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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5366 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4348/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza del
21.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, in virtù di procure in calce all'atto C.F._2 di appello, dall'avvocato Ciro Laviano (C.F. ), presso il cui C.F._3
studio in Napoli, alla P.zza Muzii n° 16 sono elettivamente domiciliate
APPELLANTI
CONTRO
RGn°4348/2018- Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avvocato Emilio Ranieri
(C.F. ), presso il cui studio in Napoli, alla via Cuma 28, è C.F._5
elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente CP_2 C.F._6
e disgiuntamente, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dagli avvocati Carmine De Gennaro (C.F. e C.F._7
NG AF (C.F. ) presso il cui studio in Nola (NA), C.F._8 alla via G.B. Mastrilli n. 14, è elettivamente domiciliato.
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ) nato a [...], il [...], CP_3 C.F._9
residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._10
30.03.1977, residente in [...] al Corso Einaudi n° 58
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_5 C.F._11
04.05.1935 e residente in [...]
RGn°4348/2018- Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATA CONTUMACE
presso il Tribunale di Nola in Nola (NA), piazza Giordano Controparte_6
NO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 07.09.2005, , CP_3
, e CP_2 Parte_1 Parte_2 Controparte_4 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, , al fine di CP_1 ottenere la divisione del compendio ereditario riconducibile a , Persona_1 deceduta in data 04.08.2003, nonché la restituzione, da parte del convenuto, dei canoni di locazione da questi percepiti in relazione alle unità immobiliari comuni ubicate in TE, alla via Zabatta, a decorrere dal 01.09.2004.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, in data 04.11.2005, , il quale contestava l'assunto CP_1 attoreo chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziava di essere erede testamentario, in virtù di testamento olografo, redatto dalla genitrice
[...]
in data 03.05.2000 e pubblicato in data 27.10.2003, e di aver costruito a Per_1 proprie spese il fabbricato sito in TE, alla via Zabatta. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva di accertare che l'immobile sito in
TE alla via Zabatta era stato costruito a proprie spese con conseguente esclusione dello stesso dalla massa ereditaria;
di dichiarare la validità del contratto di comodato d'uso sottoscritto da e il 30.04.2001 e per CP_3 Persona_1
l'effetto di accertare la legittima percezione del canone di locazione, in forza di un valido titolo contrattuale, con riferimento all'immobile di via Zabatta;
di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione all'immobile in questione;
in subordine, chiedeva di disporre la restituzione di tutte le somme spese da per la CP_1 costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile de quo.
3. In corso di causa, con comparsa del 27.03.2008, interveniva , in Controparte_5 qualità di beneficiata, con atto per Notar di Napoli, da parte di Per_2 [...]
dei diritti pari a 667/1000 dell'intero fabbricato sito in TE alla via CP_3
RGn°4348/2018- Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Zabatta. Chiedeva di condannarsi il detentore dell'immobile donatole al rilascio dello stesso ed al pagamento di una quota del valore della locazione in ragione di
667/1000.
4. Con sentenza non definitiva n° 1077/2014, depositata in data 25.03.2014, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Nola ha dichiarato aperta la successione di nata a TE il 10.01.1925 e deceduta in data Persona_1
04.08.2003; ha dichiarato erede di il figlio , in forza di Persona_1 CP_1 testamento olografo del 03.05.2000, pubblicato in data 27.10.2003; ha dichiarato che il patrimonio ereditario della de cuius è costituito dai seguenti beni: a) 1/2 del fabbricato in TE alla Via De AR riportato nel NCEU del Comune di
TE al foglio 6, p.lla 1909, sub 1, sub 2, sub 3; b) 1/2 del fabbricato in TE
Via Zabatta riportato nel NCEU del Comune di TE al foglio 4, part.lla 299 sub
2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8, sub 9 e sub 10; ha dichiarato cessata la materia in ordine alla querela di falso proposta dagli attori con riferimento al testamento olografo vergato da in data 03.05.2000 e dei contratti di Persona_1 comodato recanti data 30.04.2001; ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata in via principale da;
ha rimesso la causa sul ruolo per l'istruzione delle CP_1 domande di divisione e di rendiconto avanzate dagli attori;
ha riservato la regolamentazione delle spese alla pronuncia conclusiva del giudizio.
5. Provvedendo, infine, sulle domande avanzate dagli attori, con la sentenza definitiva n° 64/2018 pubblicata in data 11.01.2018, oggetto anch'essa di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Nola ha dichiarato cessata la materia del contendere tra e in ordine alla domanda di CP_3 CP_1 divisione dei beni immobili siti in TE alla via Zabatta, alla domanda di rendiconto proposta da in relazione ai predetti immobili ed alla CP_3 domanda riconvenzionale subordinata proposta da in ordine al rimborso CP_1 delle spese sostenute per la realizzazione del fabbricato in via Zabatta;
ha dichiarato cessata la materia del contendere tra e sulla Controparte_4 CP_1 domanda di divisione dell'immobile sito in TE, alla via De AR 48, piano terra, in NCEU al fg. 6 p.lla 1909 sub 1; ha assegnato a gli immobili in CP_1
TE (NA) alla via De AR 38 e 42 e, precisamente, le due unità immobiliari site al primo piano e riportate in NCEU al fg 6 p.lla sub 2 e 3, nonché le parti comuni dell'edificio quali la cantina, la corte comune e i terrazzi di copertura degli immobili
RGn°4348/2018- Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sub 2 e 3, meglio descritte nella CTU dell'ing. ; - ha Persona_3 condannato al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
delle somme indicate in motivazione alle lettere A) (pagg. 11 e 12 “A) Parte_2
- 167/1000 della somma di euro 33.358,03 (pari al valore della Parte_1 corte comune stimato dal CTU, pag. 56 della relazione); - 167/1000 della somma di euro 10.235,75 (pari al valore della cantina stimato dal CTU, pag. 56 della relazione);
- 167/1000 della somma di euro 145.656,49 (pari al valore dell'appartamento al piano primo si cui alla p.lla 1909 sub. 2 stimato dal CTU, pag. 56 della relazione); -
167/1000 della somma di euro 29.482,10 (pari al valore del terrazzo di copertura della p.lla 1909 sub. 2, stimato dal CTU pag. 56 della relazione); - 167/1000 della somma di euro 26.359,41 (pari al valore del terrazzo di copertura della p.lla 1909 sub. 3, stimato dal CTU pag. 56 della relazione) …” e B) (pag. 12 “B) Parte_2
- 167/1000 della somma di euro 33.358,03 (pari al valore della corte
[...] comune stimato dal CTU, pag. 56 della relazione); - 167/1000 della somma di euro
10.235,75 (pari al valore della cantina stimato dal CTU, pag. 56 della relazione); -
167/1000 della somma di euro 145.656,49 (pari al valore dell'appartamento al piano primo di cui alla p.lla 1909 sub. 2 stimato dal CTU, pag. 56 della relazione); -
167/1000 della somma di euro 29.482,10 (pari al valore del terrazzo di copertura della p.lla 1909 sub. 2, stimato dal CTU pag. 56 della relazione); - 167/1000 della somma di euro 26.359,41 (pari al valore del terrazzo di copertura della p.lla 1909 sub. 3, stimato dal CTU pag. 56 della relazione”; - ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite;
-ha posto le spese di CTU liquidate con decreto nel corso del giudizio definitivamente a carico di e e , CP_1 Parte_2 Pt_1 secondo le quote proprietarie individuate in motivazione.
6. Avverso la sentenza non definitiva n° 1077/14, resa e depositata in data
25.03.2014, gravata da riserva di appello all'udienza del 10.07.2014, e notificata in data 3.07.2018, nonché avverso la sentenza definitiva n° 64/18, resa nel giudizio recante R.G.N. 6618/05, in data 12.12.2017, depositata in data 11.01.2018, con pedissequa ordinanza di correzione emessa in data 11.06.2018, non comunicata, e notificata unitamente alla suddetta sentenza n. 64/18 in data 03.07.2018, con atto di citazione notificato in data 03.09.2018 e hanno Parte_1 Parte_2 spiegato appello, deducendo a sostegno quattro motivi.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
7. Con comparsa di costituzione risposta depositata telematicamente in data
21.02.2019, si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare di CP_1 accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello; sempre in via preliminare nonché gradata accertare l'acquiescenza delle appellanti avverso le sentenze n° 1077/2014 e n° 64/18 e per l'effetto dichiarare improponibile l'appello proposto;
in via ulteriormente gradata accertare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Nel merito, ha invocato il rigetto dell'appello in quanto infondato, inammissibile e generico con conferma delle sentenze impugnate.
8. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
24.03.2019 si è costituito in giudizio che ha resistito al gravame CP_2 chiedendo di procedere alla divisione dei beni caduti nella successione della de cuius
, anche attraverso la nomina di un CTU, con attribuzione a ciascun Persona_1 erede delle quote spettanti ex lege.
9. All'udienza del 21.05.2025, la Corte - previo espletamento di nuova consulenza tecnica e provocato il contraddittorio in ordine alle ipotesi divisionali praticabili - ha riservato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
10. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto, sia avverso la sentenza definitiva che avverso la sentenza non definitiva, con citazione notificata in data 31.08.2018, risultando rispettato, considerata altresì l'applicabilità dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, il termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c. di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione delle sentenze avvenuta in data 03.07.2018.
Al riguardo, va pure precisato che, avendo il procuratore delle impugnanti, avv. Ciro
Laviano, espressamente formulato, all'udienza del 10 luglio 2014, riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva n.1077/2014, pubblicata in data 25 marzo 2014, deve senz'altro ritenersi tempestiva anche l'impugnazione proposta, congiuntamente all'impugnazione proposta avverso la sentenza definitiva, avverso tale sentenza non definitiva, alla stregua del principio codificato dall'art. 340 c.p.c.,
1° e 2° comma, secondo cui “Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n.4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello proposto contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio”.
Deve peraltro escludersi che la richiesta di attribuzione delle unità immobiliari alla via De AR, formulata in primo grado dalle appellanti, possa comportare, una volta formulata riserva di gravame avverso la sentenza non definitiva, acquiescenza tacita alla predetta sentenza;
l'acquiescenza tacita alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, tra cui indubitabilmente non rientra la condotta delle che hanno sempre formulato, anche nel presente grado, la richiesta di Pt_2 vedersi assegnate le unità immobiliari in cui risiedono.
Una tale richiesta, formulata nel giudizio di prime cure anche dopo la sentenza non definitiva, evidentemente non preclude la relativa impugnazione, essendo esclusivamente volta alla manifestazione, nel prosieguo del giudizio teso alla determinazione del quomodo dividendum sit, dell'ipotesi divisionale preferita dalle a prescindere dalla questione dell'individuazione delle quote, risolta dal Pt_2
Tribunale in senso sfavorevole alle impugnanti.
10. Ancora in via preliminare, deve darsi atto che non ricorrono i presupposti per l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di , contumace nel CP_3 presente grado, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione del procuratore di
; al presente giudizio, infatti, in quanto introdotto in primo grado CP_1 nell'anno 2005, è inapplicabile ratione temporis l'attuale formulazione dell'art. 300, ultimo comma c.p.c., quale risultante dalla novella di cui all'art. 46, comma 13, della legge n. 69 del 2009, che, per i giudizi introdotti in primo grado a decorrere dal 4 luglio 2009, correla l'interruzione non solo alla notifica o alla certificazione dell'evento ad opera dell'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., ma anche alla documentazione che del fatto interruttivo offra l'altra parte.
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11. Tanto debitamente premesso, il gravame è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
11.1 Con il primo motivo - proposto avverso la sentenza n. 1077/2014 e intitolato:
“Nullità della sentenza parziale n. 1077/2014 - Violazione dell'art. 189 c.p.c.” - le appellanti hanno denunciato l'errore commesso dal giudice di prime cure il quale, all'udienza del 28 novembre 2013, in cui le parti presenti avevano rinunziato alla proposizione della querela di falso, aveva riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., senza, invece, invitare le parti a precisare le conclusioni o rinviare ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, in violazione dell'art. 189 c.p.c. Inoltre, secondo quanto dedotto dalle impugnanti, il
Giudice di prime cure aveva riservato la causa in decisione sebbene, con apposita ordinanza del 08.07.2007, lo stesso si fosse riservato ogni decisione in ordine alla
CTU richiesta da tutte le parti con le memorie ex art. 184 c.p.c. Pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto o invitare le parti a precisare le conclusioni o fissare una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nell'assunto delle impugnanti, inoltre, erano erronee le conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale, nel ritenere rinunciate le domande e le richieste proposte da deducendo ciò dal fatto che, mostrando disinteresse alla CP_3 prosecuzione del giudizio, lo stesso non si era costituito successivamente alla rinunzia al mandato del suo difensore.
Il motivo non coglie nel segno.
Deve invero osservarsi che, nel corso dell'udienza del 28 novembre 2013, come si desume dal relativo verbale, le odierni impugnanti, dopo aver personalmente formalizzato la rinuncia alla querela di falso proposta contro il testamento e il contratto di comodato versati in atti da , ebbero modo di spiegare CP_1 ampiamente le proprie facoltà difensive insistendo - a fronte della prospettazione della difesa del predetto antagonista, che chiedeva che la causa fosse decisa, assumendo che il medesimo risultasse l'unico erede, in base al testamento olografo – per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e aggiungendo di “fare proprie le eccezioni sollevate dal litisconsorte”.
A fronte di tale evidenza, non risulta chiarito quale pregiudizio le appellanti abbiano risentito per non averle il Tribunale, prima di riservare la causa in decisione alla
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda predetta udienza, espressamente invitate a precisare le conclusioni, se del caso fissando un'apposita udienza.
Al riguardo, è opportuno richiamare il consolidato insegnamento della Corte di legittimità alla cui stregua la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, sicché, ove il giudice non abbia invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, la denuncia del mancato invito non può comportare la riforma della sentenza impugnata, qualora il ricorrente non deduca che tale carenza gli abbia impedito di modificare le conclusioni originarie, di proporre un'eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova (Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n.
17905 del 09/09/2016; Cass. sez. 3, sentenza n. 10194 del 03/08/2000; Cass.sez. 1,
Sentenza n. 5837 del 30/06/1997 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016). Nel caso di specie, come appare evidente, nulla hanno dedotto le appellanti al Pt_2 fine di suffragare la ricorrenza di un effettivo pregiudizio delle loro facoltà difensive, neppure ipotizzando che avrebbero potuto rendere conclusioni diverse o assumere ulteriori iniziative processuali.
Quanto, poi, alla censura relativa alla posizione di che, diversamente CP_3 dalle appellanti, non era comparso all'udienza del 28 novembre 2013 a formalizzare la rinuncia alla querela di falso, disinteressandosi del prosieguo del giudizio - contegno con ogni evidenza ascrivibile all'intervenuta definizione in via stragiudiziale del contenzioso intercorrente tra e , per CP_3 CP_1 effetto dell'atto pubblico del 4 aprile 2013 con cui trasferiva al figlio CP_3
la propria quota di proprietà relativa al cespite di via Zabatta- appare evidente CP_1 il difetto di un effettivo interesse ad agire delle impugnanti, ai sensi dell'art. 100
c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa. Le appellanti, infatti, che hanno personalmente rinunciato alla querela di falso, non hanno interesse a dolersi delle determinazioni assunte dal Giudice di prime cure con riferimento alla posizione di un diverso contraddittore, che a tale rinuncia non aveva espressamente provveduto.
11.2 Ragioni di evidente connessione – involgendo entrambi i motivi la statuizione con cui, all'esito dell'interpretazione del testamento olografo di , il Persona_1
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Tribunale ha ritenuto unico erede della de cuius – consigliano una CP_1 disamina congiunta del secondo e del terzo motivo di gravame.
Segnatamente, con il secondo motivo di gravame - intitolato: “Nullità della
Sentenza parziale n. 1077/2014 – Vizio di Ultrapetizione/Extrapetizione– Violazione del principio della domanda – Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.” - le appellanti, dopo aver dedotto che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado aveva ad oggetto la richiesta di divisione dell'asse ereditario della de cuius , con attribuzione a Persona_1 ciascun erede della quota spettante, hanno protestato che una tale domanda non era mai stata contestata da parte del convenuto , il quale non aveva mai CP_1 chiesto di essere dichiarato unico erede di;
il predetto appellato, Persona_1 costituendosi nel primo grado di giudizio, pur contestando la ricognizione dei beni facenti parte della massa ereditaria, assumendo di essere proprietario esclusivo del fabbricato in via Zabatta, per averlo edificato a proprie spese, aveva poi chiesto che si procedesse alla divisione ereditaria sulla scorta del testamento olografo della de cuius
. Persona_1
Doveva pertanto reputarsi erronea la decisione a cui era pervenuto il Giudice di prime cure, con la sentenza parziale n°1077/2014, laddove, disattendendo le posizioni assunte dalle parti e quindi il thema decidendum, era giunto a dichiarare CP_1 unico erede di , per l'effetto escludendo che i beni facenti parte Persona_1 dell'asse ereditario di quest'ultima potessero essere ripartiti tra le altre parti del giudizio, in difetto di proposizione di una domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, e pervenendo all'apodittica ed erronea conclusione secondo cui CP_1
era subentrato nel patrimonio ereditario della madre e quindi
[...] Persona_1 nella titolarità per la quota di 1/2 dei beni ereditari.
A dire delle appellanti, il Tribunale sarebbe incorso in una chiara violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, atteso che le attrici, sin dall'introduzione del giudizio, avevano sempre chiesto di accertare la propria qualità di eredi e lo stesso convenuto, , provvedendo al deposito del testamento CP_1 olografo, giammai aveva chiesto di accertare la sua qualità di unico erede, ammettendo anzi che alla successione materna dovessero concorrere le altre parti del giudizio e chiedendo di vedersi attribuita, oltre alla quota di legittima, l'intera disponibile;
aveva infatti allegato che, a norma dell'art. 542 c.c., la quota disponibile
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risultava essere pari a ¼ del patrimonio, che al coniuge superstite CP_3 spettava una quota pari a ¼ e che la restante metà andava divisa tra i tre figli, CP_2
, il medesimo e , a cui erano subentrate le tre figlie
[...] CP_1 CP_7
e Ciò nonostante, il Controparte_4 Parte_1 Parte_2
Giudice di prime cure, pronunciandosi oltre i limiti delle domande avanzate dalle parti, in violazione del richiamato principio di cui all'art. 112 c.p.c., aveva dichiarato aperta la successione di e dichiarato che unico erede di quest'ultima Persona_1 era . CP_1
Con il terzo motivo di gravame - intitolato: “Errata interpretazione del testamento olografo – Violazione dell'art. 542 c.c. –Violazione dell'art. 1362 c.c.” - le appellanti hanno lamentato che il giudice di prime cure, oltre a non tener conto delle domande formulate dalle parti, non aveva neanche considerato l'effettiva volontà della testatrice di lasciare a tutti i coeredi le rispettive quote di legittima. Secondo quanto dedotto dalle impugnanti, il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione su una erronea interpretazione del testamento olografo depositato agli atti di causa, provocando una illegittima lesione dei diritti spettanti alle appellanti quali eredi legittimarie della de cuius . La volontà della de cuius espressa nel Persona_4 testamento del 3 maggio 2000 era per converso chiara ed inequivocabile, avendo la disponente espresso l'intenzione di lasciare a tutti gli eredi le rispettive quote di legittima, oltre ad assegnare al figlio l'intera quota disponibile. Invece, CP_1 errando e mal interpretando il suddetto testamento, il Tribunale era giunto alla conclusione di attribuire la qualità di erede universale a sull'intero CP_1 patrimonio ereditario della madre , comprensivo della quota Persona_4 riservata ai legittimari, laddove quest'ultima aveva espressamente attribuito, con la disposizione testamentaria, al predetto figlio la quota di legittima a lui spettante, oltre che l'intera disponibile.
I rilievi che precedono appaiono almeno in parte condivisibili.
Reputa infatti questa Corte distrettuale che il Giudice di prime cure, pur non avendo emesso una pronuncia violativa del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), come denunciato dalle appellanti con il secondo motivo, sia pervenuto, come prospettato con il terzo motivo, ad un'interpretazione erronea delle disposizioni testamentarie.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nell'escludere la possibilità di ravvisare, in parte qua, la denunciata nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione, va richiamato il principio secondo cui tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze "rite et recte" acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, con l'effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo, che rappresenta la funzione propria della sua giurisdizione, deve essere compiuta, di norma, "ex officio", in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi, trovando detto principio il suo principale limite - in relazione al disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. - nell'inammissibilità della pronuncia d'ufficio sulle eccezioni, perciò denominate
"proprie" e specificamente previste normativamente, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
E' infatti indubitabile (cfr., in termini, Cass. sez. 1, ordinanza n. 10248 del
18/04/2025) che il giudice sia tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata;
sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
Pertanto, una volta versato in atti da il testamento olografo con cui CP_1 [...]
aveva inteso regolare la sua successione, e intervenuta la rinuncia alla Per_1 querela di falso originariamente proposta dagli altri condividenti avverso il predetto testamento, rientrava nel doveroso sindacato devoluto al giudice di merito apprezzarne il contenuto, nell'attività di ricostruzione della volontà della de cuius, senza che alcun vincolo potesse derivare a tale interpretazione dalla lettura che del medesimo atto aveva dato, nella comparsa di costituzione e risposta, il beneficiario delle disposizioni.
Al riguardo, anche il principio di non contestazione non appare utilmente richiamato dalle impugnanti, operando tale principio in relazione ai fatti, che allorquando siano
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pacifici non sono bisognevoli di prova, mentre nel caso in esame viene in rilievo un'attività valutativa e di interpretazione delle disposizioni testamentarie, rispetto alla quale non è in alcun modo ravvisabile un vincolo conformativo gravante sul giudicante.
Nondimeno, il gravame coglie nel segno nel denunziare un'erronea interpretazione delle disposizioni testamentarie.
Non errano infatti le impugnanti nell'evidenziare che il Tribunale, pervenendo alla conclusione che con la scheda testamentaria versata in atti da la CP_1 disponente avesse inteso istituire quest'ultimo quale unico erede, integralmente pretermettendo gli altri legittimari, non abbia fatto buon governo delle norme relative all'interpretazione dei contratti, valevoli in materia testamentaria.
In particolare, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, (cfr. di recente,
Cass. sez. 2, sentenza n. 5487 dell'01/03/2024), nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass. 14.10.2013, n.23278); sicché viola l'art. 1367
c.c. il giudice che opti immotivatamente per un'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative.
E' stato anche ritenuto che (cfr. Cass. n. 24637/2010; Cass. n. 14548/2004)
l'esigenza di assicurare una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, impone un esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, potendosi attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del "de cuius" (così Cass. n. 20204/2005); il ricorso ad elementi estrinseci alla scheda testamentaria va tuttavia praticato solo in via sussidiaria, ove dal testo
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius". ( Cass. sez. 2 - ,
Sentenza n. 10075 del 24/04/2018)
Muovendo da tali consolidati principi, reputa il Collegio che, all'esito della globale lettura della scheda testamentaria, la volontà della disponente si presti ad un'interpretazione diversa da quella offerta dal Giudice di prime cure che, valutando isolatamente la dizione “erede universale” impiegata dalla ha perciò solo Per_1 ritenuto che con tale espressione la de cuius avesse inteso diseredare tutti gli altri successibili, sebbene legittimari.
Segnatamente, il testamento olografo di , datato 3 maggio 2000, Persona_1 pubblicato con atto per notar del 27.10.2003, rep 9684, reca le seguenti Per_5 disposizioni, che testualmente si trascrivono: “io sottoscritta nata Persona_1
a TE il 10.01.1925 e domiciliata in IVI alla via de martina n38 in piena coscienza e nel possesso delle mie facoltà mentali, nomino mio erede universale, mio figlio nato a [...] [...] che da anni mi accudisce lascio a costui CP_1 oltre alla quota di legittima anche l'intera disponibile con Dispenza alla collazione essendo mia volontà Riconpensarlo per quando fatto e sta facendo in fede
[...]
”. Per_1
Orbene, ad avviso di questa Corte, il tenore delle espressioni utilizzate dalla disponente ben si presta ad una lettura, maggiormente rispettosa sia dell'effettiva volontà della testatrice che del principio di conservazione, che faccia salvi i diritti dei legittimari.
Appare infatti evidente dall'esame complessivo della scheda che la Per_1 provvedendo a designare quale erede universale il figlio , aveva CP_1 chiaramente presente la necessità di considerare la quota spettante ai legittimari, tanto da investire il figlio che intendeva maggiormente beneficiare, espressamente, nella
“quota di legittima” – da intendersi come frazione, e cioè come quota spettante a in qualità di legittimario- oltre che nell'“intera” disponibile. CP_1
L'impiego ad opera della testatrice dell'espressione “quota”, nel riferirsi alla legittima, e dell'aggettivo “intera”, nel riferirsi alla disponibile, appare ad avviso del
Collegio univocamente sintomatico della volontà della di beneficiare Per_1 CP_1
, oltre che della quota dei suoi beni spettantegli in qualità di legittimario, anche
[...] dell'intera disponibile;
con ciò evidentemente facendo salvi i diritti degli altri legittimari, nei limiti della quota a ciascuno di essi spettante.
RGn°4348/2018- Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Non può per converso condividersi l'eccessiva valorizzazione - operata dal Giudice di prime cure a discapito della valutazione complessiva di tutte le espressioni impiegate dal testatore - dell'aggettivo “universale” che, utile a connotare una attribuzione in qualità di erede, non può ritenersi ex se volto ad escludere gli altri legittimari.
Del resto, pure occupandosi dell'ipotesi di attribuzione per testamento di beni determinati, che non viene in rilievo nella fattispecie, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. 2 , sentenza n. 17868 del 03/07/2019) non ha mancato di osservare che la qualifica di erede universale nella scheda testamentaria, associata all'attribuzione di un singolo bene o di un complesso di beni, pur potendo costituire un elemento valutabile ai fini dell'indagine diretta ad accertare l'eventuale intenzione del testatore di assegnare quei beni come quota del patrimonio, ai sensi dell'art. 588, comma 2,
c.c., non giustifica, di per sé, l'attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell'universalità del patrimonio ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.c.
L'interpretazione in questa sede recepita, pertanto, appare la più aderente all'elemento letterale e a quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, oltre che idonea a salvaguardare il rispetto del principio di conservazione del testamento;
la conformità della stessa al dato testuale, del resto, emerge dal tenore delle difese spese da CP_2
in limine litis laddove, costituendosi nel giudizio di primo grado, ebbe appunto
[...]
a dedurre – con effetti, come già detto, non vincolanti per il giudice, ma indubbiamente sintomatici della sufficiente chiarezza del dato testuale - che, a norma dell'art. 542 c.c., la quota disponibile risultava essere pari a ¼ del patrimonio, che al coniuge superstite spettava una quota pari a ¼ e che la restante metà CP_3 andava divisa tra i tre figli, , il medesimo e , a CP_2 CP_1 CP_7 cui erano subentrate le tre figlie e Controparte_4 Parte_1 [...]
. Parte_2
Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo di gravame, si impone pertanto la riforma della sentenza non definitiva n. 1077/2014, e segnatamente del capo n.2), dovendo procedersi alla divisione del patrimonio della de cuius – costituito da ½ del fabbricato in TE, alla via De AR, riportato nel NCEU del Comune di
TE al foglio 6, p.lla 1909, sub 2,3 e 4, e da ½ dei cespiti in via Zabatta, censiti
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda al foglio 4, p.lla 299, sub 1, sub 17, sub 16, sub 13, sub 14, sub 6, sub 7, sub 8 e sub
9- tenendo conto delle previsioni dell'art. 542, 2° comma, c.c.
12. Ai fini della determinazione delle quote astratte dei singoli condividenti, tenuto anche conto degli atti dispositivi che hanno interessato la quota di , CP_3 che era comproprietario unitamente alla de cuius dei cespiti caduti in successione, può porsi richiamo alle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado, con successive integrazioni, affidata alle cure dell'ing.
che - alle pagg. da 11 al 13 della relazione di Persona_3 consulenza, nonché nella relazione integrativa depositata in data 4 febbraio 2025, alle pagg. 7 e 8, quanto ai cespiti ubicati alla via De AR, e alle pagg. 21 e 22 della relazione di consulenza, quanto ai cespiti di via Zabatta, pagine da intendersi integralmente richiamate nella presente sentenza - ha precisato l'entità della partecipazione quotistica dei singoli condividenti.
Tale determinazione, quanto ai cespiti di via De AR, ha in particolare tenuto conto del fatto che, in data 28.04.2005, con atto di donazione per CP_3 notaio (Rep.4767-Racc.2062), donava la nuda proprietà a Per_6 Parte_1
ovvero tutti i suoi diritti riservandosene l'usufrutto, dell'u.i. di via De
[...]
AR sita al primo piano e riportata in catasto urbano al foglio 6 p.lla 1909 sub. 2; donava a tutti i suoi diritti sull'u.i. posta al piano terra riportato Controparte_4 in catasto urbano al foglio 6 p.lla 1909 sub. 4; donava ad tutti i Parte_2 suoi diritti dell'u.i. posta al primo piano riportata in catasto urbano al foglio 6 p.lla
1909 sub.
3. In data 28.12.2012, a sua volta, vendeva, allo zio Controparte_4
, i propri diritti di comproprietà, dell' unità immobiliare ricevuta in CP_1 donazione, compresi tutti i diritti sulle parti comuni, sulle pertinenze (lavanderia, servitù attive e passive).
Tenendo dunque conto degli atti notarili:
- atto pubblico, pubblicazione di testamento olografo di , notaio Persona_1
del 27.03.2003 (Repertorio 9684-Raccolta 4412); Per_7
- atto pubblico di donazione notaio del 28.04.2005 (Repertorio 4767- Per_6
Raccolta 2062) tra e le nipoti e CP_3 Controparte_4 Parte_2
; Pt_1
- atto pubblico di compravendita per notaio del 28.12.2012 Persona_8
(Repertorio n. 18042-Raccolta n. 37197), a mezzo del quale Controparte_4
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vendeva la propria quota dell'immobile sito al piano terra F.6 P.lla 1909 sub. 4, con relativa pertinenza e tutti i diritti sulle parti comuni di via De AR;
le quote ideali dei condividenti venivano dall'ausiliario precisate secondo il seguente schema riepilogativo:
1/2 dei cespiti risultanti di proprietà di (compresi i diritti sulle parti CP_3 comuni), successivamente donati alle nipoti e Controparte_4 Parte_2
; Pt_1
1/2 dei cespiti risultanti di proprietà della de cuius (compresi i Persona_1 diritti sulle parti comuni), successivamente ripartiti, in virtù di testamento olografo, secondo il seguente schema:
- 1/4 al coniuge superstite;
CP_3
- 1/2 da dividersi in parti uguali ai tre figli , e CP_2 CP_1 CP_7
(per quest'ultima oggi le figlie , e ); Controparte_4 Parte_2 Pt_1
- 1/4 quota disponibile al figlio . CP_1
Ne risultavano le seguenti determinazioni, come rettificate a seguito del deposito della relazione integrativa intervenuta in data 4 febbraio 2025, e da ultimo compendiate nello schema sinottico delle quote dei singoli eredi contenuto alla pag.
15 della relazione integrativa depositata in data 30 aprile 2015, a cui può porsi integrale richiamo:
-unità immobiliare piano terra sub 4
o proprietario per 861.11/1000 per un valore di 93'012,15 euro;
CP_1
o proprietaria per 27.78/1000 per un valore di 3'000.39 euro;
Parte_2
o , proprietaria per 27.78/1000 per un valore di 3'000.39 euro. Parte_1
o , proprietario per 83.33/1000 per un valore di 9'001,18 euro CP_2 per un totale complessivo di euro 108'014,11, come da stima economica riportata alla pagina 22 della relazione di consulenza tecnica;
-unità immobiliare primo piano sub 2:
o proprietario per 236,11/1000 per un valore di 31'284,90 euro;
CP_1
o proprietaria per 27.78/1000 per un valore di 3'680.58 euro;
Parte_2
o , proprietaria per 652.78/1000 per un valore di 86'493.55 euro. Parte_1
o , proprietario per 83.33/1000 per un valore di 11'041,73 euro. CP_2 per un totale complessivo di euro 132'500,76, (rif. Tabella n. 7 Allegata alla
Relazione di Consulenza depositata);
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
-unità immobiliare primo piano sub 3:
o proprietario per 236.11/1000 per un valore di 17'978,49 euro;
CP_1
o proprietaria per 652.78/1000 per un valore di 49'705.24 euro;
Parte_2
o , proprietaria per 27.78/1000 per un valore di 2'115.12 euro;
Parte_1
o , proprietario per 83.33/1000 per un valore di 6345,25 euro. CP_2 per un totale complessivo di euro 76'144,19, (rif. Tabella n. 7 Allegata alla Relazione di Consulenza depositata).
-parti comuni: cantina, corte, terrazzi di copertura sub 2 e sub 3 e casse scala o MA LL proprietario per 444,44/1000 per un valore di 40'201.93 euro;
o proprietaria per 236.11/1000 per un valore di 21'357.29 euro;
Parte_2
o , proprietaria per 236.11/1000 per un valore di 21'357.29 euro;
Parte_1
o , proprietario per 83.33/1000 per un valore di 7'537,86 euro. CP_2 per un totale complessivo di euro 90'454,27, (rif. Tabella n. 7 Allegata alla Relazione di Consulenza depositata).
Quanto ai cespiti di via Zabatta (pagg. 21 e 22 della relazione di consulenza tecnica depositata in data 20 giugno 2023), in considerazione di:
- atto pubblico, pubblicazione di Testamento Olografo di , notaio Persona_1
del 27.03.2003 (Repertorio 9684-Raccolta 4412); Per_7
- atto pubblico integrativo per notaio del 21.03.2013 (Repertorio n. Persona_8
180839-Raccolta n. 37453), a mezzo del quale vendeva l'intera Controparte_4 quota ad essa spettante pari a 28/1000 del complesso immobiliare sito a via Zabatta
(allegato);
- atto pubblico integrativo rogato dal notaio del 19.06.2013 (Rep. Persona_8
181365-Racc. 37727), a mezzo del quale cedeva e trasferiva al Controparte_4 sig. , tutti i diritti ereditari sulle unità immobiliari sub 2 e sub 3, site in CP_1
TE alla via De AR n.38 e 42 (allegato);
- atto pubblico di compravendita per notaio del 04.04.2013 Persona_9
(Repertorio n. 26513-Raccolta n. 16754), a mezzo del quale vendeva CP_3 al figlio che acquistava, la propria quota corrispondente a 625/1000 di CP_1 tutti i diritti sui cespiti di via Zabatta;
le quote di appartenenza dei cespiti di via Zabatta vanno determinate in considerazione di quanto prescritto dall'articolo 542 del c.c. secondo il seguente
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda schema riepilogativo ( cfr. prospetto alla pag. 15 della relazione integrativa da ultimo depositata in data 30 aprile 2025).
Relativamente alla: unità immobiliare piano interrato F.4 P.lla 299 (compresa la maggiore consistenza della particella):
- piano interrato sub 17 - piano terra sub. 16 - primo piano sub. 13 - piano primo sub.
14 - piano secondo sub.
6 - piano secondo sub.
7 - piano terzo sub.
8 - piano terzo sub. 9
- diritti sulle parti comuni: lastrico copertura sub. 8, lastrico di copertura sub. 9, corte esterna, cassa scala;
le quote risultano come di seguito ripartite:
o proprietario per 861.11/ 1000; CP_1
o proprietaria per 27.78 / 1000; Parte_2
o proprietaria per 27.78 / 1000. Parte_1
o proprietario per 83.333/1000 CP_2
Unità immobiliare piano interrato F.4 P.lla 1517 (Catasto Terreni)
Le quote risultano come di seguito ripartite:
o proprietario per 861.11/ 1000; CP_1
o proprietaria per 27.78 / 1000; Parte_2
o proprietaria per 27.78 / 1000. Parte_1
o proprietario per 83.333/1000. CP_2
Tale determinazione delle quote ideali dei singoli condividenti, fondata sull'esame dei titoli di provenienza, può ritenersi pacificamente acquisita agli atti, risultando altresì chiarito dalle parti che la mancata costituzione nel presente grado di
[...]
intervenuta nel giudizio di prime cure – nei cui confronti alcuna CP_5 statuizione si rinviene nelle pronunce impugnate- si giustifica in considerazione dell'intervenuto ritrasferimento in favore di della consistenza che CP_3 questi a sua volta le aveva ritrasferito.
In particolare, a seguito dell'invito delle parti ad interloquire al riguardo, con le note di trattazione scritta depositate in data 11 giugno 2024, la difesa di ha CP_1 testualmente precisato: “con riferimento alla posizione della sig. si Controparte_5 fa rilevare che il sig. con atto notarile del 10.02.2006 aveva donato CP_3 alla sig. la propria quota dell'immobile in TE alla via Zabatta, CP_5
RGn°4348/2018- Sentenza
- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
successivamente con atto rep. 26512 racc.ta 16753 del 04.04.2013 la sig. ha CP_5 retroceduto tale immobile al sig. il quale con atto del rep. 26513 CP_3 raccolta 16754 del 04.04.2013 ha venduto la propria quota dell'immobile in via
Zabatta al sig. .” CP_1
13. Volgendo alla determinazione del quomodo dividendum sit, questa Corte si farà carico dell'esame delle questioni sollevate con il quarto motivo di impugnazione, proposto avverso la sentenza definitiva n.64/2018.
Segnatamente, con il quarto motivo di gravame, intitolato: “Erronea e falsa applicazione dell'art. 720 c.c.”, le appellanti hanno censurato il capo della sentenza n°64/18, relativo all'attribuzione in favore di , oltre che dei cespiti siti CP_1 alla via Zabatta, anche degli immobili siti in TE (NA) alla Via De AR e, nel dettaglio, delle due unità immobiliari site al primo piano e riportate in NCEU al
Foglio 6, p.lla 1909 sub 2 e 3, nonché delle parti comuni dell'edificio quali la cantina, la corte comune e i terrazzi di copertura degli immobili sub 2 e sub 3.
Tale attribuzione, secondo le appellanti, sarebbe in primo luogo erronea perché basata sull'erronea interpretazione, denunciata con il terzo motivo, della volontà espressa nel testamento olografo della de cuius , da cui sarebbe Persona_1 derivata una diversa determinazione delle quote spettanti ai condividenti sui predetti immobili.
Inoltre, ai fini dell'individuazione delle quote spettanti a e Parte_2
con riferimento rispettivamente alle unità immobiliari di cui ai Parte_1 sub. n.3 e n.2, non poteva non tenersi in debito conto l'atto di donazione con cui aveva donato alle predette germane, oltre la propria quota di CP_3 comproprietà sui predetti beni, anche la quota di legittima sugli stessi, a lui pervenuta dal coniuge;
per effetto di tali atti dispositivi, anche in applicazione Persona_1 dell'art. 720 c.c., le predette germane avrebbero dovuto vedersi assegnare ciascuna l'appartamento dalla stessa occupato, quali coeredi e condividenti di maggioranza dei predetti immobili, con modifica in parte qua della decisione e con conguaglio monetario, all'attualità, in favore degli altri condividenti.
Le appellanti, con il medesimo motivo, hanno peraltro protestato che in ogni caso avrebbero dovuto ritenersi erronee le conclusioni raggiunte sul punto nella sentenza gravata, avendo il Tribunale omesso di valutare tutti gli elementi dalle stesse rappresentati, non considerando, in particolare, che tali appartamenti rappresentavano
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda gli immobili in cui le impugnanti risiedevano da anni con il loro nucleo familiare, ove avevano vissuto anche con la madre , e che una diversa attribuzione degli CP_7 stessi avrebbe comportato riflessi emotivi con gravi conseguenze psico-fisiche per tutti i componenti dei rispettivi nuclei familiari;
le predette unità abitative andavano pertanto attribuite alle condividenti che le occupavano, pur titolari, con riferimento all'intero asse ereditario, di una quota inferiore a quella di . CP_2
Sulla scorta di tali premesse, le impugnanti hanno sollecitato una rinnovazione della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado, tesa sia a determinare il valore dei beni di via Zabatta e dei relativi frutti goduti da , sia dei beni di via CP_1
De AR, con le annesse parti comuni, tenendo conto di quanto disposto con il testamento olografo, con le donazioni e con gli atti di vendita intervenuti nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò anche considerando che, nel richiedere l'attribuzione l'una dell'intero appartamento sito nel Comune di TE alla Via De AR N.84 (già 38) e l'altra dell'appartamento sito nel Comune di TE alla Via De AR N.80 (già
40/42), avevano manifestato la volontà di corrispondere a i relativi CP_1 conguagli.
In definitiva, secondo le appellanti la sentenza n. 64/2018 andrebbe riformata con attribuzione a dell'appartamento sito nel Comune di TE alla Parte_2
Via CO De AR, composto da 6 vani ed accessori, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di TE al foglio 6, particella 1909, sub 3, piano 1, cat.
A/2, Cl. 3, vani 6,5 e con attribuzione in via esclusiva dell'indiviso terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 3, disponendo, all'uopo, l'opportuno conguaglio/scambio delle rispettive quote di pertinenza da assegnarsi alle condividenti germane e con obbligo per Parte_2 Parte_1 di provvedere al conguaglio in danaro in favore di;
Parte_2 CP_1 mentre a andrebbe attribuito l'appartamento sito nel Comune di Parte_1
TE alla via De AR composto da 6 vani ed accessori, riportato nel Catasto
Fabbricati del suddetto comune al foglio 6, particella 1909, sub 2, piano 1, cat. A/2,
Cl.3, vani 6,5 e con attribuzione in via esclusiva dell'indiviso terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 2, disponendo, all'uopo, l'opportuno conguaglio/scambio delle rispettive quote di pertinenza da assegnarsi alle condividenti germane Pt_2
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e con obbligo per di provvedere al Parte_2 Parte_1 Parte_1 conguaglio in danaro in favore di . CP_1
I rilievi che precedono appaiono almeno in parte condivisibili.
Se, infatti, per effetto dell'accoglimento del terzo motivo di gravame, risulta rideterminata, nei termini esposti al paragrafo precedente, l'entità della partecipazione dei singoli condividenti alla comunione dei beni, appaiono parimenti meritevoli di adeguata considerazione, tanto più all'esito della rinnovata determinazione delle quote, gli argomenti svolti dalle appellanti nel censurare l'integrale attribuzione del compendio, operata dal Giudice di prime cure, in favore di
, anche con riferimento alle due unità immobiliari in via De AR, di CP_1 cui le istanti sono comproprietarie, non solo per effetto della delazione relativa all'eredità di , che ha interessato anche le germane Persona_1 Pt_2 subentrate per rappresentazione nella quota della madre premorta , ma CP_7 anche per effetto delle donazioni compiute in loro favore dal nonno , CP_3 aventi ad oggetto l'intera partecipazione che tale donante, che ne era anche comproprietario unitamente alla de cuius, vantava su tali beni.
Mette conto infatti considerare, in conformità di un orientamento assolutamente consolidato del Giudice di legittimità, che, in tema di divisione ereditaria, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso ( cfr.
Cass. sez. 2, Sentenza n. 14577 del 21/08/2012).
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile
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- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso.
E' pacifico, infatti, che l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico- funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (conf. Cass. n. 3635/2007; Cass. n. 14577/2012; Cass. sez. 2 - , Sentenza
n. 25888 del 15/12/2016; Cass.sez. 2 - , Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021).
Inoltre, è stato ripetutamente precisato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 7961/2003) che, in tema di scioglimento di una comunione avente ad oggetto un compendio immobiliare, l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720, cod. civ., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa, risultando idonea ad orientare la scelta del giudice, anche in favore della non comoda divisibilità, l'elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti fra le quote da attribuire (cfr. Cass. n. 15685/2020; Cass. n. 12965/2020; Cass. n. 726/2018).
Posti tali principi, si rileva che nella fattispecie, la valutazione di non comoda divisibilità deve necessariamente investire l'intero compendio comune, rappresentato da una pluralità di beni immobili, tra l'altro attribuiti ai condividenti, anche per effetto degli atti inter vivos sopra menzionati, in proporzioni disomogenee.
Va al riguardo precisato, infatti, che, in sede di divisione di una comunione, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo
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- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (Cass. sez. 2, sentenza n. 7700 del 08/09/1994).
Invero, in tema di divisione non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste necessariamente nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione qualora lo stesso comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. (Cass. sez, II, n.15105 del
22.11.2000). Rientra dunque nei poteri del giudice di merito accertare se, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri. ( Cass. sez. II, n.6134 del 12.3.2010).
Ciò tenendo in considerazione che il principio stabilito dall'art. 727 cod. proc. civ., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima che deve senz'altro orientare il Giudice, dovendo la decisione di formare i lotti in materia diversa, provvedendo all'attribuzione di un intero immobile ad uno solo dei condividenti, piuttosto che al suo frazionamento, essere adeguatamente motivata. (Cass.sez. 2,
Sentenza n. 16918 del 19/08/2015; Cass. sez. 2, Sentenza n. 16219 del 16/06/2008;
Cass. sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011.)
Volgendo all'applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in esame, reputa questa Corte distrettuale, a fronte della prospettazione delle appellanti, che hanno
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- 24 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda chiesto di vedersi attribuito un bene in natura, e cioè ciascuna l'appartamento in cui vive con il proprio nucleo familiare, e la richiesta manifestata dal condividente di veder riconosciuta una quota in denaro, mediante l'attribuzione dei CP_2 conguagli che gli altri condividenti si sono dichiarati disponibili a corrispondere, di poter pervenire ad un comodo progetto di divisione, non trovando per converso fondamento giustificativo la richiesta di , volta a vedersi attribuita la CP_1 totalità dei cespiti in comunione, ivi compresi quelli ubicati alla via De AR .
Come finora chiarito, infatti, perché occorra valutare la richiesta di attribuzione formulata da un singolo condividente è necessario che difetti la comoda divisibilità del compendio;
in ossequio al principio del favor divisionis, l'indivisibilità, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento di uno o più immobiliari, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.
Tale evenienza, con ogni evidenza, e difformemente da quanto dedotto dalla difesa di
, non ricorre nella fattispecie in esame, potendo predisporsi un progetto CP_1 che veda attribuite alle impugnanti le due unità immobiliari alla via AR in cui risiedono - e di cui tra l'altro sono proprietarie in misura maggioritaria, per effetto della donazione compiuta in loro favore da e a , titolare Controparte_3 CP_1 di una quota maggiore di tutti gli altri beni, non solo per effetto delle disposizioni testamentarie di cui si è dato conto, ma anche per effetto delle vendite intercorse con e con sia dell'intero complesso immobiliare alla CP_3 Controparte_4 via Zabatta, sia dell'unità immobiliare alla via De AR, sub. n. 4.
Con ogni evidenza, invero, considerato che le unità immobiliari in via De AR risultano già materialmente frazionate, non ricorrono impedimenti all'attribuzione di ciascuna delle stesse ai condividenti che ne hanno fatto richiesta;
ad impedire una tale ripartizione, infatti, non vale addurre come inconveniente l'esistenza di parti che resterebbero comuni, come la corte comune, il portico e l'androne, essendo la nascita del , relativo alle parti avvinte da un nesso di accessorietà strutturale e Parte_3
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- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda funzionale rispetto alle parti attribuite in proprietà esclusiva, un'evenienza assolutamente fisiologica, non ostativa alla divisione.
In considerazione dei rilievi da ultimo svolti, con ordinanza del 23 maggio 2024 il nominato c.t.u., ing. è stato invitato a correggere ed Persona_3 integrare il progetto di divisione di cui all'ipotesi B), pagg. 33 e seguenti della relazione di consulenza tecnica depositata nel presente grado: “1) inserendo nel predetto progetto anche il cespite di via DE AR sub 4 (ex sub 1), con previsione dell'assegnazione dello stesso all'appellato , che per effetto della CP_1 cessione da ne dispone di una quota maggiore, e determinazione Controparte_4 dei relativi conguagli in favore degli altri condividenti;
2) prevedendo l'assegnazione del sub 3 del fabbricato di via De AR a con determinazione Parte_2 dei relativi conguagli;
3) prevedendo l'assegnazione del sub 2 del fabbricato di via
De AR a con determinazione dei relativi conguagli;
4) Parte_1 prevedendo l'assegnazione dei cespiti oggetto di divisione, indicati nella relazione di consulenza, di cui al fabbricato alla via Zabatta in favore di , con CP_1 determinazione dei relativi conguagli”.
Peraltro, proprio al fine di limitare le situazioni di condominialità, e tenuto conto delle richieste formulate dai condividenti che hanno instato per l'attribuzione di una quota in natura, ai fini di una equilibrata ripartizione dei cespiti alla via De AR si reputa di dover includere nella quota attribuita a l'assegnazione in Parte_2 via esclusiva del lastrico sovrastante l'unità immobiliare sub 3, che alla stessa sarà attribuita;
nella quota attribuita a l'assegnazione in via esclusiva Parte_1 del lastrico sovrastante l'unità immobiliare sub 2, che alla stessa sarà attribuita;
nella quota attribuita a il locale lavanderia, accessibile dalla corte comune, CP_1 che risulta destinato al servizio dell'unità immobiliare di cui al sub. 4.
Infatti se, come precisato dal c.t.u. alla pagina 4 della relazione integrativa depositata in data 30 aprile 2025, il riferimento al locale lavanderia non era espressamente contenuto nell'atto per notaio in data 28.04.2005 (Rep.4767-Racc. 2062), Per_6 che all'art.4 menzionava il trasferimento di pertinenze genericamente indicate, risultando poi dal successivo atto di compravendita rogato dal notaio in data Per_8
28.12.2012 (Rep. 180442-Racc. 37197), relativo al trasferimento da
[...]
e , è altrettanto indubitabile che all'esito del sopralluogo CP_4 CP_1 dell'ausiliario è risultata una “chiara destinazione del locale lavanderia a servizio
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- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'unità immobiliare ad essa prospiciente”. Si giustifica pertanto l'unitaria stima del valore economico di tale pertinenza, unitamente a quello dell'unità immobiliare a cui
è strumentale, e l'attribuzione della stessa a , al quale sarà assegnato il CP_1 sub. 4.
In difetto di elaborazione, ad opera dell'ausiliario giudiziale, di un progetto che possa essere utilmente recepito nella presente sentenza, questa Corte - con la variante da ultimo esposta in ordine all'assegnazione del locale lavanderia - reputa di poter far riferimento al secondo progetto redatto, su invito della Corte e sulla scorta dei criteri di cui alla precitata ordinanza, finora precisati, recependo i valori di stima determinati nella relazione di consulenza tecnica depositata nel presente grado di giudizio, dalle appellanti, progetto che si trova allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 21 luglio 2025, secondo lo schema di cui alla lettera G.
In virtù di tale progetto, corretto quanto all'attribuzione del locale lavanderia nei termini che precedono ( e all'inserimento del sub.16, ivi non indicato per evidente refuso, che corrisponde all'unità immobiliare al piano terra di via Zabatta), va pertanto disposta (sulla scorta della descrizione dei cespiti contenuta alle pagine 13 e seguenti della consulenza tecnica, e conservando gli accessi alle singole unità immobiliari di via De AR quali descritti dal c.t.u. e risultanti dall'attuale stato di fatto, riscontrato dall'ausiliario):
1) l'assegnazione in favore di dell'appartamento sito nel Comune Parte_2 di TE alla Via CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di TE al foglio 6, particella 1909, sub 3, piano 1, cat. A/2, Cl. 3, vani 6,5, con accesso dalla via De AR, al civico n.38, con assegnazione in via esclusiva del terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 3), con pari diritti
(333,33/1000) su tutte le parti in comune ex art. 1117 c.c. (corte comune, portico, androne e cantina): valore quota € 113.341,71; quota ideale condividente €
102.377,60; conguaglio a dare a € 10.964,11; CP_2
2) l'assegnazione in favore di dell'appartamento sito nel Comune Parte_1 di TE alla Via CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di TE al foglio 6, particella 1909, sub 2, piano 1, cat. A/2, Cl. 3, vani 7, e con assegnazione in via esclusiva del terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 2), con accesso dalla via CO De AR civico n. 42, con pari diritti (333,33/1000) su tutte le parti in comune (corte comune, portico, androne e
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- 27 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cantina): valore quota € 172.538,83; quota ideale condividente € 137.600,46; conguaglio a dare a € 34.938,37; CP_2
3) l'assegnazione in favore di dell'appartamento sito nel Comune di CP_1
TE alla Via CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di TE al foglio 6, particella 1909, sub 4, piano terra, cat. A/2, Cl. 4, vani
6,5, con accesso dalla scala prospiciente via De AR al civico 42, con relativa pertinenza adibita a locale lavanderia con accesso dalla corte comune, con pari diritti (333,33/1000) sulle parti in comune (corte comune, portico, androne e cantina), e l'assegnazione delle unità immobiliari site nel Comune di TE, riportate nel Catasto Fabbricati al foglio 4, part. 299 - sub.
1 -sub. 16 - sub. 17 - sub.13 - sub. 14 - sub.
6 - sub.
7 - sub.
8 - sub. 9 – con relative pertinenze/parti in comune e lastrici di copertura sub 8 e sub 9 ed il cespite al Catasto Terreni, al foglio 4, Particella 1517, staccata dalla maggiore consistenza della particella 299
– Terreno incolto: valore quota € 1.007.968,43; quota ideale condividente €
946.053,55; conguaglio a dare a € 61.914,88. CP_2
In ragione della preferenza manifestata da alla liquidazione della CP_2 sua quota in denaro - consentendo la volontà così espressa una deroga al principio di omogeneità delle quote - deve essere condannata a Parte_2 pagare, in favore di , a titolo di conguaglio, l'importo di € CP_2
10.964,11; deve essere condannata a pagare, in favore di Parte_1 CP_2
, a titolo di conguaglio, l'importo di € 34.938,37; deve essere
[...] CP_1 condannato a pagare, in favore di , l'importo di € 61.914,88. CP_2
Quanto agli interessi sugli importi liquidati a titolo di conguagli, va solo evidenziato le somme dovute a titolo di conguaglio – che risultano liquidate in valori monetari attuali, considerata la prossimità della data di redazione della consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quella della presente pronuncia - hanno natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione del bene al condividente;
da tale momento, quindi, sulle somme relative sono dovuti gli interessi corrispettivi ( Cass. Sez. 1, n. 9845 del
15/06/2012; Cass. 2000/ 9659; 2004/ 2483; 2004/ 12818), al cui pagamento andranno condannati i coeredi debitori dei conguagli.
13. Merita invece di essere disattesa la pretesa, pure contenuta nel quarto motivo, volte a vedere accogliere la domanda di rendiconto, proposta fin dal giudizio di
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- 28 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda primo grado con limitato riferimento ai cespiti ubicati alla via Zabatta, che, per effetto dell'accoglimento del terzo motivo, ricadono nell'asse ereditario.
Al riguardo, deve osservarsi che, una volta intervenuta la rinuncia alla querela di falso proposta avverso il contratto di comodato in atti, questa Corte non potrà che tenere conto delle pattuizioni in esso contenute, fondative di un titolo di detenzione in capo a che evidentemente lo esime dall'obbligo di rendiconto nei CP_1 confronti dei coeredi.
E' sufficiente richiamare, al riguardo, il tenore testuale del contratto di comodato del
30 aprile 2001 intercorso tra e , da un lato, e CP_3 Persona_1 CP_1
, dall'altro, con cui i predetti coniugi, quali comproprietari della consistenza
[...] immobiliare ubicata alla via Zabatta, ebbero a concedere in comodato gratuito al figlio , fino al 30 aprile 2031, il predetto immobile, espressamente autorizzando CP_1
“il comodatario a locare a terzi, interamente o in parte, gli immobili oggetto del presente contratto” ed aggiungendo che “la causa giustificativa di tale contratto è da ricercare nella circostanza che il fabbricato di cui al n.1 della presente scrittura è stato interamente realizzato a cura e spese del comodatario ”. CP_1
Appare indubitabile, sulla scorta di tali previsioni convenzionali, che, fondandosi il godimento dell'immobile su di un contratto ad effetti obbligatori, legittimante la detenzione esclusiva, a titolo gratuito, del cespite e la concessione dello stesso in godimento a terzi, il predetto non può essere chiamato a rispondere in CP_1 questa sede, dagli altri coeredi di , dei frutti che abbia percepito. Persona_1
Peraltro, stante la natura obbligatoria del contratto di comodato, e vertendosi in tema di comodato a termine, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare, ai sensi dell'art. 1809 c.c., il termine di durata del contratto in pendenza del quale siasi verificata la morte del comodante. (Cass. sez. 3, sentenza n. 3834 del 17/06/1980;
Cass.sez. 3, Sentenza n. 6203 del 18/03/2014).
Inoltre, una volta esclusa la ricorrenza di un obbligo di rendiconto a carico di CP_1
, deve altresì negarsi che questi possa ripetere in questa sede le spese sostenute
[...] per la produzione dei frutti;
appare evidente, infatti, che la possibilità di dedurre tali spese senza apposita domanda è strettamente correlata alla ricorrenza di un obbligo di rendiconto, atteso che “ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma
2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di
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- 29 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda proporre apposita domanda giudiziale” (Cass. sez. 2, Sentenza n. 16700 del
11/08/2015; Cass. sez. 2, Sentenza n. 19349 del 04/10/2005). Nel caso di specie, invece, un tale obbligo è stato escluso proprio perché il condividente può fare propri i frutti percepiti.
Né può essere delibata, infine, la pretesa di , proposta in primo grado in CP_1 via subordinata, avente ad oggetto il rimborso delle spese di costruzione sostenute per l'edificazione del fabbricato di via Zabatta;
appare evidente, infatti, che , CP_1 ove avesse inteso insistere in tale pretesa, avrebbe dovuto spiegare appello incidentale censurando la statuizione, contenuta nella sentenza definitiva, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tale domanda,
“per effetto della transazione intervenuta tra e e sfociata CP_1 CP_3 nell'atto pubblico di compravendita per notaio del 4.4.2013”. Persona_10
14. Volgendo al governo delle spese di lite, essendo stata parzialmente accolta l'impugnazione, deve pervenirsi ad una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Al riguardo, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote (in tal senso dovendo intendersi l'espressione “ a carico della massa”; cfr. Cass. n. 698/1976;
Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018), per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle porzioni, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
Infatti, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporne la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Sez. 2, Sentenza n. 22903 del
08/10/2013 Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Sez. 2, Sentenza n. 7059 del
15/05/2002; Cass. 22/11/1999 n. 12949).
In applicazione di tali principi, si reputa che metà delle spese di lite - oltre che le spese di consulenza tecnica espletate nei due gradi di giudizio - in quanto correlate
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- 30 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda alla concreta determinazione della massa ereditaria e alla stima dei beni (Cass. sez. 6
- 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018), debbano porsi a carico dei condividenti CP_1
, , e , in proporzione delle
[...] CP_2 Parte_2 Parte_1 rispettive quote. Con la precisazione che la dizione “spese a carico della massa” non autorizza alcun diritto di prededuzione in favore dei legali delle parti che, anche nel caso in cui si dichiarino antistatari, in difetto di un'ipotesi di soccombenza ( cfr. Cass. sez. 2, n. 19577 del 24/09/2007; Cass. civ. 30 aprile 1955, n.1215), non possono vantare un'azione diretta verso i condividenti che non siano stati dagli stessi assistiti.
Si provvederà in dispositivo alla relativa liquidazione, in favore delle parti costituite nel giudizio di gravame – e ferma la compensazione disposta dal giudice di prime grado tra le altre parti, costituite in primo grado e contumaci nel presente grado, per aver definito la lite in via stragiudiziale, mediante le vendite concluse con CP_1
- tenuto conto dell'attività dalle stesse espletata in ciascuna fase del
[...] processo, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n.147/2022.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alla residua metà delle spese di lite, correlata alla domanda di rendiconto e alle questioni involgenti l'interpretazione del testamento olografo e la possibilità di predisporre un progetto di comoda divisione, che ha visto contrapposti, nel presente giudizio di gravame, da un lato, l'appellato e, dall'altro, le appellanti e CP_1 Parte_1 Parte_2
, alla cui prospettazione ha aderito la difesa di;
tali spese,
[...] CP_2 nella misura della metà delle spese complessivamente sostenute, possono essere integralmente compensate, in considerazione della soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento della domanda di divisione, nei termini propugnati dalle impugnanti, all'esito dell'accoglimento del terzo e del quarto motivo, e dal rigetto della domanda di rendiconto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza non definitiva n. 1077/2014 e avverso la sentenza definitiva n.64/2018, entrambe emesse dal Tribunale di Nola, in parziale riforma delle sentenze impugnate, così provvede:
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- 31 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1) in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta avverso la sentenza n.
1077/2014, dichiara che alla successione di concorrono, in Persona_1 qualità di eredi, il figlio , il coniuge , il figlio CP_1 CP_3 CP_2
e le germane e , queste ultime
[...] Parte_2 Pt_1 Per_1 quali eredi in rappresentazione della madre , secondo le quote indicate CP_7 in parte motiva;
2) per l'effetto, assegna:
a) in favore di l'appartamento sito nel Comune di TE Parte_2 alla Via CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
TE al foglio 6, particella 1909, sub 3, piano 1, cat. A/2, Cl. 3, vani 6,5, con accesso dalla via De AR, al civico n.38, con assegnazione in via esclusiva del terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 3), con pari diritti (333,33/1000) su tutte le parti in comune ex art. 1117 c.c. (corte comune, portico, androne e cantina): valore quota € 113.341,71; quota ideale condividente € 102.377,60; conguaglio a dare a € 10.964,11; CP_2
b) in favore di l'appartamento sito nel Comune di TE Parte_1 alla Via CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
TE al foglio 6, particella 1909, sub 2, piano 1, cat. A/2, Cl. 3, vani 7, e con assegnazione in via esclusiva del terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 2), con accesso dalla via CO De AR civico 42, con pari diritti (333,33/1000) su tutte le parti in comune (corte comune, portico, androne e cantina): valore quota € 172.538,83; quota ideale condividente €
137.600,46; conguaglio a dare a € 34.938,37; CP_2
c) in favore di l'appartamento sito nel Comune di TE alla Via CP_1
CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di TE al foglio 6, particella 1909, sub 4, piano terra, cat. A/2, Cl. 4, vani 6,5, con accesso dalla scala prospiciente via De AR al civico 42, con relativa pertinenza, assegnata in via esclusiva, adibita a locale lavanderia con accesso dalla corte comune e con pari diritti (333,33/1000) sulle parti in comune (corte comune, portico, androne e cantina), e le unità immobiliari site nel Comune di
TE, riportate nel Catasto Fabbricati al foglio 4, part. 299 - sub.
1 - sub.
17 - sub.16 - sub.13 - sub. 14 - sub.
6 - sub.
7 - sub.
8 - sub. 9 – con relative pertinenze/parti in comune e lastrici di copertura sub 8 e sub 9 - cespite al
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- 32 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Catasto Terreni, al foglio 4, Particella 1517, staccata dalla maggiore consistenza della particella 299 – Terreno incolto: valore quota €
1.007.968,43; quota ideale condividente € 946.053,55; conguaglio a dare a
€ 61.914,88; CP_2
3) condanna a pagare, in favore di , a titolo di Parte_2 CP_2 conguaglio, l'importo di € 10.964,11, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) condanna a pagare, in favore di , a titolo di Parte_1 CP_2 conguaglio, l'importo di € 34.938,37, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) condanna a pagare, in favore di , l'importo di € CP_1 CP_2
61.914,88, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
6) Rigetta nel resto l'impugnazione;
7) Pone a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti , , CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 metà delle spese del giudizio divisionale che liquida: 1) in favore di , CP_1 quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 18.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e, quanto al giudizio di appello, nell'importo di € 17.002,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge;
2) in favore di e Parte_1 Parte_2 quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 200,00 per esborsi ed €
18.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e, quanto al giudizio di appello, nell'importo di € 463,97 per esborsi ed €17.002,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) in favore di , quanto al giudizio di primo grado, CP_2 nell'importo di € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e, quanto al giudizio di appello, nell'importo di € 9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
8) Compensa la residua metà delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio;
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- 33 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
9) Pone definitivamente a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti , , e CP_1 CP_2 Parte_1 le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in Parte_2 entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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- 34 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4348/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza del
21.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, in virtù di procure in calce all'atto C.F._2 di appello, dall'avvocato Ciro Laviano (C.F. ), presso il cui C.F._3
studio in Napoli, alla P.zza Muzii n° 16 sono elettivamente domiciliate
APPELLANTI
CONTRO
RGn°4348/2018- Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avvocato Emilio Ranieri
(C.F. ), presso il cui studio in Napoli, alla via Cuma 28, è C.F._5
elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente CP_2 C.F._6
e disgiuntamente, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dagli avvocati Carmine De Gennaro (C.F. e C.F._7
NG AF (C.F. ) presso il cui studio in Nola (NA), C.F._8 alla via G.B. Mastrilli n. 14, è elettivamente domiciliato.
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ) nato a [...], il [...], CP_3 C.F._9
residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._10
30.03.1977, residente in [...] al Corso Einaudi n° 58
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_5 C.F._11
04.05.1935 e residente in [...]
RGn°4348/2018- Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATA CONTUMACE
presso il Tribunale di Nola in Nola (NA), piazza Giordano Controparte_6
NO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 07.09.2005, , CP_3
, e CP_2 Parte_1 Parte_2 Controparte_4 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, , al fine di CP_1 ottenere la divisione del compendio ereditario riconducibile a , Persona_1 deceduta in data 04.08.2003, nonché la restituzione, da parte del convenuto, dei canoni di locazione da questi percepiti in relazione alle unità immobiliari comuni ubicate in TE, alla via Zabatta, a decorrere dal 01.09.2004.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, in data 04.11.2005, , il quale contestava l'assunto CP_1 attoreo chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziava di essere erede testamentario, in virtù di testamento olografo, redatto dalla genitrice
[...]
in data 03.05.2000 e pubblicato in data 27.10.2003, e di aver costruito a Per_1 proprie spese il fabbricato sito in TE, alla via Zabatta. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva di accertare che l'immobile sito in
TE alla via Zabatta era stato costruito a proprie spese con conseguente esclusione dello stesso dalla massa ereditaria;
di dichiarare la validità del contratto di comodato d'uso sottoscritto da e il 30.04.2001 e per CP_3 Persona_1
l'effetto di accertare la legittima percezione del canone di locazione, in forza di un valido titolo contrattuale, con riferimento all'immobile di via Zabatta;
di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione all'immobile in questione;
in subordine, chiedeva di disporre la restituzione di tutte le somme spese da per la CP_1 costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile de quo.
3. In corso di causa, con comparsa del 27.03.2008, interveniva , in Controparte_5 qualità di beneficiata, con atto per Notar di Napoli, da parte di Per_2 [...]
dei diritti pari a 667/1000 dell'intero fabbricato sito in TE alla via CP_3
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Zabatta. Chiedeva di condannarsi il detentore dell'immobile donatole al rilascio dello stesso ed al pagamento di una quota del valore della locazione in ragione di
667/1000.
4. Con sentenza non definitiva n° 1077/2014, depositata in data 25.03.2014, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Nola ha dichiarato aperta la successione di nata a TE il 10.01.1925 e deceduta in data Persona_1
04.08.2003; ha dichiarato erede di il figlio , in forza di Persona_1 CP_1 testamento olografo del 03.05.2000, pubblicato in data 27.10.2003; ha dichiarato che il patrimonio ereditario della de cuius è costituito dai seguenti beni: a) 1/2 del fabbricato in TE alla Via De AR riportato nel NCEU del Comune di
TE al foglio 6, p.lla 1909, sub 1, sub 2, sub 3; b) 1/2 del fabbricato in TE
Via Zabatta riportato nel NCEU del Comune di TE al foglio 4, part.lla 299 sub
2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8, sub 9 e sub 10; ha dichiarato cessata la materia in ordine alla querela di falso proposta dagli attori con riferimento al testamento olografo vergato da in data 03.05.2000 e dei contratti di Persona_1 comodato recanti data 30.04.2001; ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata in via principale da;
ha rimesso la causa sul ruolo per l'istruzione delle CP_1 domande di divisione e di rendiconto avanzate dagli attori;
ha riservato la regolamentazione delle spese alla pronuncia conclusiva del giudizio.
5. Provvedendo, infine, sulle domande avanzate dagli attori, con la sentenza definitiva n° 64/2018 pubblicata in data 11.01.2018, oggetto anch'essa di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Nola ha dichiarato cessata la materia del contendere tra e in ordine alla domanda di CP_3 CP_1 divisione dei beni immobili siti in TE alla via Zabatta, alla domanda di rendiconto proposta da in relazione ai predetti immobili ed alla CP_3 domanda riconvenzionale subordinata proposta da in ordine al rimborso CP_1 delle spese sostenute per la realizzazione del fabbricato in via Zabatta;
ha dichiarato cessata la materia del contendere tra e sulla Controparte_4 CP_1 domanda di divisione dell'immobile sito in TE, alla via De AR 48, piano terra, in NCEU al fg. 6 p.lla 1909 sub 1; ha assegnato a gli immobili in CP_1
TE (NA) alla via De AR 38 e 42 e, precisamente, le due unità immobiliari site al primo piano e riportate in NCEU al fg 6 p.lla sub 2 e 3, nonché le parti comuni dell'edificio quali la cantina, la corte comune e i terrazzi di copertura degli immobili
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sub 2 e 3, meglio descritte nella CTU dell'ing. ; - ha Persona_3 condannato al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
delle somme indicate in motivazione alle lettere A) (pagg. 11 e 12 “A) Parte_2
- 167/1000 della somma di euro 33.358,03 (pari al valore della Parte_1 corte comune stimato dal CTU, pag. 56 della relazione); - 167/1000 della somma di euro 10.235,75 (pari al valore della cantina stimato dal CTU, pag. 56 della relazione);
- 167/1000 della somma di euro 145.656,49 (pari al valore dell'appartamento al piano primo si cui alla p.lla 1909 sub. 2 stimato dal CTU, pag. 56 della relazione); -
167/1000 della somma di euro 29.482,10 (pari al valore del terrazzo di copertura della p.lla 1909 sub. 2, stimato dal CTU pag. 56 della relazione); - 167/1000 della somma di euro 26.359,41 (pari al valore del terrazzo di copertura della p.lla 1909 sub. 3, stimato dal CTU pag. 56 della relazione) …” e B) (pag. 12 “B) Parte_2
- 167/1000 della somma di euro 33.358,03 (pari al valore della corte
[...] comune stimato dal CTU, pag. 56 della relazione); - 167/1000 della somma di euro
10.235,75 (pari al valore della cantina stimato dal CTU, pag. 56 della relazione); -
167/1000 della somma di euro 145.656,49 (pari al valore dell'appartamento al piano primo di cui alla p.lla 1909 sub. 2 stimato dal CTU, pag. 56 della relazione); -
167/1000 della somma di euro 29.482,10 (pari al valore del terrazzo di copertura della p.lla 1909 sub. 2, stimato dal CTU pag. 56 della relazione); - 167/1000 della somma di euro 26.359,41 (pari al valore del terrazzo di copertura della p.lla 1909 sub. 3, stimato dal CTU pag. 56 della relazione”; - ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite;
-ha posto le spese di CTU liquidate con decreto nel corso del giudizio definitivamente a carico di e e , CP_1 Parte_2 Pt_1 secondo le quote proprietarie individuate in motivazione.
6. Avverso la sentenza non definitiva n° 1077/14, resa e depositata in data
25.03.2014, gravata da riserva di appello all'udienza del 10.07.2014, e notificata in data 3.07.2018, nonché avverso la sentenza definitiva n° 64/18, resa nel giudizio recante R.G.N. 6618/05, in data 12.12.2017, depositata in data 11.01.2018, con pedissequa ordinanza di correzione emessa in data 11.06.2018, non comunicata, e notificata unitamente alla suddetta sentenza n. 64/18 in data 03.07.2018, con atto di citazione notificato in data 03.09.2018 e hanno Parte_1 Parte_2 spiegato appello, deducendo a sostegno quattro motivi.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
7. Con comparsa di costituzione risposta depositata telematicamente in data
21.02.2019, si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare di CP_1 accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello; sempre in via preliminare nonché gradata accertare l'acquiescenza delle appellanti avverso le sentenze n° 1077/2014 e n° 64/18 e per l'effetto dichiarare improponibile l'appello proposto;
in via ulteriormente gradata accertare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Nel merito, ha invocato il rigetto dell'appello in quanto infondato, inammissibile e generico con conferma delle sentenze impugnate.
8. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
24.03.2019 si è costituito in giudizio che ha resistito al gravame CP_2 chiedendo di procedere alla divisione dei beni caduti nella successione della de cuius
, anche attraverso la nomina di un CTU, con attribuzione a ciascun Persona_1 erede delle quote spettanti ex lege.
9. All'udienza del 21.05.2025, la Corte - previo espletamento di nuova consulenza tecnica e provocato il contraddittorio in ordine alle ipotesi divisionali praticabili - ha riservato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
10. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto, sia avverso la sentenza definitiva che avverso la sentenza non definitiva, con citazione notificata in data 31.08.2018, risultando rispettato, considerata altresì l'applicabilità dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, il termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c. di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione delle sentenze avvenuta in data 03.07.2018.
Al riguardo, va pure precisato che, avendo il procuratore delle impugnanti, avv. Ciro
Laviano, espressamente formulato, all'udienza del 10 luglio 2014, riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva n.1077/2014, pubblicata in data 25 marzo 2014, deve senz'altro ritenersi tempestiva anche l'impugnazione proposta, congiuntamente all'impugnazione proposta avverso la sentenza definitiva, avverso tale sentenza non definitiva, alla stregua del principio codificato dall'art. 340 c.p.c.,
1° e 2° comma, secondo cui “Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n.4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello proposto contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio”.
Deve peraltro escludersi che la richiesta di attribuzione delle unità immobiliari alla via De AR, formulata in primo grado dalle appellanti, possa comportare, una volta formulata riserva di gravame avverso la sentenza non definitiva, acquiescenza tacita alla predetta sentenza;
l'acquiescenza tacita alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, tra cui indubitabilmente non rientra la condotta delle che hanno sempre formulato, anche nel presente grado, la richiesta di Pt_2 vedersi assegnate le unità immobiliari in cui risiedono.
Una tale richiesta, formulata nel giudizio di prime cure anche dopo la sentenza non definitiva, evidentemente non preclude la relativa impugnazione, essendo esclusivamente volta alla manifestazione, nel prosieguo del giudizio teso alla determinazione del quomodo dividendum sit, dell'ipotesi divisionale preferita dalle a prescindere dalla questione dell'individuazione delle quote, risolta dal Pt_2
Tribunale in senso sfavorevole alle impugnanti.
10. Ancora in via preliminare, deve darsi atto che non ricorrono i presupposti per l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di , contumace nel CP_3 presente grado, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione del procuratore di
; al presente giudizio, infatti, in quanto introdotto in primo grado CP_1 nell'anno 2005, è inapplicabile ratione temporis l'attuale formulazione dell'art. 300, ultimo comma c.p.c., quale risultante dalla novella di cui all'art. 46, comma 13, della legge n. 69 del 2009, che, per i giudizi introdotti in primo grado a decorrere dal 4 luglio 2009, correla l'interruzione non solo alla notifica o alla certificazione dell'evento ad opera dell'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., ma anche alla documentazione che del fatto interruttivo offra l'altra parte.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
11. Tanto debitamente premesso, il gravame è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
11.1 Con il primo motivo - proposto avverso la sentenza n. 1077/2014 e intitolato:
“Nullità della sentenza parziale n. 1077/2014 - Violazione dell'art. 189 c.p.c.” - le appellanti hanno denunciato l'errore commesso dal giudice di prime cure il quale, all'udienza del 28 novembre 2013, in cui le parti presenti avevano rinunziato alla proposizione della querela di falso, aveva riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., senza, invece, invitare le parti a precisare le conclusioni o rinviare ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, in violazione dell'art. 189 c.p.c. Inoltre, secondo quanto dedotto dalle impugnanti, il
Giudice di prime cure aveva riservato la causa in decisione sebbene, con apposita ordinanza del 08.07.2007, lo stesso si fosse riservato ogni decisione in ordine alla
CTU richiesta da tutte le parti con le memorie ex art. 184 c.p.c. Pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto o invitare le parti a precisare le conclusioni o fissare una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nell'assunto delle impugnanti, inoltre, erano erronee le conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale, nel ritenere rinunciate le domande e le richieste proposte da deducendo ciò dal fatto che, mostrando disinteresse alla CP_3 prosecuzione del giudizio, lo stesso non si era costituito successivamente alla rinunzia al mandato del suo difensore.
Il motivo non coglie nel segno.
Deve invero osservarsi che, nel corso dell'udienza del 28 novembre 2013, come si desume dal relativo verbale, le odierni impugnanti, dopo aver personalmente formalizzato la rinuncia alla querela di falso proposta contro il testamento e il contratto di comodato versati in atti da , ebbero modo di spiegare CP_1 ampiamente le proprie facoltà difensive insistendo - a fronte della prospettazione della difesa del predetto antagonista, che chiedeva che la causa fosse decisa, assumendo che il medesimo risultasse l'unico erede, in base al testamento olografo – per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e aggiungendo di “fare proprie le eccezioni sollevate dal litisconsorte”.
A fronte di tale evidenza, non risulta chiarito quale pregiudizio le appellanti abbiano risentito per non averle il Tribunale, prima di riservare la causa in decisione alla
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda predetta udienza, espressamente invitate a precisare le conclusioni, se del caso fissando un'apposita udienza.
Al riguardo, è opportuno richiamare il consolidato insegnamento della Corte di legittimità alla cui stregua la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, sicché, ove il giudice non abbia invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, la denuncia del mancato invito non può comportare la riforma della sentenza impugnata, qualora il ricorrente non deduca che tale carenza gli abbia impedito di modificare le conclusioni originarie, di proporre un'eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova (Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n.
17905 del 09/09/2016; Cass. sez. 3, sentenza n. 10194 del 03/08/2000; Cass.sez. 1,
Sentenza n. 5837 del 30/06/1997 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016). Nel caso di specie, come appare evidente, nulla hanno dedotto le appellanti al Pt_2 fine di suffragare la ricorrenza di un effettivo pregiudizio delle loro facoltà difensive, neppure ipotizzando che avrebbero potuto rendere conclusioni diverse o assumere ulteriori iniziative processuali.
Quanto, poi, alla censura relativa alla posizione di che, diversamente CP_3 dalle appellanti, non era comparso all'udienza del 28 novembre 2013 a formalizzare la rinuncia alla querela di falso, disinteressandosi del prosieguo del giudizio - contegno con ogni evidenza ascrivibile all'intervenuta definizione in via stragiudiziale del contenzioso intercorrente tra e , per CP_3 CP_1 effetto dell'atto pubblico del 4 aprile 2013 con cui trasferiva al figlio CP_3
la propria quota di proprietà relativa al cespite di via Zabatta- appare evidente CP_1 il difetto di un effettivo interesse ad agire delle impugnanti, ai sensi dell'art. 100
c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa. Le appellanti, infatti, che hanno personalmente rinunciato alla querela di falso, non hanno interesse a dolersi delle determinazioni assunte dal Giudice di prime cure con riferimento alla posizione di un diverso contraddittore, che a tale rinuncia non aveva espressamente provveduto.
11.2 Ragioni di evidente connessione – involgendo entrambi i motivi la statuizione con cui, all'esito dell'interpretazione del testamento olografo di , il Persona_1
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tribunale ha ritenuto unico erede della de cuius – consigliano una CP_1 disamina congiunta del secondo e del terzo motivo di gravame.
Segnatamente, con il secondo motivo di gravame - intitolato: “Nullità della
Sentenza parziale n. 1077/2014 – Vizio di Ultrapetizione/Extrapetizione– Violazione del principio della domanda – Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.” - le appellanti, dopo aver dedotto che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado aveva ad oggetto la richiesta di divisione dell'asse ereditario della de cuius , con attribuzione a Persona_1 ciascun erede della quota spettante, hanno protestato che una tale domanda non era mai stata contestata da parte del convenuto , il quale non aveva mai CP_1 chiesto di essere dichiarato unico erede di;
il predetto appellato, Persona_1 costituendosi nel primo grado di giudizio, pur contestando la ricognizione dei beni facenti parte della massa ereditaria, assumendo di essere proprietario esclusivo del fabbricato in via Zabatta, per averlo edificato a proprie spese, aveva poi chiesto che si procedesse alla divisione ereditaria sulla scorta del testamento olografo della de cuius
. Persona_1
Doveva pertanto reputarsi erronea la decisione a cui era pervenuto il Giudice di prime cure, con la sentenza parziale n°1077/2014, laddove, disattendendo le posizioni assunte dalle parti e quindi il thema decidendum, era giunto a dichiarare CP_1 unico erede di , per l'effetto escludendo che i beni facenti parte Persona_1 dell'asse ereditario di quest'ultima potessero essere ripartiti tra le altre parti del giudizio, in difetto di proposizione di una domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, e pervenendo all'apodittica ed erronea conclusione secondo cui CP_1
era subentrato nel patrimonio ereditario della madre e quindi
[...] Persona_1 nella titolarità per la quota di 1/2 dei beni ereditari.
A dire delle appellanti, il Tribunale sarebbe incorso in una chiara violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, atteso che le attrici, sin dall'introduzione del giudizio, avevano sempre chiesto di accertare la propria qualità di eredi e lo stesso convenuto, , provvedendo al deposito del testamento CP_1 olografo, giammai aveva chiesto di accertare la sua qualità di unico erede, ammettendo anzi che alla successione materna dovessero concorrere le altre parti del giudizio e chiedendo di vedersi attribuita, oltre alla quota di legittima, l'intera disponibile;
aveva infatti allegato che, a norma dell'art. 542 c.c., la quota disponibile
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risultava essere pari a ¼ del patrimonio, che al coniuge superstite CP_3 spettava una quota pari a ¼ e che la restante metà andava divisa tra i tre figli, CP_2
, il medesimo e , a cui erano subentrate le tre figlie
[...] CP_1 CP_7
e Ciò nonostante, il Controparte_4 Parte_1 Parte_2
Giudice di prime cure, pronunciandosi oltre i limiti delle domande avanzate dalle parti, in violazione del richiamato principio di cui all'art. 112 c.p.c., aveva dichiarato aperta la successione di e dichiarato che unico erede di quest'ultima Persona_1 era . CP_1
Con il terzo motivo di gravame - intitolato: “Errata interpretazione del testamento olografo – Violazione dell'art. 542 c.c. –Violazione dell'art. 1362 c.c.” - le appellanti hanno lamentato che il giudice di prime cure, oltre a non tener conto delle domande formulate dalle parti, non aveva neanche considerato l'effettiva volontà della testatrice di lasciare a tutti i coeredi le rispettive quote di legittima. Secondo quanto dedotto dalle impugnanti, il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione su una erronea interpretazione del testamento olografo depositato agli atti di causa, provocando una illegittima lesione dei diritti spettanti alle appellanti quali eredi legittimarie della de cuius . La volontà della de cuius espressa nel Persona_4 testamento del 3 maggio 2000 era per converso chiara ed inequivocabile, avendo la disponente espresso l'intenzione di lasciare a tutti gli eredi le rispettive quote di legittima, oltre ad assegnare al figlio l'intera quota disponibile. Invece, CP_1 errando e mal interpretando il suddetto testamento, il Tribunale era giunto alla conclusione di attribuire la qualità di erede universale a sull'intero CP_1 patrimonio ereditario della madre , comprensivo della quota Persona_4 riservata ai legittimari, laddove quest'ultima aveva espressamente attribuito, con la disposizione testamentaria, al predetto figlio la quota di legittima a lui spettante, oltre che l'intera disponibile.
I rilievi che precedono appaiono almeno in parte condivisibili.
Reputa infatti questa Corte distrettuale che il Giudice di prime cure, pur non avendo emesso una pronuncia violativa del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), come denunciato dalle appellanti con il secondo motivo, sia pervenuto, come prospettato con il terzo motivo, ad un'interpretazione erronea delle disposizioni testamentarie.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nell'escludere la possibilità di ravvisare, in parte qua, la denunciata nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione, va richiamato il principio secondo cui tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze "rite et recte" acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, con l'effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo, che rappresenta la funzione propria della sua giurisdizione, deve essere compiuta, di norma, "ex officio", in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi, trovando detto principio il suo principale limite - in relazione al disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. - nell'inammissibilità della pronuncia d'ufficio sulle eccezioni, perciò denominate
"proprie" e specificamente previste normativamente, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
E' infatti indubitabile (cfr., in termini, Cass. sez. 1, ordinanza n. 10248 del
18/04/2025) che il giudice sia tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata;
sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
Pertanto, una volta versato in atti da il testamento olografo con cui CP_1 [...]
aveva inteso regolare la sua successione, e intervenuta la rinuncia alla Per_1 querela di falso originariamente proposta dagli altri condividenti avverso il predetto testamento, rientrava nel doveroso sindacato devoluto al giudice di merito apprezzarne il contenuto, nell'attività di ricostruzione della volontà della de cuius, senza che alcun vincolo potesse derivare a tale interpretazione dalla lettura che del medesimo atto aveva dato, nella comparsa di costituzione e risposta, il beneficiario delle disposizioni.
Al riguardo, anche il principio di non contestazione non appare utilmente richiamato dalle impugnanti, operando tale principio in relazione ai fatti, che allorquando siano
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pacifici non sono bisognevoli di prova, mentre nel caso in esame viene in rilievo un'attività valutativa e di interpretazione delle disposizioni testamentarie, rispetto alla quale non è in alcun modo ravvisabile un vincolo conformativo gravante sul giudicante.
Nondimeno, il gravame coglie nel segno nel denunziare un'erronea interpretazione delle disposizioni testamentarie.
Non errano infatti le impugnanti nell'evidenziare che il Tribunale, pervenendo alla conclusione che con la scheda testamentaria versata in atti da la CP_1 disponente avesse inteso istituire quest'ultimo quale unico erede, integralmente pretermettendo gli altri legittimari, non abbia fatto buon governo delle norme relative all'interpretazione dei contratti, valevoli in materia testamentaria.
In particolare, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, (cfr. di recente,
Cass. sez. 2, sentenza n. 5487 dell'01/03/2024), nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass. 14.10.2013, n.23278); sicché viola l'art. 1367
c.c. il giudice che opti immotivatamente per un'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative.
E' stato anche ritenuto che (cfr. Cass. n. 24637/2010; Cass. n. 14548/2004)
l'esigenza di assicurare una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, impone un esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, potendosi attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del "de cuius" (così Cass. n. 20204/2005); il ricorso ad elementi estrinseci alla scheda testamentaria va tuttavia praticato solo in via sussidiaria, ove dal testo
RGn°4348/2018- Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius". ( Cass. sez. 2 - ,
Sentenza n. 10075 del 24/04/2018)
Muovendo da tali consolidati principi, reputa il Collegio che, all'esito della globale lettura della scheda testamentaria, la volontà della disponente si presti ad un'interpretazione diversa da quella offerta dal Giudice di prime cure che, valutando isolatamente la dizione “erede universale” impiegata dalla ha perciò solo Per_1 ritenuto che con tale espressione la de cuius avesse inteso diseredare tutti gli altri successibili, sebbene legittimari.
Segnatamente, il testamento olografo di , datato 3 maggio 2000, Persona_1 pubblicato con atto per notar del 27.10.2003, rep 9684, reca le seguenti Per_5 disposizioni, che testualmente si trascrivono: “io sottoscritta nata Persona_1
a TE il 10.01.1925 e domiciliata in IVI alla via de martina n38 in piena coscienza e nel possesso delle mie facoltà mentali, nomino mio erede universale, mio figlio nato a [...] [...] che da anni mi accudisce lascio a costui CP_1 oltre alla quota di legittima anche l'intera disponibile con Dispenza alla collazione essendo mia volontà Riconpensarlo per quando fatto e sta facendo in fede
[...]
”. Per_1
Orbene, ad avviso di questa Corte, il tenore delle espressioni utilizzate dalla disponente ben si presta ad una lettura, maggiormente rispettosa sia dell'effettiva volontà della testatrice che del principio di conservazione, che faccia salvi i diritti dei legittimari.
Appare infatti evidente dall'esame complessivo della scheda che la Per_1 provvedendo a designare quale erede universale il figlio , aveva CP_1 chiaramente presente la necessità di considerare la quota spettante ai legittimari, tanto da investire il figlio che intendeva maggiormente beneficiare, espressamente, nella
“quota di legittima” – da intendersi come frazione, e cioè come quota spettante a in qualità di legittimario- oltre che nell'“intera” disponibile. CP_1
L'impiego ad opera della testatrice dell'espressione “quota”, nel riferirsi alla legittima, e dell'aggettivo “intera”, nel riferirsi alla disponibile, appare ad avviso del
Collegio univocamente sintomatico della volontà della di beneficiare Per_1 CP_1
, oltre che della quota dei suoi beni spettantegli in qualità di legittimario, anche
[...] dell'intera disponibile;
con ciò evidentemente facendo salvi i diritti degli altri legittimari, nei limiti della quota a ciascuno di essi spettante.
RGn°4348/2018- Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Non può per converso condividersi l'eccessiva valorizzazione - operata dal Giudice di prime cure a discapito della valutazione complessiva di tutte le espressioni impiegate dal testatore - dell'aggettivo “universale” che, utile a connotare una attribuzione in qualità di erede, non può ritenersi ex se volto ad escludere gli altri legittimari.
Del resto, pure occupandosi dell'ipotesi di attribuzione per testamento di beni determinati, che non viene in rilievo nella fattispecie, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. 2 , sentenza n. 17868 del 03/07/2019) non ha mancato di osservare che la qualifica di erede universale nella scheda testamentaria, associata all'attribuzione di un singolo bene o di un complesso di beni, pur potendo costituire un elemento valutabile ai fini dell'indagine diretta ad accertare l'eventuale intenzione del testatore di assegnare quei beni come quota del patrimonio, ai sensi dell'art. 588, comma 2,
c.c., non giustifica, di per sé, l'attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell'universalità del patrimonio ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.c.
L'interpretazione in questa sede recepita, pertanto, appare la più aderente all'elemento letterale e a quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, oltre che idonea a salvaguardare il rispetto del principio di conservazione del testamento;
la conformità della stessa al dato testuale, del resto, emerge dal tenore delle difese spese da CP_2
in limine litis laddove, costituendosi nel giudizio di primo grado, ebbe appunto
[...]
a dedurre – con effetti, come già detto, non vincolanti per il giudice, ma indubbiamente sintomatici della sufficiente chiarezza del dato testuale - che, a norma dell'art. 542 c.c., la quota disponibile risultava essere pari a ¼ del patrimonio, che al coniuge superstite spettava una quota pari a ¼ e che la restante metà CP_3 andava divisa tra i tre figli, , il medesimo e , a CP_2 CP_1 CP_7 cui erano subentrate le tre figlie e Controparte_4 Parte_1 [...]
. Parte_2
Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo di gravame, si impone pertanto la riforma della sentenza non definitiva n. 1077/2014, e segnatamente del capo n.2), dovendo procedersi alla divisione del patrimonio della de cuius – costituito da ½ del fabbricato in TE, alla via De AR, riportato nel NCEU del Comune di
TE al foglio 6, p.lla 1909, sub 2,3 e 4, e da ½ dei cespiti in via Zabatta, censiti
RGn°4348/2018- Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda al foglio 4, p.lla 299, sub 1, sub 17, sub 16, sub 13, sub 14, sub 6, sub 7, sub 8 e sub
9- tenendo conto delle previsioni dell'art. 542, 2° comma, c.c.
12. Ai fini della determinazione delle quote astratte dei singoli condividenti, tenuto anche conto degli atti dispositivi che hanno interessato la quota di , CP_3 che era comproprietario unitamente alla de cuius dei cespiti caduti in successione, può porsi richiamo alle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado, con successive integrazioni, affidata alle cure dell'ing.
che - alle pagg. da 11 al 13 della relazione di Persona_3 consulenza, nonché nella relazione integrativa depositata in data 4 febbraio 2025, alle pagg. 7 e 8, quanto ai cespiti ubicati alla via De AR, e alle pagg. 21 e 22 della relazione di consulenza, quanto ai cespiti di via Zabatta, pagine da intendersi integralmente richiamate nella presente sentenza - ha precisato l'entità della partecipazione quotistica dei singoli condividenti.
Tale determinazione, quanto ai cespiti di via De AR, ha in particolare tenuto conto del fatto che, in data 28.04.2005, con atto di donazione per CP_3 notaio (Rep.4767-Racc.2062), donava la nuda proprietà a Per_6 Parte_1
ovvero tutti i suoi diritti riservandosene l'usufrutto, dell'u.i. di via De
[...]
AR sita al primo piano e riportata in catasto urbano al foglio 6 p.lla 1909 sub. 2; donava a tutti i suoi diritti sull'u.i. posta al piano terra riportato Controparte_4 in catasto urbano al foglio 6 p.lla 1909 sub. 4; donava ad tutti i Parte_2 suoi diritti dell'u.i. posta al primo piano riportata in catasto urbano al foglio 6 p.lla
1909 sub.
3. In data 28.12.2012, a sua volta, vendeva, allo zio Controparte_4
, i propri diritti di comproprietà, dell' unità immobiliare ricevuta in CP_1 donazione, compresi tutti i diritti sulle parti comuni, sulle pertinenze (lavanderia, servitù attive e passive).
Tenendo dunque conto degli atti notarili:
- atto pubblico, pubblicazione di testamento olografo di , notaio Persona_1
del 27.03.2003 (Repertorio 9684-Raccolta 4412); Per_7
- atto pubblico di donazione notaio del 28.04.2005 (Repertorio 4767- Per_6
Raccolta 2062) tra e le nipoti e CP_3 Controparte_4 Parte_2
; Pt_1
- atto pubblico di compravendita per notaio del 28.12.2012 Persona_8
(Repertorio n. 18042-Raccolta n. 37197), a mezzo del quale Controparte_4
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vendeva la propria quota dell'immobile sito al piano terra F.6 P.lla 1909 sub. 4, con relativa pertinenza e tutti i diritti sulle parti comuni di via De AR;
le quote ideali dei condividenti venivano dall'ausiliario precisate secondo il seguente schema riepilogativo:
1/2 dei cespiti risultanti di proprietà di (compresi i diritti sulle parti CP_3 comuni), successivamente donati alle nipoti e Controparte_4 Parte_2
; Pt_1
1/2 dei cespiti risultanti di proprietà della de cuius (compresi i Persona_1 diritti sulle parti comuni), successivamente ripartiti, in virtù di testamento olografo, secondo il seguente schema:
- 1/4 al coniuge superstite;
CP_3
- 1/2 da dividersi in parti uguali ai tre figli , e CP_2 CP_1 CP_7
(per quest'ultima oggi le figlie , e ); Controparte_4 Parte_2 Pt_1
- 1/4 quota disponibile al figlio . CP_1
Ne risultavano le seguenti determinazioni, come rettificate a seguito del deposito della relazione integrativa intervenuta in data 4 febbraio 2025, e da ultimo compendiate nello schema sinottico delle quote dei singoli eredi contenuto alla pag.
15 della relazione integrativa depositata in data 30 aprile 2015, a cui può porsi integrale richiamo:
-unità immobiliare piano terra sub 4
o proprietario per 861.11/1000 per un valore di 93'012,15 euro;
CP_1
o proprietaria per 27.78/1000 per un valore di 3'000.39 euro;
Parte_2
o , proprietaria per 27.78/1000 per un valore di 3'000.39 euro. Parte_1
o , proprietario per 83.33/1000 per un valore di 9'001,18 euro CP_2 per un totale complessivo di euro 108'014,11, come da stima economica riportata alla pagina 22 della relazione di consulenza tecnica;
-unità immobiliare primo piano sub 2:
o proprietario per 236,11/1000 per un valore di 31'284,90 euro;
CP_1
o proprietaria per 27.78/1000 per un valore di 3'680.58 euro;
Parte_2
o , proprietaria per 652.78/1000 per un valore di 86'493.55 euro. Parte_1
o , proprietario per 83.33/1000 per un valore di 11'041,73 euro. CP_2 per un totale complessivo di euro 132'500,76, (rif. Tabella n. 7 Allegata alla
Relazione di Consulenza depositata);
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
-unità immobiliare primo piano sub 3:
o proprietario per 236.11/1000 per un valore di 17'978,49 euro;
CP_1
o proprietaria per 652.78/1000 per un valore di 49'705.24 euro;
Parte_2
o , proprietaria per 27.78/1000 per un valore di 2'115.12 euro;
Parte_1
o , proprietario per 83.33/1000 per un valore di 6345,25 euro. CP_2 per un totale complessivo di euro 76'144,19, (rif. Tabella n. 7 Allegata alla Relazione di Consulenza depositata).
-parti comuni: cantina, corte, terrazzi di copertura sub 2 e sub 3 e casse scala o MA LL proprietario per 444,44/1000 per un valore di 40'201.93 euro;
o proprietaria per 236.11/1000 per un valore di 21'357.29 euro;
Parte_2
o , proprietaria per 236.11/1000 per un valore di 21'357.29 euro;
Parte_1
o , proprietario per 83.33/1000 per un valore di 7'537,86 euro. CP_2 per un totale complessivo di euro 90'454,27, (rif. Tabella n. 7 Allegata alla Relazione di Consulenza depositata).
Quanto ai cespiti di via Zabatta (pagg. 21 e 22 della relazione di consulenza tecnica depositata in data 20 giugno 2023), in considerazione di:
- atto pubblico, pubblicazione di Testamento Olografo di , notaio Persona_1
del 27.03.2003 (Repertorio 9684-Raccolta 4412); Per_7
- atto pubblico integrativo per notaio del 21.03.2013 (Repertorio n. Persona_8
180839-Raccolta n. 37453), a mezzo del quale vendeva l'intera Controparte_4 quota ad essa spettante pari a 28/1000 del complesso immobiliare sito a via Zabatta
(allegato);
- atto pubblico integrativo rogato dal notaio del 19.06.2013 (Rep. Persona_8
181365-Racc. 37727), a mezzo del quale cedeva e trasferiva al Controparte_4 sig. , tutti i diritti ereditari sulle unità immobiliari sub 2 e sub 3, site in CP_1
TE alla via De AR n.38 e 42 (allegato);
- atto pubblico di compravendita per notaio del 04.04.2013 Persona_9
(Repertorio n. 26513-Raccolta n. 16754), a mezzo del quale vendeva CP_3 al figlio che acquistava, la propria quota corrispondente a 625/1000 di CP_1 tutti i diritti sui cespiti di via Zabatta;
le quote di appartenenza dei cespiti di via Zabatta vanno determinate in considerazione di quanto prescritto dall'articolo 542 del c.c. secondo il seguente
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda schema riepilogativo ( cfr. prospetto alla pag. 15 della relazione integrativa da ultimo depositata in data 30 aprile 2025).
Relativamente alla: unità immobiliare piano interrato F.4 P.lla 299 (compresa la maggiore consistenza della particella):
- piano interrato sub 17 - piano terra sub. 16 - primo piano sub. 13 - piano primo sub.
14 - piano secondo sub.
6 - piano secondo sub.
7 - piano terzo sub.
8 - piano terzo sub. 9
- diritti sulle parti comuni: lastrico copertura sub. 8, lastrico di copertura sub. 9, corte esterna, cassa scala;
le quote risultano come di seguito ripartite:
o proprietario per 861.11/ 1000; CP_1
o proprietaria per 27.78 / 1000; Parte_2
o proprietaria per 27.78 / 1000. Parte_1
o proprietario per 83.333/1000 CP_2
Unità immobiliare piano interrato F.4 P.lla 1517 (Catasto Terreni)
Le quote risultano come di seguito ripartite:
o proprietario per 861.11/ 1000; CP_1
o proprietaria per 27.78 / 1000; Parte_2
o proprietaria per 27.78 / 1000. Parte_1
o proprietario per 83.333/1000. CP_2
Tale determinazione delle quote ideali dei singoli condividenti, fondata sull'esame dei titoli di provenienza, può ritenersi pacificamente acquisita agli atti, risultando altresì chiarito dalle parti che la mancata costituzione nel presente grado di
[...]
intervenuta nel giudizio di prime cure – nei cui confronti alcuna CP_5 statuizione si rinviene nelle pronunce impugnate- si giustifica in considerazione dell'intervenuto ritrasferimento in favore di della consistenza che CP_3 questi a sua volta le aveva ritrasferito.
In particolare, a seguito dell'invito delle parti ad interloquire al riguardo, con le note di trattazione scritta depositate in data 11 giugno 2024, la difesa di ha CP_1 testualmente precisato: “con riferimento alla posizione della sig. si Controparte_5 fa rilevare che il sig. con atto notarile del 10.02.2006 aveva donato CP_3 alla sig. la propria quota dell'immobile in TE alla via Zabatta, CP_5
RGn°4348/2018- Sentenza
- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
successivamente con atto rep. 26512 racc.ta 16753 del 04.04.2013 la sig. ha CP_5 retroceduto tale immobile al sig. il quale con atto del rep. 26513 CP_3 raccolta 16754 del 04.04.2013 ha venduto la propria quota dell'immobile in via
Zabatta al sig. .” CP_1
13. Volgendo alla determinazione del quomodo dividendum sit, questa Corte si farà carico dell'esame delle questioni sollevate con il quarto motivo di impugnazione, proposto avverso la sentenza definitiva n.64/2018.
Segnatamente, con il quarto motivo di gravame, intitolato: “Erronea e falsa applicazione dell'art. 720 c.c.”, le appellanti hanno censurato il capo della sentenza n°64/18, relativo all'attribuzione in favore di , oltre che dei cespiti siti CP_1 alla via Zabatta, anche degli immobili siti in TE (NA) alla Via De AR e, nel dettaglio, delle due unità immobiliari site al primo piano e riportate in NCEU al
Foglio 6, p.lla 1909 sub 2 e 3, nonché delle parti comuni dell'edificio quali la cantina, la corte comune e i terrazzi di copertura degli immobili sub 2 e sub 3.
Tale attribuzione, secondo le appellanti, sarebbe in primo luogo erronea perché basata sull'erronea interpretazione, denunciata con il terzo motivo, della volontà espressa nel testamento olografo della de cuius , da cui sarebbe Persona_1 derivata una diversa determinazione delle quote spettanti ai condividenti sui predetti immobili.
Inoltre, ai fini dell'individuazione delle quote spettanti a e Parte_2
con riferimento rispettivamente alle unità immobiliari di cui ai Parte_1 sub. n.3 e n.2, non poteva non tenersi in debito conto l'atto di donazione con cui aveva donato alle predette germane, oltre la propria quota di CP_3 comproprietà sui predetti beni, anche la quota di legittima sugli stessi, a lui pervenuta dal coniuge;
per effetto di tali atti dispositivi, anche in applicazione Persona_1 dell'art. 720 c.c., le predette germane avrebbero dovuto vedersi assegnare ciascuna l'appartamento dalla stessa occupato, quali coeredi e condividenti di maggioranza dei predetti immobili, con modifica in parte qua della decisione e con conguaglio monetario, all'attualità, in favore degli altri condividenti.
Le appellanti, con il medesimo motivo, hanno peraltro protestato che in ogni caso avrebbero dovuto ritenersi erronee le conclusioni raggiunte sul punto nella sentenza gravata, avendo il Tribunale omesso di valutare tutti gli elementi dalle stesse rappresentati, non considerando, in particolare, che tali appartamenti rappresentavano
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda gli immobili in cui le impugnanti risiedevano da anni con il loro nucleo familiare, ove avevano vissuto anche con la madre , e che una diversa attribuzione degli CP_7 stessi avrebbe comportato riflessi emotivi con gravi conseguenze psico-fisiche per tutti i componenti dei rispettivi nuclei familiari;
le predette unità abitative andavano pertanto attribuite alle condividenti che le occupavano, pur titolari, con riferimento all'intero asse ereditario, di una quota inferiore a quella di . CP_2
Sulla scorta di tali premesse, le impugnanti hanno sollecitato una rinnovazione della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado, tesa sia a determinare il valore dei beni di via Zabatta e dei relativi frutti goduti da , sia dei beni di via CP_1
De AR, con le annesse parti comuni, tenendo conto di quanto disposto con il testamento olografo, con le donazioni e con gli atti di vendita intervenuti nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò anche considerando che, nel richiedere l'attribuzione l'una dell'intero appartamento sito nel Comune di TE alla Via De AR N.84 (già 38) e l'altra dell'appartamento sito nel Comune di TE alla Via De AR N.80 (già
40/42), avevano manifestato la volontà di corrispondere a i relativi CP_1 conguagli.
In definitiva, secondo le appellanti la sentenza n. 64/2018 andrebbe riformata con attribuzione a dell'appartamento sito nel Comune di TE alla Parte_2
Via CO De AR, composto da 6 vani ed accessori, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di TE al foglio 6, particella 1909, sub 3, piano 1, cat.
A/2, Cl. 3, vani 6,5 e con attribuzione in via esclusiva dell'indiviso terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 3, disponendo, all'uopo, l'opportuno conguaglio/scambio delle rispettive quote di pertinenza da assegnarsi alle condividenti germane e con obbligo per Parte_2 Parte_1 di provvedere al conguaglio in danaro in favore di;
Parte_2 CP_1 mentre a andrebbe attribuito l'appartamento sito nel Comune di Parte_1
TE alla via De AR composto da 6 vani ed accessori, riportato nel Catasto
Fabbricati del suddetto comune al foglio 6, particella 1909, sub 2, piano 1, cat. A/2,
Cl.3, vani 6,5 e con attribuzione in via esclusiva dell'indiviso terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 2, disponendo, all'uopo, l'opportuno conguaglio/scambio delle rispettive quote di pertinenza da assegnarsi alle condividenti germane Pt_2
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e con obbligo per di provvedere al Parte_2 Parte_1 Parte_1 conguaglio in danaro in favore di . CP_1
I rilievi che precedono appaiono almeno in parte condivisibili.
Se, infatti, per effetto dell'accoglimento del terzo motivo di gravame, risulta rideterminata, nei termini esposti al paragrafo precedente, l'entità della partecipazione dei singoli condividenti alla comunione dei beni, appaiono parimenti meritevoli di adeguata considerazione, tanto più all'esito della rinnovata determinazione delle quote, gli argomenti svolti dalle appellanti nel censurare l'integrale attribuzione del compendio, operata dal Giudice di prime cure, in favore di
, anche con riferimento alle due unità immobiliari in via De AR, di CP_1 cui le istanti sono comproprietarie, non solo per effetto della delazione relativa all'eredità di , che ha interessato anche le germane Persona_1 Pt_2 subentrate per rappresentazione nella quota della madre premorta , ma CP_7 anche per effetto delle donazioni compiute in loro favore dal nonno , CP_3 aventi ad oggetto l'intera partecipazione che tale donante, che ne era anche comproprietario unitamente alla de cuius, vantava su tali beni.
Mette conto infatti considerare, in conformità di un orientamento assolutamente consolidato del Giudice di legittimità, che, in tema di divisione ereditaria, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso ( cfr.
Cass. sez. 2, Sentenza n. 14577 del 21/08/2012).
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile
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- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso.
E' pacifico, infatti, che l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico- funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (conf. Cass. n. 3635/2007; Cass. n. 14577/2012; Cass. sez. 2 - , Sentenza
n. 25888 del 15/12/2016; Cass.sez. 2 - , Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021).
Inoltre, è stato ripetutamente precisato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 7961/2003) che, in tema di scioglimento di una comunione avente ad oggetto un compendio immobiliare, l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720, cod. civ., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa, risultando idonea ad orientare la scelta del giudice, anche in favore della non comoda divisibilità, l'elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti fra le quote da attribuire (cfr. Cass. n. 15685/2020; Cass. n. 12965/2020; Cass. n. 726/2018).
Posti tali principi, si rileva che nella fattispecie, la valutazione di non comoda divisibilità deve necessariamente investire l'intero compendio comune, rappresentato da una pluralità di beni immobili, tra l'altro attribuiti ai condividenti, anche per effetto degli atti inter vivos sopra menzionati, in proporzioni disomogenee.
Va al riguardo precisato, infatti, che, in sede di divisione di una comunione, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo
RGn°4348/2018- Sentenza
- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (Cass. sez. 2, sentenza n. 7700 del 08/09/1994).
Invero, in tema di divisione non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste necessariamente nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione qualora lo stesso comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. (Cass. sez, II, n.15105 del
22.11.2000). Rientra dunque nei poteri del giudice di merito accertare se, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri. ( Cass. sez. II, n.6134 del 12.3.2010).
Ciò tenendo in considerazione che il principio stabilito dall'art. 727 cod. proc. civ., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima che deve senz'altro orientare il Giudice, dovendo la decisione di formare i lotti in materia diversa, provvedendo all'attribuzione di un intero immobile ad uno solo dei condividenti, piuttosto che al suo frazionamento, essere adeguatamente motivata. (Cass.sez. 2,
Sentenza n. 16918 del 19/08/2015; Cass. sez. 2, Sentenza n. 16219 del 16/06/2008;
Cass. sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011.)
Volgendo all'applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in esame, reputa questa Corte distrettuale, a fronte della prospettazione delle appellanti, che hanno
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- 24 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda chiesto di vedersi attribuito un bene in natura, e cioè ciascuna l'appartamento in cui vive con il proprio nucleo familiare, e la richiesta manifestata dal condividente di veder riconosciuta una quota in denaro, mediante l'attribuzione dei CP_2 conguagli che gli altri condividenti si sono dichiarati disponibili a corrispondere, di poter pervenire ad un comodo progetto di divisione, non trovando per converso fondamento giustificativo la richiesta di , volta a vedersi attribuita la CP_1 totalità dei cespiti in comunione, ivi compresi quelli ubicati alla via De AR .
Come finora chiarito, infatti, perché occorra valutare la richiesta di attribuzione formulata da un singolo condividente è necessario che difetti la comoda divisibilità del compendio;
in ossequio al principio del favor divisionis, l'indivisibilità, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento di uno o più immobiliari, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.
Tale evenienza, con ogni evidenza, e difformemente da quanto dedotto dalla difesa di
, non ricorre nella fattispecie in esame, potendo predisporsi un progetto CP_1 che veda attribuite alle impugnanti le due unità immobiliari alla via AR in cui risiedono - e di cui tra l'altro sono proprietarie in misura maggioritaria, per effetto della donazione compiuta in loro favore da e a , titolare Controparte_3 CP_1 di una quota maggiore di tutti gli altri beni, non solo per effetto delle disposizioni testamentarie di cui si è dato conto, ma anche per effetto delle vendite intercorse con e con sia dell'intero complesso immobiliare alla CP_3 Controparte_4 via Zabatta, sia dell'unità immobiliare alla via De AR, sub. n. 4.
Con ogni evidenza, invero, considerato che le unità immobiliari in via De AR risultano già materialmente frazionate, non ricorrono impedimenti all'attribuzione di ciascuna delle stesse ai condividenti che ne hanno fatto richiesta;
ad impedire una tale ripartizione, infatti, non vale addurre come inconveniente l'esistenza di parti che resterebbero comuni, come la corte comune, il portico e l'androne, essendo la nascita del , relativo alle parti avvinte da un nesso di accessorietà strutturale e Parte_3
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- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda funzionale rispetto alle parti attribuite in proprietà esclusiva, un'evenienza assolutamente fisiologica, non ostativa alla divisione.
In considerazione dei rilievi da ultimo svolti, con ordinanza del 23 maggio 2024 il nominato c.t.u., ing. è stato invitato a correggere ed Persona_3 integrare il progetto di divisione di cui all'ipotesi B), pagg. 33 e seguenti della relazione di consulenza tecnica depositata nel presente grado: “1) inserendo nel predetto progetto anche il cespite di via DE AR sub 4 (ex sub 1), con previsione dell'assegnazione dello stesso all'appellato , che per effetto della CP_1 cessione da ne dispone di una quota maggiore, e determinazione Controparte_4 dei relativi conguagli in favore degli altri condividenti;
2) prevedendo l'assegnazione del sub 3 del fabbricato di via De AR a con determinazione Parte_2 dei relativi conguagli;
3) prevedendo l'assegnazione del sub 2 del fabbricato di via
De AR a con determinazione dei relativi conguagli;
4) Parte_1 prevedendo l'assegnazione dei cespiti oggetto di divisione, indicati nella relazione di consulenza, di cui al fabbricato alla via Zabatta in favore di , con CP_1 determinazione dei relativi conguagli”.
Peraltro, proprio al fine di limitare le situazioni di condominialità, e tenuto conto delle richieste formulate dai condividenti che hanno instato per l'attribuzione di una quota in natura, ai fini di una equilibrata ripartizione dei cespiti alla via De AR si reputa di dover includere nella quota attribuita a l'assegnazione in Parte_2 via esclusiva del lastrico sovrastante l'unità immobiliare sub 3, che alla stessa sarà attribuita;
nella quota attribuita a l'assegnazione in via esclusiva Parte_1 del lastrico sovrastante l'unità immobiliare sub 2, che alla stessa sarà attribuita;
nella quota attribuita a il locale lavanderia, accessibile dalla corte comune, CP_1 che risulta destinato al servizio dell'unità immobiliare di cui al sub. 4.
Infatti se, come precisato dal c.t.u. alla pagina 4 della relazione integrativa depositata in data 30 aprile 2025, il riferimento al locale lavanderia non era espressamente contenuto nell'atto per notaio in data 28.04.2005 (Rep.4767-Racc. 2062), Per_6 che all'art.4 menzionava il trasferimento di pertinenze genericamente indicate, risultando poi dal successivo atto di compravendita rogato dal notaio in data Per_8
28.12.2012 (Rep. 180442-Racc. 37197), relativo al trasferimento da
[...]
e , è altrettanto indubitabile che all'esito del sopralluogo CP_4 CP_1 dell'ausiliario è risultata una “chiara destinazione del locale lavanderia a servizio
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- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'unità immobiliare ad essa prospiciente”. Si giustifica pertanto l'unitaria stima del valore economico di tale pertinenza, unitamente a quello dell'unità immobiliare a cui
è strumentale, e l'attribuzione della stessa a , al quale sarà assegnato il CP_1 sub. 4.
In difetto di elaborazione, ad opera dell'ausiliario giudiziale, di un progetto che possa essere utilmente recepito nella presente sentenza, questa Corte - con la variante da ultimo esposta in ordine all'assegnazione del locale lavanderia - reputa di poter far riferimento al secondo progetto redatto, su invito della Corte e sulla scorta dei criteri di cui alla precitata ordinanza, finora precisati, recependo i valori di stima determinati nella relazione di consulenza tecnica depositata nel presente grado di giudizio, dalle appellanti, progetto che si trova allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 21 luglio 2025, secondo lo schema di cui alla lettera G.
In virtù di tale progetto, corretto quanto all'attribuzione del locale lavanderia nei termini che precedono ( e all'inserimento del sub.16, ivi non indicato per evidente refuso, che corrisponde all'unità immobiliare al piano terra di via Zabatta), va pertanto disposta (sulla scorta della descrizione dei cespiti contenuta alle pagine 13 e seguenti della consulenza tecnica, e conservando gli accessi alle singole unità immobiliari di via De AR quali descritti dal c.t.u. e risultanti dall'attuale stato di fatto, riscontrato dall'ausiliario):
1) l'assegnazione in favore di dell'appartamento sito nel Comune Parte_2 di TE alla Via CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di TE al foglio 6, particella 1909, sub 3, piano 1, cat. A/2, Cl. 3, vani 6,5, con accesso dalla via De AR, al civico n.38, con assegnazione in via esclusiva del terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 3), con pari diritti
(333,33/1000) su tutte le parti in comune ex art. 1117 c.c. (corte comune, portico, androne e cantina): valore quota € 113.341,71; quota ideale condividente €
102.377,60; conguaglio a dare a € 10.964,11; CP_2
2) l'assegnazione in favore di dell'appartamento sito nel Comune Parte_1 di TE alla Via CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di TE al foglio 6, particella 1909, sub 2, piano 1, cat. A/2, Cl. 3, vani 7, e con assegnazione in via esclusiva del terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 2), con accesso dalla via CO De AR civico n. 42, con pari diritti (333,33/1000) su tutte le parti in comune (corte comune, portico, androne e
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- 27 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cantina): valore quota € 172.538,83; quota ideale condividente € 137.600,46; conguaglio a dare a € 34.938,37; CP_2
3) l'assegnazione in favore di dell'appartamento sito nel Comune di CP_1
TE alla Via CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di TE al foglio 6, particella 1909, sub 4, piano terra, cat. A/2, Cl. 4, vani
6,5, con accesso dalla scala prospiciente via De AR al civico 42, con relativa pertinenza adibita a locale lavanderia con accesso dalla corte comune, con pari diritti (333,33/1000) sulle parti in comune (corte comune, portico, androne e cantina), e l'assegnazione delle unità immobiliari site nel Comune di TE, riportate nel Catasto Fabbricati al foglio 4, part. 299 - sub.
1 -sub. 16 - sub. 17 - sub.13 - sub. 14 - sub.
6 - sub.
7 - sub.
8 - sub. 9 – con relative pertinenze/parti in comune e lastrici di copertura sub 8 e sub 9 ed il cespite al Catasto Terreni, al foglio 4, Particella 1517, staccata dalla maggiore consistenza della particella 299
– Terreno incolto: valore quota € 1.007.968,43; quota ideale condividente €
946.053,55; conguaglio a dare a € 61.914,88. CP_2
In ragione della preferenza manifestata da alla liquidazione della CP_2 sua quota in denaro - consentendo la volontà così espressa una deroga al principio di omogeneità delle quote - deve essere condannata a Parte_2 pagare, in favore di , a titolo di conguaglio, l'importo di € CP_2
10.964,11; deve essere condannata a pagare, in favore di Parte_1 CP_2
, a titolo di conguaglio, l'importo di € 34.938,37; deve essere
[...] CP_1 condannato a pagare, in favore di , l'importo di € 61.914,88. CP_2
Quanto agli interessi sugli importi liquidati a titolo di conguagli, va solo evidenziato le somme dovute a titolo di conguaglio – che risultano liquidate in valori monetari attuali, considerata la prossimità della data di redazione della consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quella della presente pronuncia - hanno natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione del bene al condividente;
da tale momento, quindi, sulle somme relative sono dovuti gli interessi corrispettivi ( Cass. Sez. 1, n. 9845 del
15/06/2012; Cass. 2000/ 9659; 2004/ 2483; 2004/ 12818), al cui pagamento andranno condannati i coeredi debitori dei conguagli.
13. Merita invece di essere disattesa la pretesa, pure contenuta nel quarto motivo, volte a vedere accogliere la domanda di rendiconto, proposta fin dal giudizio di
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- 28 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda primo grado con limitato riferimento ai cespiti ubicati alla via Zabatta, che, per effetto dell'accoglimento del terzo motivo, ricadono nell'asse ereditario.
Al riguardo, deve osservarsi che, una volta intervenuta la rinuncia alla querela di falso proposta avverso il contratto di comodato in atti, questa Corte non potrà che tenere conto delle pattuizioni in esso contenute, fondative di un titolo di detenzione in capo a che evidentemente lo esime dall'obbligo di rendiconto nei CP_1 confronti dei coeredi.
E' sufficiente richiamare, al riguardo, il tenore testuale del contratto di comodato del
30 aprile 2001 intercorso tra e , da un lato, e CP_3 Persona_1 CP_1
, dall'altro, con cui i predetti coniugi, quali comproprietari della consistenza
[...] immobiliare ubicata alla via Zabatta, ebbero a concedere in comodato gratuito al figlio , fino al 30 aprile 2031, il predetto immobile, espressamente autorizzando CP_1
“il comodatario a locare a terzi, interamente o in parte, gli immobili oggetto del presente contratto” ed aggiungendo che “la causa giustificativa di tale contratto è da ricercare nella circostanza che il fabbricato di cui al n.1 della presente scrittura è stato interamente realizzato a cura e spese del comodatario ”. CP_1
Appare indubitabile, sulla scorta di tali previsioni convenzionali, che, fondandosi il godimento dell'immobile su di un contratto ad effetti obbligatori, legittimante la detenzione esclusiva, a titolo gratuito, del cespite e la concessione dello stesso in godimento a terzi, il predetto non può essere chiamato a rispondere in CP_1 questa sede, dagli altri coeredi di , dei frutti che abbia percepito. Persona_1
Peraltro, stante la natura obbligatoria del contratto di comodato, e vertendosi in tema di comodato a termine, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare, ai sensi dell'art. 1809 c.c., il termine di durata del contratto in pendenza del quale siasi verificata la morte del comodante. (Cass. sez. 3, sentenza n. 3834 del 17/06/1980;
Cass.sez. 3, Sentenza n. 6203 del 18/03/2014).
Inoltre, una volta esclusa la ricorrenza di un obbligo di rendiconto a carico di CP_1
, deve altresì negarsi che questi possa ripetere in questa sede le spese sostenute
[...] per la produzione dei frutti;
appare evidente, infatti, che la possibilità di dedurre tali spese senza apposita domanda è strettamente correlata alla ricorrenza di un obbligo di rendiconto, atteso che “ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma
2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di
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- 29 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda proporre apposita domanda giudiziale” (Cass. sez. 2, Sentenza n. 16700 del
11/08/2015; Cass. sez. 2, Sentenza n. 19349 del 04/10/2005). Nel caso di specie, invece, un tale obbligo è stato escluso proprio perché il condividente può fare propri i frutti percepiti.
Né può essere delibata, infine, la pretesa di , proposta in primo grado in CP_1 via subordinata, avente ad oggetto il rimborso delle spese di costruzione sostenute per l'edificazione del fabbricato di via Zabatta;
appare evidente, infatti, che , CP_1 ove avesse inteso insistere in tale pretesa, avrebbe dovuto spiegare appello incidentale censurando la statuizione, contenuta nella sentenza definitiva, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tale domanda,
“per effetto della transazione intervenuta tra e e sfociata CP_1 CP_3 nell'atto pubblico di compravendita per notaio del 4.4.2013”. Persona_10
14. Volgendo al governo delle spese di lite, essendo stata parzialmente accolta l'impugnazione, deve pervenirsi ad una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Al riguardo, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote (in tal senso dovendo intendersi l'espressione “ a carico della massa”; cfr. Cass. n. 698/1976;
Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018), per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle porzioni, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
Infatti, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporne la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Sez. 2, Sentenza n. 22903 del
08/10/2013 Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Sez. 2, Sentenza n. 7059 del
15/05/2002; Cass. 22/11/1999 n. 12949).
In applicazione di tali principi, si reputa che metà delle spese di lite - oltre che le spese di consulenza tecnica espletate nei due gradi di giudizio - in quanto correlate
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- 30 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda alla concreta determinazione della massa ereditaria e alla stima dei beni (Cass. sez. 6
- 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018), debbano porsi a carico dei condividenti CP_1
, , e , in proporzione delle
[...] CP_2 Parte_2 Parte_1 rispettive quote. Con la precisazione che la dizione “spese a carico della massa” non autorizza alcun diritto di prededuzione in favore dei legali delle parti che, anche nel caso in cui si dichiarino antistatari, in difetto di un'ipotesi di soccombenza ( cfr. Cass. sez. 2, n. 19577 del 24/09/2007; Cass. civ. 30 aprile 1955, n.1215), non possono vantare un'azione diretta verso i condividenti che non siano stati dagli stessi assistiti.
Si provvederà in dispositivo alla relativa liquidazione, in favore delle parti costituite nel giudizio di gravame – e ferma la compensazione disposta dal giudice di prime grado tra le altre parti, costituite in primo grado e contumaci nel presente grado, per aver definito la lite in via stragiudiziale, mediante le vendite concluse con CP_1
- tenuto conto dell'attività dalle stesse espletata in ciascuna fase del
[...] processo, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n.147/2022.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alla residua metà delle spese di lite, correlata alla domanda di rendiconto e alle questioni involgenti l'interpretazione del testamento olografo e la possibilità di predisporre un progetto di comoda divisione, che ha visto contrapposti, nel presente giudizio di gravame, da un lato, l'appellato e, dall'altro, le appellanti e CP_1 Parte_1 Parte_2
, alla cui prospettazione ha aderito la difesa di;
tali spese,
[...] CP_2 nella misura della metà delle spese complessivamente sostenute, possono essere integralmente compensate, in considerazione della soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento della domanda di divisione, nei termini propugnati dalle impugnanti, all'esito dell'accoglimento del terzo e del quarto motivo, e dal rigetto della domanda di rendiconto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza non definitiva n. 1077/2014 e avverso la sentenza definitiva n.64/2018, entrambe emesse dal Tribunale di Nola, in parziale riforma delle sentenze impugnate, così provvede:
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- 31 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1) in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta avverso la sentenza n.
1077/2014, dichiara che alla successione di concorrono, in Persona_1 qualità di eredi, il figlio , il coniuge , il figlio CP_1 CP_3 CP_2
e le germane e , queste ultime
[...] Parte_2 Pt_1 Per_1 quali eredi in rappresentazione della madre , secondo le quote indicate CP_7 in parte motiva;
2) per l'effetto, assegna:
a) in favore di l'appartamento sito nel Comune di TE Parte_2 alla Via CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
TE al foglio 6, particella 1909, sub 3, piano 1, cat. A/2, Cl. 3, vani 6,5, con accesso dalla via De AR, al civico n.38, con assegnazione in via esclusiva del terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 3), con pari diritti (333,33/1000) su tutte le parti in comune ex art. 1117 c.c. (corte comune, portico, androne e cantina): valore quota € 113.341,71; quota ideale condividente € 102.377,60; conguaglio a dare a € 10.964,11; CP_2
b) in favore di l'appartamento sito nel Comune di TE Parte_1 alla Via CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
TE al foglio 6, particella 1909, sub 2, piano 1, cat. A/2, Cl. 3, vani 7, e con assegnazione in via esclusiva del terrazzo di copertura, sovrastante l'immobile sub 2), con accesso dalla via CO De AR civico 42, con pari diritti (333,33/1000) su tutte le parti in comune (corte comune, portico, androne e cantina): valore quota € 172.538,83; quota ideale condividente €
137.600,46; conguaglio a dare a € 34.938,37; CP_2
c) in favore di l'appartamento sito nel Comune di TE alla Via CP_1
CO De AR, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di TE al foglio 6, particella 1909, sub 4, piano terra, cat. A/2, Cl. 4, vani 6,5, con accesso dalla scala prospiciente via De AR al civico 42, con relativa pertinenza, assegnata in via esclusiva, adibita a locale lavanderia con accesso dalla corte comune e con pari diritti (333,33/1000) sulle parti in comune (corte comune, portico, androne e cantina), e le unità immobiliari site nel Comune di
TE, riportate nel Catasto Fabbricati al foglio 4, part. 299 - sub.
1 - sub.
17 - sub.16 - sub.13 - sub. 14 - sub.
6 - sub.
7 - sub.
8 - sub. 9 – con relative pertinenze/parti in comune e lastrici di copertura sub 8 e sub 9 - cespite al
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- 32 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Catasto Terreni, al foglio 4, Particella 1517, staccata dalla maggiore consistenza della particella 299 – Terreno incolto: valore quota €
1.007.968,43; quota ideale condividente € 946.053,55; conguaglio a dare a
€ 61.914,88; CP_2
3) condanna a pagare, in favore di , a titolo di Parte_2 CP_2 conguaglio, l'importo di € 10.964,11, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) condanna a pagare, in favore di , a titolo di Parte_1 CP_2 conguaglio, l'importo di € 34.938,37, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) condanna a pagare, in favore di , l'importo di € CP_1 CP_2
61.914,88, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
6) Rigetta nel resto l'impugnazione;
7) Pone a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti , , CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 metà delle spese del giudizio divisionale che liquida: 1) in favore di , CP_1 quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 18.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e, quanto al giudizio di appello, nell'importo di € 17.002,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge;
2) in favore di e Parte_1 Parte_2 quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 200,00 per esborsi ed €
18.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e, quanto al giudizio di appello, nell'importo di € 463,97 per esborsi ed €17.002,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) in favore di , quanto al giudizio di primo grado, CP_2 nell'importo di € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e, quanto al giudizio di appello, nell'importo di € 9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
8) Compensa la residua metà delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio;
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- 33 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
9) Pone definitivamente a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti , , e CP_1 CP_2 Parte_1 le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in Parte_2 entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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