Decreto cautelare 25 marzo 2022
Decreto presidenziale 6 aprile 2022
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 22/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 00157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Questore di Campobasso prot. n. -OMISSIS-2022, notificato all’interessata brevi manu il -OMISSIS-2022, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;
2) dell’invito in data -OMISSIS-2021, prot. n. -OMISSIS- Questura di Campobasso (CB), a produrre documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
3) della circolare del Capo della Polizia prot. n. 333-A/21554 del 10.12.2021, recante “ Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato – Disposizioni applicative ”;
4) del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ”;
5) - del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “ Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito ap-plicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ”;
6) - del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epi-demia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici ”;
7) della legge 28 maggio 2021, n. 76;
8) della legge 23 luglio 2021, 106;
9) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anteriore o successivo, compresi gli atti di verifica e di accertamento nonché di tutti gli eventuali atti di trasmissione e/o di comunicazione, anche non noti e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato al tempo in forza presso la Questura di Campobasso, ha impugnato gli atti con i quali l’Amministrazione ha decretato la sua sospensione dal servizio senza retribuzione, misura assunta in seguito all’accertamento del suo inadempimento all’obbligo vaccinale ex art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021.
2. Il ricorso è stato affidato ai motivi di gravame così rubricati:
1) Violazione di legge - Provvedimento di sospensione prot. n. -OMISSIS-2022, notificato brevi manu il -OMISSIS-2022: violazione e falsa applicazione dell’art. 4-ter d.l. 44/2021. Eccesso (sviamento) di potere. Manifeste contraddittorietà, irrazionalità e illogicità.
2) Violazione art. 32 Costituzione – L’imposizione obbligatoria di vaccino sperimentale in deroga viola la dignità della persona umana - Falsi presupposti in relazione al rapporto costi/benefici: evidenze scientifiche mostrano che ai fini dello screening per il tracciamento del virus molto più efficaci ed economici sono i tamponi, essendo ormai acclarato che i vaccinati anche con la terza dose contagiano in modo eguale ai non vaccinati.
3) Violazione artt. 2 e 3 Costituzione - Irragionevolezza delle scelte legislative in relazione a una pluralità di trattamenti differenziati non proporzionati.
4) Violazione artt. 2, 3 e 36 Costituzione (sotto un ulteriore profilo) - Omesso bilanciamento tra diritto individuale alla salute, interesse collettivo alla salute, diritto all’istruzione e diritto al lavoro e tutela della dignità della persona, con particolare riferimento all’aspetto lavoristico costituito dai compensi da lavoro.
In estrema sintesi, la ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati assumendo che l’art. 4 ter , comma 1, lett. b), del d.l. n. 44/2021 (come introdotto dall’art. 2 del d. l. n. 172/2021), il quale ha esteso l’obbligo vaccinale per la pandemia da Covid-19, fra l’altro, “ al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale ”, dovrebbe essere “ interpretato necessariamente nel senso che la vaccinazione deve sussistere durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, e non anche, dunque, in quei periodi in cui l’attività lavorativa è sospesa per i motivi riconosciuti e ritenuti legittimi dall’ordinamento ” (cfr. ricorso, pag. 5). La ricorrente, al riguardo, deduce che, allorquando era stata attinta dal decreto di sospensione impugnato, versava in posizione di assenza dal servizio per “ riposo settimanale ” in data 15.12.2021, e dal “ 16.12.2021 al 09.03.2022 in congedo ordinario ( anno 2020 + anno 2021) ( cfr. decreto di sospensione) al fine di consentire alla stessa di poter usufruire delle ferie residue, diritto irrinunciabile ed indisponibile del lavoratore, in ragione del collocamento a riposo a decorrere dal 1.4.2022 ” (cfr. ricorso, pag. 7): sicché ella, alla stregua del ricorso, avrebbe dovuto essere “ esclusa ope legis dalla procedura di cui all’art. 4-ter d.l. 44/2021 e, quindi, non doveva essere destinataria di alcuna sospensione dal lavoro né tantomeno dalla retribuzione ” (cfr. ricorso, pag. 8).
Nel primo motivo la ricorrente ha altresì lamentato la manifesta contraddittorietà, irrazionalità e illogicità dei provvedimenti impugnati, per avere l’Amministrazione invitato la ricorrente a produrre la documentazione sull’adempimento dell’obbligo vaccinale, ai sensi dell’art. 4-ter d.l. 44/2021, senza tener conto: a) della sua attuale assenza giustificata dal lavoro perché, in un primo momento (15.12.2021) in riposo settimanale , e dal 16.12.2021 in congedo ordinario ; b) del fatto che “ aveva inoltrato istanza di quiescenza a far data dal 01.04.2022 e che, pertanto, non aveva altro modo e tempo a disposizione di fruire delle ferie richieste con le suddette domande ” (cfr. ricorso, pag. 8).
Con gli ulteriori tre motivi di gravame la ricorrente ha poi sollevato svariate questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati, e in particolare dell’art. 4 ter del d.l. n. 44/2021, sotto diversi profili, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost..
Parte ricorrente ha altresì chiesto l’accertamento del proprio diritto di essere reintegrata sul posto di lavoro e percepire la retribuzione relativa al periodo di sospensione, o almeno il versamento di un assegno alimentare, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
3. Nell’interesse dell’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha eccepito, in via preliminare, la improcedibilità del ricorso in seguito all’entrata in vigore del d. l. 24 marzo 2022 n. 24, recante “ disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ”. La difesa erariale ha sostenuto, al riguardo, che, “ per effetto dell’art. 8 del decreto legge sopra indicato, a seguito delle modifiche apportate all’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 convertito, con modificazioni dalla L. n. 76/2021, la disciplina dell’obbligo vaccinale gravante, tra gli altri, sul personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, è migrata all’interno del nuovo art. 4-ter.1. Tale articolo, nel confermare la vigenza dell’obbligo vaccinale anche per il personale della Polizia di Stato fino alla data del 15 giugno 2022, ne ha mutato la disciplina delle conseguenze in caso di inadempimento, stabilendo che, a partire dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del citato d.l. n. 24/2022, ai dipendenti della Polizia di Stato inadempienti all’obbligo vaccinale non è più applicabile la sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa, con conseguente riammissione in servizio per i dipendenti tuttora sospesi ai sensi del previgente art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 ”. Da qui il dedotto venir meno dell’interesse alla pronuncia sul ricorso.
Nel merito, la difesa pubblica ha dedotto inoltre, sotto più profili, l’infondatezza del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 20.4.2022 il Collegio, a seguito della dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare formalizzata dal legale di parte ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle domande cautelari.
5. In vista dell’udienza pubblica del 16.4.2025, successivamente fissata, le parti hanno depositato le rispettive memorie insistendo sulle proprie tesi.
6. All’indicata udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. Forma oggetto del contendere la sospensione dal servizio disposta ex art. 4 ter d.l. n. 44 del 2021 con decreto del Questore della Provincia di Campobasso del -OMISSIS-2022 in conseguenza della mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale da parte della ricorrente, all’epoca dei fatti Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato.
E sebbene, a seguito del mutato quadro normativo, debbano ritenersi ormai cessati gli effetti del detto provvedimento, permane in capo alla ricorrente l’interesse al suo annullamento, ai fini dell’accertamento dell’eventuale diritto a percepire le retribuzioni e gli altri emolumenti per il periodo in cui il provvedimento ha avuto efficacia (oltre a persistere l’interesse a fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.): l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione deve, pertanto, essere respinta.
9. Ciò premesso, ai fini del merito di causa giova innanzitutto rammentare che, ai sensi dell’art. 4 ter del d.l. n. 44 del 2021, inserito dall’art. 2 del d.l. n. 172 del 2021 (conv. l. n. 3 del 2022), l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 di cui all’art. 3 ter del medesimo d.l. n. 44 del 2021 è stato esteso, tra le altre categorie, al « personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 », personale per il quale « la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative ».
In dipendenza di tale norma, dal quarto comma del citato art. 4 ter sono state quindi dettate le seguenti regole. « I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti Sars-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 ».
Il personale della Polizia di Stato era, del resto, già destinatario di una disposizione diversificante la sua posizione rispetto alla generalità dei consociati anche per quanto attinente a specifiche profilassi. Dispone, infatti, l’art. 63 d.P.R. n. 782 del 1985 (recante “ Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ”) che « il dipendente della Polizia di Stato ha l’obbligo di sottoporsi alle misure profilattiche generali o specifiche e agli accertamenti sanitari che l’Amministrazione stessa ritenga di disporre in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico ».
10. Tanto premesso, con il primo mezzo del ricorso si lamenta l’illegittimità del gravato provvedimento di sospensione in quanto assunto allorquando la ricorrente si trovava, dapprima (in data 15.12.2021) in “ riposo settimanale ”, e, successivamente, in congedo ordinario , in vista del suo collocamento in quiescenza a domanda, con decorrenza dal 1°.4.2022.
11. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
11.1. La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire, con riguardo al personale militare, che il dettato dell’art. 4 ter del d.l. n. 44 del 2021 non lega inscindibilmente l’obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, lo ancora univocamente al solo dato astratto e generale dell’appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria: ne consegue che, salva la ricorrenza di ipotesi eccezionali, nel concreto però non rinvenibili, l’appartenenza alla categoria cui il legislatore ha esteso l’obbligo vaccinale costituisce già di per sé condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 aprile 2024, n. 319; T.A.R. Molise, 31 gennaio 2022, n. 23; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15 maggio 2023, n. 8244; C.d.S., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
Giova altresì evidenziare che il d. l. 26 novembre 2021 n. 172, il quale, introducendo il più volte citato art. 4 ter del d.l. n. 44 del 2021, ha esteso anche al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2, è entrato in vigore in data 27 novembre 2021. La detta disciplina è, pertanto, applicabile de plano ai fatti di causa, atteso che, allorquando è stato adottato nei suoi confronti il provvedimento impugnato, la ricorrente si trovava in “ congedo ordinario ” sin dal 16.12.2021, e aveva il giorno precedente ( 15.12.2021) fruito di un giorno di riposo settimanale.
11.2. Occorre poi rammentare che la circolare n. 333AGG n. 0021554 del 10 dicembre 2021 del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, avente per oggetto “ Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato – Disposizioni applicative ”, in coerenza con il dato normativo, ha dettato disposizioni volte ad uniformare l’attività di accertamento dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del relativo personale.
11.2.1. L’art. 4 della circolare, rubricato “ destinatari dell’invito ”, stabilisce, al primo comma, che “ l’obbligo vaccinale grava in linea generale su tutto il personale appartenente alla Polizia di Stato, inclusi gli allievi e i frequentatori dei corsi di formazione…”; al secondo comma prevede, altresì, che “…per talune categorie di dipendenti, individuate anche a seguito di confronti con le Organizzazioni sindacali del Personale della Polizia di Stato e in una visione condivisa con le altre componenti del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, non sussistono i “presupposti per l’obbligo vaccinale”. Ne deriva che la procedura di invito potrà essere avviata al venir meno della causa di temporanea esclusione ”; al terzo comma dell’articolo in esame è infine precisato, sempre quanto ai dipendenti eccezionalmente esonerati dall’obbligo vaccinale, che “ si fa riferimento, in particolare, ai dipendenti collocati in posizioni giuridiche variamente caratterizzate da una sospensione del rapporto di lavoro, elencate nella tabella allegata (all.1.)”.
Orbene, dall’esame della tabella appena detta si desume che nei confronti dei dipendenti in congedo ordinario - situazione alla quale deve ritenersi assimilabile, per l’ eadem ratio , quella dei dipendenti che fruiscono del riposo settimanale - è stata confermata, in una chiara ottica anti-elusiva, l’applicazione dell’obbligo vaccinale. E ciò risulta, del resto, pienamente coerente con la condivisibile esigenza di presidiare l’effettività del medesimo obbligo di legge, alla stregua di una interpretazione normativa funzionale all’obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito dal legislatore, come d’altronde da questo Tribunale già affermato con riferimento al personale in regime di congedo parentale (cfr. TAR Molise, sentenza n. 68/2022), nei cui confronti è stata del pari riconosciuta la sussistenza del detto obbligo.
11.3. Sulla base di tali coordinate risulta, allora, dirimente notare che nella vicenda oggetto del presente giudizio la posizione della ricorrente, inizialmente (ovvero per la sola giornata del 15.12.2021) in riposo settimanale , e poi in congedo ordinario , era regolata esclusivamente nell’ambito dell’art. 9 d.P.R. n. 39/2018, e non era pertanto suscettibile di dar luogo, anche alla luce delle disposizioni della detta circolare, ad alcuna esenzione -neppure temporanea- dall’obbligo vaccinale.
Né a diversa conclusione può giungersi per il fatto che la ricorrente, al termine del proprio periodo di congedo, era destinata ad essere collocata in quiescenza con decorrenza dal 1°.4.2022, atteso che al momento in cui ebbe ad essere raggiunta dal provvedimento di sospensione gravato faceva ancora parte, a tutti gli effetti, del personale dipendente della Polizia di Stato.
Il regime giuridico applicabile alla sig.ra -OMISSIS- era difatti inequivocabilmente quello connesso al congedo ordinario (art. 9 d. P. R. n. 38/2018), con la conseguenza della sua piena e immediata soggezione al generale obbligo vaccinale. Da qui la rigorosa conformità dei contenuti dei provvedimenti adottati, e della loro scansione procedurale, al paradigma normativo del comma 3 dell’art. 4- ter del d. l. 44/2021, aggiunto dall’art. 2 d. l. n. 172/2021, così come congruamente attuato dalla citata circolare.
11.4. Alla luce delle suesposte considerazioni le doglianze del primo motivo di ricorso devono pertanto ritenersi prive di fondamento.
12. Passando alle censure dedotte con il secondo e il terzo motivo di ricorso, le medesime, per ragioni di economicità e coerenza espositiva, possono ben essere trattate congiuntamente.
Le questioni di legittimità costituzionale delle norme sulla cui base è stato adottato il provvedimento di sospensione gravato sono già state, d’altra parte, tutte superate dalla giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia.
12.1. In particolare, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in merito con le sentenze nn. 14 e 15 del 9 febbraio 2023, con le quali ha dichiarato non fondate le molteplici questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, e dell’art. 4, commi 1, 4 e 5 del d.l. n. 44 del 2021 – come modificati dal d.l. n. 172 del 2021 – che erano state sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione; non fondate le questioni di costituzionalità dell’art. 4, comma 7 – come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, nonché come richiamato dall’art. 4 ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021 – sollevate in relazione agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione; e parimenti infondate, infine, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, della Costituzione.
Sebbene le due pronunce appena citate abbiano riguardato la previsione dell’obbligo vaccinale per esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario e lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie, i principi espressi nell’occasione dalla Corte costituzionale, come d’altronde già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, “ possono ritenersi pianamente estensibili alle altre categorie di lavoratori per le quali il legislatore, nella fase dell’emergenza pandemica, ha previsto analoghi obblighi di sottoposizione a vaccinazione, stabilendo conseguenze in tutto simili sullo svolgimento del rapporto di lavoro per l’ipotesi di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale ” ( cfr. TAR Umbria, sentenza n. 957/2024).
12.2. Ora, la Corte costituzionale ha puntualizzato che la scelta del legislatore in merito all'imposizione dell'obbligo vaccinale è fondata sui dati scientifici forniti dalle autorità di settore – non sostituibili con i dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “ esperti ” del settore –, che hanno attestato la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale allo scopo di ridurre la circolazione del virus.
La Corte ha ritenuto che il legislatore abbia operato, con ciò, un bilanciamento non irragionevole né sproporzionato tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.
Da un lato, infatti, le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell’introduzione dell’obbligo vaccinale (attestate dalla dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità) erano gravi e imprevedibili; dall’altro, la scelta del Legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale era da ritenersi suffragata dalle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenuto poi anche conto del fatto che la tempestività della risposta all’evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia, e che, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di una discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita.
La misura è stata quindi ritenuta, dalla Corte, non sproporzionata, in primo luogo perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate, dal momento che l’effettuazione periodica di test diagnostici avrebbe avuto costi insostenibili e comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, senza che l’esito del test fosse immediatamente disponibile al momento della sua effettuazione. In secondo luogo, in quanto la conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale era rappresentata dalla sospensione temporanea dallo svolgimento dell’attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell’inadempimento, o, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta del legislatore – che non rivestiva natura sanzionatoria – risultava, quindi, calibrata.
Peraltro, nella fase dell’anamnesi pre-vaccinale era possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di adottare particolari precauzioni rispetto alla vaccinazione, restando impregiudicato il diritto a un indennizzo in caso di eventi avversi comunque riconducibili al vaccino, e ferma la responsabilità civile di cui all’art. 2043 cod. civ. per l’ipotesi di danno ulteriore imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso.
12.3. La giurisprudenza costituzionale ha acclarato, inoltre, che la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei dipendenti che avevano deciso di non vaccinarsi era legittima e rispettosa del principio di proporzionalità, in ragione della sua temporaneità, dell’assenza di conseguenze disciplinari e del diritto alla conservazione del posto di lavoro; ed era anche in sintonia con l’obbligo di sicurezza di cui agli artt. 2087 cod. civ. e 18 del d.lgs. n. 81 del 2008 (Corte cost. n. 15 del 2023, dove si legge che « All’inosservanza dell’obbligo vaccinale la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative »; cfr. Corte cost., 28 novembre 2024, n. 188 sub § 14).
12.4. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2023, ha superato anche i dubbi che erano stati sollevati con riferimento al possibile contrasto della disciplina in parola con il diritto dell'Unione Europea e con il diritto internazionale, osservando come in molti altri Paesi europei erano state adottate misure simili a quelle contestate.
La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 8 aprile 2021, cause riunite 47621/13 3867/14 73094/14 19298/15 19306/15 43883/15, ha ribadito come la vaccinazione obbligatoria non costituisca un'ingerenza nella vita privata in violazione dell'art. 8 della Convenzione EDU, ove sia: i) conforme a legge; ii) imposta per uno scopo legittimo, consistente nel proteggere, sia coloro che ricevono la vaccinazione, sia coloro che non possono riceverla, dalle malattie che possono comportare un grave rischio per la salute; iii) necessaria per un “ urgente bisogno sociale ”; iv) proporzionata allo scopo perseguito; v) correlata a un sistema sanzionatorio proporzionato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono, pertanto, ritenersi privi di pregio, essendo state già dichiarate infondate le questioni di illegittimità costituzionale ivi articolate.
13. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto poi che “ la mancata previsione dell’assegno alimentare viola l’art. 36 della Costituzione ” (cfr. ricorso, pag. 19), sollevando con ciò anche per questo aspetto la questione di legittimità costituzionale delle relative disposizioni di cui al d. l. n. 44/2021 e 172/2021 sulla cui base è stato adottato il provvedimento questorile in epigrafe.
Anche sul punto è però sufficiente richiamare quanto in merito affermato dalla già citata sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2023, che ha ritenuto non in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. la disposizione dell’art. 4 ter d.l. n. 44 del 2021 (conv. in l. n. 76 del 2021), nella parte in cui ha previsto che, per il periodo di sospensione conseguente al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, non fosse dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, ivi compreso l’assegno alimentare.
La Consulta nell’occasione ha svolto le seguenti notazioni.
« L’effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. ... In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all’erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all’applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta. ... L’interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all’assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall’art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall’art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell’assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell’interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile » (Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 15, § 14.2 e ss.; nello stesso senso, da ultimo, Corte cost., 28 novembre 2024, n. 188).
Alla stregua di tanto, quindi, è coerente con il principio generale di corrispettività che al lavoratore sospeso per mancata vaccinazione non spettino lo stipendio e i corrispondenti contributi previdenziali: il diritto alla retribuzione è, infatti, collegato sinallagmaticamente all’attività lavorativa, che il dipendente nello specifico non può svolgere per aver scelto di non ricevere il siero anti Sars-CoV-2 (« l’ordinamento … non può in un ragionevole e non contraddittorio bilanciamento degli opposti valori contemporaneamente vietare, da un lato, lo svolgimento di prestazioni lavorative da parte di un lavoratore che volontariamente metta a rischio la salute pubblica, violando l’obbligo vaccinale, e dall’altro consentire la pur parziale retribuzione di quello stesso lavoratore, sospeso per effetto di tale violazione »: C.d.S., sez. III, ord. 1° luglio 2022, nn. 3041, 3079 e 3080; cfr. Id., ord. 13 maggio 2022, n. 2199; Id., ord. 11 marzo 2022, n. 1153; nello stesso senso cfr., ex multis, T.A.R. Liguria, sez. I, 5 dicembre 2022, n. 1041; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 15 aprile 2022, n. 509; T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 31 marzo 2022, n. 3734).
E la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare, analogamente, anche con riferimento al personale della Polizia di Stato che: “ La misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei dipendenti che hanno deciso di non vaccinarsi è legittima e rispettosa del principio di proporzionalità, in ragione della sua temporaneità, dell’assenza di conseguenze disciplinari e del diritto alla conservazione del posto del lavoro, oltre che in sintonia con l’obbligo di sicurezza di cui agli artt. 2087 cod civ. e 18 del d.lgs. n. 81/2008 (…) Pertanto, in applicazione del principio generale di corrispettività, al lavoratore sospeso per mancata vaccinazione non spettano lo stipendio ed i corrispondenti contributi previdenziali (....). La richiamata disposizione esclude, inoltre, il versamento di un assegno alimentare, ossia di una provvidenza di natura assistenziale atta a garantire le esigenze di vita del prestatore d’opera inadempiente all’obbligo vaccinale e della sua famiglia. Tale previsione è stata giudicata costituzionalmente legittima dal Giudice delle leggi, perché la temporanea impossibilità della prestazione è conseguenza di una decisione unilaterale del dipendente, in ogni momento rivedibile, onde non è irragionevole l’opzione legislativa che esclude l’accollo al datore di lavoro di un’erogazione solidaristica ” (cfr. T.A.R. Liguria sentenza. n. 222/2023).
14. Anche il presente motivo di ricorso deve, pertanto, ritenersi privo di fondamento.
15. Il Collegio deve, infine, dar conto del fatto che nella memoria depositata in data 3.12.2024 parte ricorrente si è doluta anche della detrazione, per la durata della sospensione dal lavoro, dell’anzianità di servizio, obiettando che tale detrazione “ non è prevista nell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, né dal D.P.R. 737/1981, che, di contro contempla ipotesi tipiche di detrazione dell’anzianità ”.
Sicché essa ha censurato allora “ il deprecabile contegno dell’Amministrazione datoriale che ha illegittimamente ed illegalmente esteso, sulla base di scelte interpretative autonome ed unilaterali, la portata sanzionatoria di una disciplina eccezionale e ben chiara nella sua formulazione letterale, che esclude espressamente l’applicazione di pregiudizi o sanzioni ulteriori rispetto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione quale inosservanza dell’obbligo di vaccinazione ex D.L. 44/21 assumendo di fatto un comportamento illegittimo nonché illegale che ha oggettivamente leso i diritti degli appartenenti alla Polizia di Stato ” (cfr. la memoria citata, pagg. 10-11).
Sul punto, il Collegio deve però osservare che la domanda così articolata nella suindicata memoria è da ritenersi nuova, in quanto non compresa nell’originario thema decidendum , e di riflesso inammissibile, non essendo stata introdotta mediante atto ritualmente notificato alla controparte.
16. In conclusione, la constatata infondatezza della totalità delle censure del ricorso comporta il rigetto di ogni altra sua domanda, anche risarcitoria, formulata con lo stesso atto introduttivo, che va pertanto respinto.
17. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali e giuridiche giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.