Sentenza 30 ottobre 1978
Massime • 2
La circostanza che un coniuge si rechi a consumare i pasti nella abitazione familiare puo dipendere da fattori diversi dall'effettiva esistenza di una comunione materiale e spirituale con l'altro coniuge (difficolta economiche, desiderio di seguire i figli, disagio sociale per lo status di separato), e, pertanto, non e di per se ostativa alla ricorrenza di una situazione di separazione fra i coniugi medesimi, anche al fine della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. ( V 1595/76, mass n 380350).*
In tema di divorzio, le ipotesi previste dall'art 3 n 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n 898, come giustificative della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio - sentenza passata in giudicato di separazione giudiziale, omologazione della separazione consensuale e separazione di fatto - sono poste su un piano non di sussidiarieta o gradualita, ma di alternativita ed equivalenza. Pertanto, qualora la separazione di fatto fra i coniugi sia stata seguita da una separazione giudiziale o dalla omologazione di una separazione consensuale, il periodo minimo necessario al fine della proponibilita della domanda di divorzio va computato con decorso dalla data dell'effettiva cessazione della convivenza dei coniugi, e non da quella della loro comparizione dinanzi al Presidente del tribunale. ( V 5047/77, mass n 388655).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/1978, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1978 |
Testo completo
La circostanza che un coniuge si rechi a consumare i pasti nella abitazione familiare puo dipendere da fattori diversi dall'effettiva esistenza di una comunione materiale e spirituale con l'altro coniuge (difficolta economiche, desiderio di seguire i figli, disagio sociale per lo status di separato), e, pertanto, non e di per se ostativa alla ricorrenza di una situazione di separazione fra i coniugi medesimi, anche al fine della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. ( V 1595/76, mass n 380350).*