Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2023, proposto da
Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Lietta Calzoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via Luigi Bonazzi, 9;
contro
Azienda pubblica di servizi alla persona “Fusconi Lombrici Renzi”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Coccia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’insussistenza, in capo alla Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino società cooperativa, dell’obbligo di eseguire il servizio di tesoreria in favore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Fusconi Lombrici Renzi”, per intervenuta scadenza, in data 31 dicembre 2021, del termine contrattuale stabilito dalla convenzione sottoscritta tra le parti in data 15 aprile 2019 e, di conseguenza, per illegittimità ab origine delle proroghe tecniche della concessione, per di più susseguitesi oltre il semestre di cui all’articolo 23, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, cod. proc. amm., a esperire in via d’urgenza, e comunque entro gli stringenti termini che verranno assegnati dal Giudice, le procedure di legge preordinate all’affidamento, anche diretto, del servizio di tesoreria ad altro operatore economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Fusconi Lombrici Renzi”;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Visto l’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 9 agosto 2023 e depositato il successivo 30 agosto, la Banca ricorrente, affidataria del servizio di tesoreria dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Fusconi Lombrici Renzi” per il periodo dal 15 aprile 2019 al 31 dicembre 2021, ha domandato l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo a suo carico di proseguire nello svolgimento del predetto servizio, nonché la condanna dell’Azienda resistente a esperire le procedure per l’affidamento dello stesso a un altro operatore;
- con istanza depositata agli atti di causa il 14 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto di dichiarare cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, evidenziando che, successivamente all’introduzione del giudizio, l’Azienda resistente, con nota prot. n. 1050 in data 29 dicembre 2023, ha reso noto l’affidamento ad altro operatore del servizio di tesoreria, con decorrenza dal 1° gennaio 2024; comunicazione alla quale ha effettivamente fatto seguito la cessazione dello svolgimento del medesimo servizio da parte della Banca ricorrente;
- la parte resistente si è associata alla predetta istanza;
Ritenuto che emerga dalle circostanze sopra esposte la piena soddisfazione della pretesa azionata in giudizio e che, pertanto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese processuali, in considerazione della concorde richiesta delle parti in tal senso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO