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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4114 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1626/2019 del
Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 25 giugno 2019, vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Arch. , con sede in Napoli alla via Parte_2
Taddeo da Sessa S.n.c. Isola C/8, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
Nannolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Centro
Direzionale Isola A7 appellante
E con sede in Roma al corso Vittorio Controparte_1
Emanuele II n. 154, in qualità di mandataria di società a Controparte_2 responsabilità limitata con socio unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Landolfi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del
P.co Margherita n.36 appellata
NONCHE'
- 1 - ( ), residente in [...] C.F._1
Monsignor Luigi Di Liegro, 9/C appellata contumace
E
( ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita, n.
36, presso lo studio degli Avv.ti Pasquale Landolfi e Antonio Landolfi appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.9.2016 la conveniva in Controparte_4
giudizio e la al fine di sentir dichiarare CP_3 Parte_1 la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notar di Persona_1
Torre Annunziata dell'11.8.2014, trascritto presso l'ufficio provinciale di Napoli
– Territorio servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 2 il 12.08.2014 con i nn.
26714/41191, dei seguenti immobili: locali ubicati al piano seminterrato, facenti parte del fabbricato 5° del complesso edilizio denominato Parco Maria sito in
Pompei alla località Don Abbondio, e, in via subordinata o alternativa, per sentirlo dichiarare inefficace nei confronti dell' ai sensi e per gli Controparte_4
effetti dell'art 2901 c.c., con ordine al competente Conservatore dei RR. II. di
Napoli 2 di annotare la declaratoria di nullità o inefficacia a margine della trascrizione del contratto di compravendita e con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda assumeva: - di essere creditrice nei confronti della di € 20.922.233,76 oltre interessi in virtù di un mutuo Parte_3
ipotecario e di un contratto di finanziamento concessi al fine di consentire alla predetta società l'acquisto di un complesso immobiliare costituito da un intero fabbricato sito al Centro Direzionale in Napoli denominato “Torre Azzurra”, composto da 120 appartamenti;
- che aveva prestato garanzia CP_3 autonoma a prima richiesta nell'interesse della - che esisteva Parte_3
- 2 - grave pericolo nel ritardo così come dimostrato dal mancato pagamento da parte della debitrice principale e/o da parte dei garanti del debito garantito, dall'esame delle risultanze camerali evidenzianti che la società debitrice principale era stata posta in liquidazione e che non aveva depositato i propri bilanci regolarmente, nonché dalla sussistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli in suo danno;
- che il grave pericolo era, altresì, dimostrato dalla sussistenza in danno della debitrice principale di una procedura esecutiva immobiliare incardinata innanzi al Tribunale di Napoli, n. 1899/2011, nella quale la attrice aveva dovuto spiegare intervento e di una procedura CP_5
esecutiva mobiliare incardinata innanzi al Tribunale di Napoli, n. 27931/2014, nella quale la attrice aveva spiegato intervento e che, successivamente, CP_5 per le eccezioni della attrice era stata dichiarata estinta;
- che CP_5 CP_3
quando la debitrice principale era inadempiente, aveva venduto alla
[...] parte del proprio patrimonio con l'atto di compravendita Parte_1 sopra richiamato in epoca sostanzialmente coeva ad altri atti dispositivi posti in essere dalla stessa debitrice principale e dagli altri garanti;
- che, in particolare, con atto di compravendita per notar del 30.5.2012 la società debitrice Per_2
principale, quando era già inadempiente rispetto alle scadenze dei contratti di finanziamento suindicati, aveva venduto alla la gran Parte_1 parte del proprio patrimonio immobiliare, libero da gravami, e che tale atto dispositivo era stato già oggetto di impugnativa da parte dell'attrice mediante analogo precedente giudizio, conclusosi con sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 512/2017, con cui l'atto di compravendita per notar del Per_2
30.5.2012 era stato dichiarato nullo in quanto simulato in senso assoluto e che, inoltre, il medesimo atto dispositivo era stato oggetto di impugnativa da parte di altra creditrice, innanzi al Tribunale di Napoli, il cui relativo giudizio si era concluso con sentenza n. 12164/2014, passata in giudicato, con la dichiarazione di inefficacia sia dell'atto definitivo impugnato che del relativo preliminare di compravendita trascritto e stipulato tra le medesime parti contrattuali;
- che con atto di compravendita per notar del 23.12.2011 altra garante della Per_2
- 3 - 1, la Intermedia s.r.l., aveva alienato la piena proprietà di ulteriori Pt_3
immobili appartenenti, tra gli altri, al complesso immobiliare afferente anche i cespiti oggetto dell'atto dispositivo di e che anche tale ultimo CP_3 atto dispositivo era stato già oggetto di impugnativa da parte dell'attrice mediante analogo precedente giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, conclusosi con sentenza n. 357/2019, di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria e con dichiarazione di inefficacia relativa, nei confronti dell'attrice, di detto atto di compravendita;
- che, infine, vi erano collegamenti esistenti tra i vari soggetti di volta in volta intervenuti nella stipula degli atti dispositivi menzionati, come emergente dalle visure camerali delle società interessate, depositate agli atti di causa.
Radicato il contraddittorio, nella contumacia di si costituiva la CP_3
che contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed Parte_1 eccepito dalla eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità e Controparte_4
l'infondatezza della domanda;
in particolare, insistendo per l'insussistenza dei presupposti prescritti dall'art 2901 c.c. atteso il valore economico dei cespiti oggetto di vendita, esiguo rispetto alla misura del debito contratto mediante il mutuo, e insistendo affinchè fosse riconosciuto a carico dell'istante l'onere della prova in ordine ai dedotti legami parentali e lavorativi tra le compagini societarie che avevano stipulato gli atti di compravendita de quibus.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., il Tribunale con ordinanza pronunciata in data 8.7.2017, letti gli articoli 210 e 213 c.p.c. e 95 disp.
Att. c.p.c., ordinava a di produrre agli atti del giudizio copia CP_3
dell'estratto di conto corrente attestante l'incasso del presunto prezzo di compravendita, disponendo che parte attrice le notificasse l'ordinanza, e autorizzava quest'ultima a richiedere all'ufficio del registro ovvero ai competenti uffici della P.A. copia della dichiarazione dei redditi e dei bilanci del triennio antecedente la compravendita e dell'anno in corso riguardanti la
Parte_1
- 4 - Adempiuto da parte dell'attrice quanto disposto con la citata ordinanza e acquisita documentazione varia, interveniva nel giudizio ex art.111 c.p.c., in data 21.1.2018, la deducendo che la Controparte_1 [...] era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e CP_2
passivi già di titolarità di e che la per Controparte_4 Controparte_2
procura autentica dal Notaio di Milano, in data 20/7/2017, Persona_3
n. rep 22160/9076, aveva conferito mandato per la gestione di crediti alla con sede in Roma, e che tra i crediti oggetto Controparte_1 di cessione a favore di da parte di erano Controparte_2 Controparte_4
compresi anche i crediti (nella loro totalità) vantati nei confronti della Pt_3
L'interventrice faceva proprie le deduzioni e le domande di parte attorea
[...] in ordine al credito dalla stessa vantato nei confronti della società convenuta e, quindi, di perché coobbligata in solido in ragione della garanzia CP_3 prestata.
Quindi, il Tribunale, in data 25 giugno 2019, pronunciava la sentenza n.
1626/2019 con cui accoglieva la domanda di simulazione assoluta e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, ritenuto accertato il credito dell'attrice e l'inadempimento della debitrice, ““Richiamando” quanto trascritto nella sentenza nr. 512/2017, allegata in atti, circa lo stretto “collegamento” soggettivo tra la srl odierna convenuta e la (pag. 5-6), è a dirsi che l'atto oggi Parte_4 impugnato interveniva quando la debitrice principale, era già Parte_3 inadempiente: infatti, la vendita de qua era realizzata in periodo sostanzialmente coevo ad altri atti dispositivi posti in essere dalla stessa debitrice principale e dagli altri garanti ed emerge come il frutto di un disegno preordinato della società debitrice principale, delle sue partecipate, delle socie, degli relativi organi amministrativi e dei procuratori, volto a sottrarre ai creditori e a vanificare del tutto la garanzia patrimoniale generica dovuta dalla debitrice principale e dai garanti ex art. 2740 c.c.. Al riguardo, è sufficiente ricordare gli atti già giudizialmente impugnati con esito favorevole, così come richiamati e documentati da parte attrice (uno tra tutti, v. sent.
512/2017, emessa proprio dallo scrivente, oltre a quelli riportati in sede di comparsa
- 5 - conclusionale).
1.1. Quanto alla documentazione versata agli atti da parte convenuta non può non rilevarsi la sua assoluta inattendibilità ai fini della prova della corresponsione del prezzo di cui allo odierno atto “litigioso”, giacché le ricevute di bonifico allegate non sono idonee a fornire alcuna prova essendo documenti non originali, bensì in copia, privi di qualsiasi riconducibilità ad una banca, non recanti alcuna sottoscrizione da parte di un cassiere o di altro rappresentante dell'istituto di credito. Anche l'estratto conto depositato – come ben osservato da parte interveniente - non fornisce alcuna prova di pagamento del prezzo della vendita impugnata, non essendo intellegibile a causa delle varie cancellature presenti: il tutto, senza considerare che viene indicata una minima somma quale acconto, senza alcuna indicazione degli estremi della vendita impugnata. L'atto in questione, in definitiva, è stato posto in essere col solo fine di incidere sulla garanzia patrimoniale generica della (co)debitrice, sì da farla apparire sostanzialmente priva di beni “aggredibili”.”.
Avverso detta sentenza, notificata in data 16.7.2019, proponeva appello la con atto di citazione notificato in data 16.9.2019, Parte_1
invocandone l'integrale riforma e deducendo a sostegno: a) mancato disconoscimento degli ordini di disposizione, delle ricevute dei bonifici e dei relativi addebiti – piena validità dei detti documenti informatici – violazione degli artt. 2812 c.c., 215 c.p.c. e 116 c.p.c. – motivazione erronea;
b) illegittimità, contraddittorietà e ininfluenza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e dell'ordine di acquisizione ex art.213 c.p.c. – violazione dell'art.115 c.p.c.; c) avvenuto pagamento del prezzo – rigetto della domanda di simulazione assoluta;
d) preteso collegamento tra la e la Parte_1 Pt_3
– violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. – violazione
[...]
e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art.1414 c.c. – motivazione erronea;
e) infondatezza della domanda dell'azione revocatoria ordinaria – mancanza dell'eventus damni e della scientia damni. nella qualità di mandataria di Controparte_1 CP_2
cessionaria pro soluto dei crediti vantati dalla si
[...] Controparte_4 costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e infondatezza della
- 6 - impugnazione, chiedendone l'integrale rigetto con conferma della gravata sentenza in ogni sua parte e, in via subordinata e alternativa, per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame, chiedeva accertarsi l'inefficacia dell'atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., domanda ritualmente formulata nel primo grado del giudizio e assorbita per effetto dell'accertamento della nullità dell'atto dichiarata dal Tribunale.
Alla prima udienza di trattazione del 24.6.2020, parte appellante, stante l'omessa notifica dell'atto di appello nei confronti di parte del CP_3 giudizio di primo grado e litisconsorte necessaria, chiedeva di essere autorizzata alla relativa rinnovazione. La Corte, con ordinanza resa all'esito della suindicata udienza, rilevata l'omessa notifica nei confronti di CP_3
ordinava l'integrazione del contraddittorio e a tanto vi provvedeva
[...]
l'appellante con atto notificato in data 25.9.2020.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione
Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di
Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa
Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte
d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 27.3.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Premesso che l'eccezione invocata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, occorre riconoscere che i motivi di censura, al contrario di quanto sostenuto da parte appellata, soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione
- 7 - temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
L'appello appare, però, infondato e non meritevole di accoglimento, dovendosi premettere che le seguenti statuizioni rimangono coperte da giudicato in quanto non formanti oggetto di gravame: “Parte attrice è creditrice della Pt_3
per la somma di € 20.922.233,76, oltre interessi convenzionali e di mora dalle
[...] singole scadenza impagate, e precisamente per € 11.703.970,44 oltre interessi, derivanti dal contratto di Mutuo Ipotecario del 24 giugno 2009 autenticato nelle firme con atto per Notaio di Giugliano in Campania Rep n. 237023 racc. n. 19058; Persona_4 nonché per € 9.218.263,32, oltre interessi derivante da contratto di finanziamento a breve termine chirografario del 24 giugno 2009, autenticato nelle firme con atto per
Notaio di Giugliano in Campania Rep n. 237026 racc. n. 19059 Persona_4 registrato a Napoli 2 in data 26 luglio 2009 al n. 6910/1T, entrambi concessi onde consentirle l'acquisto di un complesso immobiliare costituito da un intero fabbricato composto da circa 120 appartamenti ubicato in Napoli al Centro Direzionale di Napoli e denominato “Torre Azzurra”. A favore della e nell'interesse della Controparte_4
contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, Parte_3 CP_3 prestava garanzia autonoma a prima richiesta, come da contratti in atti: in tal
[...] senso si coobbligava solidalmente con la per il pagamento dell'intero Parte_3 importo da essa dovuto alla in forza dei contratti di finanziamento Controparte_4
- 8 - suindicati. Nessun dubbio in merito all'inadempimento della società finanziata, avendo parte attrice provato il fatto costitutivo della corresponsione della somma (la cui erogazione alla stipula emerge dai contratti), tant'è che venne costituita in mora a mezzo p.e.c., disattesa. In costanza d'inadempimento interveniva l'atto oggi impugnato.”.
Per motivi di ordine logico verranno esaminati dapprima il terzo e il quarto motivo afferenti appunto il nucleo sostanziale dell'appello con cui si censura l'accoglimento della domanda di simulazione assoluta dell'atto di compravendita intercorso tra e la CP_3 Parte_1
Con il terzo motivo l'appellante, premesso che la simulazione assoluta di un contratto ne determina la nullità per anomalia della causa rispetto allo schema tipico, assume che solo la pattuizione di un prezzo simbolico, e cioè del tutto privo di valore economico, giustifica la declaratoria di simulazione assoluta laddove, invece, rispetto a un prezzo irrisorio, ovvero manifestamente inadeguato rispetto al valore della res, si reputa inammissibile qualsivoglia controllo giudiziale;
aggiunge che il Tribunale ha completamente ignorato la circostanza dell'avvenuto pagamento dell'acconto del prezzo per € 10.000,00, di cui dava atto il Notaio nell'atto di compravendita (superabile con ogni mezzo di prova contraria, affatto fornita dalla parte istante), soffermandosi esclusivamente sulla corresponsione degli ulteriori acconti. In ogni caso, la quasi totalità del prezzo sarebbe risultata essere stata corrisposta da parte della per mezzo della documentazione contabile, depositata Parte_1
in giudizio, e, segnatamente dei bonifici recanti la causale “acconto di vendita
11 agosto 2014”. Sottolinea, infine, che secondo la giurisprudenza (Cass.
8810/2003) nemmeno qualora la dichiarazione d'avvenuto pagamento non sia rispondente al vero, può escludersi che comunque sia stato pattuito un prezzo, il cui effettivo pagamento attiene al diverso piano dell'esecuzione del contratto.
Con il quarto motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia fatto proprie
“tutte le asserzioni di essa in ordine ai rapporti societari e personali tra i CP_4 componenti le compagini societarie delle due società convenute, e sui quali la difesa della chiedeva che l'onere della prova venisse assolto in modo Parte_1
- 9 - rigoroso dall'allora società istante” ed abbia posto a fondamento della decisione
“non i fatti desumibili dalla documentazione in atti, bensì le dette mere asserzioni ed il riferimento ad altri giudizi, uno dei quali definito con sentenza del medesimo Giudice giungendo, in tal modo, ad una decisione esclusivamente aprioristica”, e ciò nonostante “nessuno dei giudizi richiamati è passato in giudicato, malgrado le affermazioni sul punto di essa . CP_4
I motivi non appaiono fondati dovendosi, da subito, precisare che il giudice di prime cure ha ritenuto, unitamente ad altri elementi, la mancata prova della corresponsione del prezzo ai fini della ritenuta simulazione assoluta del contratto di compravendita.
Ebbene, sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è del tutto mancata la prova della corresponsione del prezzo, pur volendo considerare, in parte, utilizzabile ai fini della decisione i documenti depositati in giudizio.
Preliminarmente, va precisato che con l'atto di compravendita intercorso tra la e in data 11.8.2014 le Parti hanno Parte_1 CP_3
pattuito un prezzo di € 40.000,00, di cui € 10.000,00 “la venditrice dichiara di averle già ricevute dalla parte acquirente nel rispetto della legge vigente a mezzo di assegno bancario non trasferibile, tratto sulla banca CREDEM in data odierna n. 0278477041-
11, a favore della quale rilascia corrispondente quietanza” ed € 30.000,00 “verranno pagate entro e non oltre il 31.12.2014 nei modi di legge”.
Sul punto giova ricordare che la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può,
- 10 - quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni.
Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5326 del
02/03/2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018 e Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024).
Quindi, il pagamento della parte del prezzo per € 10.000,00 contenuto nell'atto di compravendita si pone come mera dichiarazione delle parti, essendo l'attestazione del notaio limitata al fatto che le parti hanno firmato l'atto e reso in sua presenza le dichiarazioni in esso contenute e in assenza dell'effettivo pagamento di questa parte del prezzo, da offrirsi da parte dell'acquirente, deve ritenersi che lo stesso non sia stato affatto provato.
Lo stesso dicasi per la residua parte del prezzo di € 30.000,00 affatto documentata per mezzo dei bonifici e di un estratto di un conto corrente, depositati in atti. Invero, al di là dell'utilizzabilità di detti documenti, osserva la
Corte che dagli stessi non si provi affatto il versamento del prezzo residuo non essendovi corrispondenza temporale, quantitativa e causale. Invero, mentre nell'atto di compravendita si conviene che il prezzo residuo sarebbe stato versato entro e non oltre il 31.12.2014, i dieci bonifici depositati in atti unitamente all'estratto del conto corrente fanno riferimento a somme corrisposte a far tempo dal luglio 2015 fino al luglio 2016 per un importo complessivo nemmeno pari al residuo prezzo da versare;
in ogni caso, tranne che per le prime cinque, in ordine temporale, dove si legge “ACCONTO SU VENDITA 11 AGOSTO
- 11 - 2014”, per le rimanenti si fa riferimento genericamente a “VENDITA” o ad
“ACCONTO” mentre alcuno specifico riferimento alla vendita de qua è contenuta nell'annotazione dell'estratto del conto corrente.
Peraltro, va ricordato che la semplice disposizione di bonifico impartita dalla società, risultante dalle distinte, non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento;
invero, il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una
"traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019). Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo aggiungersi che tale disposizione è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine.
Quindi, l'odierna appellante avrebbe dovuto, in veste di acquirente dell'atto di compravendita oggetto della domanda di simulazione, dimostrare l'effettività del versamento con mezzi idonei laddove la semplice disposizione di bonifico non costituisce affatto prova del pagamento, oltre a tutte le incongruenze con riferimento alla unilateralità della causale indicata dalla stessa società solo in pochissime distinte, alla discrasia temporale tra l'epoca dei bonifici e quella del rogito e alla rilevante differente entità del prezzo residuo da pagare rispetto ai bonifici, che potrebbe fondarsi solo su una indimostrata dilazione del pagamento del prezzo affatto convenuta tra le parti malgrado la trasmissione del possesso.
- 12 - Poiché, quindi, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti dei terzi, è lecito trarre elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto di vendita dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione attraverso i documenti sopra indicati, assolutamente inidonei allo scopo.
Il che, considerate l'entità della somma dichiarata e la qualità di società dell'acquirente, non poteva che essere considerato come elemento indiziario preponderante nella valutazione della fondatezza della domanda di simulazione. La singolarità dell'operazione, inoltre, non è data tuttavia dal solo pagamento dilazionato in sé, ma dalla sospetta fiducia concessa alla società acquirente da parte venditrice, la quale ha rinunciato all'ipoteca legale, prevista per legge tutte le volte in cui il pagamento del prezzo non avvenga contestualmente al rogito (cfr. art.7 del contratto di compravendita).
Da ultimo, in merito alla corrispondenza del prezzo rispetto al prezzo convenuto, pur indicato dall'appellante come elemento non sintomatico della simulazione della compravendita, occorre precisare che alcun accenno è contenuto nella sentenza impugnata a detto elemento di fatto, vieppiù, in considerazione della circostanza che solo il mancato pagamento dell'intero prezzo integra gli estremi di una simulazione assoluta mentre la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo si traduce in una simulazione relativa.
Di poi, il giudice di prime cure ha valutato, oltre quello in esame, altri importanti indizi precisi e concordanti dati dallo stretto “collegamento” soggettivo tra la e la e la Parte_1 Parte_4
realizzazione della vendita in esame in un periodo sostanzialmente coevo ad altri atti dispositivi posti in essere dalla stessa debitrice principale e dagli altri garanti così da lasciare individuare “un disegno preordinato della società debitrice principale, delle sue partecipate, delle socie, degli relativi organi amministrativi e dei
- 13 - procuratori, volto a sottrarre ai creditori e a vanificare del tutto la garanzia patrimoniale generica dovuta dalla debitrice principale e dai garanti ex art. 2740 c.c.”.
Quanto all'indicato collegamento tra la società debitrice e l'acquirente dalla garante, vale riportare il seguente passo della motivazione della CP_3
sentenza n. 512/2017 del Tribunale di Torre Annunziata: “Parte attrice, al riguardo, ha dimostrato lo stretto “collegamento” soggettivo tra le due srl, in quanto, dalla documentazione camerale versata in atti, emerge che: la società è Parte_3 partecipata dalla che a sua volta era partecipata dalla CP_6 Parte_1
che poi soltanto in data 27.6.14 vende le proprie quote di partecipazione ad una
[...] società inglese, denominata EO LTD;
appaiono aver ricoperto cariche amministrative, di liquidazione e/o in veste di soci nella nella Parte_1
nella e nella Gestimmobiliare s.r.l. (queste ultime due CP_6 Controparte_7 società partecipanti la Intermedia s.r.l. che, come detto, era la precedente socia unica della , i signori e , e la sig.ra Parte_3 Parte_5 CP_8 CP_9
legati tra loro da stretti vincoli parentali (germani e/o cugini e/o Parte_6 coniugi), sempre come da certificazione depositata;
la Intermedia s.r.l. (già socia unica di nonché garante della stessa), quale e la quale Parte_3 Parte_1 cessionaria, già nel 23.12.11, hanno stipulato un atto di cessione delle quote della CP_6
(attuale socia della;
la (attuale socia della
[...] Parte_3 CP_6 Parte_3
e la compartecipano entrambe la società Bennu s.r.l.”; Parte_1
ebbene, detti elementi di fatto che trovano perfetta corrispondenza nelle visure camerali e nei documenti anagrafici depositati dall'attrice nel primo grado del giudizio, non sono stati affatto contestati dall'appellante e ad essi deve aggiungersene un altro di pari rilevanza a dimostrazione della contiguità tra le persone fisiche e giuridiche interessate dalle vicende traslative che direttamente o indirettamente (tramite i suoi garanti) hanno, di fatto, tentato di azzerare la responsabilità patrimoniale della per l'ingente debito assunto e Parte_3 acquisito dall'attuale istituto di credito appellato.
Invero, dalle visure camerali depositate in atti emerge la partecipazione di
(seppure indicata in alcuni casi come ma, con CP_3 CP_10 identico codice fiscale), garante della e alienante in favore della Parte_3
- 14 - in diverse delle predette società: precisamente la Parte_1
medesima ha rivestito la carica di Amministratore Unico della di CP_6
socia al 60% della di socia al 60% e di Amministratore Unico Controparte_7 della Gestimmobiliare S.r.l. e la carica di Amministratore Unico della
Intermedia S.r.l. (cfr., in atti, relative visure camerali).
Al dato relativo alla contiguità logistica delle predette società in termini di organi societari, anche per il tramite delle società partecipate o partecipanti, se ne aggiunge un altro, dato dalla identica sede amministrativa della e della Gestimmobiliare S.r.l. in Pompei alla via Monsignor Controparte_7
Luigi Di Liegro 3, nonché la circostanza che l'atto di compravendita per notar del 23.12.2011 con il quale altra garante della la Intermedia Per_2 Pt_3
s.r.l., alienava la piena proprietà alla di immobili siti Parte_1
anch'essi in Pompei alla Via Monsignor Luigi di Liegro, nel complesso edilizio denominato Parco Maria, così come quelli oggetto dell'atto di compravendita immobiliare oggetto del presente giudizio. E ancora la circostanza che CP_3
risiede a Pompei alla medesima via Monsignor Luigi Di Niegro n.9
[...] laddove al n.3 hanno avuto la propria sede legale la e la Controparte_7
Gestimmobiliare S.r.l..
Altro elemento fortemente indiziario del carattere simulatorio della vendita è anche dato dalla relativa stipulazione in un tempo vicino all'atto di compravendita per notar di Giugliano in Campania del Persona_4
30.5.2012, con il quale la società debitrice principale, quando era già inadempiente, ha venduto alla stessa società la gran Parte_1
parte del proprio patrimonio immobiliare (tale atto dispositivo è stato già oggetto di impugnativa da parte dell'originaria attrice mediante altro giudizio incardinato conclusosi con sentenza n. 512/2017 e oggetto di impugnativa da parte di altra creditrice innanzi al Tribunale di Napoli, conclusosi con la dichiarazione di inefficacia sia dell'atto definitivo impugnato che del precedente preliminare di compravendita trascritto e stipulato tra le medesime parti contrattuali con la sentenza n. 12164/2014) e ad altro atto di
- 15 - compravendita per notar del 23.12.2011, con il quale la garante della Per_2
la Intermedia s.r.l., alienava la piena proprietà di ulteriori immobili Pt_3
(atto anch'esso oggetto di impugnativa da parte dell'originaria attrice mediante giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata conclusosi con sentenza n. 357/2019 di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria).
Seppure trattasi di sentenze di cui non è stato provato il passaggio in giudicato, rimane il dato incontrovertibile della natura di prova atipica fornita dalle stesse in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.
Quindi, alla luce delle allegazioni delle Parti, sono stati forniti plurimi elementi di prova che depongono, da un lato, per la conoscenza, o quanto meno per la concreta conoscibilità, in capo alla della circostanza Parte_1 che l'immobile, unitamente agli altri siano stati alienati in pregiudizio ai creditori della società e, dall'altra, per l'assenza di una effettiva Parte_3 volontà delle parti di addivenire alla vendita (simulazione assoluta del contratto).
Rimane il fatto che lo stretto rapporto tra i diversi organi amministrativi delle società sopra indicate, ivi compresa e l'accordo per CP_3
un pagamento dilazionato (specie se accompagnato dall'immediata immissione nel possesso e dalla rinuncia all'ipoteca legale) rappresentano, pacificamente, indici di simulazione della compravendita e all'effettiva conoscenza va comunque equiparata l'agevole conoscibilità.
L'insieme degli elementi indiziari atti a dimostrare la simulazione assoluta è coadiuvato anche dal mancato utilizzo dell'immobile acquistato da parte della per ben due anni rispetto all'introduzione del giudizio Parte_1 di primo grado;
invero, è rimasto incontestato che, dopo l'acquisto dell'immobile, la società acquirente sia rimasta del tutto inattiva, pur avendo dedotto che “la compravendita de quo è, pertanto, perfettamente pertinente e strumentale all'oggetto sociale inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio della società stessa” (cfr. comparsa conclusionale).
- 16 - Tali circostanze depongono, insieme considerate, per la consapevolezza della di essere parte di un ulteriore atto dispositivo Parte_1
finalizzato a ledere le ragioni dei creditori della mediante la Parte_3 cessione "a cascata" dei beni originariamente di proprietà di quest'ultimo.
Conclusivamente, quindi, pur non essendo decisivo ai fini dell'accoglimento della domanda di simulazione l'atteggiamento soggettivo dei convenuti, posto che, a differenza dell'azione revocatoria in cui è richiesta, in ogni caso, la prova dell'esistenza dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza del consilium fraudis, nell'azione di simulazione si prescinde da tali elementi, va, comunque, precisato che l'intento di sottrarre i beni alla garanzia del credito può essere un elemento concorrente, ma non unico, della prova della simulazione (cfr. Cass., sez. I, 5 maggio 2010, n. 10909; Id., sez. II, 30 maggio
2005, n. 11372).
Può, quindi, sostenersi che i plurimi elementi indiziari sopra indicati sostengano il carattere fittizio del contratto impugnato e depongono per la correttezza della decisione impugnata.
Il rigetto dei suindicati motivi di appello, con pieno esame della documentazione depositata in giudizio, fa ritenere assorbito il primo motivo con cui l'appellante assume l'irritualità del disconoscimento delle ricevute di bonifico e dell'estratto conto operato dall'originaria attrice con la terza memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c., nonché l'ultimo motivo con cui viene fatta valere l'infondatezza della domanda revocatoria subordinata.
Appare, altresì, inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo con cui l'appellante lamenta l'illegittimità e l'ininfluenza dell'ordine di esibizione e di acquisizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. disposto dal Tribunale “in contrasto con il disposto di cui all'art.115 c.p.c., ben oltre, i limiti delle attività e delle prerogative delle parti, con conseguente illegittimità della relativa ordinanza istruttoria ed inutilizzabilità dei documenti acquisiti, comunque inconferenti, ininfluenti e non decisivi” dato che la ratio decidendi del Tribunale è fondata su argomentazioni giuridiche che non traggono dalle acquisite dichiarazioni dei redditi per sole
- 17 - due annualità (2011 e 2012) della e dalla mancata Parte_1
ottemperanza da parte di all'ordine di acquisizione notificatole CP_3
alcun argomento di prova a favore della parte istante.
All'infondatezza dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata e considerato che in ipotesi di domanda diretta a far dichiarare la simulazione assoluta di un contratto di compravendita di un immobile, proposta dai creditori del simulato alienante, il valore della causa, anche ai fini della liquidazione del compenso ai difensori delle parti vittoriose, va determinato in relazione al valore dell'immobile oggetto della vendita ovvero in base al prezzo indicato nell'atto che si assume simulato (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 713 del 30/01/1980).
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di CP_3
e della e della avverso
[...] Controparte_1 Controparte_4 la sentenza n. 1626/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data
25 giugno 2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della che si liquidano in complessivi € Controparte_1
11.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
- 18 - c) nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
- 19 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4114 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1626/2019 del
Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 25 giugno 2019, vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Arch. , con sede in Napoli alla via Parte_2
Taddeo da Sessa S.n.c. Isola C/8, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
Nannolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Centro
Direzionale Isola A7 appellante
E con sede in Roma al corso Vittorio Controparte_1
Emanuele II n. 154, in qualità di mandataria di società a Controparte_2 responsabilità limitata con socio unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Landolfi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del
P.co Margherita n.36 appellata
NONCHE'
- 1 - ( ), residente in [...] C.F._1
Monsignor Luigi Di Liegro, 9/C appellata contumace
E
( ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita, n.
36, presso lo studio degli Avv.ti Pasquale Landolfi e Antonio Landolfi appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.9.2016 la conveniva in Controparte_4
giudizio e la al fine di sentir dichiarare CP_3 Parte_1 la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notar di Persona_1
Torre Annunziata dell'11.8.2014, trascritto presso l'ufficio provinciale di Napoli
– Territorio servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 2 il 12.08.2014 con i nn.
26714/41191, dei seguenti immobili: locali ubicati al piano seminterrato, facenti parte del fabbricato 5° del complesso edilizio denominato Parco Maria sito in
Pompei alla località Don Abbondio, e, in via subordinata o alternativa, per sentirlo dichiarare inefficace nei confronti dell' ai sensi e per gli Controparte_4
effetti dell'art 2901 c.c., con ordine al competente Conservatore dei RR. II. di
Napoli 2 di annotare la declaratoria di nullità o inefficacia a margine della trascrizione del contratto di compravendita e con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda assumeva: - di essere creditrice nei confronti della di € 20.922.233,76 oltre interessi in virtù di un mutuo Parte_3
ipotecario e di un contratto di finanziamento concessi al fine di consentire alla predetta società l'acquisto di un complesso immobiliare costituito da un intero fabbricato sito al Centro Direzionale in Napoli denominato “Torre Azzurra”, composto da 120 appartamenti;
- che aveva prestato garanzia CP_3 autonoma a prima richiesta nell'interesse della - che esisteva Parte_3
- 2 - grave pericolo nel ritardo così come dimostrato dal mancato pagamento da parte della debitrice principale e/o da parte dei garanti del debito garantito, dall'esame delle risultanze camerali evidenzianti che la società debitrice principale era stata posta in liquidazione e che non aveva depositato i propri bilanci regolarmente, nonché dalla sussistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli in suo danno;
- che il grave pericolo era, altresì, dimostrato dalla sussistenza in danno della debitrice principale di una procedura esecutiva immobiliare incardinata innanzi al Tribunale di Napoli, n. 1899/2011, nella quale la attrice aveva dovuto spiegare intervento e di una procedura CP_5
esecutiva mobiliare incardinata innanzi al Tribunale di Napoli, n. 27931/2014, nella quale la attrice aveva spiegato intervento e che, successivamente, CP_5 per le eccezioni della attrice era stata dichiarata estinta;
- che CP_5 CP_3
quando la debitrice principale era inadempiente, aveva venduto alla
[...] parte del proprio patrimonio con l'atto di compravendita Parte_1 sopra richiamato in epoca sostanzialmente coeva ad altri atti dispositivi posti in essere dalla stessa debitrice principale e dagli altri garanti;
- che, in particolare, con atto di compravendita per notar del 30.5.2012 la società debitrice Per_2
principale, quando era già inadempiente rispetto alle scadenze dei contratti di finanziamento suindicati, aveva venduto alla la gran Parte_1 parte del proprio patrimonio immobiliare, libero da gravami, e che tale atto dispositivo era stato già oggetto di impugnativa da parte dell'attrice mediante analogo precedente giudizio, conclusosi con sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 512/2017, con cui l'atto di compravendita per notar del Per_2
30.5.2012 era stato dichiarato nullo in quanto simulato in senso assoluto e che, inoltre, il medesimo atto dispositivo era stato oggetto di impugnativa da parte di altra creditrice, innanzi al Tribunale di Napoli, il cui relativo giudizio si era concluso con sentenza n. 12164/2014, passata in giudicato, con la dichiarazione di inefficacia sia dell'atto definitivo impugnato che del relativo preliminare di compravendita trascritto e stipulato tra le medesime parti contrattuali;
- che con atto di compravendita per notar del 23.12.2011 altra garante della Per_2
- 3 - 1, la Intermedia s.r.l., aveva alienato la piena proprietà di ulteriori Pt_3
immobili appartenenti, tra gli altri, al complesso immobiliare afferente anche i cespiti oggetto dell'atto dispositivo di e che anche tale ultimo CP_3 atto dispositivo era stato già oggetto di impugnativa da parte dell'attrice mediante analogo precedente giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, conclusosi con sentenza n. 357/2019, di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria e con dichiarazione di inefficacia relativa, nei confronti dell'attrice, di detto atto di compravendita;
- che, infine, vi erano collegamenti esistenti tra i vari soggetti di volta in volta intervenuti nella stipula degli atti dispositivi menzionati, come emergente dalle visure camerali delle società interessate, depositate agli atti di causa.
Radicato il contraddittorio, nella contumacia di si costituiva la CP_3
che contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed Parte_1 eccepito dalla eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità e Controparte_4
l'infondatezza della domanda;
in particolare, insistendo per l'insussistenza dei presupposti prescritti dall'art 2901 c.c. atteso il valore economico dei cespiti oggetto di vendita, esiguo rispetto alla misura del debito contratto mediante il mutuo, e insistendo affinchè fosse riconosciuto a carico dell'istante l'onere della prova in ordine ai dedotti legami parentali e lavorativi tra le compagini societarie che avevano stipulato gli atti di compravendita de quibus.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., il Tribunale con ordinanza pronunciata in data 8.7.2017, letti gli articoli 210 e 213 c.p.c. e 95 disp.
Att. c.p.c., ordinava a di produrre agli atti del giudizio copia CP_3
dell'estratto di conto corrente attestante l'incasso del presunto prezzo di compravendita, disponendo che parte attrice le notificasse l'ordinanza, e autorizzava quest'ultima a richiedere all'ufficio del registro ovvero ai competenti uffici della P.A. copia della dichiarazione dei redditi e dei bilanci del triennio antecedente la compravendita e dell'anno in corso riguardanti la
Parte_1
- 4 - Adempiuto da parte dell'attrice quanto disposto con la citata ordinanza e acquisita documentazione varia, interveniva nel giudizio ex art.111 c.p.c., in data 21.1.2018, la deducendo che la Controparte_1 [...] era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e CP_2
passivi già di titolarità di e che la per Controparte_4 Controparte_2
procura autentica dal Notaio di Milano, in data 20/7/2017, Persona_3
n. rep 22160/9076, aveva conferito mandato per la gestione di crediti alla con sede in Roma, e che tra i crediti oggetto Controparte_1 di cessione a favore di da parte di erano Controparte_2 Controparte_4
compresi anche i crediti (nella loro totalità) vantati nei confronti della Pt_3
L'interventrice faceva proprie le deduzioni e le domande di parte attorea
[...] in ordine al credito dalla stessa vantato nei confronti della società convenuta e, quindi, di perché coobbligata in solido in ragione della garanzia CP_3 prestata.
Quindi, il Tribunale, in data 25 giugno 2019, pronunciava la sentenza n.
1626/2019 con cui accoglieva la domanda di simulazione assoluta e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, ritenuto accertato il credito dell'attrice e l'inadempimento della debitrice, ““Richiamando” quanto trascritto nella sentenza nr. 512/2017, allegata in atti, circa lo stretto “collegamento” soggettivo tra la srl odierna convenuta e la (pag. 5-6), è a dirsi che l'atto oggi Parte_4 impugnato interveniva quando la debitrice principale, era già Parte_3 inadempiente: infatti, la vendita de qua era realizzata in periodo sostanzialmente coevo ad altri atti dispositivi posti in essere dalla stessa debitrice principale e dagli altri garanti ed emerge come il frutto di un disegno preordinato della società debitrice principale, delle sue partecipate, delle socie, degli relativi organi amministrativi e dei procuratori, volto a sottrarre ai creditori e a vanificare del tutto la garanzia patrimoniale generica dovuta dalla debitrice principale e dai garanti ex art. 2740 c.c.. Al riguardo, è sufficiente ricordare gli atti già giudizialmente impugnati con esito favorevole, così come richiamati e documentati da parte attrice (uno tra tutti, v. sent.
512/2017, emessa proprio dallo scrivente, oltre a quelli riportati in sede di comparsa
- 5 - conclusionale).
1.1. Quanto alla documentazione versata agli atti da parte convenuta non può non rilevarsi la sua assoluta inattendibilità ai fini della prova della corresponsione del prezzo di cui allo odierno atto “litigioso”, giacché le ricevute di bonifico allegate non sono idonee a fornire alcuna prova essendo documenti non originali, bensì in copia, privi di qualsiasi riconducibilità ad una banca, non recanti alcuna sottoscrizione da parte di un cassiere o di altro rappresentante dell'istituto di credito. Anche l'estratto conto depositato – come ben osservato da parte interveniente - non fornisce alcuna prova di pagamento del prezzo della vendita impugnata, non essendo intellegibile a causa delle varie cancellature presenti: il tutto, senza considerare che viene indicata una minima somma quale acconto, senza alcuna indicazione degli estremi della vendita impugnata. L'atto in questione, in definitiva, è stato posto in essere col solo fine di incidere sulla garanzia patrimoniale generica della (co)debitrice, sì da farla apparire sostanzialmente priva di beni “aggredibili”.”.
Avverso detta sentenza, notificata in data 16.7.2019, proponeva appello la con atto di citazione notificato in data 16.9.2019, Parte_1
invocandone l'integrale riforma e deducendo a sostegno: a) mancato disconoscimento degli ordini di disposizione, delle ricevute dei bonifici e dei relativi addebiti – piena validità dei detti documenti informatici – violazione degli artt. 2812 c.c., 215 c.p.c. e 116 c.p.c. – motivazione erronea;
b) illegittimità, contraddittorietà e ininfluenza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e dell'ordine di acquisizione ex art.213 c.p.c. – violazione dell'art.115 c.p.c.; c) avvenuto pagamento del prezzo – rigetto della domanda di simulazione assoluta;
d) preteso collegamento tra la e la Parte_1 Pt_3
– violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. – violazione
[...]
e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art.1414 c.c. – motivazione erronea;
e) infondatezza della domanda dell'azione revocatoria ordinaria – mancanza dell'eventus damni e della scientia damni. nella qualità di mandataria di Controparte_1 CP_2
cessionaria pro soluto dei crediti vantati dalla si
[...] Controparte_4 costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e infondatezza della
- 6 - impugnazione, chiedendone l'integrale rigetto con conferma della gravata sentenza in ogni sua parte e, in via subordinata e alternativa, per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame, chiedeva accertarsi l'inefficacia dell'atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., domanda ritualmente formulata nel primo grado del giudizio e assorbita per effetto dell'accertamento della nullità dell'atto dichiarata dal Tribunale.
Alla prima udienza di trattazione del 24.6.2020, parte appellante, stante l'omessa notifica dell'atto di appello nei confronti di parte del CP_3 giudizio di primo grado e litisconsorte necessaria, chiedeva di essere autorizzata alla relativa rinnovazione. La Corte, con ordinanza resa all'esito della suindicata udienza, rilevata l'omessa notifica nei confronti di CP_3
ordinava l'integrazione del contraddittorio e a tanto vi provvedeva
[...]
l'appellante con atto notificato in data 25.9.2020.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione
Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di
Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa
Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte
d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 27.3.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Premesso che l'eccezione invocata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, occorre riconoscere che i motivi di censura, al contrario di quanto sostenuto da parte appellata, soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione
- 7 - temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
L'appello appare, però, infondato e non meritevole di accoglimento, dovendosi premettere che le seguenti statuizioni rimangono coperte da giudicato in quanto non formanti oggetto di gravame: “Parte attrice è creditrice della Pt_3
per la somma di € 20.922.233,76, oltre interessi convenzionali e di mora dalle
[...] singole scadenza impagate, e precisamente per € 11.703.970,44 oltre interessi, derivanti dal contratto di Mutuo Ipotecario del 24 giugno 2009 autenticato nelle firme con atto per Notaio di Giugliano in Campania Rep n. 237023 racc. n. 19058; Persona_4 nonché per € 9.218.263,32, oltre interessi derivante da contratto di finanziamento a breve termine chirografario del 24 giugno 2009, autenticato nelle firme con atto per
Notaio di Giugliano in Campania Rep n. 237026 racc. n. 19059 Persona_4 registrato a Napoli 2 in data 26 luglio 2009 al n. 6910/1T, entrambi concessi onde consentirle l'acquisto di un complesso immobiliare costituito da un intero fabbricato composto da circa 120 appartamenti ubicato in Napoli al Centro Direzionale di Napoli e denominato “Torre Azzurra”. A favore della e nell'interesse della Controparte_4
contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, Parte_3 CP_3 prestava garanzia autonoma a prima richiesta, come da contratti in atti: in tal
[...] senso si coobbligava solidalmente con la per il pagamento dell'intero Parte_3 importo da essa dovuto alla in forza dei contratti di finanziamento Controparte_4
- 8 - suindicati. Nessun dubbio in merito all'inadempimento della società finanziata, avendo parte attrice provato il fatto costitutivo della corresponsione della somma (la cui erogazione alla stipula emerge dai contratti), tant'è che venne costituita in mora a mezzo p.e.c., disattesa. In costanza d'inadempimento interveniva l'atto oggi impugnato.”.
Per motivi di ordine logico verranno esaminati dapprima il terzo e il quarto motivo afferenti appunto il nucleo sostanziale dell'appello con cui si censura l'accoglimento della domanda di simulazione assoluta dell'atto di compravendita intercorso tra e la CP_3 Parte_1
Con il terzo motivo l'appellante, premesso che la simulazione assoluta di un contratto ne determina la nullità per anomalia della causa rispetto allo schema tipico, assume che solo la pattuizione di un prezzo simbolico, e cioè del tutto privo di valore economico, giustifica la declaratoria di simulazione assoluta laddove, invece, rispetto a un prezzo irrisorio, ovvero manifestamente inadeguato rispetto al valore della res, si reputa inammissibile qualsivoglia controllo giudiziale;
aggiunge che il Tribunale ha completamente ignorato la circostanza dell'avvenuto pagamento dell'acconto del prezzo per € 10.000,00, di cui dava atto il Notaio nell'atto di compravendita (superabile con ogni mezzo di prova contraria, affatto fornita dalla parte istante), soffermandosi esclusivamente sulla corresponsione degli ulteriori acconti. In ogni caso, la quasi totalità del prezzo sarebbe risultata essere stata corrisposta da parte della per mezzo della documentazione contabile, depositata Parte_1
in giudizio, e, segnatamente dei bonifici recanti la causale “acconto di vendita
11 agosto 2014”. Sottolinea, infine, che secondo la giurisprudenza (Cass.
8810/2003) nemmeno qualora la dichiarazione d'avvenuto pagamento non sia rispondente al vero, può escludersi che comunque sia stato pattuito un prezzo, il cui effettivo pagamento attiene al diverso piano dell'esecuzione del contratto.
Con il quarto motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia fatto proprie
“tutte le asserzioni di essa in ordine ai rapporti societari e personali tra i CP_4 componenti le compagini societarie delle due società convenute, e sui quali la difesa della chiedeva che l'onere della prova venisse assolto in modo Parte_1
- 9 - rigoroso dall'allora società istante” ed abbia posto a fondamento della decisione
“non i fatti desumibili dalla documentazione in atti, bensì le dette mere asserzioni ed il riferimento ad altri giudizi, uno dei quali definito con sentenza del medesimo Giudice giungendo, in tal modo, ad una decisione esclusivamente aprioristica”, e ciò nonostante “nessuno dei giudizi richiamati è passato in giudicato, malgrado le affermazioni sul punto di essa . CP_4
I motivi non appaiono fondati dovendosi, da subito, precisare che il giudice di prime cure ha ritenuto, unitamente ad altri elementi, la mancata prova della corresponsione del prezzo ai fini della ritenuta simulazione assoluta del contratto di compravendita.
Ebbene, sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è del tutto mancata la prova della corresponsione del prezzo, pur volendo considerare, in parte, utilizzabile ai fini della decisione i documenti depositati in giudizio.
Preliminarmente, va precisato che con l'atto di compravendita intercorso tra la e in data 11.8.2014 le Parti hanno Parte_1 CP_3
pattuito un prezzo di € 40.000,00, di cui € 10.000,00 “la venditrice dichiara di averle già ricevute dalla parte acquirente nel rispetto della legge vigente a mezzo di assegno bancario non trasferibile, tratto sulla banca CREDEM in data odierna n. 0278477041-
11, a favore della quale rilascia corrispondente quietanza” ed € 30.000,00 “verranno pagate entro e non oltre il 31.12.2014 nei modi di legge”.
Sul punto giova ricordare che la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può,
- 10 - quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni.
Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5326 del
02/03/2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018 e Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024).
Quindi, il pagamento della parte del prezzo per € 10.000,00 contenuto nell'atto di compravendita si pone come mera dichiarazione delle parti, essendo l'attestazione del notaio limitata al fatto che le parti hanno firmato l'atto e reso in sua presenza le dichiarazioni in esso contenute e in assenza dell'effettivo pagamento di questa parte del prezzo, da offrirsi da parte dell'acquirente, deve ritenersi che lo stesso non sia stato affatto provato.
Lo stesso dicasi per la residua parte del prezzo di € 30.000,00 affatto documentata per mezzo dei bonifici e di un estratto di un conto corrente, depositati in atti. Invero, al di là dell'utilizzabilità di detti documenti, osserva la
Corte che dagli stessi non si provi affatto il versamento del prezzo residuo non essendovi corrispondenza temporale, quantitativa e causale. Invero, mentre nell'atto di compravendita si conviene che il prezzo residuo sarebbe stato versato entro e non oltre il 31.12.2014, i dieci bonifici depositati in atti unitamente all'estratto del conto corrente fanno riferimento a somme corrisposte a far tempo dal luglio 2015 fino al luglio 2016 per un importo complessivo nemmeno pari al residuo prezzo da versare;
in ogni caso, tranne che per le prime cinque, in ordine temporale, dove si legge “ACCONTO SU VENDITA 11 AGOSTO
- 11 - 2014”, per le rimanenti si fa riferimento genericamente a “VENDITA” o ad
“ACCONTO” mentre alcuno specifico riferimento alla vendita de qua è contenuta nell'annotazione dell'estratto del conto corrente.
Peraltro, va ricordato che la semplice disposizione di bonifico impartita dalla società, risultante dalle distinte, non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento;
invero, il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una
"traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019). Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo aggiungersi che tale disposizione è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine.
Quindi, l'odierna appellante avrebbe dovuto, in veste di acquirente dell'atto di compravendita oggetto della domanda di simulazione, dimostrare l'effettività del versamento con mezzi idonei laddove la semplice disposizione di bonifico non costituisce affatto prova del pagamento, oltre a tutte le incongruenze con riferimento alla unilateralità della causale indicata dalla stessa società solo in pochissime distinte, alla discrasia temporale tra l'epoca dei bonifici e quella del rogito e alla rilevante differente entità del prezzo residuo da pagare rispetto ai bonifici, che potrebbe fondarsi solo su una indimostrata dilazione del pagamento del prezzo affatto convenuta tra le parti malgrado la trasmissione del possesso.
- 12 - Poiché, quindi, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti dei terzi, è lecito trarre elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto di vendita dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione attraverso i documenti sopra indicati, assolutamente inidonei allo scopo.
Il che, considerate l'entità della somma dichiarata e la qualità di società dell'acquirente, non poteva che essere considerato come elemento indiziario preponderante nella valutazione della fondatezza della domanda di simulazione. La singolarità dell'operazione, inoltre, non è data tuttavia dal solo pagamento dilazionato in sé, ma dalla sospetta fiducia concessa alla società acquirente da parte venditrice, la quale ha rinunciato all'ipoteca legale, prevista per legge tutte le volte in cui il pagamento del prezzo non avvenga contestualmente al rogito (cfr. art.7 del contratto di compravendita).
Da ultimo, in merito alla corrispondenza del prezzo rispetto al prezzo convenuto, pur indicato dall'appellante come elemento non sintomatico della simulazione della compravendita, occorre precisare che alcun accenno è contenuto nella sentenza impugnata a detto elemento di fatto, vieppiù, in considerazione della circostanza che solo il mancato pagamento dell'intero prezzo integra gli estremi di una simulazione assoluta mentre la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo si traduce in una simulazione relativa.
Di poi, il giudice di prime cure ha valutato, oltre quello in esame, altri importanti indizi precisi e concordanti dati dallo stretto “collegamento” soggettivo tra la e la e la Parte_1 Parte_4
realizzazione della vendita in esame in un periodo sostanzialmente coevo ad altri atti dispositivi posti in essere dalla stessa debitrice principale e dagli altri garanti così da lasciare individuare “un disegno preordinato della società debitrice principale, delle sue partecipate, delle socie, degli relativi organi amministrativi e dei
- 13 - procuratori, volto a sottrarre ai creditori e a vanificare del tutto la garanzia patrimoniale generica dovuta dalla debitrice principale e dai garanti ex art. 2740 c.c.”.
Quanto all'indicato collegamento tra la società debitrice e l'acquirente dalla garante, vale riportare il seguente passo della motivazione della CP_3
sentenza n. 512/2017 del Tribunale di Torre Annunziata: “Parte attrice, al riguardo, ha dimostrato lo stretto “collegamento” soggettivo tra le due srl, in quanto, dalla documentazione camerale versata in atti, emerge che: la società è Parte_3 partecipata dalla che a sua volta era partecipata dalla CP_6 Parte_1
che poi soltanto in data 27.6.14 vende le proprie quote di partecipazione ad una
[...] società inglese, denominata EO LTD;
appaiono aver ricoperto cariche amministrative, di liquidazione e/o in veste di soci nella nella Parte_1
nella e nella Gestimmobiliare s.r.l. (queste ultime due CP_6 Controparte_7 società partecipanti la Intermedia s.r.l. che, come detto, era la precedente socia unica della , i signori e , e la sig.ra Parte_3 Parte_5 CP_8 CP_9
legati tra loro da stretti vincoli parentali (germani e/o cugini e/o Parte_6 coniugi), sempre come da certificazione depositata;
la Intermedia s.r.l. (già socia unica di nonché garante della stessa), quale e la quale Parte_3 Parte_1 cessionaria, già nel 23.12.11, hanno stipulato un atto di cessione delle quote della CP_6
(attuale socia della;
la (attuale socia della
[...] Parte_3 CP_6 Parte_3
e la compartecipano entrambe la società Bennu s.r.l.”; Parte_1
ebbene, detti elementi di fatto che trovano perfetta corrispondenza nelle visure camerali e nei documenti anagrafici depositati dall'attrice nel primo grado del giudizio, non sono stati affatto contestati dall'appellante e ad essi deve aggiungersene un altro di pari rilevanza a dimostrazione della contiguità tra le persone fisiche e giuridiche interessate dalle vicende traslative che direttamente o indirettamente (tramite i suoi garanti) hanno, di fatto, tentato di azzerare la responsabilità patrimoniale della per l'ingente debito assunto e Parte_3 acquisito dall'attuale istituto di credito appellato.
Invero, dalle visure camerali depositate in atti emerge la partecipazione di
(seppure indicata in alcuni casi come ma, con CP_3 CP_10 identico codice fiscale), garante della e alienante in favore della Parte_3
- 14 - in diverse delle predette società: precisamente la Parte_1
medesima ha rivestito la carica di Amministratore Unico della di CP_6
socia al 60% della di socia al 60% e di Amministratore Unico Controparte_7 della Gestimmobiliare S.r.l. e la carica di Amministratore Unico della
Intermedia S.r.l. (cfr., in atti, relative visure camerali).
Al dato relativo alla contiguità logistica delle predette società in termini di organi societari, anche per il tramite delle società partecipate o partecipanti, se ne aggiunge un altro, dato dalla identica sede amministrativa della e della Gestimmobiliare S.r.l. in Pompei alla via Monsignor Controparte_7
Luigi Di Liegro 3, nonché la circostanza che l'atto di compravendita per notar del 23.12.2011 con il quale altra garante della la Intermedia Per_2 Pt_3
s.r.l., alienava la piena proprietà alla di immobili siti Parte_1
anch'essi in Pompei alla Via Monsignor Luigi di Liegro, nel complesso edilizio denominato Parco Maria, così come quelli oggetto dell'atto di compravendita immobiliare oggetto del presente giudizio. E ancora la circostanza che CP_3
risiede a Pompei alla medesima via Monsignor Luigi Di Niegro n.9
[...] laddove al n.3 hanno avuto la propria sede legale la e la Controparte_7
Gestimmobiliare S.r.l..
Altro elemento fortemente indiziario del carattere simulatorio della vendita è anche dato dalla relativa stipulazione in un tempo vicino all'atto di compravendita per notar di Giugliano in Campania del Persona_4
30.5.2012, con il quale la società debitrice principale, quando era già inadempiente, ha venduto alla stessa società la gran Parte_1
parte del proprio patrimonio immobiliare (tale atto dispositivo è stato già oggetto di impugnativa da parte dell'originaria attrice mediante altro giudizio incardinato conclusosi con sentenza n. 512/2017 e oggetto di impugnativa da parte di altra creditrice innanzi al Tribunale di Napoli, conclusosi con la dichiarazione di inefficacia sia dell'atto definitivo impugnato che del precedente preliminare di compravendita trascritto e stipulato tra le medesime parti contrattuali con la sentenza n. 12164/2014) e ad altro atto di
- 15 - compravendita per notar del 23.12.2011, con il quale la garante della Per_2
la Intermedia s.r.l., alienava la piena proprietà di ulteriori immobili Pt_3
(atto anch'esso oggetto di impugnativa da parte dell'originaria attrice mediante giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata conclusosi con sentenza n. 357/2019 di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria).
Seppure trattasi di sentenze di cui non è stato provato il passaggio in giudicato, rimane il dato incontrovertibile della natura di prova atipica fornita dalle stesse in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.
Quindi, alla luce delle allegazioni delle Parti, sono stati forniti plurimi elementi di prova che depongono, da un lato, per la conoscenza, o quanto meno per la concreta conoscibilità, in capo alla della circostanza Parte_1 che l'immobile, unitamente agli altri siano stati alienati in pregiudizio ai creditori della società e, dall'altra, per l'assenza di una effettiva Parte_3 volontà delle parti di addivenire alla vendita (simulazione assoluta del contratto).
Rimane il fatto che lo stretto rapporto tra i diversi organi amministrativi delle società sopra indicate, ivi compresa e l'accordo per CP_3
un pagamento dilazionato (specie se accompagnato dall'immediata immissione nel possesso e dalla rinuncia all'ipoteca legale) rappresentano, pacificamente, indici di simulazione della compravendita e all'effettiva conoscenza va comunque equiparata l'agevole conoscibilità.
L'insieme degli elementi indiziari atti a dimostrare la simulazione assoluta è coadiuvato anche dal mancato utilizzo dell'immobile acquistato da parte della per ben due anni rispetto all'introduzione del giudizio Parte_1 di primo grado;
invero, è rimasto incontestato che, dopo l'acquisto dell'immobile, la società acquirente sia rimasta del tutto inattiva, pur avendo dedotto che “la compravendita de quo è, pertanto, perfettamente pertinente e strumentale all'oggetto sociale inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio della società stessa” (cfr. comparsa conclusionale).
- 16 - Tali circostanze depongono, insieme considerate, per la consapevolezza della di essere parte di un ulteriore atto dispositivo Parte_1
finalizzato a ledere le ragioni dei creditori della mediante la Parte_3 cessione "a cascata" dei beni originariamente di proprietà di quest'ultimo.
Conclusivamente, quindi, pur non essendo decisivo ai fini dell'accoglimento della domanda di simulazione l'atteggiamento soggettivo dei convenuti, posto che, a differenza dell'azione revocatoria in cui è richiesta, in ogni caso, la prova dell'esistenza dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza del consilium fraudis, nell'azione di simulazione si prescinde da tali elementi, va, comunque, precisato che l'intento di sottrarre i beni alla garanzia del credito può essere un elemento concorrente, ma non unico, della prova della simulazione (cfr. Cass., sez. I, 5 maggio 2010, n. 10909; Id., sez. II, 30 maggio
2005, n. 11372).
Può, quindi, sostenersi che i plurimi elementi indiziari sopra indicati sostengano il carattere fittizio del contratto impugnato e depongono per la correttezza della decisione impugnata.
Il rigetto dei suindicati motivi di appello, con pieno esame della documentazione depositata in giudizio, fa ritenere assorbito il primo motivo con cui l'appellante assume l'irritualità del disconoscimento delle ricevute di bonifico e dell'estratto conto operato dall'originaria attrice con la terza memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c., nonché l'ultimo motivo con cui viene fatta valere l'infondatezza della domanda revocatoria subordinata.
Appare, altresì, inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo con cui l'appellante lamenta l'illegittimità e l'ininfluenza dell'ordine di esibizione e di acquisizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. disposto dal Tribunale “in contrasto con il disposto di cui all'art.115 c.p.c., ben oltre, i limiti delle attività e delle prerogative delle parti, con conseguente illegittimità della relativa ordinanza istruttoria ed inutilizzabilità dei documenti acquisiti, comunque inconferenti, ininfluenti e non decisivi” dato che la ratio decidendi del Tribunale è fondata su argomentazioni giuridiche che non traggono dalle acquisite dichiarazioni dei redditi per sole
- 17 - due annualità (2011 e 2012) della e dalla mancata Parte_1
ottemperanza da parte di all'ordine di acquisizione notificatole CP_3
alcun argomento di prova a favore della parte istante.
All'infondatezza dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata e considerato che in ipotesi di domanda diretta a far dichiarare la simulazione assoluta di un contratto di compravendita di un immobile, proposta dai creditori del simulato alienante, il valore della causa, anche ai fini della liquidazione del compenso ai difensori delle parti vittoriose, va determinato in relazione al valore dell'immobile oggetto della vendita ovvero in base al prezzo indicato nell'atto che si assume simulato (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 713 del 30/01/1980).
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di CP_3
e della e della avverso
[...] Controparte_1 Controparte_4 la sentenza n. 1626/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data
25 giugno 2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della che si liquidano in complessivi € Controparte_1
11.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
- 18 - c) nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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