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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 11734/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.10.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] - EE -LITUANIA in data 27.11.1972 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chantal Coppo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a MILANO in data 25.08.1962 cittadino: italiano Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvia Gatta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Zenone al Lambro in data 04.06.2005
(anno 2005 atto n. 1 reg. parte 1 serie)
pagina 1 di 5 □ X separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2479/2024 dell'11.12.2024, pubblicata il 30.12.2024. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nato a [...] in data [...] maggiorenne Persona_1 economicamente non autosufficiente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2. , figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, continuerà a vivere con Per_1 il padre presso la casa coniugale, sita in Paullo (MI), piazza F. De Andrè,12 scala E, ove manterrà la propria residenza anagrafica.
3. In ragione della maggiore età, concorderà direttamente con la madre le Per_1 frequentazioni settimanali e festive. I genitori si dichiarano disponibili all'alternanza dei week end e alla divisione paritaria dei periodi di festività e vacanze estive.
4. La signora corrisponderà per il mantenimento del figlio maggiorenne, fino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, € 250,00 mensili. L'assegno verrà corrisposto mediante bonifico su conto corrente bancario intestato al figlio Per_1
in via anticipata entro il 10 di ogni mese, con decorso dal mese di ottobre 2024, per
[...] dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La signora fornirà mensilmente la prova del pagamento al signor mediante invio Pt_1 Per_1 di email contenente la copia del bonifico effettuato. L'accreditamento diretto su conto corrente del figlio non comporta alcuna rinuncia in ordine alla legittimazione ad agire a tutela del credito da parte del signor . CP_1
5. Le spese extra assegno relative al figlio - definite secondo il Protocollo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che di seguito si riportano, saranno ripartite al 50% fra i genitori, ad esclusione delle spese per iscrizione e tasse per scuole e istituti di istruzione privati, di cui si farà carico il padre al 100%:
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina 3 di 5 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano espressamente reciprocamente alla richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
7. Ciascun coniuge si farà carico personalmente dei debiti, spese, multe e in generale delle obbligazioni pregresse contratte e intestate a proprio nome.
8. I coniugi dichiarano che non sussistono motivi ostativi al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
9. I coniugi dichiarano che con il corretto adempimento delle condizioni del presente accordo hanno regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico fra loro e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Zenone al Lambro (MI), in data 04.06.2005 tra i signori e . Parte_1 CP_1
pagina 4 di 5 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Zenone al Lambro (MI) e dei
Comuni di Peschiera Borromeo (MI) e Crema (CR), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.10.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] - EE -LITUANIA in data 27.11.1972 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chantal Coppo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a MILANO in data 25.08.1962 cittadino: italiano Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvia Gatta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Zenone al Lambro in data 04.06.2005
(anno 2005 atto n. 1 reg. parte 1 serie)
pagina 1 di 5 □ X separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2479/2024 dell'11.12.2024, pubblicata il 30.12.2024. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nato a [...] in data [...] maggiorenne Persona_1 economicamente non autosufficiente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2. , figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, continuerà a vivere con Per_1 il padre presso la casa coniugale, sita in Paullo (MI), piazza F. De Andrè,12 scala E, ove manterrà la propria residenza anagrafica.
3. In ragione della maggiore età, concorderà direttamente con la madre le Per_1 frequentazioni settimanali e festive. I genitori si dichiarano disponibili all'alternanza dei week end e alla divisione paritaria dei periodi di festività e vacanze estive.
4. La signora corrisponderà per il mantenimento del figlio maggiorenne, fino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, € 250,00 mensili. L'assegno verrà corrisposto mediante bonifico su conto corrente bancario intestato al figlio Per_1
in via anticipata entro il 10 di ogni mese, con decorso dal mese di ottobre 2024, per
[...] dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La signora fornirà mensilmente la prova del pagamento al signor mediante invio Pt_1 Per_1 di email contenente la copia del bonifico effettuato. L'accreditamento diretto su conto corrente del figlio non comporta alcuna rinuncia in ordine alla legittimazione ad agire a tutela del credito da parte del signor . CP_1
5. Le spese extra assegno relative al figlio - definite secondo il Protocollo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che di seguito si riportano, saranno ripartite al 50% fra i genitori, ad esclusione delle spese per iscrizione e tasse per scuole e istituti di istruzione privati, di cui si farà carico il padre al 100%:
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina 3 di 5 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano espressamente reciprocamente alla richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
7. Ciascun coniuge si farà carico personalmente dei debiti, spese, multe e in generale delle obbligazioni pregresse contratte e intestate a proprio nome.
8. I coniugi dichiarano che non sussistono motivi ostativi al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
9. I coniugi dichiarano che con il corretto adempimento delle condizioni del presente accordo hanno regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico fra loro e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Zenone al Lambro (MI), in data 04.06.2005 tra i signori e . Parte_1 CP_1
pagina 4 di 5 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Zenone al Lambro (MI) e dei
Comuni di Peschiera Borromeo (MI) e Crema (CR), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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