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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 9538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9538 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 20774 del 2022 vertente tra:
nato a [...] il [...] CF. Parte_1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato C.F._1 in Napoli Via Giulio Natta n. 4 Parco San Paolo presso lo studio dell'avv. Ciro Cappabianca CF.
che lo rappresenta C.F._2 ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti LEMBO LAURA CP_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente afferma di aver subito infortunio sul lavoro in data 1 dicembre 2021 e chiede al Giudice del Lavoro il riconoscimento di postumi pari al 18% con condanna dell'Istituto al pagamento della rendita o nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
La domanda è fondata
Deve preliminarmente precisarsi che la fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo della disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati CP_ a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del CP_ Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio risulta, dunque, fondato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale toglieva completamente o diminuiva in parte l'attitudine al lavoro.
Quanto all'origine professionale dello stesso, non essendo sostanzialmente contestati i fatti allegati, è stata espletata CTU.
Va rilevato che il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che
Il Sig. svolgeva attività professionale di domestico;
durante la sua attività rimaneva coinvolto Parte_2 in un infortunio, in particolare cadeva da uno scaletto riportando un trauma all'arto superiore destro.
Stante la dinamica descritta, le lesioni riportate e gli esiti, si deve ritenere che il nesso causale tra causa, evento e menomazione sia soddisfatto.
La valutazione del caso, alla luce di quanto in atti, da quanto alla letteratura di merito, nonché della normativa vigente -
Tabelle allegate al D. Lgs. N. 38/2000 in tema di assicurazione obbligatoria che segna il passaggio da un CP_1 indennizzo basato sulla riduzione all'attitudine al lavoro ad un indennizzo basato sulla menomazione della integrità psico- fisica intesa come “danno biologico” e Decreto Ministeriale9 aprile2008-(G.U. n.169 del21 luglio2008), consentedi affermare, cheilcomplessonosologicodelsig. Controparte_2 D.B.(dannobiologico)del15%(quindicipercento).
Tale percentuale di danno deriva dalle seguenti voci tratte dalle Tabelle di legge del D. Lgs
n.38/2000, ovvero:
- Cicatrici cutanee, non interessanti il volto e il collo, distrofiche, discromiche: fino a 5%;
Esitidifratturadiradio,viziosamenteconsolidata,inassenzaoconsfumata compromissione funzionale: fino a 4%;
- Esitidifratturadiulna,viziosamenteconsolidata,inassenzaoconsfumata compromissione funzionale: fino a 4%;
- Movimentidiflesso-estensionedelpolsolimitatiai gradiestremi:2%;
- Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare: fino a 3%.
In conclusione, valutando globalmente i postumi e considerando la loro concorrenza, si ritiene equo attribuire una percentuale di danno biologico del 15%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo in capitale di cui al d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 15%. oltre interessi al saggio legale dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese seguono al soccombenza come da dispositivo. Le spese di consulenza tecnica come da separato decreto sono a carico di parte resistente.
PQM
Accoglie e la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di CP_1 cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 15% con decorrenza dalla domanda oltre interessi al saggio legale dalla insorgenza del diritto alla prestazione al saldo;
Condanna l'Istituto al pagamento delle spese (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) che liquida in € 2000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori del ricorrente.
Napoli
26/12/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 20774 del 2022 vertente tra:
nato a [...] il [...] CF. Parte_1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato C.F._1 in Napoli Via Giulio Natta n. 4 Parco San Paolo presso lo studio dell'avv. Ciro Cappabianca CF.
che lo rappresenta C.F._2 ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti LEMBO LAURA CP_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente afferma di aver subito infortunio sul lavoro in data 1 dicembre 2021 e chiede al Giudice del Lavoro il riconoscimento di postumi pari al 18% con condanna dell'Istituto al pagamento della rendita o nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
La domanda è fondata
Deve preliminarmente precisarsi che la fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo della disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati CP_ a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del CP_ Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio risulta, dunque, fondato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale toglieva completamente o diminuiva in parte l'attitudine al lavoro.
Quanto all'origine professionale dello stesso, non essendo sostanzialmente contestati i fatti allegati, è stata espletata CTU.
Va rilevato che il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che
Il Sig. svolgeva attività professionale di domestico;
durante la sua attività rimaneva coinvolto Parte_2 in un infortunio, in particolare cadeva da uno scaletto riportando un trauma all'arto superiore destro.
Stante la dinamica descritta, le lesioni riportate e gli esiti, si deve ritenere che il nesso causale tra causa, evento e menomazione sia soddisfatto.
La valutazione del caso, alla luce di quanto in atti, da quanto alla letteratura di merito, nonché della normativa vigente -
Tabelle allegate al D. Lgs. N. 38/2000 in tema di assicurazione obbligatoria che segna il passaggio da un CP_1 indennizzo basato sulla riduzione all'attitudine al lavoro ad un indennizzo basato sulla menomazione della integrità psico- fisica intesa come “danno biologico” e Decreto Ministeriale9 aprile2008-(G.U. n.169 del21 luglio2008), consentedi affermare, cheilcomplessonosologicodelsig. Controparte_2 D.B.(dannobiologico)del15%(quindicipercento).
Tale percentuale di danno deriva dalle seguenti voci tratte dalle Tabelle di legge del D. Lgs
n.38/2000, ovvero:
- Cicatrici cutanee, non interessanti il volto e il collo, distrofiche, discromiche: fino a 5%;
Esitidifratturadiradio,viziosamenteconsolidata,inassenzaoconsfumata compromissione funzionale: fino a 4%;
- Esitidifratturadiulna,viziosamenteconsolidata,inassenzaoconsfumata compromissione funzionale: fino a 4%;
- Movimentidiflesso-estensionedelpolsolimitatiai gradiestremi:2%;
- Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare: fino a 3%.
In conclusione, valutando globalmente i postumi e considerando la loro concorrenza, si ritiene equo attribuire una percentuale di danno biologico del 15%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo in capitale di cui al d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 15%. oltre interessi al saggio legale dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese seguono al soccombenza come da dispositivo. Le spese di consulenza tecnica come da separato decreto sono a carico di parte resistente.
PQM
Accoglie e la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di CP_1 cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 15% con decorrenza dalla domanda oltre interessi al saggio legale dalla insorgenza del diritto alla prestazione al saldo;
Condanna l'Istituto al pagamento delle spese (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) che liquida in € 2000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori del ricorrente.
Napoli
26/12/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)