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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 3800/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3800/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Mauriello, Parte_1 C.F._1
Rita Mauriello e Mariangela Mauriello.
-ATTRICE in riassunzione-
e
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avvocati Alessandro Pizzolla e Sergio Pizzolla.
-CONVENUTO in riassunzione-
OGGETTO: “Regolamento di confini”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni
(depositate il 2.12.2024 dalla difesa di e il 3.12.2024 dalla difesa dell' e Parte_1 Controparte_1 come da verbale di udienza del 4.2.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC), il 14.9.2022, ha convenuto, dinanzi a questa Parte_1
Corte, l riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con Controparte_1 rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione (con ordinanza n. 16356/2022, depositata il 20.5.2022), della sentenza n.4874/2017 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 27.11.2017.
pagina 1 di 11 In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da avverso la sentenza Parte_1 parziale n. 1654/2014 (pubblicata il 10.4.2014) e la suddetta sentenza definitiva n. 4874/2017, ha rigettato il primo
(l'unico concernente la sentenza parziale riguardando, gli altri motivi, la sentenza definitiva) e il quarto motivo, ed ha accolto, nei sensi di cui in motivazione, il quinto motivo (dichiarando assorbiti i restanti), cassando la suddetta sentenza n. 4874/2017 in relazione alla censura accolta, e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
, dunque, deducendo di avere interesse a riassumere il giudizio per sentir accogliere la Parte_1 domanda di regolamento di confini proposta originariamente dal proprio dante causa, , con atto di Parte_2 citazione del 14/01/1992 ed in ogni caso così come stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.16356/2022, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiararsi ammissibile, proponibile e fondata la domanda di regolamento di confini della IG.ra , subentrata ai dante causa proposta con atto di citazione del 14/01/1992, Parte_1 Parte_3 reiterata con appello incidentale contenuto nella memoria di costituzione depositata il 3/11/2005 (R.G. 4205/2005); 2) Per l'effetto determinare il confine tra i fondi di proprietà dell'attore e del convenuto siti in Pozzuoli loc. S. Gennaro alle partite catastali 4598
( , ora e 5468 ( ) in conformità dei titoli, delle risultanze catastali e di ogni altro elemento ritenuto utile dal Per_1 CP_2 Pt_1
Giudicante (cfr. C.T.U. Dott. I grado – R.G. 1055/1992), giusta quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in Per_2 accoglimento del quinto motivo di impugnativa innanzi riportato;
3) Sempre per l'effetto dell'accertato confine secondo i titoli opponibili, disporre la restituzione eventuale delle parti di fondo in favore della IG.ra (parte attorea nel giudizio avente ad Parte_1 oggetto “actio finium regundorum”); 4) Disporsi eventuale integrazione di istruttoria tecnica del caso anche a mezzo di C.T.U.; 5)
Condannarsi essa in persona del vescovo p.t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio Controparte_1 di merito ivi comprese le competenze del CTU così come liquidate;
6)Vorrà poi la Corte adita regolare le spese e competenze del grado di legittimità, giusta quanto disposto con la decisione di legittimità Ordinanza N. 16356/22 con attribuzione al procuratore antistatario Avv.
Giacomo Mauriello;
7) emettersi ogni altro provvedimento del caso.”.
Con comparsa depositata il 24.11.2022 si è costituita in giudizio l richiamando, a seguito di Controparte_1 annullamento della sentenza n. 4874/2017 di questa Corte d'Appello ed in base al principio enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16356/2022 resa inter partes, tutti i propri precedenti scritti difensivi e, quindi, riproponendo tutte le eccezioni e le domande come formulate rispetto alla domanda di regolamento di confini proposta originariamente da con l'atto di citazione notificato il 14/1/1992, ha evidenziato la Parte_2 necessità, in applicazione di tale principio, di procedere all'accertamento, tra i due fondi finitimi, di un nuovo confine attraverso l'applicazione, in consecuzione, dei titoli e tipi di frazionamento come specificamente indicati nella ordinanza di rinvio.
Ragion per cui, sostenendo che il giudicato negativo sulla domanda di usucapione fosse pur sempre attinente alla limitata porzione di fondo oggetto del provvedimento di spoglio e reintegra nel possesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare, sulla base dei titoli e allegati tipi di frazionamento, come individuati nella sentenza di annullamento n. 16356/2022 della Corte di Cassazione, il confine tra le proprietà dell e la IG.ra , Controparte_1 Parte_1 così come risulterà individuato e definito per il tramite di consulenza tecnica di ufficio che, a tal fine, la Corte di Appello vorrà disporre;
2)
pagina 2 di 11 condannare la parte attrice, IG.ra , erede di e alla restituzione delle aree di terreno Parte_1 Parte_2 Persona_3 che per effetto della acquisizione del confine risulteranno di proprietà della 3) condannare altresì la medesima Controparte_1
IG.ra al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del procedimento dei giudizi riuniti, in uno a quello Parte_1 della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 16356/2022 ha accolto soltanto il quinto motivo.”.
Con ordinanza del 20.10.2022 il Consigliere istruttore, rilevata, innanzitutto, l'applicabilità, al presente giudizio di rinvio, del rito precedente alla legge n.353/1990 (trattandosi di giudizio introdotto, in primo grado, prima del
30.4.1995), ha disposto una integrazione della ctu (già espletata nelle precedenti fasi di merito) - nominando, a tal fine, il dott. agr. per all'accertamento del confine tra i fondi per cui è causa, secondo i principi Persona_4 di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione con la suddetta ordinanza n.16356/2022.
Indi, autorizzate le motivate proroghe richieste dal ctu per il completamento delle operazioni peritali e rinviata la causa (con ordinanza del 3.10.2023) al 12.3.2024 e, successivamente (con ordinanza del 12.3.2024) al 9.7.2024, con ordinanza del 9.7.2024 è stato dichiarato interrotto il giudizio, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., a seguito dell'avvenuto decesso, in data 16.5.2024, dell'avv. Prospero Pizzolla, quale unico difensore dell' Controparte_1
[...]
Riassunto il giudizio da (con ricorso del 20.9.2024, ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 unitamente al decreto del 20.9.2024 con cui è stata fissata l'udienza del 3.12.2024 per la prosecuzione del giudizio), si sono costituiti in giudizio, in data 19.11.2024, quali nuovi difensori dell gli Controparte_1 avvocati Alessandro Pizzolla e Sergio Pizzolla.
Indi, con ordinanza del 4.12.2024, il Consigliere istruttore, preso atto dell'espletamento della ctu e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato, ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c. (nella formulazione, applicabile, si ribadisce, ratione temporis, al caso di specie, anteriore alla legge n.353/1990), l'udienza per la discussione “in presenza”, dinanzi al Collegio, al 4.2.2025, concedendo alle parti i termini di dieci giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di cinque giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
E, all'udienza collegiale celebratasi “in presenza” il 4.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione dei difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
In seguito all'annullamento, con rinvio, da parte della Suprema Corte, della sentenza n. 4874/2017 di questa
Corte d'Appello, resta da esaminare, sulla base del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte con riferimento all'unico motivo accolto (il quinto) del ricorso di (di cui ai punti nn. 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, da pag. Parte_1
21 a pag. 26 dell'ordinanza n.16356/2022), soltanto la domanda di determinazione del confine introdotta dal dante pagina 3 di 11 causa ( ) della stessa con l'atto di citazione notificato in data 14/01/1992 e Parte_2 Parte_1 quelle, ad essa connesse, riguardanti gli effetti restitutori in conseguenza degli eventuali accertati sconfinamenti.
Invero, come si legge nella detta ordinanza della Suprema Corte, con il quinto motivo (accolto) la ricorrente aveva denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
2643 e 2644 c.c., per non avere questa Corte d'Appello attribuito rilevanza dirimente alla trascrizione degli atti di acquisto della proprietà immobiliare, ai fini di stabilirne la priorità e, quindi, la validità, avendo impropriamente recepito le risultanze della permuta dell'anno 2016, non trascritta e non eseguita.
E la Corte di Cassazione, nell'accogliere (unicamente) tale motivo di ricorso, ha, in particolare (cfr. all'ultima parte della pagina 25 di tale ordinanza), affermato: “Ne consegue che l'atto di permuta non trascritto e non eseguito è inopponibile alle parti e non è utilizzabile ai fini della regolamentazione dei confini, dovendo, invece, attribuirsi rilevanza, nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto - ovvero, nel caso di specie al decreto di aggiudicazione del 14 ottobre 1958 e all'atto di compravendita del 22 marzo 1952 - e, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più recente - ossia all'atto di compravendita del 3/10/1928 e agli atti di compravendita del 22 luglio 1913 e del 12 giugno 1928".
Dunque, gli esatti confini tra le parti in causa non vanno determinati sulla base dell'atto di permuta del 1916 - come aveva ritenuto, invece, questa Corte con la sentenza n.4874/2017 (poi annullata proprio sul punto) – bensì, come stabilito dalla Corte di Cassazione, si ribadisce, in base “ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto - ovvero, nel caso di specie al decreto di aggiudicazione del 14 ottobre 1958 e all'atto di compravendita del 22 marzo 1952 - e, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più recente - ossia all'atto di compravendita del 3/10/1928 e agli atti di compravendita del 22 luglio 1913 e del 12 giugno 1928".
E, in questa sede, proprio sulla scorta di tali principi, è stato conferito al ctu l'incarico di determinare nuovamente i confini tra le parti in causa.
Non è superfluo precisare, invero, al riguardo, che:
- Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord.,
12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090);
pagina 4 di 11 - nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n.
33458); in tale giudizio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno
(cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V,
23/05/2005, n. 10844);
- in definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732;
Sez. II, 27/10/2010, n. 21961); il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n.
17284; Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143);
- inoltre nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente
"chiusa", è ammissibile disporre (o rinnovare, come nel caso di specie) la consulenza tecnica che sia funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ord., 18/10/2018, n. 26108), posto che i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/09/2021, n. 23799; Sez. V, Ord., 20/11/2019, n. 30170; cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
20/01/2023, n. 1846).
****
Fatte queste premesse, la Corte rileva che il confine tra i fondi delle parti è stato individuato dal ctu, dott. agr.
(sulla base dei nuovi quesiti formulati, si ribadisce, in questa sede di rinvio, sulla scorta dei Persona_4
pagina 5 di 11 principi indicati dalla Suprema Corte con la più volte richiamata ordinanza n. 16356/2022) nell'ambito della relazione peritale depositata il 4.6.2024.
Ragion per cui, trattandosi di minuziosi accertamenti eseguiti dal consulente sulla base dei principi vincolanti indicati dalla Suprema Corte, si ritiene che possa reputarsi accertata la determinazione del confine tra i due fondi in quella delineata dal consulente tecnico di ufficio, come descritta graficamente con una linea continua di colore rosso nell'allegato “L” all'elaborato peritale (determinazione, peraltro, non contestata specificamente dalle parti, avendo la difesa della concentrato le proprie critiche principalmente in relazione al fatto che le zone Pt_1 risultate oggetto di sconfinamento in relazione ai fondi di entrambe le parti non fossero state descritte e riportate nella loro effettiva consistenza e superficie dal dott. agr. ). Persona_4
In particolare il ctu ha accertato quanto segue, per ciò che rileva in questa sede.
I fondi per cui è causa sono ubicati nel Comune di Pozzuoli (NA), località San Gennaro e, precisamente, in via
San Gennaro - Agnano.
Da indagini condotte presso l'Agenzia del Territorio di è emerso che: Controparte_3
a) Il fondo di proprietà dell (confinante ad Est con la proprietà ), attualmente, “a seguito di CP_1 Pt_1 frazionamenti interni, viene individuato nel N.C.T. del Comune di Pozzuoli (NA), al foglio n. 56, p.lle: - 149, qualità
Frutteto, classe 3, superficie are 32.20; - 167, qualità vigneto, classe 4, superficie are 36.76; - 1012, qualità agrumeto, classe 2, superficie are 39,56; - 1019, qualità Pascolo, classe 1, superficie are 70,16; - 1021, qualità incolto produttivo, classe 2, superficie are 10.83; - 1023, qualità frutteto, classe 4, superficie are 03.10; - 1025, qualità frutteto, classe 4, superficie are 51.03; oltre alle particelle n.: - 1014 Ente urbano , superficie are 04.09; -
1018 Ente Urbano, superficie are 75.94; - 1013, Ente , superficie are 00.66; - 1026, , CP_4 CP_5 superficie are 10.08; - 1015, Ente , superficie are 07.90.”; CP_4
b) il fondo di proprietà di (confinante ad Ovest con la proprietà dell , Parte_1 Controparte_1 attualmente, “a seguito di frazionamenti riguardanti alcune particelle, viene individuato nel N.C.T. del Comune di
Pozzuoli (NA), al foglio n. 56, p.lle n. : - 146 qualità Agrumeto, classe 2, superficie are 23.80; - 189 qualità incolto produttivo, classe 2, superficie are 26.60; - 337, qualità vigneto, classe 4, superficie are 00.80; - 349, qualità vigneto, classe 4, superficie are 01.30; - 700, qualità pascolo, classe 1, superficie are 01.18; - 702, qualità pascolo, classe 1, superficie are 00.70; - 723, qualità vigneto, classe 4, superficie are 03.88; - 1146, qualità vigneto, classe 4, superficie are 93.00; - 1200, qualità pascolo, classe 1, superficie Ha 01.33.27 Nonché le p.lle n.:
- 150 , fabbricato;
- 1149, fabbricato;
- 1147, fabbricato;
”.
Tra i due fondi per cui è causa non sono stati rilevati termini lapidei veri e propri a delimitazione dei reali confini;
sui luoghi di causa è stata, invece, rilevata una vecchia recinzione, un tempo posta proprio a delimitazione dei confini tra i due fondi.
pagina 6 di 11 La planimetria allegata all'atto di compravendita del 22.3.1952 già riportava ben delimitata la linea di confine con il fondo che poi in seguito (anno 1958) sarebbe divenuto di con apposito decreto di Parte_2 aggiudicazione del 14.10.1958.
In sostanza, tenuto conto di tali atti (indicati in via prevalente, dalla Suprema Corte, come detto, nell'ordinanza n.16356/2022, quali riferimenti per l'individuazione dell'esatto confine tra i fondi in questione), la linea di confine tra i due fondi per cui causa già risultava ben delimitata alla data del 22.03.1952 (precedente al decreto di aggiudicazione del 14.10.1958).
E la stessa linea di confine (che si estende a partire dal lato Nord dei due fondi e, quindi, già dal confine con la strada Pubblica via S. Gennaro – Agnano, fino al lato Sud degli stessi a confine con il tratto di Ferrovia della
Cumana) è pervenuta inalterata “fino alla data odierna, cioè fino ai giorni nostri” e già esisteva alla data in cui il
Catasto emanava la planimetria di Revisione, nell'anno 1955.
Ragion per cui il ctu, dando atto che la linea di confine tra i due fondi in esame risultava già sia alla data della stesura dell'atto di compravendita del 22.3.1952 che alla data di emissione del decreto di aggiudicazione del
14.10.1958 (ossia in relazione agli atti, si ribadisce, ai quali ha fatto riferimento la Suprema Corte nell'enunciare il principio di diritto da applicare in questa sede) e che è rimasta inalterata nel tempo, ha individuato la linea di confine tra tali fondi proprio sulla base della sua rappresentazione grafica, così come riportata prima nelle cartografie catastali allegate all'atto di acquisto del 22.03.1952, nonché, in seguito, in quelle di revisione e, successivamente, nelle cartografie catastali attuali, eseguendo un apposito rilievo topografico sui luoghi di causa, sulla base dei punti di riferimento ben precisi e riconosciuti attendibili e rispondenti sia nella realtà che nelle cartografie catastali, confrontando poi la rappresentazione grafica ottenuta dall'elaborazione del rilievo topografico eseguito con le apposite cartografie catastali e, infine, individuando i vertici della stessa linea di confine, per poi materializzarli direttamente sui luoghi di causa.
Il ctu ha, così, rappresentato graficamente, si ribadisce, il confine tra i due fondi con una linea continua di colore rosso nell'allegato “L” all'elaborato peritale.
E tale può essere considerato, si ribadisce, il confine tra i fondi in questione, trattandosi di valutazioni analitiche, immuni da vizi logici e giuridiche, compiute all'esito di minuziosi accertamenti tecnici ed in osservanza dei criteri fissati nel principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 16356/2022 più volte richiamata.
****
Va aggiunto che il ctu ha rilevato che la individuata linea di confine tra i due fondi per cui è causa evidenzia, allo stato attuale, che l risulta in possesso di una parte del fondo di proprietà di (in CP_1 Parte_1 particolare per quanto riguarda l'area attualmente adibita a parcheggio da parte dell' cfr. i vertici “I”, “L”, CP_1
“M” e “N” come indicati dal ctu), e che la stessa risulta in possesso di una parte del fondo di Parte_1 proprietà della controparte (in particolare per quanto riguarda la quota parte occupata dal fabbricato di cui alla p.lla pagina 7 di 11 n. 141, precisamente l'angolo Sud- Ovest, per mq 17,00 circa, e la quota parte occupata dal viale interno di accesso).
Ma, come dedotto dalla difesa di , il dott. agr. , una volta accertato lo Parte_1 Persona_4 sconfinamento da parte di entrambi i fondi per cui è causa, non ha descritto e riportato nella loro effettiva consistenza e superficie le zone oggetto di tali verificati sconfinamenti, limitandosi a sostenere, erroneamente, che, laddove non fosse stato possibile rispettare l'andamento della linea di confine, fosse necessario procedere a delle compensazioni e che esulassero dalle sue competenze le relative modalità.
Ciò posto, occorre dire che, come affermato la Corte Suprema di Cassazione (cfr. pag. 26 e pag. 27 dell'ordinanza n.
16356/2022), nel rigettare il quarto motivo di ricorso proposto da (quanto all'effetto recuperatorio Parte_1 delle porzioni di terreno indebitamente occupate a seguito dell'accertamento dell'esatto confine), in tema di azione di regolamento di confini l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, in quanto implicita nella proposizione dell'azione e il convenuto che intenda ottenere la restituzione del terreno ingiustificatamente occupato in eccedenza ha l'onere di formulare tempestivamente apposita domanda riconvenzionale (cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/02/2024,
n. 4194).
Ragion per cui, una volta accertato l'esatto confine tra le parti e verificato, di conseguenza, lo sconfinamento suddetto a carico sia del fondo della che di quello dell' risulta fondata sia la domanda della Pt_1 CP_1 prima (comunque implicita nell'azione di regolamento di confini originariamente proposta, con atto di citazione notificato il 14.1.1992, dal proprio dante causa, ) che quella del secondo. Parte_2
Ed invero, con la sentenza n. 4874/2017 (annullata dalla Cassazione, con rinvio, in accoglimento soltanto del quinto motivo), questa Corte d'Appello, nel condannare al rilascio delle porzioni di terreno Parte_1 occupate dalla stessa per effetto della errata delimitazione del confine tra i fondi, aveva ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta dall' convenuta all'udienza del 5.2.2003 (volta ad ottenere la Controparte_1 restituzione delle zone indebitamente occupate dalla controparte in conseguenza, per l'appunto, dell'errata delimitazione del confine) fosse, in rito, ammissibile (dal punto della tempestività, in base al sistema delle preclusioni anteriori alla legge n. 353/1990, e non oggetto di rinuncia) e, nel merito, che il rilascio della zona occupata indebitamente costituisse una statuizione logicamente connessa rispetto all'accertamento del confine.
Quindi, essendo il quarto motivo del ricorso proposto da stato rigettato (anziché ritenuto Parte_1 assorbito, come invece sostenuto da ), come detto, dalla Suprema Corte (ritenendo, Parte_1 quest'ultima, che non si fosse trattato di una domanda di usucapione, da parte dell' in violazione del CP_1 giudicato, bensì proprio dell'effetto recuperatorio delle porzioni di terreno indebitamente occupate a seguito dell'accertamento dell'esatto confine) – e tenuto dunque conto della accertata tempestività della detta domanda riconvenzionale di rilascio dell' entrambe le parti vanno condannate al rilascio delle porzioni dei fondi altrui CP_1
pagina 8 di 11 indebitamente occupati.
E, sul punto, se è vero, da un lato, si ribadisce, che il ctu, sebbene abbia accertato lo sconfinamento da parte di entrambi i fondi per cui è causa, non abbia, tuttavia, erroneamente, poi descritto e riportato nella loro effettiva consistenza e superficie (ossia in termini numerici) le zone oggetto di tali verificati sconfinamenti, può comunque tenersi conto, al riguardo, della planimetria elaborata dal consulente (per. ind. ) di , Controparte_6 Parte_1 allegata (cfr. allegato “A”) alla comparsa conclusionale depositata il 22.1.2025 – non contestata specificamente dalla difesa dell' nell'ambito della successiva memoria di replica del 29.1.2025- che evidenzia, senza modificare la CP_1 accertata linea di confine da parte del c.t.u., le superfici occupate oltre il confine delle rispettive parti, rispettando anche gli individuati punti fiduciali da parte del c.t.u.
D'altra parte, il detto sconfinamento è stato riportato, graficamente, comunque – sia pure senza l'indicazione specifica delle estensioni delle relative porzioni dei fondi occupate – anche nella suddetta planimetria di cui all'allegato “L” alla ctu, nei termini poi delineati (e quantificati, in ordine alle superfici) nella planimetria redatta dal consulente della , Pt_1
In particolare, l ha occupato e dovrà rilasciare alla la superficie (di mq. 1397,00) delineata CP_1 Pt_1 nella detta planimetria redatta dal per. ind. con il colore rosa, mentre ha Controparte_6 Parte_1 occupato e dovrà rilasciare all' la superficie (di mq. 293,00) delineata nella detta planimetria in verde CP_1 oltre che quella (di mq. 17, su cui insiste parte di un fabbricato) indicata in arancione.
Né rileva – al fine di escludere la totale fondatezza della domanda (riconvenzionale) di rilascio formulata dall' di - quanto dedotto dalla difesa della nell'ambito della detta comparsa CP_1 CP_1 Pt_1 conclusionale depositata il 22.1.2025, secondo cui la porzione di mq. 17 rappresenterebbe un fabbricato “alieno” esistente dagli anni '50.
Ed infatti, premesso che la difesa della non ha neanche indicato chi sarebbe l'eventuale terzo Pt_1 proprietario di tale fabbricato insistente (in parte, per effetto dello sconfinamento) sul fondo dell'Arcidiocesi, va detto che il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/12/2013, n. 28423).
Per ragioni di completezza va aggiunto che l non ha chiesto (anche) la demolizione di tale fabbricato, CP_1 bensì solo il rilascio della sua porzione di fondo indebitamente occupata dalla controparte.
E a ciò va aggiunto che non è dimostrato che sia stata (o il suo dante causa) a realizzare il Parte_1 fabbricato insistente sul fondo (avendo dedotto, invece, si ribadisce, che si tratterebbe di un fabbricato alieno, esistente dagli anni '50).
Ragion per cui non è comunque possibile ordinarne la demolizione, potendo questa Corte limitarsi a condannare solamente al rilascio della detta porzione di fondo indebitamente occupata. Parte_1
pagina 9 di 11 L'azione di regolamento dei confini non comporta automaticamente, infatti, l'imposizione al convenuto della demolizione delle opere insistenti sul fondo quando sia in discussione e non sia dimostrato che il convenuto stesso abbia realizzato le opere.
In altri termini la Suprema Corte ha affermato, in relazione alla questione relativa ai limiti della tutela reale ex art. 950 c.c., ossia se l'azione di regolamento di confini contenga in sé il diritto alla restituzione di un bene libero da manufatti, che essa non possa portare, oltre che all' accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata, anche ad imporre la demolizione di opere al convenuto quando sia in discussione e non sia dimostrato che il convenuto stesso abbia realizzato le opere insistenti su fondo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 12/02/2024, n. 3783).
****
La regolamentazione delle spese di lite (anche quelle del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la
Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (potendo il giudice del rinvio pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, al riguardo, questa Corte reputa giustificato, in base all'esito complessivo della lite, compensare integralmente, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della l.n. 263 del 2005, essendo il giudizio di primo grado stato introdotto in data anteriore alla relativa entrata in vigore e dovendosi considerare il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/04/2017, n. 10213), le spese di lite di tutti i gradi di giudizio tra le parti, atteso l'accoglimento (in virtù delle pronunce susseguitesi nel tempo) delle rispettive domande volte ad ottenere la condanna della controparte al rilascio delle porzioni dei rispettivi fondi indebitamente occupati (in seguito all'accertamento dei confini) nonché del rigetto, da un lato, della domanda di usucapione formulata dall' e dell'accoglimento, dall'altro, della domanda di manutenzione CP_1 nel possesso proposta da quest'ultima e, infine, tenuto conto dell'assoluta ed oggettiva difficoltà relativa all'esame dei titoli da porre a fondamento dell'esatta determinazione dei confini e della questione giuridica, preliminare a tale esame, della utilizzabilità o meno della permuta del 15.6.1916 (non trascritta e non eseguita).
Per le stesse ragioni risulta giustificato porre le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate sia nei precedenti gradi di merito che nel presente giudizio di rinvio a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura del 50%.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
3800/2022 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n.
16356/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 20.5.2022, così provvede:
1. Accerta e dichiara che il confine tra il fondo, di proprietà di , e quello di proprietà Parte_1 dell' entrambi ubicati nel Comune di Pozzuoli (NA), località San Gennaro, in via San Gennaro Controparte_1
– Agnano (in catasto al fg. 56; particelle meglio indicate nella relazione peritale depositata dal ctu, dott. agr.
, il 4.6.2024) corrisponde alla linea di colore rosso riportata nella rappresentazione grafica di Persona_4 cui all'allegato “L” a tale relazione peritale.
2. Per effetto della statuizione di cui al capo n. 1 del presente dispositivo:
a) Dichiara tenuta e condanna l in persona del legale rappresentante p.t., a rilasciare Controparte_1 immediatamente, a sua cura e spese, in favore di , la porzione di fondo, di proprietà di Parte_1 quest'ultima, meglio indicata con il colore rosa nella planimetria redatta dal per. ind. , di cui Controparte_6 all'allegato “A” alla comparsa conclusionale depositata il 22.1.2025 dalla difesa di;
Parte_1
b) Dichiara tenuta e condanna a rilasciare immediatamente, a sua cura e spese, in favore Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante p.t., le porzioni di fondo, di proprietà di Controparte_1 quest'ultima, meglio indicate con il colore verde e con il colore arancione nella planimetria redatta dal per. ind.
, di cui all'allegato “A” alla comparsa conclusionale depositata il 22.1.2025 dalla difesa di Controparte_6 Parte_1
.
[...]
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite sia in riferimento a tutti i gradi di merito
(compreso il giudizio di rinvio) che in riferimento al giudizio di legittimità.
4. Pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate sia nei precedenti gradi di merito che nel giudizio di rinvio a carico di nella misura del 50% e dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., nella restante misura del 50%.
Napoli, 11.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3800/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Mauriello, Parte_1 C.F._1
Rita Mauriello e Mariangela Mauriello.
-ATTRICE in riassunzione-
e
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avvocati Alessandro Pizzolla e Sergio Pizzolla.
-CONVENUTO in riassunzione-
OGGETTO: “Regolamento di confini”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni
(depositate il 2.12.2024 dalla difesa di e il 3.12.2024 dalla difesa dell' e Parte_1 Controparte_1 come da verbale di udienza del 4.2.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC), il 14.9.2022, ha convenuto, dinanzi a questa Parte_1
Corte, l riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con Controparte_1 rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione (con ordinanza n. 16356/2022, depositata il 20.5.2022), della sentenza n.4874/2017 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 27.11.2017.
pagina 1 di 11 In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da avverso la sentenza Parte_1 parziale n. 1654/2014 (pubblicata il 10.4.2014) e la suddetta sentenza definitiva n. 4874/2017, ha rigettato il primo
(l'unico concernente la sentenza parziale riguardando, gli altri motivi, la sentenza definitiva) e il quarto motivo, ed ha accolto, nei sensi di cui in motivazione, il quinto motivo (dichiarando assorbiti i restanti), cassando la suddetta sentenza n. 4874/2017 in relazione alla censura accolta, e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
, dunque, deducendo di avere interesse a riassumere il giudizio per sentir accogliere la Parte_1 domanda di regolamento di confini proposta originariamente dal proprio dante causa, , con atto di Parte_2 citazione del 14/01/1992 ed in ogni caso così come stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.16356/2022, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiararsi ammissibile, proponibile e fondata la domanda di regolamento di confini della IG.ra , subentrata ai dante causa proposta con atto di citazione del 14/01/1992, Parte_1 Parte_3 reiterata con appello incidentale contenuto nella memoria di costituzione depositata il 3/11/2005 (R.G. 4205/2005); 2) Per l'effetto determinare il confine tra i fondi di proprietà dell'attore e del convenuto siti in Pozzuoli loc. S. Gennaro alle partite catastali 4598
( , ora e 5468 ( ) in conformità dei titoli, delle risultanze catastali e di ogni altro elemento ritenuto utile dal Per_1 CP_2 Pt_1
Giudicante (cfr. C.T.U. Dott. I grado – R.G. 1055/1992), giusta quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in Per_2 accoglimento del quinto motivo di impugnativa innanzi riportato;
3) Sempre per l'effetto dell'accertato confine secondo i titoli opponibili, disporre la restituzione eventuale delle parti di fondo in favore della IG.ra (parte attorea nel giudizio avente ad Parte_1 oggetto “actio finium regundorum”); 4) Disporsi eventuale integrazione di istruttoria tecnica del caso anche a mezzo di C.T.U.; 5)
Condannarsi essa in persona del vescovo p.t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio Controparte_1 di merito ivi comprese le competenze del CTU così come liquidate;
6)Vorrà poi la Corte adita regolare le spese e competenze del grado di legittimità, giusta quanto disposto con la decisione di legittimità Ordinanza N. 16356/22 con attribuzione al procuratore antistatario Avv.
Giacomo Mauriello;
7) emettersi ogni altro provvedimento del caso.”.
Con comparsa depositata il 24.11.2022 si è costituita in giudizio l richiamando, a seguito di Controparte_1 annullamento della sentenza n. 4874/2017 di questa Corte d'Appello ed in base al principio enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16356/2022 resa inter partes, tutti i propri precedenti scritti difensivi e, quindi, riproponendo tutte le eccezioni e le domande come formulate rispetto alla domanda di regolamento di confini proposta originariamente da con l'atto di citazione notificato il 14/1/1992, ha evidenziato la Parte_2 necessità, in applicazione di tale principio, di procedere all'accertamento, tra i due fondi finitimi, di un nuovo confine attraverso l'applicazione, in consecuzione, dei titoli e tipi di frazionamento come specificamente indicati nella ordinanza di rinvio.
Ragion per cui, sostenendo che il giudicato negativo sulla domanda di usucapione fosse pur sempre attinente alla limitata porzione di fondo oggetto del provvedimento di spoglio e reintegra nel possesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare, sulla base dei titoli e allegati tipi di frazionamento, come individuati nella sentenza di annullamento n. 16356/2022 della Corte di Cassazione, il confine tra le proprietà dell e la IG.ra , Controparte_1 Parte_1 così come risulterà individuato e definito per il tramite di consulenza tecnica di ufficio che, a tal fine, la Corte di Appello vorrà disporre;
2)
pagina 2 di 11 condannare la parte attrice, IG.ra , erede di e alla restituzione delle aree di terreno Parte_1 Parte_2 Persona_3 che per effetto della acquisizione del confine risulteranno di proprietà della 3) condannare altresì la medesima Controparte_1
IG.ra al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del procedimento dei giudizi riuniti, in uno a quello Parte_1 della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 16356/2022 ha accolto soltanto il quinto motivo.”.
Con ordinanza del 20.10.2022 il Consigliere istruttore, rilevata, innanzitutto, l'applicabilità, al presente giudizio di rinvio, del rito precedente alla legge n.353/1990 (trattandosi di giudizio introdotto, in primo grado, prima del
30.4.1995), ha disposto una integrazione della ctu (già espletata nelle precedenti fasi di merito) - nominando, a tal fine, il dott. agr. per all'accertamento del confine tra i fondi per cui è causa, secondo i principi Persona_4 di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione con la suddetta ordinanza n.16356/2022.
Indi, autorizzate le motivate proroghe richieste dal ctu per il completamento delle operazioni peritali e rinviata la causa (con ordinanza del 3.10.2023) al 12.3.2024 e, successivamente (con ordinanza del 12.3.2024) al 9.7.2024, con ordinanza del 9.7.2024 è stato dichiarato interrotto il giudizio, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., a seguito dell'avvenuto decesso, in data 16.5.2024, dell'avv. Prospero Pizzolla, quale unico difensore dell' Controparte_1
[...]
Riassunto il giudizio da (con ricorso del 20.9.2024, ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 unitamente al decreto del 20.9.2024 con cui è stata fissata l'udienza del 3.12.2024 per la prosecuzione del giudizio), si sono costituiti in giudizio, in data 19.11.2024, quali nuovi difensori dell gli Controparte_1 avvocati Alessandro Pizzolla e Sergio Pizzolla.
Indi, con ordinanza del 4.12.2024, il Consigliere istruttore, preso atto dell'espletamento della ctu e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato, ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c. (nella formulazione, applicabile, si ribadisce, ratione temporis, al caso di specie, anteriore alla legge n.353/1990), l'udienza per la discussione “in presenza”, dinanzi al Collegio, al 4.2.2025, concedendo alle parti i termini di dieci giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di cinque giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
E, all'udienza collegiale celebratasi “in presenza” il 4.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione dei difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
In seguito all'annullamento, con rinvio, da parte della Suprema Corte, della sentenza n. 4874/2017 di questa
Corte d'Appello, resta da esaminare, sulla base del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte con riferimento all'unico motivo accolto (il quinto) del ricorso di (di cui ai punti nn. 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, da pag. Parte_1
21 a pag. 26 dell'ordinanza n.16356/2022), soltanto la domanda di determinazione del confine introdotta dal dante pagina 3 di 11 causa ( ) della stessa con l'atto di citazione notificato in data 14/01/1992 e Parte_2 Parte_1 quelle, ad essa connesse, riguardanti gli effetti restitutori in conseguenza degli eventuali accertati sconfinamenti.
Invero, come si legge nella detta ordinanza della Suprema Corte, con il quinto motivo (accolto) la ricorrente aveva denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
2643 e 2644 c.c., per non avere questa Corte d'Appello attribuito rilevanza dirimente alla trascrizione degli atti di acquisto della proprietà immobiliare, ai fini di stabilirne la priorità e, quindi, la validità, avendo impropriamente recepito le risultanze della permuta dell'anno 2016, non trascritta e non eseguita.
E la Corte di Cassazione, nell'accogliere (unicamente) tale motivo di ricorso, ha, in particolare (cfr. all'ultima parte della pagina 25 di tale ordinanza), affermato: “Ne consegue che l'atto di permuta non trascritto e non eseguito è inopponibile alle parti e non è utilizzabile ai fini della regolamentazione dei confini, dovendo, invece, attribuirsi rilevanza, nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto - ovvero, nel caso di specie al decreto di aggiudicazione del 14 ottobre 1958 e all'atto di compravendita del 22 marzo 1952 - e, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più recente - ossia all'atto di compravendita del 3/10/1928 e agli atti di compravendita del 22 luglio 1913 e del 12 giugno 1928".
Dunque, gli esatti confini tra le parti in causa non vanno determinati sulla base dell'atto di permuta del 1916 - come aveva ritenuto, invece, questa Corte con la sentenza n.4874/2017 (poi annullata proprio sul punto) – bensì, come stabilito dalla Corte di Cassazione, si ribadisce, in base “ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto - ovvero, nel caso di specie al decreto di aggiudicazione del 14 ottobre 1958 e all'atto di compravendita del 22 marzo 1952 - e, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più recente - ossia all'atto di compravendita del 3/10/1928 e agli atti di compravendita del 22 luglio 1913 e del 12 giugno 1928".
E, in questa sede, proprio sulla scorta di tali principi, è stato conferito al ctu l'incarico di determinare nuovamente i confini tra le parti in causa.
Non è superfluo precisare, invero, al riguardo, che:
- Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord.,
12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090);
pagina 4 di 11 - nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n.
33458); in tale giudizio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno
(cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V,
23/05/2005, n. 10844);
- in definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732;
Sez. II, 27/10/2010, n. 21961); il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n.
17284; Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143);
- inoltre nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente
"chiusa", è ammissibile disporre (o rinnovare, come nel caso di specie) la consulenza tecnica che sia funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ord., 18/10/2018, n. 26108), posto che i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/09/2021, n. 23799; Sez. V, Ord., 20/11/2019, n. 30170; cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
20/01/2023, n. 1846).
****
Fatte queste premesse, la Corte rileva che il confine tra i fondi delle parti è stato individuato dal ctu, dott. agr.
(sulla base dei nuovi quesiti formulati, si ribadisce, in questa sede di rinvio, sulla scorta dei Persona_4
pagina 5 di 11 principi indicati dalla Suprema Corte con la più volte richiamata ordinanza n. 16356/2022) nell'ambito della relazione peritale depositata il 4.6.2024.
Ragion per cui, trattandosi di minuziosi accertamenti eseguiti dal consulente sulla base dei principi vincolanti indicati dalla Suprema Corte, si ritiene che possa reputarsi accertata la determinazione del confine tra i due fondi in quella delineata dal consulente tecnico di ufficio, come descritta graficamente con una linea continua di colore rosso nell'allegato “L” all'elaborato peritale (determinazione, peraltro, non contestata specificamente dalle parti, avendo la difesa della concentrato le proprie critiche principalmente in relazione al fatto che le zone Pt_1 risultate oggetto di sconfinamento in relazione ai fondi di entrambe le parti non fossero state descritte e riportate nella loro effettiva consistenza e superficie dal dott. agr. ). Persona_4
In particolare il ctu ha accertato quanto segue, per ciò che rileva in questa sede.
I fondi per cui è causa sono ubicati nel Comune di Pozzuoli (NA), località San Gennaro e, precisamente, in via
San Gennaro - Agnano.
Da indagini condotte presso l'Agenzia del Territorio di è emerso che: Controparte_3
a) Il fondo di proprietà dell (confinante ad Est con la proprietà ), attualmente, “a seguito di CP_1 Pt_1 frazionamenti interni, viene individuato nel N.C.T. del Comune di Pozzuoli (NA), al foglio n. 56, p.lle: - 149, qualità
Frutteto, classe 3, superficie are 32.20; - 167, qualità vigneto, classe 4, superficie are 36.76; - 1012, qualità agrumeto, classe 2, superficie are 39,56; - 1019, qualità Pascolo, classe 1, superficie are 70,16; - 1021, qualità incolto produttivo, classe 2, superficie are 10.83; - 1023, qualità frutteto, classe 4, superficie are 03.10; - 1025, qualità frutteto, classe 4, superficie are 51.03; oltre alle particelle n.: - 1014 Ente urbano , superficie are 04.09; -
1018 Ente Urbano, superficie are 75.94; - 1013, Ente , superficie are 00.66; - 1026, , CP_4 CP_5 superficie are 10.08; - 1015, Ente , superficie are 07.90.”; CP_4
b) il fondo di proprietà di (confinante ad Ovest con la proprietà dell , Parte_1 Controparte_1 attualmente, “a seguito di frazionamenti riguardanti alcune particelle, viene individuato nel N.C.T. del Comune di
Pozzuoli (NA), al foglio n. 56, p.lle n. : - 146 qualità Agrumeto, classe 2, superficie are 23.80; - 189 qualità incolto produttivo, classe 2, superficie are 26.60; - 337, qualità vigneto, classe 4, superficie are 00.80; - 349, qualità vigneto, classe 4, superficie are 01.30; - 700, qualità pascolo, classe 1, superficie are 01.18; - 702, qualità pascolo, classe 1, superficie are 00.70; - 723, qualità vigneto, classe 4, superficie are 03.88; - 1146, qualità vigneto, classe 4, superficie are 93.00; - 1200, qualità pascolo, classe 1, superficie Ha 01.33.27 Nonché le p.lle n.:
- 150 , fabbricato;
- 1149, fabbricato;
- 1147, fabbricato;
”.
Tra i due fondi per cui è causa non sono stati rilevati termini lapidei veri e propri a delimitazione dei reali confini;
sui luoghi di causa è stata, invece, rilevata una vecchia recinzione, un tempo posta proprio a delimitazione dei confini tra i due fondi.
pagina 6 di 11 La planimetria allegata all'atto di compravendita del 22.3.1952 già riportava ben delimitata la linea di confine con il fondo che poi in seguito (anno 1958) sarebbe divenuto di con apposito decreto di Parte_2 aggiudicazione del 14.10.1958.
In sostanza, tenuto conto di tali atti (indicati in via prevalente, dalla Suprema Corte, come detto, nell'ordinanza n.16356/2022, quali riferimenti per l'individuazione dell'esatto confine tra i fondi in questione), la linea di confine tra i due fondi per cui causa già risultava ben delimitata alla data del 22.03.1952 (precedente al decreto di aggiudicazione del 14.10.1958).
E la stessa linea di confine (che si estende a partire dal lato Nord dei due fondi e, quindi, già dal confine con la strada Pubblica via S. Gennaro – Agnano, fino al lato Sud degli stessi a confine con il tratto di Ferrovia della
Cumana) è pervenuta inalterata “fino alla data odierna, cioè fino ai giorni nostri” e già esisteva alla data in cui il
Catasto emanava la planimetria di Revisione, nell'anno 1955.
Ragion per cui il ctu, dando atto che la linea di confine tra i due fondi in esame risultava già sia alla data della stesura dell'atto di compravendita del 22.3.1952 che alla data di emissione del decreto di aggiudicazione del
14.10.1958 (ossia in relazione agli atti, si ribadisce, ai quali ha fatto riferimento la Suprema Corte nell'enunciare il principio di diritto da applicare in questa sede) e che è rimasta inalterata nel tempo, ha individuato la linea di confine tra tali fondi proprio sulla base della sua rappresentazione grafica, così come riportata prima nelle cartografie catastali allegate all'atto di acquisto del 22.03.1952, nonché, in seguito, in quelle di revisione e, successivamente, nelle cartografie catastali attuali, eseguendo un apposito rilievo topografico sui luoghi di causa, sulla base dei punti di riferimento ben precisi e riconosciuti attendibili e rispondenti sia nella realtà che nelle cartografie catastali, confrontando poi la rappresentazione grafica ottenuta dall'elaborazione del rilievo topografico eseguito con le apposite cartografie catastali e, infine, individuando i vertici della stessa linea di confine, per poi materializzarli direttamente sui luoghi di causa.
Il ctu ha, così, rappresentato graficamente, si ribadisce, il confine tra i due fondi con una linea continua di colore rosso nell'allegato “L” all'elaborato peritale.
E tale può essere considerato, si ribadisce, il confine tra i fondi in questione, trattandosi di valutazioni analitiche, immuni da vizi logici e giuridiche, compiute all'esito di minuziosi accertamenti tecnici ed in osservanza dei criteri fissati nel principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 16356/2022 più volte richiamata.
****
Va aggiunto che il ctu ha rilevato che la individuata linea di confine tra i due fondi per cui è causa evidenzia, allo stato attuale, che l risulta in possesso di una parte del fondo di proprietà di (in CP_1 Parte_1 particolare per quanto riguarda l'area attualmente adibita a parcheggio da parte dell' cfr. i vertici “I”, “L”, CP_1
“M” e “N” come indicati dal ctu), e che la stessa risulta in possesso di una parte del fondo di Parte_1 proprietà della controparte (in particolare per quanto riguarda la quota parte occupata dal fabbricato di cui alla p.lla pagina 7 di 11 n. 141, precisamente l'angolo Sud- Ovest, per mq 17,00 circa, e la quota parte occupata dal viale interno di accesso).
Ma, come dedotto dalla difesa di , il dott. agr. , una volta accertato lo Parte_1 Persona_4 sconfinamento da parte di entrambi i fondi per cui è causa, non ha descritto e riportato nella loro effettiva consistenza e superficie le zone oggetto di tali verificati sconfinamenti, limitandosi a sostenere, erroneamente, che, laddove non fosse stato possibile rispettare l'andamento della linea di confine, fosse necessario procedere a delle compensazioni e che esulassero dalle sue competenze le relative modalità.
Ciò posto, occorre dire che, come affermato la Corte Suprema di Cassazione (cfr. pag. 26 e pag. 27 dell'ordinanza n.
16356/2022), nel rigettare il quarto motivo di ricorso proposto da (quanto all'effetto recuperatorio Parte_1 delle porzioni di terreno indebitamente occupate a seguito dell'accertamento dell'esatto confine), in tema di azione di regolamento di confini l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, in quanto implicita nella proposizione dell'azione e il convenuto che intenda ottenere la restituzione del terreno ingiustificatamente occupato in eccedenza ha l'onere di formulare tempestivamente apposita domanda riconvenzionale (cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/02/2024,
n. 4194).
Ragion per cui, una volta accertato l'esatto confine tra le parti e verificato, di conseguenza, lo sconfinamento suddetto a carico sia del fondo della che di quello dell' risulta fondata sia la domanda della Pt_1 CP_1 prima (comunque implicita nell'azione di regolamento di confini originariamente proposta, con atto di citazione notificato il 14.1.1992, dal proprio dante causa, ) che quella del secondo. Parte_2
Ed invero, con la sentenza n. 4874/2017 (annullata dalla Cassazione, con rinvio, in accoglimento soltanto del quinto motivo), questa Corte d'Appello, nel condannare al rilascio delle porzioni di terreno Parte_1 occupate dalla stessa per effetto della errata delimitazione del confine tra i fondi, aveva ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta dall' convenuta all'udienza del 5.2.2003 (volta ad ottenere la Controparte_1 restituzione delle zone indebitamente occupate dalla controparte in conseguenza, per l'appunto, dell'errata delimitazione del confine) fosse, in rito, ammissibile (dal punto della tempestività, in base al sistema delle preclusioni anteriori alla legge n. 353/1990, e non oggetto di rinuncia) e, nel merito, che il rilascio della zona occupata indebitamente costituisse una statuizione logicamente connessa rispetto all'accertamento del confine.
Quindi, essendo il quarto motivo del ricorso proposto da stato rigettato (anziché ritenuto Parte_1 assorbito, come invece sostenuto da ), come detto, dalla Suprema Corte (ritenendo, Parte_1 quest'ultima, che non si fosse trattato di una domanda di usucapione, da parte dell' in violazione del CP_1 giudicato, bensì proprio dell'effetto recuperatorio delle porzioni di terreno indebitamente occupate a seguito dell'accertamento dell'esatto confine) – e tenuto dunque conto della accertata tempestività della detta domanda riconvenzionale di rilascio dell' entrambe le parti vanno condannate al rilascio delle porzioni dei fondi altrui CP_1
pagina 8 di 11 indebitamente occupati.
E, sul punto, se è vero, da un lato, si ribadisce, che il ctu, sebbene abbia accertato lo sconfinamento da parte di entrambi i fondi per cui è causa, non abbia, tuttavia, erroneamente, poi descritto e riportato nella loro effettiva consistenza e superficie (ossia in termini numerici) le zone oggetto di tali verificati sconfinamenti, può comunque tenersi conto, al riguardo, della planimetria elaborata dal consulente (per. ind. ) di , Controparte_6 Parte_1 allegata (cfr. allegato “A”) alla comparsa conclusionale depositata il 22.1.2025 – non contestata specificamente dalla difesa dell' nell'ambito della successiva memoria di replica del 29.1.2025- che evidenzia, senza modificare la CP_1 accertata linea di confine da parte del c.t.u., le superfici occupate oltre il confine delle rispettive parti, rispettando anche gli individuati punti fiduciali da parte del c.t.u.
D'altra parte, il detto sconfinamento è stato riportato, graficamente, comunque – sia pure senza l'indicazione specifica delle estensioni delle relative porzioni dei fondi occupate – anche nella suddetta planimetria di cui all'allegato “L” alla ctu, nei termini poi delineati (e quantificati, in ordine alle superfici) nella planimetria redatta dal consulente della , Pt_1
In particolare, l ha occupato e dovrà rilasciare alla la superficie (di mq. 1397,00) delineata CP_1 Pt_1 nella detta planimetria redatta dal per. ind. con il colore rosa, mentre ha Controparte_6 Parte_1 occupato e dovrà rilasciare all' la superficie (di mq. 293,00) delineata nella detta planimetria in verde CP_1 oltre che quella (di mq. 17, su cui insiste parte di un fabbricato) indicata in arancione.
Né rileva – al fine di escludere la totale fondatezza della domanda (riconvenzionale) di rilascio formulata dall' di - quanto dedotto dalla difesa della nell'ambito della detta comparsa CP_1 CP_1 Pt_1 conclusionale depositata il 22.1.2025, secondo cui la porzione di mq. 17 rappresenterebbe un fabbricato “alieno” esistente dagli anni '50.
Ed infatti, premesso che la difesa della non ha neanche indicato chi sarebbe l'eventuale terzo Pt_1 proprietario di tale fabbricato insistente (in parte, per effetto dello sconfinamento) sul fondo dell'Arcidiocesi, va detto che il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/12/2013, n. 28423).
Per ragioni di completezza va aggiunto che l non ha chiesto (anche) la demolizione di tale fabbricato, CP_1 bensì solo il rilascio della sua porzione di fondo indebitamente occupata dalla controparte.
E a ciò va aggiunto che non è dimostrato che sia stata (o il suo dante causa) a realizzare il Parte_1 fabbricato insistente sul fondo (avendo dedotto, invece, si ribadisce, che si tratterebbe di un fabbricato alieno, esistente dagli anni '50).
Ragion per cui non è comunque possibile ordinarne la demolizione, potendo questa Corte limitarsi a condannare solamente al rilascio della detta porzione di fondo indebitamente occupata. Parte_1
pagina 9 di 11 L'azione di regolamento dei confini non comporta automaticamente, infatti, l'imposizione al convenuto della demolizione delle opere insistenti sul fondo quando sia in discussione e non sia dimostrato che il convenuto stesso abbia realizzato le opere.
In altri termini la Suprema Corte ha affermato, in relazione alla questione relativa ai limiti della tutela reale ex art. 950 c.c., ossia se l'azione di regolamento di confini contenga in sé il diritto alla restituzione di un bene libero da manufatti, che essa non possa portare, oltre che all' accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata, anche ad imporre la demolizione di opere al convenuto quando sia in discussione e non sia dimostrato che il convenuto stesso abbia realizzato le opere insistenti su fondo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 12/02/2024, n. 3783).
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La regolamentazione delle spese di lite (anche quelle del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la
Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (potendo il giudice del rinvio pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, al riguardo, questa Corte reputa giustificato, in base all'esito complessivo della lite, compensare integralmente, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della l.n. 263 del 2005, essendo il giudizio di primo grado stato introdotto in data anteriore alla relativa entrata in vigore e dovendosi considerare il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/04/2017, n. 10213), le spese di lite di tutti i gradi di giudizio tra le parti, atteso l'accoglimento (in virtù delle pronunce susseguitesi nel tempo) delle rispettive domande volte ad ottenere la condanna della controparte al rilascio delle porzioni dei rispettivi fondi indebitamente occupati (in seguito all'accertamento dei confini) nonché del rigetto, da un lato, della domanda di usucapione formulata dall' e dell'accoglimento, dall'altro, della domanda di manutenzione CP_1 nel possesso proposta da quest'ultima e, infine, tenuto conto dell'assoluta ed oggettiva difficoltà relativa all'esame dei titoli da porre a fondamento dell'esatta determinazione dei confini e della questione giuridica, preliminare a tale esame, della utilizzabilità o meno della permuta del 15.6.1916 (non trascritta e non eseguita).
Per le stesse ragioni risulta giustificato porre le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate sia nei precedenti gradi di merito che nel presente giudizio di rinvio a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura del 50%.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
3800/2022 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n.
16356/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 20.5.2022, così provvede:
1. Accerta e dichiara che il confine tra il fondo, di proprietà di , e quello di proprietà Parte_1 dell' entrambi ubicati nel Comune di Pozzuoli (NA), località San Gennaro, in via San Gennaro Controparte_1
– Agnano (in catasto al fg. 56; particelle meglio indicate nella relazione peritale depositata dal ctu, dott. agr.
, il 4.6.2024) corrisponde alla linea di colore rosso riportata nella rappresentazione grafica di Persona_4 cui all'allegato “L” a tale relazione peritale.
2. Per effetto della statuizione di cui al capo n. 1 del presente dispositivo:
a) Dichiara tenuta e condanna l in persona del legale rappresentante p.t., a rilasciare Controparte_1 immediatamente, a sua cura e spese, in favore di , la porzione di fondo, di proprietà di Parte_1 quest'ultima, meglio indicata con il colore rosa nella planimetria redatta dal per. ind. , di cui Controparte_6 all'allegato “A” alla comparsa conclusionale depositata il 22.1.2025 dalla difesa di;
Parte_1
b) Dichiara tenuta e condanna a rilasciare immediatamente, a sua cura e spese, in favore Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante p.t., le porzioni di fondo, di proprietà di Controparte_1 quest'ultima, meglio indicate con il colore verde e con il colore arancione nella planimetria redatta dal per. ind.
, di cui all'allegato “A” alla comparsa conclusionale depositata il 22.1.2025 dalla difesa di Controparte_6 Parte_1
.
[...]
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite sia in riferimento a tutti i gradi di merito
(compreso il giudizio di rinvio) che in riferimento al giudizio di legittimità.
4. Pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate sia nei precedenti gradi di merito che nel giudizio di rinvio a carico di nella misura del 50% e dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., nella restante misura del 50%.
Napoli, 11.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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