresì che la chiamata in causa avrebbe ritardato la definizione del giudizio.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi di parte ricorrente, e Testimone_1
già dipendenti di in qualità di operai ed il teste di parte Testimone_2 CP_4
Contr ng. . Testimone_3
La causa previo deposito di note autorizzate veniva discussa e decisa all'udienza del
14.11.2023 con la lettura del dispositivo telematicamente depositato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
I testi e hanno confermato l'adibizione del ricorrente all'appalto Tes_1 Tes_2
Contr per cui è causa senza essere smentiti dal teste di parte
Inoltre, ai fini della declaratoria della responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs.
276/2003 in capo ad quale committente dell'appalto in essere con la datrice CP_1
Cont di lavoro deve evidenziarsi come, sotto un primo profilo, nella lettera di Parte_2
assunzione (doc. 1 all ricorso) sia indicata quale sede di lavoro ” Org_6
sito in Sannazzaro De Burgondi, indicazione presente anche in tutte le buste paga del ricorrente, alla voce “SEDE DI LAVORO”, ove si legge (doc 6 all Org_6
ricorso). Sotto altro aspetto, non è stata contestata l'esistenza di un contratto d'appalto Cont con .l.. Per tali ragioni, si ritiene dimostrato il presupposto di fatto per CP_5
l'operatività della responsabilità solidale di cui al citato art. 29 co. 2, in base al quale “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazionedell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Risulta dalle buste paga (prodotte sub doc. 5) che gli importi erogati, mediante ratei mensili, a titolo di tredicesima e quattordicesima siano inferiori rispetto agli standard previsti dalla contrattazione collettiva.
Rispetto agli importi che la committente è chiamata ad erogare in forza della suddetta responsabilità solidale, tuttavia, occorrono alcune precisazioni. Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, le ferie non godute e i permessi non goduti esulano dagli importi esigibili dalla appaltante in quanto trattasi di voci non aventi natura strettamente retributiva, mentre l'art. 29 co2 cit. fa esplicito riferimento a “trattamenti retributivi”. La Cassazione sul punto si è espressa, anche in recentissime pronunce, nel senso che “in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione 'trattamenti retributivi' di cui al D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 20, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie e permessi” (Cass. n. 5247/2022). Come da tempo affermato, infatti, “l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria” (Cass. n. 10341/2011; Cass. n.
9999/2009; Cass. n. 3298/2002). Il concetto è infine chiaramente ribadito dall'ordinanza n. 31109/2021 della Suprema Corte: “nella garanzia solidale in discorso, vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. n. 27678 del 2018;
Cass. n. 31768 del 2018; Cass. n. 10354 del 2016); ne consegue l'applicazione del regime della solidarietà al credito per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (v., in termini, Cass. n. 10354 del 2016), i quali hanno natura risarcitoria”.
In aderenza con l'orientamento appena richiamato (vd ex plurimis Corte Appello Milano
701/2022 e 217/23), questo Giudice ritiene di scorporare dalle pretese del ricorrente i crediti vantati a titolo di permessi retribuiti non goduti e di ferie non godute, nonché di eliminare l'incidenza di dette voci sull'importo finale del TFR. In concreto, dunque, muovendo dai conteggi non contestati sul quantum depositati dal ricorrentein data
27/10/2023, al lavoratore spettano le seguenti somme:
“differenze retributive 2.060,47 scatti di anzianità 301,60 tredicesima 812,20 quattordicesima 1.277,07 totale 4.451,34” Da ultimo, sul rigetto della chiamata in causa delle altre società appaltatrici-datrici di
Contr lavoro, giova evidenziarsi come non abbia invero formulato alcuna domanda di manleva nei loro confronti. E, in ogni caso, “è dirimente la considerazione che la struttura solidale dell'obbligazione, consentendo ad ogni creditore di esigere – e obbligando ciascun debitore a corrispondere – l'intero, esclude il ricorrere di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri obbligati (Cass. n. 23422 del 2016; Cass. 17795 del 2011; Cass. SS.UU. n. 14700 del 2010; Cass. n. 14844 del 2007), né può essere sindacata in questa sede di legittimità la scelta dei giudici di merito che non hanno inteso accogliere la chiamata in causa dell'impresa appaltatrice” (Cass. ordinanza n.
31109/2021 cit.).
Quanto ai rapporti interni tra le datrici di lavoro appaltatrici e la committente, responsabili in solido, la stessa normativa sancisce che “Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali” (art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003). Per tutti i motivi sopra enunciati, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti degli importi sopra evidenziati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore dei procuratori antistatari.
GG. 60 per la motivazione.
P.Q. M.
Il Tribunale di Pavia
In funzione di Giudice del Lavoro,definitivamente pronunciando contrariis rejectis visto l'art. 429 cpc, DICHIARA TENUTA Per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
CONDANNA
a corrispondere al ricorrente Euro 4.451,34 oltre rivalutazione ed CP_1 interessi dal dovuto al saldo
CONDANNA
a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in Euro CP_1
118,50 per spese1314,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CAP da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
FISSA
In gg. 60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza. Pavia, 14/11/2023
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
(C. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti MASSIMO GUENCI, ALBERTO GUARISO e LIVIO NERI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Via Uberti n. 6
RICORRENTE
Contro
GI. (C.F. ), con sede legale a Milano, via San Parte_2 P.IVA_1
Vittore 20, in persona del legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE – fallita - causa interrotta
E Contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Prof. STEFANO D'ERCOLE e dall'Avv. NICOLA PALOMBI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Cristina Abbiati sito in Pavia, Via Franchi n. 5
Oggetto: differenze retributive – responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del Processo Con ricorso depositato in data 13.10.2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Cont datrice di lavoro e la committente per ottenere in Parte_2 CP_1
via giudiziale il pagamento delle differenze retributive e delle spettanze di fine rapporto, dovute e non corrisposte. A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto alle Gi. a decorrere dal 02.10.2017 con contratto a Parte_2
tempo determinato sino al 31.12.2017, orario a tempo pieno e inquadramento nel IV livello CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione[cfr. doc. 1all. ricorso]; che, in seguito, il contratto è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato;
che la società ha unilateralmente modificato, nel febbraio 2018, l'inquadramento del ricorrente, qualificandolo come operaio di V livello, pur continuando a svolgere egli le medesime mansioni, e riducendone contestualmente la retribuzione;
di aver sempre svolto le proprie mansioni di addetto al magazzino presso la raffineria Contr i Sannazzaro de' Burgondi, nell'ambito del contratto di appalto allora in essere tra e la datrice di lavoro, cessato nel mese di aprile 2021; CP_1
di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, oltre a un minor salario, una somma inferiore rispetto a quanto a lui spettante a titolo di tredicesima per l'anno 2018 e di non aver invece ricevuto quanto relativo all'anno 2019; di aver inoltre riscosso un importo inferiore rispetto a quanto a lui dovuto a titolo di quattordicesima, lamentando altresì la mancata corresponsione dei premi ex-festività e dei premi per riduzione orario non goduti;
di aver rivendicato dette somme con lettera del 28.2.2020 tramite la di Pavia, Org_1
senza esito [doc. 4all. ricorso]; che da marzo 2020, il datore di lavoro gli ha nuovamente attribuito l'inquadramento nel
IV livello, che il rapporto di lavoro è cessato in data 30.04.2021, ovverosia quando è cessato l'appalto tra le due società convenute;
Contr di aver comunque continuato a lavorare presso la raffineria in qualità di dipendente della società a seguito di passaggio diretto avvenuto nell'ambito di un Org_2
trasferimento di azienda: che il nuovo datore di lavoro lo ha distaccato presso il nuovo appaltatore subentrato nell'appalto, (doc. 46. Org_3
In diritto, parte ricorrente ha sostenuto che dei crediti vantati risponde, in via solidale con la società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 29 co2 d.lgs. 276/2003, in CP_1
qualità di committente dell'appalto nel quale il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in via esclusiva per l'intera durata del rapporto di lavoro.
Ha dunque concluso chiedendo . “Voglia il Tribunale disattesa ogni contraria istanza ed eccezione previa ogni eventuale opportuna declaratoria in ordine alla illegittimità dellamodifica dell'inquadramento e della riduzione della retribuzione del ricorrentedisposte unilateralmente dal datore di lavoro a decorrere dal mese di febbraio2018 condannare le società convenute, in solido tra loro ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.276/03, a corrispondere al ricorrente, per i titoli indicati in ricorso, la complessiva somma di €
7.148,45 al lordo delle ritenute di legge, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà dovuta, oltre al rimborso del contributo unificato.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori".
Si è costituita che, con riguardo all'operatività della responsabilità solidale, CP_1
ha in particolare sostenuto che quest'ultima si riferisca esclusivamente ai “trattamenti retributivi”, non potendovi dunque rientrare le somme a titolo di indennità sostitutive delle ferie, indennità di mancato preavviso, permessi, etc. Ha infine fatto istanza di chiamata in causa della e della Organizzazione_4 Parte_3 Org_3
Cont
quali mandatarie del RTI con la nel corso degli appalti presso la
[...] Parte_2
citata ai fini della integrazione del contraddittorio con queste ultime, in Org_5
Cont quanto vincolate in solito con e a corrispondere quanto CP_1 Parte_2
riconosciuto in favore del ricorrente. Nelle proprie conclusioni, ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero, nell'ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, di limitare il riconoscimento alle spettanze aventi natura strettamente retributiva. Cont All'udienza del 23.03.2023, il Giudice, preso atto del fallimento di in data Parte_2
24.11.2022, ha dichiarato l'interruzione del giudizio nei confronti della convenuta fallita, disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti di chiamata a CP_1
rispondere in via solidale. Inoltre, ha respinto l'istanza di chiamata in causa di società terze indicate, stante l'assenza di litisconsorzio necessario e l'assenza di domande di Contr manleva da parte di nei confronti delle suddette società e rilevato altresì che la chiamata in causa avrebbe ritardato la definizione del giudizio.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi di parte ricorrente, e Testimone_1
già dipendenti di in qualità di operai ed il teste di parte Testimone_2 CP_4
Contr ng. . Testimone_3
La causa previo deposito di note autorizzate veniva discussa e decisa all'udienza del
14.11.2023 con la lettura del dispositivo telematicamente depositato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
I testi e hanno confermato l'adibizione del ricorrente all'appalto Tes_1 Tes_2
Contr per cui è causa senza essere smentiti dal teste di parte
Inoltre, ai fini della declaratoria della responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs.
276/2003 in capo ad quale committente dell'appalto in essere con la datrice CP_1
Cont di lavoro deve evidenziarsi come, sotto un primo profilo, nella lettera di Parte_2
assunzione (doc. 1 all ricorso) sia indicata quale sede di lavoro ” Org_6
sito in Sannazzaro De Burgondi, indicazione presente anche in tutte le buste paga del ricorrente, alla voce “SEDE DI LAVORO”, ove si legge (doc 6 all Org_6
ricorso). Sotto altro aspetto, non è stata contestata l'esistenza di un contratto d'appalto Cont con .l.. Per tali ragioni, si ritiene dimostrato il presupposto di fatto per CP_5
l'operatività della responsabilità solidale di cui al citato art. 29 co. 2, in base al quale “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazionedell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Risulta dalle buste paga (prodotte sub doc. 5) che gli importi erogati, mediante ratei mensili, a titolo di tredicesima e quattordicesima siano inferiori rispetto agli standard previsti dalla contrattazione collettiva.
Rispetto agli importi che la committente è chiamata ad erogare in forza della suddetta responsabilità solidale, tuttavia, occorrono alcune precisazioni. Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, le ferie non godute e i permessi non goduti esulano dagli importi esigibili dalla appaltante in quanto trattasi di voci non aventi natura strettamente retributiva, mentre l'art. 29 co2 cit. fa esplicito riferimento a “trattamenti retributivi”. La Cassazione sul punto si è espressa, anche in recentissime pronunce, nel senso che “in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione 'trattamenti retributivi' di cui al D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 20, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie e permessi” (Cass. n. 5247/2022). Come da tempo affermato, infatti, “l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria” (Cass. n. 10341/2011; Cass. n.
9999/2009; Cass. n. 3298/2002). Il concetto è infine chiaramente ribadito dall'ordinanza n. 31109/2021 della Suprema Corte: “nella garanzia solidale in discorso, vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. n. 27678 del 2018;
Cass. n. 31768 del 2018; Cass. n. 10354 del 2016); ne consegue l'applicazione del regime della solidarietà al credito per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (v., in termini, Cass. n. 10354 del 2016), i quali hanno natura risarcitoria”.
In aderenza con l'orientamento appena richiamato (vd ex plurimis Corte Appello Milano
701/2022 e 217/23), questo Giudice ritiene di scorporare dalle pretese del ricorrente i crediti vantati a titolo di permessi retribuiti non goduti e di ferie non godute, nonché di eliminare l'incidenza di dette voci sull'importo finale del TFR. In concreto, dunque, muovendo dai conteggi non contestati sul quantum depositati dal ricorrentein data
27/10/2023, al lavoratore spettano le seguenti somme:
“differenze retributive 2.060,47 scatti di anzianità 301,60 tredicesima 812,20 quattordicesima 1.277,07 totale 4.451,34” Da ultimo, sul rigetto della chiamata in causa delle altre società appaltatrici-datrici di
Contr lavoro, giova evidenziarsi come non abbia invero formulato alcuna domanda di manleva nei loro confronti. E, in ogni caso, “è dirimente la considerazione che la struttura solidale dell'obbligazione, consentendo ad ogni creditore di esigere – e obbligando ciascun debitore a corrispondere – l'intero, esclude il ricorrere di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri obbligati (Cass. n. 23422 del 2016; Cass. 17795 del 2011; Cass. SS.UU. n. 14700 del 2010; Cass. n. 14844 del 2007), né può essere sindacata in questa sede di legittimità la scelta dei giudici di merito che non hanno inteso accogliere la chiamata in causa dell'impresa appaltatrice” (Cass. ordinanza n.
31109/2021 cit.).
Quanto ai rapporti interni tra le datrici di lavoro appaltatrici e la committente, responsabili in solido, la stessa normativa sancisce che “Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali” (art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003). Per tutti i motivi sopra enunciati, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti degli importi sopra evidenziati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore dei procuratori antistatari.
GG. 60 per la motivazione.
P.Q. M.
Il Tribunale di Pavia
In funzione di Giudice del Lavoro,definitivamente pronunciando contrariis rejectis visto l'art. 429 cpc, DICHIARA TENUTA Per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
CONDANNA
a corrispondere al ricorrente Euro 4.451,34 oltre rivalutazione ed CP_1 interessi dal dovuto al saldo
CONDANNA
a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in Euro CP_1
118,50 per spese1314,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CAP da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
FISSA
In gg. 60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza. Pavia, 14/11/2023
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto