Ordinanza cautelare 8 maggio 2019
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 00455/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2019, proposto da
Antonini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Andrea Latessa e Erminia Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Erminia Gatti in Firenze, via Alfonso La Marmora n. 45;
contro
Comune di Empoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci n. 4;
Città Metropolitana di Firenze e Regione Toscana, parti non costituite in giudizio;
per l'annullamento
della delibera di Consiglio Comunale n. 90/2018, con la quale il Comune di Empoli ha parzialmente accolto le osservazioni al II Regolamento Urbanistico Comunale presentate dalla ricorrente condividendole nel merito ma al contempo ha rinviato la modifica dello strumento urbanistico alla redazione del futuro Piano Operativo;
di ogni ulteriore atto preordinato, conseguenziale o comunque connesso con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Empoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la società Antonini S.r.l. ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale n. 90/2018, con la quale il Comune di Empoli ha parzialmente accolto le osservazioni al Regolamento Urbanistico Comunale presentate dalla ricorrente condividendole nel merito, ma al contempo ha rinviato l’introduzione delle stesse modifiche alla redazione del futuro Piano Operativo.
La ricorrente riferisce che, con la delibera n. 24 del 19 marzo 2018, il Comune di Empoli aveva adottato una variante al proprio Regolamento Urbanistico denominata “#Empolifa impresa ”.
Dopo la conferenza di copianificazione, e ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L.R. 10/11/2014 n. 65, la società Antonini s.r.l. presentava al Comune le proprie osservazioni, evidenziando di essere proprietaria di un insediamento industriale unitario che sorge su fondo destinato ad “ area industriale D1 ”, chiedendo così all’Amministrazione di modificare anche tale porzione di area, dalla destinazione agricola a quella di zona industriale.
Malgrado gli uffici avessero proposto un “parziale accoglimento” dell’osservazione, il Consiglio Comunale nell’approvare la variante al piano strutturale, ha rinviato all’“ l'effettiva modifica dello strumento urbanistico al prossimo Piano Operativo ”.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 8, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 222, 223 e 224 della L. reg. Toscana del 10 novembre 2014 n. 65, oltre alla violazione degli artt. 2, 3 e 18 della l.241/1990, oltre all’emergere di vari profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, errore nei presupposti di fatto e di diritto, perplessità; A parere della ricorrente l’Amministrazione non avrebbe potuto rinviare l’esame di un’osservazione ad un futuro procedimento;
2. la violazione degli artt. 17,18, 19 e 25 della l.r. 65/2014, dell’art. 10 bis della l. 241/1990, dell’art. 97 cost., oltre allo sviamento di potere e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta;
3. la violazione dell’art. 3 della l.241/1990; dell’art. 19 della Legge reg. n. 65/2014 e l’insufficiente motivazione; a parere della ricorrente le caratteristiche agrarie/agricole dell’area non sarebbero state in alcun modo contestate dal Comune che non avrebbe esaminato la modifica proposta;
4. l’eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza; errore nei presupposti, difetto di istruttoria; la delibera consiliare sarebbe illogica, irragionevole e contraddittoria sotto diversi profili e, soprattutto, contrasterebbe con l’accoglimento di un’analoga osservazione proposta da una diversa impresa.
Si è costituito il Comune di Empoli che ha contestato le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio dell’8 maggio 2019 e con ordinanza n. 248/2019 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria del 27 marzo 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere, in particolare, i primi tre motivi con i quali si sostiene che il Comune di Empoli non avrebbe esaminato l’osservazione proposta dalla ricorrente, pur essendo tenuto a fornire un riscontro.
La delibera di approvazione del regolamento nel momento in cui non ha esaminato le osservazioni della ricorrente si sarebbe posta in contrasto con l’art. 19 comma 5 della L.R. 65/2014, nella parte in cui impone all’Amministrazione di valutare e di pronunciarsi compiutamente sulle osservazioni, accogliendole o respingendole sulla base di valutazioni di conformità all’interesse perseguito.
1.2 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni proposte è necessario premettere che il Comune di Empoli, con l’approvazione della variante di cui si tratta, ha ritenuto opportuno rinviare l’effettiva introduzione della nuova previsione urbanistica al prossimo Piano Operativo.
1.3 Detta decisione è stata motivata dall’Amministrazione Comunale che ha evidenziato come la modifica proposta, interessando un’area soggetta a vincolo paesaggistico, avrebbe dovuto essere esaminata da parte della Regione Toscana sotto il profilo della conformità al PIT.
Sempre l’Amministrazione ha rilevato che il mutamento di destinazione proposto avrebbe richiesto lo svolgimento di ulteriori indagini di carattere geologico.
1.4 E’ evidente che la necessità di svolgere, per più profili, un’attività istruttoria che avrebbe dovuto coinvolgere altri Enti, e la rilevanza della modifica richiesta, non avrebbe permesso di poter introdurre una nuova classificazione dell’area di proprietà della ricorrente, attraverso il puro e semplice accoglimento dell’osservazione.
1.5 Si consideri, infatti, che l’Amministrazione Comunale si è pronunciata sulla richiesta della società Antonini, in sede di controdeduzioni alle osservazioni (cioè, nel momento immediatamente antecedente all’approvazione della variante allo strumento urbanistico generale), momento quest’ultimo inidoneo allo svolgimento di quella approfondita attività istruttoria (sotto i complessi profili paesaggistico, geologico ed idraulico).
1.6 Ne consegue che la decisione del Comune di Empoli, di rinviare al prossimo Piano Operativo l’introduzione effettiva della modifica richiesta da Antonini S.r.l., non è viziata da alcun difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione esaminato le ragioni che obbligavano ad un coinvolgimento di un numero maggiore di enti competenti e, quindi, suggerivano per un rinvio al successivo piano operativo.
1.7 Si consideri, inoltre, come si sia in presenza di una valutazione discrezionale, di cui, fra l’altro, l’Amministrazione Comunale ha dato dettagliatamente conto, spiegando le ragioni che non consentivano, in quella sede, di accogliere per intero l’osservazione presentata.
1.8 Un costante orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di chiarire che il contenuto dei piani urbanistici rientra nell’ambito di valutazioni di merito, ampiamente discrezionali e perciò sottratte, in linea di principio, al sindacato giurisdizionale di legittimità (tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6392).
1.9 Il sindacato di questo Tribunale è circoscritto alla verifica circa il venire in essere di errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate (Cons. Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4037; sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1323; sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5589; sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1871).
2. Detto carattere di discrezionalità ha riflessi anche per quanto attiene l’onere di motivazione, essendosi precisato che l’Amministrazione non è tenuta a controdedurre puntualmente e singolarmente a ciascuna osservazione, ben potendosi svolgere una motivazione di carattere generale, che faccia riferimento ai criteri ed agli obiettivi perseguiti dallo strumento urbanistico (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4946).
2.1 Le osservazioni presentate dai privati nell’ambito dei procedimenti di pianificazione urbanistica sono state, infatti, qualificate come meri apporti collaborativi endo-procedimentali la cui ponderazione da parte dell’Amministrazione non è soggetta ad un esteso dovere di motivazione.
2.2 Altrettanto da respingere è la quarta e ultima censura con la quale si contesta il fatto che il Comune di Empoli, pur accogliendo l’osservazione n. 58 (presentata da un altro soggetto e precisamente dalla società Zignago), non abbia seguito la stessa procedura per quanto concerne l’osservazione proposta dalla ricorrente.
2.3 In realtà l’osservazione della società Zignago era diretta ad operare un semplice ampliamento di un’area produttiva già esistente e non richiedeva quell’attività istruttoria propria dell’osservazione della ricorrente e diretta ad operare un mutamento sostanziale della classificazione esistente.
2.4 Detta sostanziale diversità impedisce il configurare il venire in essere di una qualunque ipotesi di disparità di trattamento.
2.5 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Roberto Pupilella |
IL SEGRETARIO