Art. 2. 1. L'ultimo comma dell' articolo 192 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 192 del codice di procedura penale , come modificato dall'art. 2 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 192 (Impugnazione dell'imputato, dei genitori, del tutore e del difensore). - L'imputato puo' proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potesta' o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.".
"L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 192 del codice di procedura penale , come modificato dall'art. 2 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 192 (Impugnazione dell'imputato, dei genitori, del tutore e del difensore). - L'imputato puo' proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potesta' o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.".