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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente rel dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4454/2024 promossa con ricorso depositato in data
23.09.2024 da
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Stefania Zanella del Foro di Padova ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova Controparte_1
resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI:
1) Per tutti i motivi sopraesposti, autorizzarsi , nato a [...] il [...] Parte_1
a rettificare il nome da ad Alessia e del sesso anagrafico da maschile in femminile. Pt_1 pagina 1 di 8 2) , nato a OV (Bulgaria) il [...], ad [...] i caratteri Parte_2
sessuali da maschili a femminili mediante trattamento medico-chirurgico.
3) Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Martino di Lupari (PD), ove l'atto di nascita è stato trascritto, di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita di , nato a [...]
OV (Bulgaria) il 12/02/1997, come sopra indicate.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.9.2024 la ricorrente dichiarava di essere nato Parte_1
in Bulgaria il 12/02/1997 (doc.1) e all'età di 3 anni di essere stato adottato da genitori italiani. Lavora presso la MP3 di MP (PD), non è sposato, non ha figli né fratelli, ed ha sempre convissuto con i genitori adottivi a San Martino di Lupari (PD) fino ad un mese fa quando si è trasferito a Padova dove ha iniziato la convivenza con il compagno.
Da giugno 2022 a luglio 2024 è stato preso in carico per il supporto psicoclinico per l'iter di affermazione di genere presso Sat Pink Aps di Padova, che ha portato alla diagnosi di incongruenza di genere/disforia di genere e da maggio 2023 ha intrapreso la terapia ormonale (docc.2-3).
In particolare, la dott.ssa psicologa del SAT, nella relazione psicoclinica per il Tes_1 riconoscimento e l'affermazione dell'identità sessuale e di genere datata 9.9.2024 (doc. 4), osservava che il ricorrente “fa risalire i suoi primi ricordi dell'incongruenza in età evolutiva prepuberale, ammirando le figure femminili per come erano, ma reprimendo la sua identità sessuale e il suo orientamento romantico fino ai 24 anni, conformandosi forzatamente alle caratteristiche del genere attribuito alla nascita. Dall'inizio del suo percorso di affermazione si è sempre più espressa per come si vive e si percepisce, riuscendo a concretizzare la sua identità. La sua condizione di genere è definita
e affermata, con chiara asserzione dell'autoriconoscimento e dell'autodenominazione, espressa in modo efficace nella sua quotidianità (doc. 4 pagg. 5 e 6 ). (….) ha individuato il suo Parte_3
nucleo femminile secondo le sue tempistiche di riconoscibilità ed elaborazione della propria condizione, attivando modalità congruenti con il genere d'elezione, che è identificabile in modo articolato, senza incertezze sulla propria identità di genere, vivendo al femminile in tutti gli ambiti
(sociali, relazionali, amicali, affettivi, lavorativi) (cfr. doc. 4 pag. 7). (….) L'identità sessuale, composta dagli elementi dell'orientamento erotico-affettivo, dall'identità di genere, dall'espressione e dal comportamento di genere, dalle caratteristiche sessuali anatomiche e/o endocrinologiche, in
è organizzata al femminile, declinando il genere di elezione come genere definitivo e Parte_3 irreversibile……
pagina 2 di 8 ha investito ed investe le sue energie le sue risorse, durante la sua evoluzione Parte_3
psicosessuale e psicoemotiva, per trovare il proprio percorso e realizzare la definizione di un sé soddisfacente e congruo alla propria percezione, alla propria identità, alla propria profonda e intrinseca dimensione di genere. La qualità di tale evoluzione l'ha portata a percepire e realizzare il suo benessere, attraverso l'affermazione di genere, consapevole dell'ineludibilità di tale percorso, considerato l'unico modo per trovare il senso del sé solido e integrato” (cfr. doc. 4 pagg. 7-8).
Il prof. Endocrinologo dell'Ospedale di Padova (doc. 3) nella relazione sottoscritta del Persona_1
16.7.2024 certificava: “Gli effetti della terapia sono stati quelli attesi e hanno permesso di giungere a un grado tale di femminilizzazione e di induzione delle caratteristiche fisiche femminili attualmente compatibili con il cambio anagrafico e con le chirurgie di affermazione di genere che rientrano nelle aspettative della paziente”.
Dal 23/05/2023 parte ricorrente si sottopone a terapia ormonale e segue presso un centro specializzato il percorso di transizione verso il genere femminile;
ha promosso il presente procedimento finalizzato al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Chiedeva pertanto di essere autorizzata a rettificare nome (da ad ) e genere (da maschile Pt_1 Pt_3
a femminile), nonché a sottoporsi a intervento chirurgico di riassegnazione di sesso.
****
All'udienza del 20.2.2025 il ricorrente compariva personalmente, non compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato.
Il ricorrente, interrogato liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo e il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze e voce femminili;
ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., il Giudice invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale femminile e del nome in va accolta. Pt_3
La causa non è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo ampiamente esaustiva la documentazione sanitaria prodotta.
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come il ricorrente segua da tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio pagina 3 di 8 precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, nella relazione finale della psicologa dott.ssa datata 09.09.2024 conferma la diagnosi Tes_1 di disforia di genere: “ è intenzionata e determinata nel voler proseguire il percorso di Parte_3 transizione fino al suo compimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste (endocrinologica, medico-chirurgica, anagraficoamministrativa). vive il suo presente e prefigura il suo futuro al femminile, Parte_3
quale acquisizione definitiva di stabilita ed equilibrio psicofisico ed emotivo con buone ricadute psicosociali e relazionali. Si conferma, quindi, che è decisa e motivata a proseguire e Parte_3
compiere la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla. In tal senso va sostenuta la condizione dell'identità del genere d'elezione di , cioè quella femminile, quale espressione dell'identità personale, Parte_3
in virtù della realizzazione del proprio individuale e legittimo percorso di benessere psicofisico e di espressione di una piena definizione di salute generale, come auspicato dai manuali sopracitat… Si conferma, come sopra citato, che non vi sono controindicazioni e non si rilevano problematiche di tipo psicopatologico che possano inficiare il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere femminile elettivo.”
Inoltre, il medico-endocrinologo dott. in data 16.7.2024 certificava che Persona_1 Pt_3 presenta “livelli di estradiolo nel range femminile…Gli effetti della terapia sono quelli attesi ed hanno permesso di giungere un grado tale di femminilizzazione e di induzione delle caratteristiche fisiche femminili attualmente compatibili con il cambio anagrafico e con le chirurgie di affermazione di genere che rientrano nelle aspettative del paziente ” (doc. 03).
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Egli non risulta presentare patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo, emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la pagina 4 di 8 propria identità femminile anche all'esterno nella propria vita quotidiana, dimostrando convinzione nel prosieguo del percorso di transizione.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere femminile. Parte_1
Ed invero, non risulta necessario, affinchè il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'
“irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è
“elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
pagina 5 di 8 Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico ) in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1
anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato di con le conseguenti variazioni. Pt_3
3. Sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Parte ricorrente ha chiesto poi la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Sul punto preme osservare come sia intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (sentenza Corte Costituzionale
n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia pagina 6 di 8 la Corte sottolinea che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, viene dichiarata inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale
, di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la Parte_3
presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale,
pagina 7 di 8 ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nato a [...] Parte_1
(Bulgaria) il 12/02/1997 C.F. , da maschile a femminile, con variazione del C.F._1
nome da ad ; Pt_1 Pt_3
2. attribuisce a nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
il sesso femminile, nonché il prenome ” e, per l'effetto ordina C.F._1 Pt_3 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Martino di Lupari di rettificare l'atto di nascita registrato al N. 28 parte II serie B - anno 2001 di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome ” sia Pt_1 letto e inteso ”; Pt_3
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome ”; Pt_3
4. dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n.
143/2024;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente rel dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4454/2024 promossa con ricorso depositato in data
23.09.2024 da
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Stefania Zanella del Foro di Padova ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova Controparte_1
resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI:
1) Per tutti i motivi sopraesposti, autorizzarsi , nato a [...] il [...] Parte_1
a rettificare il nome da ad Alessia e del sesso anagrafico da maschile in femminile. Pt_1 pagina 1 di 8 2) , nato a OV (Bulgaria) il [...], ad [...] i caratteri Parte_2
sessuali da maschili a femminili mediante trattamento medico-chirurgico.
3) Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Martino di Lupari (PD), ove l'atto di nascita è stato trascritto, di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita di , nato a [...]
OV (Bulgaria) il 12/02/1997, come sopra indicate.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.9.2024 la ricorrente dichiarava di essere nato Parte_1
in Bulgaria il 12/02/1997 (doc.1) e all'età di 3 anni di essere stato adottato da genitori italiani. Lavora presso la MP3 di MP (PD), non è sposato, non ha figli né fratelli, ed ha sempre convissuto con i genitori adottivi a San Martino di Lupari (PD) fino ad un mese fa quando si è trasferito a Padova dove ha iniziato la convivenza con il compagno.
Da giugno 2022 a luglio 2024 è stato preso in carico per il supporto psicoclinico per l'iter di affermazione di genere presso Sat Pink Aps di Padova, che ha portato alla diagnosi di incongruenza di genere/disforia di genere e da maggio 2023 ha intrapreso la terapia ormonale (docc.2-3).
In particolare, la dott.ssa psicologa del SAT, nella relazione psicoclinica per il Tes_1 riconoscimento e l'affermazione dell'identità sessuale e di genere datata 9.9.2024 (doc. 4), osservava che il ricorrente “fa risalire i suoi primi ricordi dell'incongruenza in età evolutiva prepuberale, ammirando le figure femminili per come erano, ma reprimendo la sua identità sessuale e il suo orientamento romantico fino ai 24 anni, conformandosi forzatamente alle caratteristiche del genere attribuito alla nascita. Dall'inizio del suo percorso di affermazione si è sempre più espressa per come si vive e si percepisce, riuscendo a concretizzare la sua identità. La sua condizione di genere è definita
e affermata, con chiara asserzione dell'autoriconoscimento e dell'autodenominazione, espressa in modo efficace nella sua quotidianità (doc. 4 pagg. 5 e 6 ). (….) ha individuato il suo Parte_3
nucleo femminile secondo le sue tempistiche di riconoscibilità ed elaborazione della propria condizione, attivando modalità congruenti con il genere d'elezione, che è identificabile in modo articolato, senza incertezze sulla propria identità di genere, vivendo al femminile in tutti gli ambiti
(sociali, relazionali, amicali, affettivi, lavorativi) (cfr. doc. 4 pag. 7). (….) L'identità sessuale, composta dagli elementi dell'orientamento erotico-affettivo, dall'identità di genere, dall'espressione e dal comportamento di genere, dalle caratteristiche sessuali anatomiche e/o endocrinologiche, in
è organizzata al femminile, declinando il genere di elezione come genere definitivo e Parte_3 irreversibile……
pagina 2 di 8 ha investito ed investe le sue energie le sue risorse, durante la sua evoluzione Parte_3
psicosessuale e psicoemotiva, per trovare il proprio percorso e realizzare la definizione di un sé soddisfacente e congruo alla propria percezione, alla propria identità, alla propria profonda e intrinseca dimensione di genere. La qualità di tale evoluzione l'ha portata a percepire e realizzare il suo benessere, attraverso l'affermazione di genere, consapevole dell'ineludibilità di tale percorso, considerato l'unico modo per trovare il senso del sé solido e integrato” (cfr. doc. 4 pagg. 7-8).
Il prof. Endocrinologo dell'Ospedale di Padova (doc. 3) nella relazione sottoscritta del Persona_1
16.7.2024 certificava: “Gli effetti della terapia sono stati quelli attesi e hanno permesso di giungere a un grado tale di femminilizzazione e di induzione delle caratteristiche fisiche femminili attualmente compatibili con il cambio anagrafico e con le chirurgie di affermazione di genere che rientrano nelle aspettative della paziente”.
Dal 23/05/2023 parte ricorrente si sottopone a terapia ormonale e segue presso un centro specializzato il percorso di transizione verso il genere femminile;
ha promosso il presente procedimento finalizzato al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Chiedeva pertanto di essere autorizzata a rettificare nome (da ad ) e genere (da maschile Pt_1 Pt_3
a femminile), nonché a sottoporsi a intervento chirurgico di riassegnazione di sesso.
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All'udienza del 20.2.2025 il ricorrente compariva personalmente, non compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato.
Il ricorrente, interrogato liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo e il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze e voce femminili;
ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., il Giudice invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
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1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale femminile e del nome in va accolta. Pt_3
La causa non è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo ampiamente esaustiva la documentazione sanitaria prodotta.
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come il ricorrente segua da tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio pagina 3 di 8 precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, nella relazione finale della psicologa dott.ssa datata 09.09.2024 conferma la diagnosi Tes_1 di disforia di genere: “ è intenzionata e determinata nel voler proseguire il percorso di Parte_3 transizione fino al suo compimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste (endocrinologica, medico-chirurgica, anagraficoamministrativa). vive il suo presente e prefigura il suo futuro al femminile, Parte_3
quale acquisizione definitiva di stabilita ed equilibrio psicofisico ed emotivo con buone ricadute psicosociali e relazionali. Si conferma, quindi, che è decisa e motivata a proseguire e Parte_3
compiere la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla. In tal senso va sostenuta la condizione dell'identità del genere d'elezione di , cioè quella femminile, quale espressione dell'identità personale, Parte_3
in virtù della realizzazione del proprio individuale e legittimo percorso di benessere psicofisico e di espressione di una piena definizione di salute generale, come auspicato dai manuali sopracitat… Si conferma, come sopra citato, che non vi sono controindicazioni e non si rilevano problematiche di tipo psicopatologico che possano inficiare il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere femminile elettivo.”
Inoltre, il medico-endocrinologo dott. in data 16.7.2024 certificava che Persona_1 Pt_3 presenta “livelli di estradiolo nel range femminile…Gli effetti della terapia sono quelli attesi ed hanno permesso di giungere un grado tale di femminilizzazione e di induzione delle caratteristiche fisiche femminili attualmente compatibili con il cambio anagrafico e con le chirurgie di affermazione di genere che rientrano nelle aspettative del paziente ” (doc. 03).
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Egli non risulta presentare patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo, emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la pagina 4 di 8 propria identità femminile anche all'esterno nella propria vita quotidiana, dimostrando convinzione nel prosieguo del percorso di transizione.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere femminile. Parte_1
Ed invero, non risulta necessario, affinchè il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'
“irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è
“elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
pagina 5 di 8 Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico ) in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1
anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato di con le conseguenti variazioni. Pt_3
3. Sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Parte ricorrente ha chiesto poi la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Sul punto preme osservare come sia intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (sentenza Corte Costituzionale
n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia pagina 6 di 8 la Corte sottolinea che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, viene dichiarata inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale
, di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la Parte_3
presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale,
pagina 7 di 8 ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nato a [...] Parte_1
(Bulgaria) il 12/02/1997 C.F. , da maschile a femminile, con variazione del C.F._1
nome da ad ; Pt_1 Pt_3
2. attribuisce a nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
il sesso femminile, nonché il prenome ” e, per l'effetto ordina C.F._1 Pt_3 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Martino di Lupari di rettificare l'atto di nascita registrato al N. 28 parte II serie B - anno 2001 di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome ” sia Pt_1 letto e inteso ”; Pt_3
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome ”; Pt_3
4. dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n.
143/2024;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
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