Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N….…………... SENT.
N. 1027/2023 R.G.
N. ….………….CRON.
N. ….………….REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Oristano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Estensore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ALFIERI MARIA STEFANIA ( ) presso il quale ha eletto C.F._2
domicilio in CORSO ITALIA 72 09098 TERRALBA
RICORRENTE
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
MUGHEDDU ANTONELLA ( ) presso il quale ha eletto C.F._4
domicilio in VIA SAN FRANCESCO 12 09170 ORISTANO
RESISTENTE
e con l'intervento per legge del Pubblico Ministero,
All'udienza del 28.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
Si veda il dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in SAN NICOLO' D'ARCIDANO il giorno 26/11/1989, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, anno 1989, parte II, n. 21,
Serie A (certificato di matrimonio in atti).
Il 23 gennaio 2024 il Tribunale ha pronunciato la loro separazione personale, rimettendo la causa in trattazione per decidere la domanda di divorzio.
Trascorso il termine di legge senza riconciliazione, deve, pertanto, pronunciarsi il divorzio tra i coniugi nata a [...]Ò D'ARCIDANO (OR) il Parte_1
20/12/1964, e , nato a [...]Ò D'ARCIDANO (OR) il Controparte_1
17/09/1957.
Quanto alla regolamentazione degli ulteriori aspetti familiari e patrimoniali/economici,
occorre osservare che dall'unione tra le parti, sono nate le figlie in data 27.01.1990 Per_1
e in data 16.05.1992, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
Il Collegio, dato atto di quanto sopra, ritiene le condizioni congiuntamente formulate dai coniugi degne di accoglimento posto che quelle tra i coniugi risultano adeguate rispetto alle capacità patrimoniali di ciascuno e non ci sono figli minori o maggiorenni non indipendenti.
Le spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, devono essere pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
2 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
nata a [...]Ò D'ARCIDANO (OR) il 20/12/1964, e
[...] CP_1
nato a [...]Ò D'ARCIDANO (OR) il 17/09/1957 -matrimonio
[...]
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO,
anno 1989, parte II, atto n. 21, Serie A) ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale dello stato civile;
2) prende atto che la casa familiare, ovvero l'immobile sito in San Nicolò D'Arcidano,
Viale dei Giardini n. 15 rimarrà nella disponibilità esclusiva di;
Parte_1
3) prende atto che i coniugi concordano nel definire tutti i rapporti patrimoniali dipendenti dal matrimonio e dalla comunione legale. A tal fine:
- prende atto che il si obbliga a trasferire a , che si Controparte_1 Parte_1
obbliga ad accettare, la quota pari ad ½ pro indiviso dell'immobile sito in San Nicolò
d'Arcidano Viale dei Giardini n. 15, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 5, Particella
7542, categoria A/2, classe 4, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 180 m2,
rendita euro 484,18, confinante con proprietà proprietà e CP_2 Controparte_3
strada pubblica, compresi arredi, suppellettili ed elettrodomestici ivi presenti, ad eccezione del letto attualmente in uso al SInor e la TV presente nel vano CP_1
soggiorno che rimarranno nella esclusiva disponibilità e proprietà di quest'ultimo il quale, pertanto, li preleverà dal domicilio coniugale unitamente a tutti i suoi effetti personali;
- prende atto che i coniugi hanno acquistato dai genitori del SI. (SI. Controparte_1
e SI.ra ) la nuda proprietà del suindicato immobile in forza CP_4 Persona_3
di atto pubblico, rog.to dott. in data 09.02.1995 (rep. n. 25069 - racc. Controparte_5
7381), trascritto in Oristano il 18.02.1995 al n. 856 RG 478 e 654 R. Part., nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compresi i connessi diritti, accessori, pertinenze, frutti
3 civili e naturali, libero da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli. Ad oggi i SIg.ri e sono entrambi deceduti ed attualmente i coniugi CP_4 Persona_3 CP_1
hanno provveduto alle previste volture catastali con spesa di euro 442,00 Pt_1
anticipata dalla signora con obbligo del SI. di rimborsarle la metà, da Pt_1 CP_1
conguagliare con il rimborso previsto al punto seguente.
- prende atto che il trasferimento della quota sarà effettuato ed accettato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità rientrando nella più ampia e definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dal coniugio e dallo scioglimento della comunione legale.
- prende atto che i coniugi si obbligano alla stipula dell'atto pubblico inerente il suddetto trasferimento - soggetto al regime di esenzione previsto dall'art. 19 L. 6 marzo 1987 -
entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa, presso il notaio prescelto dalla SInora con le relative e conseguenti spese a carico Parte_1
integralmente della . Pt_1
- prende atto che i coniugi dichiarano che sull'immobile oggetto del trasferimento descritto, edificato in base alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di San Nicolò
d'Arcidano in data 6.10.1995 (prat. Edilizia n. 21/1995, prot. n. 4152), non sono state eseguite opere che avrebbero richiesto ulteriori concessioni o permessi di costruire e che nei confronti dei medesimi non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 L. 17/08/1942 n.1150 e successive modificazioni. Prende atto che dichiarano,
altresì, che relativamente all'intero complesso edilizio è stata ottenuta dal Comune di San
Nicolò d'Arcidano l'agibilità.
- prende atto che i coniugi, ai sensi e per gli effetti della L. 30 luglio 2010 n. 122, in conformità a quanto disposto all'art. 29 della L. 27 febbraio 1985, n. 52, sotto la loro responsabilità dichiarano che l'identificazione catastale relativa all'immobile suddescritto
4 corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto.
- prende atto che ai sensi del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013,
n. 90, i predetti coniugi dichiarano che l'immobile è dotato di certificazione di prestazione energetica, rilasciato dal Geometra Le spese per il rilascio Persona_4
del suddetto attestato APE ammontano ad € 150,00 e sono interamente a carico del SI.
Pertanto, poiché dette spese verranno anticipate interamente dalla SI.ra , CP_1 Pt_1
l'importo di € 150,00 (pari al 100% della spesa totale) verrà detratto dalla somma di cui al punto successivo.
- prende atto che ai sensi e per gli effetti della L. 28/02/1985 n. 47 e successive modificazioni i coniugi e si prestano sin d'ora Controparte_1 Parte_1
reciprocamente le più ampie garanzie circa l'esistenza di abusi o irregolarità edilizie o urbanistiche e si assumono, comunque, l'obbligo di pagamento delle quote di spettanza di eventuali conguagli e sanzioni pecuniarie irrogate nell'accertamento di eventuali non conformità agli strumenti urbanistici commessi sull'immobile oggetto del presente atto e di qualsiasi spesa consequenziale.
- prende atto che le parti dichiarano di essere in regime di comunione legale dei beni e chiedono che agli effetti fiscali il trasferimento del suddetto bene immobile, come sopra descritto e regolato, venga dichiarato esente da ogni imposta, tassa e tributo, ai sensi dell'art. 19 L. n 74 del 1987, come interpretato dalla Circolare Agenzia Entrate n. 49/E
del 16.03.2000 (Sent. Corte Cost. N. 154/1999; Risoluzione n. 65/e Agenzia delle
Entrate; Circolare Ag. Entrate n. 2/E del 2014, punto 9.2), in quanto parte integrante ed essenziale del presente accordo ed elemento funzionale ed indispensabile della risoluzione della crisi coniugale;
4) prende atto che a conguaglio delle reciproche pretese di dare/avere, si Parte_1
5 obbliga a corrispondere al coniuge, a definizione di ogni e qualsiasi rapporto e di ogni reciproca pretesa anche dipendente dal regime della comunione dei beni e dal conseguente scioglimento della stessa, la somma di euro 75.000,00 dalla quale andranno detratte € 150,00 anticipate dalla per l'Ape ed € 221,00 pari al 50% delle spese Pt_1
anticipate dalla per le volture per la riunione di usufrutto, e così per un totale Pt_1
complessivo di € 74.629,00. La SI.ra si obbliga a corrispondere la suddetta Pt_1
somma di € 74.629,00 contestualmente alla data di stipula dell'atto pubblico di cui sopra,
mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato , che fornirà Controparte_1
separatamente le relative coordinate.
5) prende atto che entro e non oltre 10 giorni dalla stipula dell'atto pubblico suddetto, il
SI. dovrà liberare l'immobile sito in San Nicolò d'Arcidano Viale dei Giardini n. CP_1
15, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 5, Particella 7542, categoria A/2, classe 4,
consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 180 m2 e provvedere a cambiare la propria residenza. Prende atto che la SI.ra , nello stesso termine, provvederà a Pt_1
volturare tutte le utenze relative al suddetto immobile.
6) prende atto che l'autovettura Golf Station Wagon tg. DP709HL, acquistata in costanza di matrimonio, già in uso al SI. rimarrà nella sua esclusiva proprietà e CP_1
disponibilità.
7) prende atto che i coniugi, conseguentemente, dichiarano di aver così interamente regolato e definito tutti i rapporti dipendenti dal matrimonio e dalla comunione legale e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro.
8) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Oristano nella camera di Consiglio del 31 marzo 2025.
Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Consuelo Mighela
6 L'estensore
Dott. Nicolò Sesta
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