TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/12/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO CE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 742 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo,
promossa da
nata a [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Giovanni Cappello Rizzarello
Ricorrente
contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Controparte_1
Roma Via Giuseppe Grezar n 14
resistente contumace
e contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore CF , rapp.to e difeso CP_2 P.IVA_1
dall'Avv Angelo Ascanio Benevento e TO Vella
resistente
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agente di Riscossione, ritualmente citato in giudizio e non costituitosi.
L'opposizione è fondata.
Per ciò che riguarda l'eccepita prescrizione tale domanda configura un'opposizione ex art 615 c.p.c. perché tende a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo la formazione della cartella esattoriale.
E' onere dell'Ente impositore dimostrare la regolarità degli atti impositivi e di aver compiuto eventuali atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione delle cartelle sottese
Nel caso in oggetto, si ritiene applicabile il termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla L.335/1995 in quanto nel caso di specie non trova applicazione l'art. 2935 c.c. che dispone:
« I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni »
Ciò premesso, l'atto impugnato è stato notificato il 14.3.2024, mentre la notifica della cartella sottesa, relativa a crediti dell'anno 2009, è rimasta indimostrata atteso che CP_3
è rimasto contumace.
Né medesima ha prodotto eventuali atti interruttivi della prescrizione, rimanendo CP_3
contumace
Ne consegue che l'atto impugnato notificato oltre i 5 anni è nullo.
Per le ragioni su esposte la domanda del ricorrente può essere accolta.
Pagina 2 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
che non ha dato prova di atti interruttivi della prescrizione.
[...]
Vanno, invece, compensate nei confronti dell' , carente di responsabilità in ordine CP_2
al verificarsi della prescrizione
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT
CO CE:
1) Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e conseguentemente dichiara estinto il credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione
2) condanna al rimborso in favore del ricorrente Controparte_4
delle spese processuali che liquida in €. 1000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
3) compensa le spese tra parte ricorrente ed CP_2
Così deciso in Ragusa il 11.12.2025
Il Giudice Gop
TT CO CE
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO CE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 742 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo,
promossa da
nata a [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Giovanni Cappello Rizzarello
Ricorrente
contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Controparte_1
Roma Via Giuseppe Grezar n 14
resistente contumace
e contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore CF , rapp.to e difeso CP_2 P.IVA_1
dall'Avv Angelo Ascanio Benevento e TO Vella
resistente
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agente di Riscossione, ritualmente citato in giudizio e non costituitosi.
L'opposizione è fondata.
Per ciò che riguarda l'eccepita prescrizione tale domanda configura un'opposizione ex art 615 c.p.c. perché tende a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo la formazione della cartella esattoriale.
E' onere dell'Ente impositore dimostrare la regolarità degli atti impositivi e di aver compiuto eventuali atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione delle cartelle sottese
Nel caso in oggetto, si ritiene applicabile il termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla L.335/1995 in quanto nel caso di specie non trova applicazione l'art. 2935 c.c. che dispone:
« I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni »
Ciò premesso, l'atto impugnato è stato notificato il 14.3.2024, mentre la notifica della cartella sottesa, relativa a crediti dell'anno 2009, è rimasta indimostrata atteso che CP_3
è rimasto contumace.
Né medesima ha prodotto eventuali atti interruttivi della prescrizione, rimanendo CP_3
contumace
Ne consegue che l'atto impugnato notificato oltre i 5 anni è nullo.
Per le ragioni su esposte la domanda del ricorrente può essere accolta.
Pagina 2 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
che non ha dato prova di atti interruttivi della prescrizione.
[...]
Vanno, invece, compensate nei confronti dell' , carente di responsabilità in ordine CP_2
al verificarsi della prescrizione
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT
CO CE:
1) Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e conseguentemente dichiara estinto il credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione
2) condanna al rimborso in favore del ricorrente Controparte_4
delle spese processuali che liquida in €. 1000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
3) compensa le spese tra parte ricorrente ed CP_2
Così deciso in Ragusa il 11.12.2025
Il Giudice Gop
TT CO CE
Pagina 3