Versione
14 febbraio 1989
14 febbraio 1989
Art. 2. 1. L'ultimo comma dell' articolo 192 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 192 del codice di procedura penale , come modificato dall'art. 2 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 192 (Impugnazione dell'imputato, dei genitori, del tutore e del difensore). - L'imputato puo' proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potesta' o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.".
"L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 192 del codice di procedura penale , come modificato dall'art. 2 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 192 (Impugnazione dell'imputato, dei genitori, del tutore e del difensore). - L'imputato puo' proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potesta' o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.".
Giurisprudenza • 19
- 1. Corte Cost., sentenza 05/07/1990, n. 315Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di TR NO, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990.Leggi di più...
- impossibilita' di proporla per il difensore privo di mandato speciale·
- non fondatezza della questione.·
- impugnazione·
- sentenza contumaciale·
- imputato contumace irreperibile·
- sent. 315/90 c. processo penale·
- sent. 315/90 b.·
- processo penale·
- sent. 315/90 a. processo penale·
- imputato contumace