Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 972 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via N. Fabrizi, 87, presso lo studio dell'avv. Maria Giulia Albiero (C.F.: , pec: C.F._2
tel. e fax: 090 661704 che lo rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, ivi residente in [...]
Belvedere”, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Pullano, (C.F.:
) del foro di Crotone, con studio in Messina, C/O Power C.F._4
Consulting Srl, Via Cavalluccio, 8, tel. Fax. 090. , giusta procura in atti, P.IVA_1
la quale ha dichiarato di volere ricevere le notifiche esclusivamente a mezzo pec: RESISTENTE Email_2
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
23.02.2023, nato a [...] il [...], premesso di avere Parte_1
contratto in data 12/09/2015, nel Comune di Messina, matrimonio civile con nata a [...] il [...] (atto iscritto nei Registro CP_1
dello Stato Civile del Comune di Messina al numero 172, parte 1, anno 2015); che dall'unione erano nati due figli, in data 11.02.2008 e in ER Per_2
data 01.04.2013; che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 2153/2019 emeSS ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. dal Tribunale di
Messina in data 07/11.11.2019 e divenuta irrevocabile il 17.07.2020; che erano decorsi i termini di legge per la proponibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati e che la comunione di vita materiale e spirituale era ormai definitivamente ceSSta;
tutto ciò premesso, chiedeva lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12.09.2015 nel Comune di
Messina. Osservava che con la sentenza n. 816/2020 pubblicata il 04/06/2020, che aveva definito, su precisazioni congiunte, il giudizio di separazione giudiziale, il Tribunale di Messina aveva confermato l'ordinanza presidenziale del 27/12/2018 con riferimento all'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente degli stessi presso la madre ed all'assegnazione in favore di della casa coniugale, mentre aveva disciplinato i tempi CP_1
di permanenza dei figli minori con il padre, secondo quanto stabilito dalle parti con l'accordo depositato in data 16/12/2019, ma lamentava che tale regolamentazione circa i tempi di permanenza dei figli minori presso il padre, non aveva mai trovato attuazione, per esclusiva responsabilità di CP_1
tanto che, a far data dal 06/01/2019, la figlia non lo aveva più incontrato ER
nemmeno per qualche ora e si rifiutava persino di parlare con lui al telefono, mentre il figlio minore non aveva mai trascorso con lui i tempi di Per_2
2 permanenza previsti. Lamentava, in particolare, che non aveva CP_1
collaborato per convincere i figli ad incontrare il padre, dichiarando di non volere interferire sulla volontà dei figli, e che la steSS non lo aveva reso partecipe della vita dei figli ed aveva assunto decisioni importanti riguardanti i figli minori senza chiedere il suo consenso. Evidenziava, infine, che non era stato possibile avviare i trattamenti e gli interventi consigliati per i figli dal
Servizio di Neuropsichiatria Infantile, a causa della totale mancanza di dialogo tra i genitori. Quanto ai rapporti di natura economica, chiedeva la riduzione ad €
400,00 mensili dell'assegno per il mantenimento dei figli e , ER Per_2
che era stato fiSSto in sede di separazione in € 600,00 mensili e che, con gli aggiornamenti ISTAT, aveva raggiunto l'importo di € 676,54 mensili, tenuto conto del fatto che il proprio stipendio mensile si era ridotto, a causa della riduzione delle provvigioni per la vendita di autovetture, che, a seguito del rialzo dei tassi di interesse, i mutui contratti nel 2016 per l'acquisto della casa coniugale e per affrontare spese relative alla famiglia, erano divenuti molto più onerosi e che, dopo la separazione, egli aveva costituito un nuovo nucleo familiare con tale e da tale unione, in data 15.01.2022, Persona_3
era nata un'altra figlia, di nome , al cui mantenimento doveva provvedere. Per_4
Rilevava, pertanto, che egli non riusciva più a sostenere gli oneri economici su di lui gravanti, tenuto conto, peraltro, del fatto che era ancora gravato dal pagamento di un assegno divorzile a favore della ex coniuge Per_5
pari attualmente, a seguito della rivalutazione, ad € 460,13 mensili.
[...]
A seguito del deposito del ricorso il Presidente delegato fiSSva l'udienza del 18.09.2023 per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 24.03.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.09.2023, si costituiva la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio, CP_1
mentre contestava la fondatezza delle altre domande. Evidenziava che ella non aveva mai inciso in maniera negativa sul rapporto tra padre e figli e che non
3 aveva mai posto in essere condotte scorrette e non allineate ai doveri genitoriali.
Rilevava, invece, che il ra sempre stato un padre assente e dedito solo Pt_1
al suo lavoro, il quale non aveva coltivato un'adeguata relazione con i suoi figli,
i quali avevano, tra l'altro, anche assistito a diversi litigi tra i genitori. Chiedeva che fosse confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione degli stessi presso la madre e ER Per_2
regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre in ossequio a quanto già stabilito in forza dell'accordo di separazione consensuale;
chiedeva, poi, la conferma dell'assegno a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e e la conferma dell'assegnazione ER Per_2
alla deducente della casa coniugale sita in Messina, Via Giorgio La Pira n. 16/b; chiedeva, infine, che fosse confermato l'obbligo assunto dal con Pt_1
l'accordo di separazione, di trasferire il suddetto immobile ai figli.
All'udienza presidenziale del 18.09.2023, il Presidente di sezione delegato sentiva i coniugi e in tale sede il ricorrente insisteva sulla necessità di apprestare gli strumenti neceSSri atti a favorire un riavvicinamento affettivo fra lui e i figli, ritenendo che la relazione tra loro fosse pregiudicata dall'interferenza materna;
la , invece, affermava che ella sollecitava i figli ad un corretto rapporto CP_1
con il padre ma che i ragazzi, per diversi motivi, legati anche alla relazione sentimentale attuale del padre, rifiutavano di intrattenere rapporti costanti con lui. Il dichiarava, altresì, che era ceSSto l'obbligo di mantenimento Pt_1
ordinario e straordinario a favore del figlio nato da un precedente matrimonio per il quale continuava, invece, a versare al coniuge un assegno divorzile e ribadiva la richiesta di riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli per le ragioni esposte in ricorso. La lamentava, infine, che il non CP_1 Pt_1
aveva ancora dato esecuzione all'accordo di separazione nella parte in cui si era obbligato a trasferire ai figli la casa coniugale.
All'esito dell'udienza, il Presidente delegato disponeva la costituzione di uno spazio neutro preso i servizi sociali Comune di Messina, preso il quale il
4 ed i figli potessero conferire due pomeriggi a settimana negli orari Pt_1
indicati da servizi sociali;
disponeva che lo spazio neutro fosse assistito da personale competente al riavvicinamento affettivo dei minori al padre;
riservava di provvedere sulle altre domande.
Con ordinanza depositata il 19.09.2023 il Presidente delegato provvedeva in via d'urgenza nell'interesse dei coniugi e della prole;
in particolare, ribadiva la costituzione di uno spazio neutro presso il servizio sociale del Comune di
Messina, per assicurare l'espletamento di incontri tra il padre ed i figli minori, come disposto all'udienza del 18 settembre 2023; confermava, poi, le altre condizioni della separazione personale quali stabilite con sentenza n. 816/2020.
Nominava, infine, il Giudice Istruttore e dava le disposizioni neceSSrie per la prosecuzione del giudizio davanti a questo.
Nelle rispettive memorie integrative del 22.02.2024 e del 25.03.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive istanze e difese.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 04.04.2024, il procuratore di parte ricorrente insisteva affinché fosse emeSS sentenza sullo stato coniugale;
chiedeva, poi, la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. per l'articolazione dei mezzi istruttori, riportandosi alle richieste già formulate nella memoria integrativa e in particolare la richiesta di ammissione di CTU;
infine chiedeva che fosse disposta la ceSSzione degli incontri padre-figlio minore nello spazio neutro e che venissero regolamentati i tempi di permanenza del figlio presso il padre. Per_2
Con sentenza non definitiva n. 847/2024 pubblicata il 08.04.2024, il
Tribunale pronunciava il divorzio dei coniugi, disponendo la prosecuzione della causa davanti al Giudice Istruttore per la trattazione delle altre domande.
Concessi i termini previsti dall'art. 183/6 c.p.c. ed acquisita in data
28/06/2024 la relazione dei Servizi Sociali, con ordinanza del 03.07.2024 il
Giudice Istruttore disponeva l'acquisizione di documentazione reddituale ed ammetteva la chiesta CTU, nominando la Dott.SS . Persona_6
5 Osservava, infatti, che dalla relazione trasmeSS dal Servizio Sociale del
Comune di Messina in data 28.06.2024 emergeva una incapacità della CP_1
di svolgere idoneamente i compiti genitoriali, poiché la steSS non riusciva a compiere autonomamente quelle attività dirette a favorire il rapporto con l'altro genitore, tanto che gli incontri tra il padre ed il figlio erano andati Per_2
immediatamente incontro a difficoltà non appena il Servizio aveva sollecitato i genitori a pianificare gli stessi in forma autonoma, per vicende che certamente non erano riferibili ad uno scarso interesse del bensì ad un Pt_1
atteggiamento della di appiattimento rispetto all'asserita volontà dei CP_1
figli, con una giustificazione che mostra in modo palese la mancanza di consapevolezza del fatto che i figli non devono essere chiamati a decidere come gestire il tempo trascorso con i genitori, ma devono essere al contrario gli adulti a prendere le decisioni, senza dipendere supinamente dai desideri e dalle scelte dei figli, costituendo anche la “gestione adulta” dei figli un elemento qualificante della capacità genitoriale, specie se si considera che negli incontri effettuati con l'intervento dei Servizi il minore non era apparso Per_7
rigidamente ostile nei confronti del padre, né aveva mostrato comportamenti disadattivi. Il Giudice Istruttore riteneva, pertanto, neceSSrio verificare, attraverso la C.T.U., “le condizioni psichiche dei due figli minori e ER
, nonché “la natura, intensità e qualità della relazione dei minori con Per_2
ciascun genitore” e se vi fossero elementi che comportassero per i minori uno specifico ostacolo alla relazione con il padre, nonché “per accertare quali iniziative” apparissero “utili per superare le attuali difficoltà che non consentono lo svolgimento di una serena relazione tra il padre ed i figli minori”.
Depositata in data 20.12.2024, la relazione di consulenza tecnica da parte della Dott.SS , all'udienza del 18.02.2025, celebrata con le Persona_6
modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 6 190 c.p.c., giorni 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica, e disponeva la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
Avendo il Tribunale già emesso sentenza non definitiva sullo stato coniugale occorre esaminare esclusivamente le altre domande. Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustificano una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammeSS “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione steSS e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma neceSSria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame, con riferimento alla disciplina dell'affidamento, si deve prendere atto che sono emerse gravi difficoltà nella relazione tra il padre ed i figli. Come già sottolineato dal Giudice Istruttore con ordinanza del
03.07.2024, tale situazione è in larga parte la conseguenza della condotta della
. Ciò è stato evidenziato prima dal Servizio Sociale del Comune di CP_1
Messina che nella relazione trasmeSS in data 28.06.2024 ha sottolineato l'incapacità della di favorire il rapporto con l'altro genitore di fatto CP_1
impedendo che gli incontri tra il padre ed il figlio potessero svolgersi Per_2
regolarmente in forma autonoma, e poi anche dal nominato C.T.U. dott.
che, nella relazione del 20.12.2024, ha sostanzialmente Persona_6
confermato gli elementi di conoscenza già emersi in precedenza in ordine alle gravi carenze genitoriali della che, accecata dal conflitto con l'altro CP_1
genitore, rischia con il proprio comportamento di pregiudicare in modo
7 irreversibile il sereno sviluppo psico emotivo dei due figli. Infatti, il C.T.U., all'esito di una indagine accurata ed approfondita, ha rilevato che la CP_1
presenta ancora “sentimenti negativi non pienamente elaborati nei confronti dell'ex marito” che non vengono da lei riconosciuti ma che “si manifestano attraverso le frequenti accuse rispetto alle mancanze” di quest'ultimo, e che la steSS non ha reale “consapevolezza rispetto a quanto il proprio vissuto influisca, anche in modo non diretto, sul vissuto dei figli, e di quanto il delegare ai figli la responsabilità delle scelte poSS far sperimentare loro una difficoltà rispetto al deludere le aspettative di uno o dell'altro genitore”. Il C.T.U. ha, quindi, affermato che la somministrazione dell'APS-I (Assessment of Parental Skills
Interview) ha messo in luce che la ha “una competenza genitoriale CP_1
globale di livello moderato”.
Nondimeno, il medesimo C.T.U. ha rilevato che anche nel CRUPI vi è la presenza di sentimenti negativi e critiche nei confronti dell'ex moglie, che riguardano però la scarsa collaborazione attribuita alla nell'incoraggiare CP_1
i figli a frequentare il padre, e che anche in lui “non emerge una reale consapevolezza rispetto le proprie responsabilità e colpe, che vengono proiettate esternamente, e rispetto quanto il proprio vissuto influisca sul vissuto dei figli”; inoltre anche il CRUPI, sottoposto al medesimo test dell'APS-I, ha avuto una valutazione in termini di “competenza genitoriale globale di livello moderato”.
In una simile situazione il C.T.U. ha sottolineato come il “perdurare del conflitto per molto tempo dopo la separazione costituisce la principale fonte di stress non solo per la coppia ma anche e soprattutto per i figli che continuano ad essere coinvolti in dinamiche relazionali e genitoriali disfunzionali”. Infatti, la figlia , benché conduca una vita nella norma, mostra “una marcata ER
intolleranza a livelli anche minimi di stimolazione emozionale, per cui tende a mettere in atto una repressione della propria emotività” ed “il mancato riconoscimento dei vissuti associati alle problematiche intrafamiliari potrebbe aver interferito e potrebbe, a lungo andare, continuare a interferire con uno
8 sviluppo armonico della personalità”. Analogamente, il figlio “si Per_2
mostra timoroso, emergono importanti quote di ansia che si rilevano sia all'osservazione clinica (agitazione psicomotoria, sguardo spesso non rivolto all'interlocutore) sia da quanto emerso ai colloqui, sia durante la somministrazione dei test” e “nonostante sia un bambino attivo e conduca una vita nella norma, le problematiche intrafamiliari potrebbero interferire con uno sviluppo armonico della personalità, anche perché, allo stato attuale, si è potuto osservare come i vissuti di in riferimento alla conflittualità familiare Per_2
tendono ad essere sottovalutati”.
Si può, pertanto, affermare che il conflitto tra gli adulti inevitabilmente condiziona l'interazione tra i minori e le due figure genitoriali.
In particolare, pur essendovi elementi per affermare che la ritrosia dei figli nei confronti del padre (che ormai nella minore si manifesta come netta ER
opposizione), poSS essere stata indotta dal comportamento della madre, è verosimile, altresì, che i minori abbiano percepito l'ostilità esistente tra i genitori, alimentata da entrambe le parti, ed abbiano prestato inconscia adesione, come spesso avviene in questi casi, alle ragioni del genitore a loro più vicino, essendo stato, peraltro, rilevato che entrambi i figli mostrano maggiore attaccamento nei confronti della figura materna.
Vi è, pertanto, la necessità per entrambe le parti di riprendere a comunicare in modo attento e fluido per poter favorire un approccio sereno dei minori al padre, ma a tal fine non può essere soltanto la chiamata ad CP_1
implementare le competenze genitoriali ed anche l'intervento di coordinazione genitoriale, suggerito dal C.T.U. non può prescindere da una convinta adesione dello stesso Inoltre, un simile intervento non può essere imposto dal Pt_1
Tribunale, ma in questa sede può essere solamente suggerito ad entrambi i genitori, unitamente ad un percorso di sostegno alla genitorialità, che poSS aiutarli a comprendere quanto importante sia una riduzione della conflittualità.
9 Invero, in vicende connotate, come nel caso in esame, da accesa conflittualità interpersonale, nelle quali spesso si verifica l'incapacità delle parti di scindere la compromeSS relazione di coppia dai profili di gestione del compito genitoriale, la pur prevista ingerenza giurisdizionale è da intendersi quale estremo rimedio nell'interesse della prole minore. In particolare, la sfiducia reciproca ed il sospetto di condotte strumentali per danneggiare la controparte non possono essere superati dall'intervento giurisdizionale, ma richiedono uno sforzo collaborativo di entrambe le parti, al fine di rimuovere le questioni suscettibili di divenire fonte di incomprensioni. Di conseguenza, nel caso in esame, caratterizzato da un contrasto tra le parti che ha influenzato la gestione pacifica dell'affidamento della prole non pare che vi siano i presupposti né per l'adozione di provvedimenti incidenti sul regime di affidamento, né per l'adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. (ovvero ai sensi dell'art. 473 bis .39 c.p.c.), poiché non risulta che di tale situazione vi sia un unico artefice, emergendo con sufficiente chiarezza l'incapacità di entrambi i genitori di superare le reciproche diffidenze, mentre le parti hanno finito con il ricondurre le doglianze relative all'esercizio dell'affidamento alla mancata adesione della controparte a soluzioni mai assunte nell'ambito di una condivisione dei ruoli genitoriali;
inoltre entrambi i genitori si sono sostanzialmente rifiutati di assumersi le proprie responsabilità per le condotte che ognuno dei due ha, per la propria parte, tenuto determinando irrigidimenti e tensioni che hanno messo a dura prova la steSS possibilità per le parti di collaborare nell'interesse dei figli.
Vanno, pertanto, confermate le disposizioni vigenti in ordine al regime dell'affidamento, mentre con riferimento ai tempi di permanenza dei figli minori con il padre, si deve prendere atto del fatto che la figlia è ormai prossima ER
alla maggiore età e, avendo manifestato una irriducibile opposizione al ripristino della relazione con il padre, non poSS essere costretta ad effettuare incontri che
10 finirebbero per turbarla ulteriormente. Di conseguenza si può soltanto prevedere che la steSS poSS vedere il padre solo se lo desideri. Quanto al figlio tenuto conto delle modifiche intervenute negli impegni lavorativi del Per_2
padre, appare opportuno prevedere che il figlio poSS vedere il padre e stare con lui a settimane alterne, o il sabato o la domenica, per la durata di quattro ore.
Appare, nondimeno, opportuno, chiedere al Servizio Sociale del Comune di
Messina di monitorare l'andamento degli incontri, anche al fine di guidare i genitori verso un corretto approccio e di rimuovere eventuali ostacoli.
Per quanto attiene al mantenimento della prole, il ricorrente ha chiesto una diminuzione dell'assegno, stabilito in sede di separazione, da euro 600,00 mensili (attualmente a seguito della rivalutazione annuale pari ad € 676,54), ad euro 400,00 mensili. Il ha giustificato tale richiesta con varie Pt_1
motivazioni: la costituzione di un nuovo nucleo familiare dopo la separazione e la nascita di una figlia, il rialzo dei tassi dei due mutui contratti entrambi nel
2016, per l'acquisto della casa coniugale e per affrontare spese relative alla famiglia, il peggioramento della propria condizione reddituale rispetto all'epoca della separazione. Tali circostanze hanno trovato solo in parte riscontro nella documentazione acquisita. Infatti, quanto ai redditi dichiarati, risulta che il nel 2020, anno della sentenza definitiva di separazione, ha guadagnato Pt_1
una somma lorda di € 29.240,00 con una imposta netta di € 1.845,00, mentre dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, quella relativa all'anno 2022, risulta che lo stesso ha percepito un reddito lordo di € 30.528,00 con una imposta netta di € 3.740,00, sicché si può concludere che i suoi redditi sono rimasti pressoché invariati. Se è vero, poi, che il deve provvedere al Pt_1
mantenimento di altra figlia nata da una successiva unione, si deve sottolineare che lo stesso non deve più provvedere al mantenimento di altro figlio nato da un precedente matrimonio ed ormai autonomo (a nulla rilevando che il padre poSS continuare spontaneamente ad aiutarlo economicamente) e non deve più versare
11 la somma mensile di € 100,00 in aggiunta al mantenimento che era stata stabilita con l'ex coniuge sino al mese di aprile 2024, come risulta Persona_5
dall'accordo stragiudiziale prodotto in atti. Infine, non può assumere precipuo rilievo la circostanza che il sia onerato del pagamento di una rata Pt_1
mensile di € 220,00 mensili, avendo concordato un piano di rientro con Monte dei Paschi di Siena, per il pagamento di circa € 9.000,00 relativo a rate maturate e non pagate a detto Istituto bancario, poiché è pacifico che la parte non può eludere il suo obbligo di mantenimento, creando un'esposizione debitoria (Cass. civ. 20.06.2014 n. 14143).
D'altro canto, emerge che l'importo di una rata delle due rate di mutuo a carico del che nel 2022 era pari a € 508,48, è aumentato nel 2024 a € Pt_1
579,50, mentre l'importo dell'altra rata di mutuo che nel 2022 era pari a €
489,93 è aumentato nel 2024 a € 649,02. Inoltre, il a documentato che, Pt_1
in ragione della sede lavorativa a Reggio Calabria, deve sostenere degli oneri di trasporto e per potere fruire di un alloggio a Reggio Calabria che ammontano complessivamente a circa € 280,00 al mese.
Si può, pertanto, concludere che obiettivamente le risorse economiche del si sono ridotte. Non vale, poi, osservare che risulta Pt_1 Parte_1
essere liquidatore, dal 2015, della società (della quale è socio al 50 % Parte_2
il padre del , poiché anche ipotizzando che il poSS trarre dei Pt_1 Pt_1
vantaggi economici per il ruolo rivestito nella società, è evidente che tale circostanza non è sopravvenuta alla pronuncia di separazione e non può, pertanto, incidere in alcun modo sul fatto che l'aumento delle spese per i mutui e di quelle connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa ha determinato un apprezzabile peggioramento nella condizione economica del Pt_1
La ha sottolineato che anche la propria situazione economica era CP_1
recentemente peggiorata, in quanto nel mese di febbraio 2025 era stata licenziata per causa a sé non imputabile ma per motivi oggettivi e precisamente per
12 riduzione del personale. Va, nondimeno, osservato che dalla documentazione prodotta sembrerebbe che il licenziamento sia stato la conseguenza di un “rifiuto firma innanzi testimoni” e, in ogni caso, la risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato, in corso all'epoca della fiSSzione dell'assegno, non basta da sola a legittimare una modifica dell'assegno stabilito a carico dell'altro genitore per il mantenimento dei figli, sia perché il principio di proporzionalità dei contributi a carico dei genitori, affermato dall'art. 337 ter c.c. non esclude il principio che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414), sicché non è possibile effettuare una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità economiche occorre tenere conto specie se esse siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori (Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299), sia perché la risoluzione di un rapporto di lavoro è una evenienza che può tradursi, ma non neceSSriamente si traduce in un corrispondente impoverimento del soggetto, occorrendo all'uopo vagliare le peculiarità del caso concreto, anche per stabilire se la ceSSzione di quel rapporto abbia o meno consentito l'impiego delle energie lavorative in ulteriori attività, soprattutto in considerazione del fatto che il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso.
Infine, bisogna considerare che, verosimilmente, anche le esigenze dei figli si sono accresciute. La Suprema Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n. 4811;
Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) ha, in proposito, rilevato che l'aumento
13 delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il paSSggio dei figli minori ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni. In ogni caso va, però, sottolineato che la quantificazione dell'assegno va commisurata alle esigenze della prole entro i limiti in cui queste poSSno essere soddisfatte con le risorse economiche dei genitori (Cass. civ. 12.07.2022
n. 22.075).
Tutto ciò considerato, ritiene il collegio che l'assegno a carico del Pt_1
per il mantenimento dei due figli, in considerazione dell'aumento delle sue spese, vada leggermente ridotto e che lo stesso vada rideterminato in € 500,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, fermo restando il contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei due figli e ER Per_2
Quanto all'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del e per la quale lo stesso corrisponde le rate di mutuo, si deve prendere Pt_1
atto che nessuna delle parti ha chiesto la modifica delle statuizioni vigenti del regime della separazione. In ogni caso, l'art. 337 sexies c.c. (così come prima dell'avvenuta abrogazione l'art. 155 quater c.c.) statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n.
25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n.
14 4558). Di conseguenza, nel caso in esame è evidente che la casa coniugale va assegnata alla sig.ra , con la quale vivono i figli e sin CP_1 ER Per_2
dalla separazione dei genitori, anche in considerazione del fatto che una revoca del provvedimento di assegnazione finirebbe con lo sconvolgere la vita dei figli stessi.
Per quanto, infine, concerne la domanda di parte resistente volta ad ottenere un “ordine” di trasferimento della casa coniugale ai figli da parte del a seguito della inottemperanza di quanto stabilito sul punto nell'accordo Pt_1
di separazione, va rilevato come tale domanda non può essere trattata nel presente giudizio. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35
e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano domande soggette al rito ordinario (quale quella volta all'adempimento dell'obbligo a contrarre assunto con l'accordo di separazione) che, come nel caso in esame, siano autonome e separate rispetto alla domanda di divorzio (cfr. Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005 n. 19886).
Le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca, vanno, infine, interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, 1° sezione civile, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 972/2023 R.G., così provvede:
1) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento ed al collocamento dei figli minori e disciplina ER Per_2
i tempi di permanenza dei figli minori con il padre come meglio specificato in
15 parte motiva;
suggerisce ad entrambe le parti di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale e di sostegno alla genitorialità; chiede al Servizio
Sociale del Comune di Messina di monitorare l'andamento degli incontri tra il padre ed il figlio anche al fine di guidare i genitori verso un corretto Per_2
approccio e di rimuovere eventuali ostacoli;
2) ridetermina, con decorrenza dalla presente sentenza, l'assegno mensile posto a carico di ed a favore di a titolo di contributo Parte_1 CP_1
al mantenimento dei due figli e in complessivi € 500,00, da ER Per_2
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
conferma le statuizioni vigenti con riferimento al riparto tra i genitori delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
3) conferma l'assegnazione a della casa coniugale;
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4) dichiara inammissibile la domanda avanzata da volta ad CP_1
ottenere un “ordine” di trasferimento della casa coniugale ai figli;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della I° sez. civile, del
27/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.SS
Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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