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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 106/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
17.01.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato COLA DANIELE, giusto mandato in calce al ricorso,
lettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore
Email_1 contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. Dott.ssa e
[...] CP_3 Persona_1 Persona_2
Dott.ssa ed elettivamente domiciliato in Venezia presso l' Persona_3 [...]
, via Forte Marghera n. 191 Controparte_2
1 O G G ETTO : carta do cente .
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
1. accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi Euro
1.000,00 e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del Controparte_1
;
[...]
Cont
- condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via preliminare: dichiararsi, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 1);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att.
c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022 ed agiva in giudizio nei confronti del lamentando la mancata corresponsione a suo Controparte_1
favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta
Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_1
preliminare la prescrizione relativamente all'a.s. 2019/2020; nel merito negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò
violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva
dunque come riportato in epigrafe.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è parzialmente fondato.
3 5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta
elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2019/20: supplenza annuale;
a.s. 2021/22: supplenza fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd.
“circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. Uguale conclusione va assunta peraltro, ad avviso del giudicante, anche in relazione al personale comunque utilizzato per la gran parte dell'anno scolastico con sostanziale continuità, per una durata anche superiore a quella dei titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività scolastiche, come nel caso di specie nel quale la ricorrente
è stata assegnataria di una serie di supplenze per la sostituzione di un docente avente diritto alla conservazione del posto, che hanno di fatto coperto l'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche, presso il medesimo Istituto Scolastico. In questi casi l'attività docente prestata in sostituzione deve ritenersi analoga a quella svolta dal personale sostituito non solo per le tempistiche e la sostanziale utilizzazione per l'intero a.s., ma anche per la necessità di integrazione del docente supplente rispetto alla programmazione complessiva dell'attività da parte dell'istituto scolastico.
9. Quanto alla prescrizione, tempestivamente eccepita dalla difesa del , bisogna CP_1
tenere conto di quanto stabilisce Cassazione in merito ovvero “il diritto dei docenti
4 titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato
all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9
settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49)” (Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).
Questa opera, pertanto, in relazione all'a.s. 2019-2020, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione (notificazione del ricorso) è intervenuto oltre il quinquennio dalla maturazione del diritto, cioè dal momento in cui è consentito ai docenti procedere con la registrazione telematica per fruire del beneficio se già in titolare di incarico o successivamente dal momento in cui l'incarico è stato conferito.
10. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso per l'a.s. 2021/2022, con conseguente condanna del a provvedere al CP_1
relativo accredito a suo favore, per € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
11. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, e conseguentemente condanna il a CP_1
provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
5 Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si è CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 515,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 29/04/2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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